Divisione Servizi Socio-Educativi
99 08305/07
Settore Bilancio, Contabilità e Automazione
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEL SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO ASILI NIDO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - SOSPENSIONE APPLICAZIONE TARIFFA MASSIMA PER UTENTI NON RESIDENTI.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Pozzi.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 23 luglio 1999 (mecc. 9906421/07) la Città di Torino
ha approvato la nuova disciplina del sistema tariffario dei nidi
d'infanzia che prevede il pagamento della tariffa massima, pari
a 750.000 lire mensili, nel caso in cui entrambi i genitori del
bambino accolto presso le strutture comunali siano residenti fuori
Torino.
Tenuto conto che l'informazione a queste
ultime famiglie è pervenuta nei primi giorni del mese di
settembre '99, quando ormai risulta impossibile l'iscrizione,
per il corrente anno scolastico, nelle strutture site nel proprio
comune di residenza.
Constatato che molte tra queste famiglie
risultano avere una situazione economico- patrimoniale modesta
e che, conseguentemente, l'attuale collocazione in fascia massima
impedirebbe loro di adempiere al pagamento.
Poiché è intenzione dell'Amministrazione
giungere ad accordi con i Comuni di residenza affinché
questi ultimi possano eventualmente concorrere ad integrare la
tariffa calcolata in base all'ISE nonché collaborare nelle
procedure di controllo delle autocertificazioni.
Si ritiene opportuno sospendere, fino
alla conclusione del suddetto iter e comunque non oltre il 30
giugno 2000, gli effetti di quanto previsto dalla deliberazione
del Consiglio Comunale del 23 luglio 1999 (mecc. 9906421/07),
nella parte in cui si fa obbligo ai nuclei familiari residenti
fuori Torino di corrispondere la tariffa massima per il bambino
che frequenta le strutture comunali, consentendo a questi ultimi
di pagare in relazione al loro ISE attribuito dall'Amministrazione.
Preso atto che in taluni casi la comunicazione
della corresponsione di tariffa massima ha indotto famiglie non
residenti in Torino a rinunciare al posto presso il nido d'infanzia
comunale;
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto l'art.32, lettera g) della Legge
8 giugno 1990 n. 142;
Visto l'art.36, comma 1, dello Statuto
Comunale;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di sospendere, per l'anno scolastico
1999-2000, l'applicazione della tariffa massima fino al 30 giugno
2000 ai nuclei familiari residenti in Comuni fuori Torino in attesa
della stipula di accordi con i Comuni interessati volti a sostenere
l'onere tariffario;
2) di consentire alle famiglie rinunciatarie
residenti fuori Torino di rientrare nelle graduatorie previste
dal vigente regolamento comunale dei nidi d'infanzia, secondo
modalità che saranno successivamente disposte dagli organi
competenti;
3) di dare atto che il presente provvedimento
comporta un minor accertamento di entrate stimabile in 200 milioni
sul bilancio 1999 e di 400 milioni sul bilancio 2000;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, per consentire
tempestivamente l'organizzazione dei successivi adempimenti.