Divisione Edilizia e Urbanistica
9908043/12
Settore Convenzioni e Contratti
SS
OGGETTO: PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA AI SENSI DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992 N. 179 - AREA COMUNALE "VEGLIO" LOTTO II - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
Il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) ha approvato il 16 marzo 1994
gli indirizzi nazionali per programmare i fondi ex Gescal 1992-1995,
di cui alla Legge 17 febbraio 1992 n. 179.
Il Consiglio della Regione Piemonte, per
anticipare l'individuazione degli interventi finanziabili, con
deliberazione n. 689-15149 del 12 ottobre 1993 ha approvato un
programma di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.
La Città, con deliberazione della
Giunta Comunale in data 19 aprile 1994 (mecc. 9402719/47), ha
approvato, in accordo con l'A.T.C. di Torino ed il Consorzio Intercomunale
Torinese, la richiesta di localizzazione dei finanziamenti relativi
al programma suddetto, includendovi gli interventi di nuova costruzione
sulle aree comunali denominate "Nebiolo" "Veglio"
e "Paoli".
Il Consiglio Regionale, con deliberazione
n. 879-12428 del 20 settembre 1994 ha recepito gli indirizzi del
CIPE e con deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996 ha approvato
i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-1995;
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 11 febbraio 1997 (mecc. 9700310/09), esecutiva in data
24 febbraio 1997, è stato approvato il Piano Particolareggiato
relativo all'area "Veglio", adottato ai sensi degli
artt. 38, 39 e 40 della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56
e successive modifiche ed integrazioni.
Con deliberazione della Giunta regionale
n. 39-17658 del 24 marzo 1997 è stato attribuito all'A.T.C.
di Torino il finanziamento di Lire 43.880.128.000 per l'intervento
di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata relativo a n.
202 alloggi (P.I. n. 1075) nell'area "Veglio", di cui
n. 50 unità sul lotto I parte e n. 152 unità sul
lotto II individuati dal P.P.
Con nota in data 9 aprile 1997, prot.
n. 73, l'A.T.C. di Torino ha richiesto alla Città di procedere
all'assegnazione dell'area summenzionata a favore dell'Agenzia
medesima ed alla predisposizione degli atti convenzionali per
la concessione del diritto di superficie.
L'area oggetto della presente convenzione
è di proprietà della Città in forza di atto
di Decreto di trasferimento del Tribunale di Torino in data 8
giugno 1981, con esclusione della superficie di mq. 1.438 circa,
insistente parzialmente sul lotto I parte, la cui acquisizione
da parte della Città è in corso di perfezionamento.
La Città e l'A.T.C. di Torino convengono
di dare attuazione al programmato intervento edilizio sul lotto
II del P.P., "Veglio", rinviando a successivo atto convenzionale
la concessione del diritto di superficie sul lotto I parte del
medesimo P.P. non appena sarà perfezionata la predetta
procedura di acquisizione e sarà completata la rimozione
della depositeria comunale attualmente insistente sull'area.
L'A.T.C. in data 01.12.98, con prot. n.1998-1-16123
ha presentato alla Città istanza per ottenere la concessione
a realizzare gli interventi edilizi; tale istanza anzidetta ha
riportato i prescritti pareri favorevoli ed è in corso
di rilascio la concessione.
L'immobile oggetto di concessione, corrispondente
al lotto II del P.P. summenzionato, di mq. 6.241, è distinto
a catasto al Foglio 1060 nn. 428 (già 11 b), 429 (già
11 c) e 14 (già 14 a), come da frazionamento vistato dall'Ufficio
del Territorio di Torino in data 22 marzo 1999; la Superficie
Lorda di Pavimento prevista è di mq. 12.588.
L'onere a carico della concessionaria
per la concessione del diritto di superficie e del contributo
per oneri di urbanizzazione da realizzarsi dal Comune per l'insediamento
in oggetto viene stabilito come segue:
a) importo di Lire 2.833.600.000, riferito
mq. 12.588 di S.L.P., per costo di acquisizione dell'area concessa
in diritto di superficie, determinato sulla base della stima effettuata
dal Civico Ufficio Tecnico;
b) importo di Lire 2.406.532.520 quale
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione,
di cui agli artt 3 e 5 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.
Non è dovuto il contributo di cui
all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, trattandosi di intervento
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, che viene disciplinato
da convenzione avente contenuto analogo a convenzione ex art.
35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865.
La Concessionaria si impegna a locare
agli aventi diritto ai sensi della Legge 179/92, della L.R. 28
marzo 1995 n. 46, della L.R. 26 luglio 1996 n. 51 e successive
modifiche ed integrazioni.
Occorre pertanto procedere all'approvazione
della concessione del diritto di superficie e del relativo schema
convenzionale al fine di consentire la realizzazione del programmato
intervento edilizio nei termini fissati dalla Regione Piemonte.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare l'assegnazione all'Agenzia
Territoriale per la Casa di Torino dell'area comunale corrispondente
al Lotto II del Piano Paricolareggiato "Veglio", individuata
nell'allegato frazionamento (all. 1 - n. ), distinta a catasto
al Foglio 1060 nn. 428 (già 11 b), 429 (già 11 c)
e 14 (già 14 a), per la realizzazione degli interventi
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi della
Legge 17 febbraio 1992 n. 179 con deliberazione della Giunta Regione
Piemonte n. 39-17658 del 24 marzo 1997;
2) di approvare lo schema di convenzione
(all. 2 - n. ) da stipularsi tra la Città e l'A.T.C. per
regolamentare la concessione dell'area di cui trattasi in diritto
di superficie per anni 99;
3) di dare mandato al Sindaco o a chi per
esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale qui
approvato, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle
modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
in adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche
di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque
dirette ad una migliore redazione dell'atto;
4) di riservare a successiva determinazione
dirigenziale l'accertamento dell'introito relativo al corrispettivo
per la concessione del diritto di superficie dell'area di cui
trattasi;
5) di dare atto che tutte le spese d'atto,
fiscali e conseguenti sono accollate all'A.T.C.
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