Divisione Ambiente e Mobilità
99 07967/06
Settore Esercizio
SC - pc
OGGETTO: I° APPENDICE PROTOCOLLO ACCORDO REGIONE PIEMONTE, PROV. TORINO, COMUNI TORINO, MONCALIERI, TROFARELLO, CHIERI PER PROSEGUIMENTO SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO SULLA DIRETTRICE RIVAROLO _ CHIERI, PER IL PERIODO DAL 1/6 AL 31/12 1999, - L. 457.000.000 (EURO 236.020,80).
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con il Protocollo d'Intesa del 3 novembre
1982 stipulato tra FS, Regione Piemonte e Comune di Torino e la
successiva Convenzione n. 113/84, si esprimeva la volontà
degli Enti a conseguire una maggiore utilizzazione dei sistemi
di trasporto su ferro (linee FS, SATTI e future metropolitane)
attraverso una più spinta integrazione fra i servizi pubblici.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
di Torino del 17 Luglio 1997 (mecc. 9704523/06) veniva approvata
la bozza del Protocollo di Accordo tra la Regione Piemonte, la
Provincia di Torino e i Comuni di Torino, Moncalieri, Trofarello
e Chieri per l'attivazione del servizio ferroviario metropolitano
passante sulla direttrice Rivarolo _ Torino _ Chieri, accordo
successivamente stipulato in data 22 settembre 1997 e riguardante,
tra l'altro, i tempi del nuovo servizio, programmi di esercizio
e contributi integrativi dovuti dagli Enti.
Con il Contratto di Servizio rep. n. 8979
del 25 novembre 1997, le FS e la Regione Piemonte pongono le basi
per il nuovo servizio ferroviario passante sulla direttrice Rivarolo
_ Torino _ Chieri, stabilendo tra l'altro la durata dello stesso
servizio dal 1 settembre 1997 al 31 maggio 1999, rinviando ogni
determinazione in ordine alle modalità di prosecuzione
del servizio a successivi provvedimenti.
Pertanto con D.G.R. n. 27-27357 del 17
maggio 1999 la Regione Piemonte ha approvato la 1^ Appendice
al succitato Contratto di Servizio rep. n. 8979 del 25.11.1997,
tra la Regione medesima e le FS S.p.A., relativo al servizio metropolitano
passante sulla direttrice Rivarolo _ Torino _ Chieri, relativo
al periodo 1 giugno 1999 _ 31 dicembre 1999 e contenente tra l'altro
il programma di esercizio nonché l'individuazione del contributo
da versare interamente alla FS S.p.A. per la realizzazione del
servizio ferroviario oggetto della presente appendice pari a una
somma di L. 1.064.000.000= (un miliardosessantaquattromilioni)
che la Regione verserà direttamente alla FS S.p.A..
Infatti il comma 3 dell'art. 2 del suddetto
Protocollo di Accordo stabiliva che, qualora fossero sorti nuovi
rapporti tra la Regione e la Società di trasporto, il Protocollo
medesimo sarebbe stato rivisto alla luce delle nuove disposizioni.
Nel contempo è stata predisposta
una bozza della 1° Appendice al protocollo d'accordo tra i
succitati Enti per l'attivazione del servizio ferroviario metropolitano
passante sulla direttrice Rivarolo _ Torino _ Chieri, relativo
al periodo dal 1 giugno 1999 al 31 dicembre 1999, da far esercitare
congiuntamente dalle due Società FS S.p.A. e SATTI S.p.A.
Dato atto che la succitata 1°
Appendice al Protocollo di Accordo , prevede, per il periodo
dal 1° Gennaio1999 al 31 Dicembre1999 a carico degli Enti
Locali partecipanti, un contributo complessivo pari a L. 1.824.000.000
(un miliardoottocentoventiquattromilioni), ed in particolare di
L. 457.000.000 (Euro 236020,80) a carico del Comune di Torino,
corrispondente ad una quota di contributo pari al 25%.
Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto
di approvare la 1° Appendice al Protocollo di Accordo
in argomento, costituita di n. 4 articoli ed allegata alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
riportate in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la
bozza della I° Appendice al protocollo d'accordo, costituita
da n. 4 articoli ed allegata alla presente per farne parte integrante
e sostanziale (all. 1 - n. ), da stipulare tra la Regione Piemonte,
la Provincia di Torino, il Comune di Torino, il Comune di Moncalieri,
il Comune di Trofarello e il Comune di Chieri per il proseguimento
dell'attivazione del servizio ferroviario metropolitano passante
sulla direttrice Rivarolo _ Torino _ Chieri, relativa al periodo
1 giugno 1999 - 31 dicembre 1999, da far esercitare congiuntamente
dalle due Società FS S.p.A. e SATTI S.p.A. e che definisce
in Lire 457.000.000 (Euro 236.020,80) il contributo posto a carico
della Città di Torino per l'anno 1999.
La spesa a carico della Città sarà
fronteggiata con utilizzo dei fondi impegnati con le determinazioni
dirigenziali del 25 febbraio 1999 (mecc. 9901379/06), esecutiva
dal 10 marzo 1999, del 27 maggio 1999 (mecc. 9904502/06), esecutiva
dal 14 giugno 1999 e del 6 agosto 1999 (mecc. 9907156/06), esecutiva
dal 17 agosto 1999;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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