Divisione Patrimonio
99 06994/08
LL
OGGETTO: AREE SITE IN ZONA MEISINO - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA VENDITA FALLIMENTARE SENZA INCANTO PER ACQUISIZIONE IMMOBILI DEL FALLIMENTO CROSETTO FACENTI PARTE DEL PARCO DEL MEISINO - OFFERTA DI L. 770.000.000 (EURO 397.671,81) - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Vernetti.
Ai fini del recupero ambientale delle
aree facenti parte del Parco del Meisino, che risultano poste
in una collocazione strategica per l'ambito urbano, la Città
ha in fase di attuazione la realizzazione del Parco Meisino.
Tali aree, vincolate dal P.R.G. a verde
pubblico, risultano per la maggior parte di proprietà privata.
In particolare la Città è
interessata all'acquisizione degli immobili facenti capo alla
Soc. Crosetto Lorenzo di Giuseppe & C. S.a.s., dei quali è
in corso la procedura fallimentare di vendita, a seguito di dichiarazione
di fallimento del Tribunale Civile di Torino effettuata con sentenza
n. 51/95 dell'8 febbraio 1995.
Detti immobili sono costituiti da area
della superficie di mq. 33.842 circa, con entrostanti fabbricati,
tra cui una tettoia con struttura in acciaio, una struttura in
legno, nonché casetta in muratura con adiacente cabina
Enel.
Il valore attuale degli immobili, determinato
sulla base d'asta prevista nella procedura fallimentare, risulta
di L. 765.000.000 (Euro 395.089,53) a corpo.
L'eventuale partecipazione a tale procedura
comporta il versamento della cauzione pari al 25% del valore di
base d'asta, ed in sede di procedura offerte in aumento non inferiori
a Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28). In caso di aggiudicazione, il
trasferimento della proprietà verrà effettuato senza
fatturazione I.V.A. a carico dell'aggiudicatario (F.C.I. art.
2 c. 3 L c. DPR 633/72).
La Città ha manifestato l'interesse
a partecipare alla procedura di vendita senza incanto, per l'acquisto
dei suddetti immobili, mediante offerta in aumento della somma
di L. 5.000.000 (Euro 2.582,28) sulla anzidetta base d'asta.
Tale procedura, tuttavia, prevede che
in caso di offerte da parte di terzi partecipanti, l'asta verrà
ripetuta con procedura di incanto, sulla base della maggior offerta
pervenuta.
In tale ultima ipotesi la Città
dovrà, pertanto, nuovamente deliberare la partecipazione
a detta procedura, determinandone l'importo massimo di offerta.
In relazione a quanto sopra, si rende
necessario provvedere ad approvare la partecipazione della Città
alla procedura della vendita senza incanto per l'aggiudicazione
dei suindicati immobili di proprietà Soc. Crosetto, siti
in Zona Meisino, secondo le modalità meglio indicate nel
dispositivo del presente provvedimento deliberativo.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa;
di approvare la partecipazione della Città alla procedura
concorsuale della vendita senza incanto per l'aggiudicazione degli
immobili di proprietà Soc. Crosetto, siti in zona Meisino,
secondo le seguenti modalità:
1) partecipazione della Città alla
vendita senza incanto predisposta dal Tribunale Civile e Penale
di Torino a seguito di sentenza n. 51/95 del tribunale stesso,
per l'aggiudicazione degli immobili facenti parte del fallimento
Crosetto, con offerta della somma di Lire 770.000.000 (Euro 397.671,81);
2) versamento della cauzione di L. 192.500.000
(Euro 99.417,95) pari al 25% del valore di base d'asta, almeno
3 giorni prima dell'apertura del procedimento di cui trattasi;
3) gli immobili sono costituiti da area
della superficie complessiva di mq. 33.842 circa, con entrostanti
fabbricati, tra cui una tettoia con struttura in acciaio, una
struttura in legno, nonché casetta in muratura con adiacente
cabina Enel, e risultano descritti al Catasto come sotto specificato:
Catasto Terreni Fg. 141 nn. 9 - 10 - 60
(partita 50373)
Fg.
141 nn. 22 - 23 (partita 1)
fabbricati: N.C.E.U. Fg. 162 n. 203 sub.
1 - 2- 3 - 4 - 5.
Gli stessi sono indicati nell'unita planimetria
(all. 1 - n. );
4) in caso di aggiudicazione definitiva
alla Città, quest'ultima, su richiesta del Giudice Fallimentare,
provvederà a versare la somma residua di L. 577.500.000
(Euro 298.253,86), oltre spese di bollo ecc....
In tal caso gli immobili saranno trasferiti
alla Città, mediante decreto del Giudice Fallimentare del
Tribunale di Torino, liberi e sgomberi da persone e cose, pesi,
vincoli ipoteche, trascrizioni di pregiudizio;
5) le spese di trasferimento e conseguenti
saranno a carico della Città acquirente, e saranno sostenute
dal Settore competente.
La suddetta spesa di L. 770.000.000 (Euro
397.671,81) (F.C.I. art. 2 c. 3 L c. DPR 633/72) verrà
finanziata con i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali
e impegnata con successiva determinazione dirigenziale, sia per
la parte relativa al versamento in contanti della cauzione di
L. 192.500.000 (Euro 99.417,95), sia per la parte relativa al
versamento della somma residua di L. 577.500.000 (Euro 298.253,86),
in caso di aggiudicazione definitiva alla Città.
Ove a seguito di partecipazione da parte
di terzi all'asta senza incanto venga effettuato un secondo esperimento
di vendita con incanto, la Città si riserva di adottare
apposito provvedimento deliberativo per tale successiva partecipazione,
al fine di determinare la cifra massima che la Città intenderà
offrire.