Divisione Edilizia e Urbanistica

99 06772/57

Settore Trasformazioni Convenzionate

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 49 V COMMA, L.R. 56/77 E S.M.I. E DELL'ART. 32 L. 457/78 PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DI PRG COMPRESA TRA VIA CUNEO E L.GO CIGNA - AMBITO 9.1 CUNEO - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano,
    di concerto con l'Assessore Passoni.

    Il PRG vigente, approvato con deliberazione n° 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, classifica come Zone Urbane di Trasformazione quelle parti di territorio per le quali, indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto; l'attuazione è disciplinata dagli artt. 7 e 15 e dalle relative schede normative delle NUEA di PRG.
    Nei casi in cui nella trasformazione vengano rispettate le prescrizioni fornite dalle schede normative ed unite cartografie di PRG che precisano i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della Legge Urbanistica Regionale, l'attuazione può avvenire tramite concessione convenzionata (art. 49, V comma, LUR).
    La Soc. GEFIM S.p.A., proprietaria dell' "Ambito 9.1 Cuneo" avente indice di edificabilità di 0,70 mqSLP/mq ST e destinazione d'uso a residenza (min. 80%) e ad attività di servizio alle persone e alle imprese (max 20%), ha presentato, in data 13/07/98, con integrazioni del 22/10/98, del 18/12/98 e del 18/06/99, una richiesta di concessione convenzionata finalizzata alla trasformazione dell' Ambito stesso, in conformità alle sopra-citate norme di PRG.
    L' ambito ha una superficie territoriale di 16.277 mq. di cui 14.946 sono di proprietà della Soc. GEFIM S.p.A., mentre i restanti 1301 mq., disposti su una striscia lunga e stretta in fregio alla Via Saint Bon, appartengono al Comune di Torino.
    L'area di proprietà comunale ha una capacità edificatoria di 911 mq. di SLP.
    La Città valuterà se dare attuazione diretta ai propri diritti edificatori o se avvalersi di operatori privati, individuati mediante asta pubblica ai sensi del Regolamento di contabilità dello Stato (R.D. 23.5.24 n. 827).
    A favore della società GEFIM sarà previsto il diritto di prelazione mediante clausola inserita nel bando d'asta con l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto stesso.
    La Città si impegna, nell'ipotesi in cui si avvalga di operatori privati, a perfezionare l'atto di cessione dei diritti edificatori all'aggiudicatario o comunque al soggetto proponente prelazionario nei termini previsti nell'allegato schema di convenzione.
    La suddetta area di proprietà comunale, compresa in parte (mq. 349) nell'area di concentrazione dell'edificato ed in parte (mq. 952) nell'area prevista per la realizzazione di servizi pubblici, ha una particolare configurazione che non consente la costituzione di un lotto indipendente per la realizzazione dei relativi diritti edificatori.
    Pertanto, per l'attuazione dell'intervento edilizio di cui all'oggetto, e secondo quanto indicato nell'allegata convenzione:
-    il Comune di Torino cede alla Soc. GEFIM l'area di mq. 349 di sua proprietà, prevista quale area di concentrazione dell'edificato, priva dei suoi diritti edificatori già utilizzati dalla Città;
-    il Proponente si impegna a cedere gratuitamente al Comune o ad altri soggetti acquirenti o aggiudicatari dei diritti edificatori, come sopra specificato, un'area di concentrazione dell'edificato, necessaria all'atterraggio delle capacità edificatorie comunali corrispondente a circa mq 650, posta in fregio alla via Mondovì ed individuata negli allegati della convenzione stessa.
    L'area pubblica di mq. 952 concorre insieme alle aree di proprietà della GEFIM alla dotazione di aree a servizi pubblici richiesti per l'ambito.
    Aderendo alla soluzione proposta nella cartografia e nella scheda del PRG, è prevista la realizzazione di un isolato compreso tra le vie Cuneo, Saint Bon, Mondovì, L.go Cigna e lungo il perimetro sud dell'area di concentrazione dell'edificato, a cortina edilizia continua, costituito da fabbricati a 5 e 6 piani fuori terra.
    Il Proponente per la realizzazione dei servizi pubblici cede gratuitamente a favore del Comune di Torino un' area di mq. 7668 ed assoggetta all' uso pubblico un'area privata di mq. 1460.
    I dati tecnici fondamentali dell' intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di quattro concessioni edilizie, sono i seguenti:
    Superficie Territoriale (ST)    Ambito                    mq. 16277
    di cui proprietà             GEFIM                    mq. 14.976
                        Comune di Torino            mq. 1301

    Indice Territoriale                                0,7 mq SLP/mq ST

    S.L.P. in progetto                                mq. 11394
    di cui a destinazione         residenziale (90%)            mq. 10254,6
                        A.S.P.I (10%)            mq. 1139,4

    Abitanti insediabili                                 n°. 301,6

    Aree per servizi                                    mq. 10080
    di cui                 cedute                    mq. 7668
                        già di proprietà comunale         mq. 952
                        assoggettate all'uso pubblico        mq. 1460

    In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute la Soc.GEFIM si obbliga a realizzare direttamente, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 L. 10/77), le opere di urbanizzazione previste nell' Ambito 9.1. L'impegno è assunto fino al completamento delle opere previste nei progetti preliminari, ed esecutivo delle stesse.
    Tali opere consistono sommariamente nella realizzazione: del verde pubblico; degli spazi attrezzati per il gioco e lo sport; delle aree a parcheggio; di elementi di arredo urbano; della sistemazione delle aree private assoggettate all' uso pubblico; di reti di fognatura, di acquedotto e d' illuminazione relative alle aree per servizi.
    L'importo complessivo delle opere suddette, individuato in base alla valutazione del progetto, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del. 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), esecutiva dal 17 marzo 1998 è di L. 1.716.073.574 (Euro 886.278,04) IVA inclusa, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva, derivanti anche dalle eventuali puntualizzazioni dei Settori Tecnici competenti.
    A definizione della transazione verrà emessa regolare fattura.
    Gli oneri di urbanizzazione dovuti per le destinazioni d' uso previste ammontano ad un importo complessivo di £ 2.190.256.769 (Euro 1.131.173,22) di cui Lire 980.641.928 (Euro 506.459,29) per l' Urbanizzazione Primaria e Lire 1.209.614.841 (Euro 624.713,93) per l' Urbanizzazione Secondaria, salvo quanto sarà meglio precisato al momento del rilascio della concessione edilizia.
    Pertanto :
-    Importo oneri di Urbanizzazione     (circa)    Lire 2.190.256.769    Euro    1.131.173,22
-    Costo opere di urbanizzazione    (circa)    Lire 1.716.073.574    Euro     886.278,04
    da realizzare a scomputo    
-    Differenza da versare             (circa)    Lire 474.183.195    Euro     244.895,18
    in sede di concessione edilizia.
    Il costo di costruzione di cui alla Legge 10/77 non è definibile in sede di convenzione in quanto i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio della concessione edilizia.
    Per le modalità di attuazione di tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
    Il progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi dalla Soc. GEFIM a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, comprensivi del computo metrico estimativo, sono stati trasmessi alla competente Divisione Ambiente e Mobilità e all'AEM che hanno espresso di massima pareri favorevoli in merito, con alcune precisazioni di carattere progettuale da introdurre in sede di progettazione esecutiva delle opere stesse.
    Si precisa, invece, che si è ritenuto opportuno adeguare il progetto preliminare con alcune richieste formulate nel parere del Settore Viabilità del 9/12/98 e recepito negli elaborati del 18/12/98, che sostanzialmente incidevano sul quadro economico complessivo delle opere da realizzare.
    Inoltre, tenuto conto delle possibili opzioni previste dalla deliberazione n. 119 del Consiglio Comunale del 6 maggio 1996 (mecc. 9602388/12), esecutiva dal 31 maggio 1996, i Proponenti accettano di vincolare alla locazione per un periodo di 8 anni la SLP di mq. 90, pari al 4% della SLP residenziale realizzata eccedente la quota di franchigia di mq. 8.000.
    Il progetto planivolumetrico dell'opera edilizia è stato, altresì, sottoposto all'esame della C.I.E. che, nella seduta dell'8/10/98, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
    Si rammenta che, ricadendo parte dei fabbricati in progetto nella fascia di rispetto ferroviario di cui al D.P.R. 753/80, prima del rilascio della concessione edilizia relativa ai suddetti fabbricati sarà necessario ottenere l'eventuale autorizzazione all'edificazione da parte dell'ente competente.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE  

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge 15 maggio 1997 n° 127 e s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista la Legge Regionale n° 56/77 e s.m.i.;
    Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1)    La concessione convenzionata concernente l'Ambito 9.1 che si compone dei seguenti elaborati:
    -    Lo schema di convenzione ai sensi dell'art.49 della L.U.R. che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. .)
    -    Il Progetto planivolumetrico (all. 2 - n. )
    Il Progetto delle opere di urbanizzazione comprendente:
    -    Documenti (all. 3 - n. )
    -    TAV. 1 Strade (all. 4 - n. )
    -    TAV. 2 Illuminazione (all. 5 - n. )
    -    TAV. 3 Reti idriche (all. 6 - n. )
    -    TAV. 4 Arredo urbano (all. 7 - n. )
    -    TAV. 5 Aree verdi (all. 8 - n. )
    -    TAV. 6 Reti tecnologiche (all. 9 - n. )
    -    Pareri della Divisione Ambiente e Mobilità e AEM (all. 10 - n. )
2)    l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative Edilizie;
3)     di rinviare a successiva determinazione dirigenziale a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente al progetto preliminare a Lire 1.716.073.574 IVA inclusa, (pari a Euro 886.278,04), per le opere di urbanizzazione a scomputo. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico della Proponente Società verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
4)    l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine 3 mesi come da atto d'obbligo presentato dal Proponente (all. 11 - n. ), unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. GEFIM con sede in Torino, Via Monte Asolone n. 8 in persona del legale rappresentante geom. Pier Paolo Ponchia, cod. fisc. PNC PPL 35T02 L219P residente per la carica presso la Società GEFIM con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico- formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.


È stato approvato il seguente emendamento all'allegato 1 - Schema di convenzione:

L'articolo 8 - Disciplina delle aree assoggettate all'uso pubblico - è sostituito dal seguente:

“Articolo 8
Disciplina delle aree assoggettate all'uso pubblico

E' posta a carico dei Proponenti Soggetti Attuatori la manutenzione delle aree assoggettate all'uso pubblico. Il Comune, con separato provvedimento, potrà disciplinare l'uso delle stesse, ferma restando la pubblica fruibilità.
Potrà infine stabilire le sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza degli obblighi assunti dai Proponenti Soggetti Attuatori.”