Divisione Edilizia e Urbanistica
99 06772/57
Settore Trasformazioni Convenzionate
OGGETTO: CONCESSIONE CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 49 V COMMA, L.R. 56/77 E S.M.I. E DELL'ART. 32 L. 457/78 PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DI PRG COMPRESA TRA VIA CUNEO E L.GO CIGNA - AMBITO 9.1 CUNEO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Il PRG vigente, approvato con deliberazione
n° 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, classifica
come Zone Urbane di Trasformazione quelle parti di territorio
per le quali, indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti
interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e di nuovo
impianto; l'attuazione è disciplinata dagli artt. 7 e 15
e dalle relative schede normative delle NUEA di PRG.
Nei casi in cui nella trasformazione vengano
rispettate le prescrizioni fornite dalle schede normative ed unite
cartografie di PRG che precisano i contenuti di cui ai punti 2,
3, 4 dell'art. 38 della Legge Urbanistica Regionale, l'attuazione
può avvenire tramite concessione convenzionata (art. 49,
V comma, LUR).
La Soc. GEFIM S.p.A., proprietaria dell'
"Ambito 9.1 Cuneo" avente indice di edificabilità
di 0,70 mqSLP/mq ST e destinazione d'uso a residenza (min. 80%)
e ad attività di servizio alle persone e alle imprese (max
20%), ha presentato, in data 13/07/98, con integrazioni del 22/10/98,
del 18/12/98 e del 18/06/99, una richiesta di concessione convenzionata
finalizzata alla trasformazione dell' Ambito stesso, in conformità
alle sopra-citate norme di PRG.
L' ambito ha una superficie territoriale
di 16.277 mq. di cui 14.946 sono di proprietà della Soc.
GEFIM S.p.A., mentre i restanti 1301 mq., disposti su una striscia
lunga e stretta in fregio alla Via Saint Bon, appartengono al
Comune di Torino.
L'area di proprietà comunale ha
una capacità edificatoria di 911 mq. di SLP.
La Città valuterà se dare
attuazione diretta ai propri diritti edificatori o se avvalersi
di operatori privati, individuati mediante asta pubblica ai sensi
del Regolamento di contabilità dello Stato (R.D. 23.5.24
n. 827).
A favore della società GEFIM sarà
previsto il diritto di prelazione mediante clausola inserita nel
bando d'asta con l'indicazione del termine per l'esercizio del
diritto stesso.
La Città si impegna, nell'ipotesi
in cui si avvalga di operatori privati, a perfezionare l'atto
di cessione dei diritti edificatori all'aggiudicatario o comunque
al soggetto proponente prelazionario nei termini previsti nell'allegato
schema di convenzione.
La suddetta area di proprietà comunale,
compresa in parte (mq. 349) nell'area di concentrazione dell'edificato
ed in parte (mq. 952) nell'area prevista per la realizzazione
di servizi pubblici, ha una particolare configurazione che non
consente la costituzione di un lotto indipendente per la realizzazione
dei relativi diritti edificatori.
Pertanto, per l'attuazione dell'intervento
edilizio di cui all'oggetto, e secondo quanto indicato nell'allegata
convenzione:
- il Comune di Torino cede alla Soc. GEFIM
l'area di mq. 349 di sua proprietà, prevista quale area
di concentrazione dell'edificato, priva dei suoi diritti edificatori
già utilizzati dalla Città;
- il Proponente si impegna a cedere gratuitamente
al Comune o ad altri soggetti acquirenti o aggiudicatari dei diritti
edificatori, come sopra specificato, un'area di concentrazione
dell'edificato, necessaria all'atterraggio delle capacità
edificatorie comunali corrispondente a circa mq 650, posta in
fregio alla via Mondovì ed individuata negli allegati della
convenzione stessa.
L'area pubblica di mq. 952 concorre insieme
alle aree di proprietà della GEFIM alla dotazione di aree
a servizi pubblici richiesti per l'ambito.
Aderendo alla soluzione proposta nella
cartografia e nella scheda del PRG, è prevista la realizzazione
di un isolato compreso tra le vie Cuneo, Saint Bon, Mondovì,
L.go Cigna e lungo il perimetro sud dell'area di concentrazione
dell'edificato, a cortina edilizia continua, costituito da fabbricati
a 5 e 6 piani fuori terra.
Il Proponente per la realizzazione dei
servizi pubblici cede gratuitamente a favore del Comune di Torino
un' area di mq. 7668 ed assoggetta all' uso pubblico un'area privata
di mq. 1460.
I dati tecnici fondamentali dell' intervento,
che troverà attuazione mediante il rilascio di quattro
concessioni edilizie, sono i seguenti:
Superficie Territoriale (ST) Ambito mq.
16277
di cui proprietà GEFIM mq.
14.976
Comune
di Torino mq.
1301
Indice Territoriale 0,7 mq SLP/mq ST
S.L.P. in progetto mq.
11394
di cui a destinazione residenziale
(90%) mq.
10254,6
A.S.P.I
(10%) mq.
1139,4
Abitanti insediabili n°. 301,6
Aree per servizi mq.
10080
di cui cedute mq.
7668
già
di proprietà comunale mq.
952
assoggettate
all'uso pubblico mq.
1460
In base allo schema di convenzione
ed alle modalità in esso contenute la Soc.GEFIM si obbliga
a realizzare direttamente, a scomputo degli oneri di urbanizzazione
dovuti (art. 11 L. 10/77), le opere di urbanizzazione previste
nell' Ambito 9.1. L'impegno è assunto fino al completamento
delle opere previste nei progetti preliminari, ed esecutivo delle
stesse.
Tali opere consistono sommariamente nella
realizzazione: del verde pubblico; degli spazi attrezzati per
il gioco e lo sport; delle aree a parcheggio; di elementi di arredo
urbano; della sistemazione delle aree private assoggettate all'
uso pubblico; di reti di fognatura, di acquedotto e d' illuminazione
relative alle aree per servizi.
L'importo complessivo delle opere suddette,
individuato in base alla valutazione del progetto, al quale è
stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale del. 24 febbraio 1998 (mecc.
9801268/57), esecutiva dal 17 marzo 1998 è di L. 1.716.073.574
(Euro 886.278,04) IVA inclusa, salvo ulteriori definizioni in
sede di progettazione esecutiva, derivanti anche dalle eventuali
puntualizzazioni dei Settori Tecnici competenti.
A definizione della transazione verrà
emessa regolare fattura.
Gli oneri di urbanizzazione dovuti per
le destinazioni d' uso previste ammontano ad un importo complessivo
di £ 2.190.256.769 (Euro 1.131.173,22) di cui Lire 980.641.928
(Euro 506.459,29) per l' Urbanizzazione Primaria e Lire 1.209.614.841
(Euro 624.713,93) per l' Urbanizzazione Secondaria, salvo quanto
sarà meglio precisato al momento del rilascio della concessione
edilizia.
Pertanto :
- Importo oneri di Urbanizzazione (circa) Lire
2.190.256.769 Euro 1.131.173,22
- Costo opere di urbanizzazione (circa) Lire
1.716.073.574 Euro
886.278,04
da realizzare a scomputo
- Differenza da versare (circa) Lire
474.183.195 Euro
244.895,18
in sede di concessione edilizia.
Il costo di costruzione di cui alla Legge
10/77 non è definibile in sede di convenzione in quanto
i progetti planivolumetrici delle opere edilizie non contengono
ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori,
ecc.) per la sua corretta definizione, che è, pertanto,
demandata al momento del rilascio della concessione edilizia.
Per le modalità di attuazione di
tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia
al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato
al presente provvedimento.
Il progetto relativo alle opere di urbanizzazione
primaria da realizzarsi dalla Soc. GEFIM a scomputo degli oneri
di urbanizzazione dovuti, comprensivi del computo metrico estimativo,
sono stati trasmessi alla competente Divisione Ambiente e Mobilità
e all'AEM che hanno espresso di massima pareri favorevoli in merito,
con alcune precisazioni di carattere progettuale da introdurre
in sede di progettazione esecutiva delle opere stesse.
Si precisa, invece, che si è ritenuto
opportuno adeguare il progetto preliminare con alcune richieste
formulate nel parere del Settore Viabilità del 9/12/98
e recepito negli elaborati del 18/12/98, che sostanzialmente incidevano
sul quadro economico complessivo delle opere da realizzare.
Inoltre, tenuto conto delle possibili
opzioni previste dalla deliberazione n. 119 del Consiglio Comunale
del 6 maggio 1996 (mecc. 9602388/12), esecutiva dal 31 maggio
1996, i Proponenti accettano di vincolare alla locazione per un
periodo di 8 anni la SLP di mq. 90, pari al 4% della SLP residenziale
realizzata eccedente la quota di franchigia di mq. 8.000.
Il progetto planivolumetrico dell'opera
edilizia è stato, altresì, sottoposto all'esame
della C.I.E. che, nella seduta dell'8/10/98, ha espresso parere
favorevole alla sua approvazione.
Si rammenta che, ricadendo parte dei fabbricati
in progetto nella fascia di rispetto ferroviario di cui al D.P.R.
753/80, prima del rilascio della concessione edilizia relativa
ai suddetti fabbricati sarà necessario ottenere l'eventuale
autorizzazione all'edificazione da parte dell'ente competente.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge 15 maggio 1997 n° 127
e s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la Legge Regionale n° 56/77
e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n° 3-45091 del 21
aprile 1995;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che
qui integralmente si richiamano:
1) La concessione convenzionata concernente
l'Ambito 9.1 che si compone dei seguenti elaborati:
- Lo schema di
convenzione ai sensi dell'art.49 della L.U.R. che fa parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. .)
- Il Progetto planivolumetrico
(all. 2 - n. )
Il Progetto delle opere di urbanizzazione
comprendente:
- Documenti (all.
3 - n. )
- TAV. 1 Strade
(all. 4 - n. )
- TAV. 2 Illuminazione
(all. 5 - n. )
- TAV. 3 Reti idriche
(all. 6 - n. )
- TAV. 4 Arredo
urbano (all. 7 - n. )
- TAV. 5 Aree verdi
(all. 8 - n. )
- TAV. 6 Reti tecnologiche
(all. 9 - n. )
- Pareri della
Divisione Ambiente e Mobilità e AEM (all. 10 - n. )
2) l'introito relativo al costo di costruzione
sarà acquisito a cura del Settore Procedure Amministrative
Edilizie;
3) di rinviare a successiva determinazione
dirigenziale a seguito di approvazione del progetto esecutivo,
la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata
e all'impegno di spesa, corrispondente al progetto preliminare
a Lire 1.716.073.574 IVA inclusa, (pari a Euro 886.278,04), per
le opere di urbanizzazione a scomputo. La restante entrata derivante
dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico della Proponente
Società verrà accertata con successiva determinazione
dirigenziale nel bilancio di competenza;
4) l'attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione
stessa, entro il termine 3 mesi come da atto d'obbligo presentato
dal Proponente (all. 11 - n. ), unitamente alla relativa garanzia
fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il
ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del
Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra
il Comune di Torino e la Soc. GEFIM con sede in Torino, Via Monte
Asolone n. 8 in persona del legale rappresentante geom. Pier Paolo
Ponchia, cod. fisc. PNC PPL 35T02 L219P residente per la carica
presso la Società GEFIM con l'autorizzazione all'ufficiale
rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di
apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte
quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le
modifiche di carattere tecnico- formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
È stato approvato il seguente emendamento all'allegato 1 - Schema di convenzione:
L'articolo 8 - Disciplina delle aree assoggettate all'uso pubblico - è sostituito dal seguente:
E' posta a carico dei Proponenti Soggetti Attuatori la manutenzione
delle aree assoggettate all'uso pubblico. Il Comune, con separato
provvedimento, potrà disciplinare l'uso delle stesse, ferma
restando la pubblica fruibilità.
Potrà infine stabilire le sanzioni amministrative conseguenti
all'inosservanza degli obblighi assunti dai Proponenti Soggetti
Attuatori.