Servizio Centrale Affari Istituzionali
99 06670/02
Settore Relazioni Interne
OGGETTO: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PROVVEDIMENTI DI RADDOPPIO (PROFESSIONISTA).
Proposta del Sindaco Castellani.
L'art. 5 della Legge 27 dicembre 1985
n. 816 recante norme sulle aspettative, permessi e indennità
agli Amministratori locali, prevede la corresponsione di indennità
mensili di carica raddoppiate per quegli Amministratori che non
siano lavoratori dipendenti ovvero siano stati collocati in aspettativa
non retribuita.
Occorre quindi prendere atto della dichiarazione
sottoscritta dall'Assessore Gianguido Passoni in data 7 luglio
1999, dalla quale risulta la sua condizione di lavoratore non
dipendente, e dare mandato agli uffici di provvedere ai necessari
adempimenti amministrativi con decorrenza dall'8 luglio 1999 sino
alla scadenza del mandato salvo revoca per sopraggiunto venir
meno dei requisiti richiesti.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare il raddoppio dell'indennità
mensile di carica corrisposta all'Assessore Gianguido Passoni
dall'8 luglio 1999 demandando alla Civica Ragioneria la liquidazione
dell'indennità prevista dalle vigenti leggi;
2) La spesa trova capienza nei fondi impegnati
con la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998
(mecc. 9810550/01), esecutiva dal 28 dicembre 1998;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.