Divisione Economia e Sviluppo
99 06647/58
Settore Mercati all'Ingrosso
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO ITTICO INGROSSO.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Con deliberazione n. 192 del Consiglio
Comunale in data 29 giugno 1998 (mecc. 9801785/44), esecutiva
dal 3 agosto 1998, è stato approvato il nuovo Regolamento
del Mercato Ittico Ingrosso ai sensi dell'art. 10 della Legge
Regionale n. 62/1979 sulla Disciplina dei Mercati all'Ingrosso.
A seguito della predisposizione del Protocollo
aziendale di igiene ed autocontrollo ai sensi del D.Lgs. n. 155/97
e D.Lgs. n. 531/92, che ha modificato il sistema di controllo
sanitario quotidiano presso il Mercato Ittico all'Ingrosso, si
ravvisa la necessità di riformulare l'art. 9, relativo
al Servizio igienico sanitario e l'art. 18, relativo ai documenti
per l'accesso in mercato, al fine di renderli più aderenti
alle mutate esigenze del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.
Sono state quindi predisposte a tale scopo
le modifiche necessarie al Regolamento vigente, che sono state
sottoposte, con esito favorevole, alla Commissione Comunale Consultiva
per il Mercato Ittico Ingrosso, ai sensi dell'art. 10 comma 2°
della citata Legge Regionale, nella seduta del 9 luglio 1999.
In data 9 settembre 1999, con nota prot.
n. 1629, sono stati richiesti i pareri di competenza ai Consigli
Circoscrizionali, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento
del Decentramento.
Le Circoscrizioni hanno espresso il loro parere nella maniera
seguente: parere favorevole le Circoscrizioni n. 6 e 8 (all. 2-3
nn. ); le altre Circoscrizioni non hanno espresso alcun parere
entro i termini previsti.
La Circoscrizione VI ha condizionato il
proprio parere favorevole all'accoglimento della seguente modifica
all'art. 9, punto 2: aggiungere 'con cadenza quotidiana' dopo
la parola ispettivo.
Si ritiene non accoglibile tale modifica
poiché il D. L.vo n. 155/97, che obbliga alla adozione
del Piano di Autocontrollo da parte degli operatori del Mercato,
prevede che tale controllo venga effettuato a insindacabile valutazione
del Servizio Veterinario competente per territorio, in quanto
trattasi di prodotti ittici provenienti da Stabilimenti con riconoscimento
Bollo CEE, dove sono stati già sottoposti a sistematico
controllo sanitario, come previsto dal D. L.vo 531/92 Attuazione
della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili
alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare le modifiche agli articoli n. 9 e n. 18 del Regolamento
del Mercato Ittico Ingrosso (all.- 1 - n. ) che fanno parte integrante
del presente provvedimento.
Il presente provvedimento non comporta
alcun onere di spesa.