Divisione Economia e Sviluppo

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Settore Mercati all'Ingrosso

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 OTTOBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO ITTICO INGROSSO.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    Con deliberazione n. 192 del Consiglio Comunale in data 29 giugno 1998 (mecc. 9801785/44), esecutiva dal 3 agosto 1998, è stato approvato il nuovo Regolamento del Mercato Ittico Ingrosso ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 62/1979 sulla “Disciplina dei Mercati all'Ingrosso”.
    A seguito della predisposizione del Protocollo aziendale di igiene ed autocontrollo ai sensi del D.Lgs. n. 155/97 e D.Lgs. n. 531/92, che ha modificato il sistema di controllo sanitario quotidiano presso il Mercato Ittico all'Ingrosso, si ravvisa la necessità di riformulare l'art. 9, relativo al Servizio igienico sanitario e l'art. 18, relativo ai documenti per l'accesso in mercato, al fine di renderli più aderenti alle mutate esigenze del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.
    Sono state quindi predisposte a tale scopo le modifiche necessarie al Regolamento vigente, che sono state sottoposte, con esito favorevole, alla Commissione Comunale Consultiva per il Mercato Ittico Ingrosso, ai sensi dell'art. 10 comma 2° della citata Legge Regionale, nella seduta del 9 luglio 1999.
    In data 9 settembre 1999, con nota prot. n. 1629, sono stati richiesti i pareri di competenza ai Consigli Circoscrizionali, ai sensi degli artt. 43 e 44 del “Regolamento del Decentramento”.
Le Circoscrizioni hanno espresso il loro parere nella maniera seguente: parere favorevole le Circoscrizioni n. 6 e 8 (all. 2-3 nn. ); le altre Circoscrizioni non hanno espresso alcun parere entro i termini previsti.
    La Circoscrizione VI ha condizionato il proprio parere favorevole all'accoglimento della seguente modifica all'art. 9, punto 2: aggiungere 'con cadenza quotidiana' dopo la parola “ispettivo”.
    Si ritiene non accoglibile tale modifica poiché il D. L.vo n. 155/97, che obbliga alla adozione del Piano di Autocontrollo da parte degli operatori del Mercato, prevede che tale controllo venga effettuato a insindacabile valutazione del Servizio Veterinario competente per territorio, in quanto trattasi di prodotti ittici provenienti da Stabilimenti con riconoscimento Bollo CEE, dove sono stati già sottoposti a sistematico controllo sanitario, come previsto dal D. L.vo 531/92 “Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca”.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare le modifiche agli articoli n. 9 e n. 18 del Regolamento del Mercato Ittico Ingrosso (all.- 1 - n. ) che fanno parte integrante del presente provvedimento.
    Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.