Divisione Edilizia ed Urbanistica

99 06613/09

Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
CP - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

(proposta dalla G.C. 27 luglio 1999)

OGGETTO: ISOLATO SAN LIBORIO - IMMOBILI UBICATI IN VIA BELLEZIA, 21,
23, 25. INTERVENTI AGGIUNTIVI - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 32 N.U.E.A. - VARIAZIONE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8, LETTERA f), DELLA L.U.R. - APPROVAZIONE.

            Proposta dell'Assessore Viano.

    Gli immobili oggetto del presente provvedimento sono ubicati nella Circoscrizione Amministrativa 1 (quartiere Centro) e, più precisamente, in una porzione dell'isolato denominato San Liborio compreso tra la via Bellezia, via Santa Chiara, via Sant'Agostino e via San Domenico.
    Le cellule site ai numeri civici 21, 23 e 25 di via Bellezia, di proprietà comunale, sono oggetto di progetti finalizzati al recupero edilizio con utilizzo dei finanziamenti ex art.9 della legge 493/93, da destinare a insediamenti di Edilizia Residenziale Pubblica e da realizzarsi da parte di operatori beneficiari individuati a seguito di Bando pubblico cui verranno assegnati i predetti immobili in diritto di superficie. Gli alloggi, da realizzarsi in base a tali programmi, saranno destinati a locazione permanente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. dei LL.PP. del 5/8/1994.
    Attualmente tali immobili, inseriti in un contesto molto eterogeneo sotto il profilo urbanistico ed edilizio, risultano in stato di elevato degrado e obsolescenza, pertanto l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di attuare, in tempi brevi, il loro completo recupero. Gli stessi edifici, come già sopra ricordato, costituiscono porzione residua dell'originario isolato San Liborio nel quale sono presenti altre cellule edilizie in corso di riqualificazione e spazi liberi da costruzioni. In particolare, l'area libera adiacente agli immobili di cui trattasi è stata individuata dallo Strumento Urbanistico Generale quale ambito in cui ricostituire parti inedificate tramite la costruzione di nuovi edifici e manufatti con le modalità prescritte in apposita scheda normativa (Area da trasformare n. 5).
    Gli interventi ammessi nel complesso degli immobili di cui trattasi sono stabiliti nelle norme urbanistico-edilizie di attuazione del P.R.G. all'articolo 10 (tabella tipi di intervento e comma 29) e sono da attuarsi secondo le modalità dell'allegato A in relazione alle singole parti che li compongono. Questi edifici sono stati ricompresi nel gruppo 2) - "Edifici di particolare interesse" e individuati come - tessuti minori residui - con fronte caratterizzante l'ambiente urbano nei quali il massimo intervento ammesso è la ristrutturazione edilizia.
    Nel Luglio 1995 si è verificato un crollo parziale di corpi di fabbrica delle cellule edilizie di cui è caso e, successivamente, il Settore Tecnico X (Edilizia Residenziale Pubblica) ha sottoposto all'esame della Commissione Igienico Edilizia, per parere di competenza, progetto di demolizione parziale dei rimanenti fabbricati. Le opere di demolizione, a seguito del crollo, nonché rimozione delle macerie, sgombero dei detriti e opere provvisionali per prevenire l'accesso agli estranei, si erano rese necessarie al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed eseguire nel contempo opere indispensabili e urgenti per la conservazione della rimanente struttura edilizia.
    Il completo recupero dei fabbricati, come sopra ricordato, è di prioritario interesse per la Città compresa la ricostruzione della parte demolita e relativo recupero delle superfici lorde di pavimento originarie prima degli accadimenti succitati. Gli studi progettuali di fattibilità, a cura del competente Settore, inerenti la riqualificazione complessiva di detti fabbricati, ai quali si fa esplicito rinvio per i dettagli architettonici e dimensionali, prevedono anche una diversa ridistribuzione e riplasmazione dei volumi edilizi.
    Infatti le proposte progettuali prevedono di recuperare mq 816 circa di superficie lorda di pavimento complessiva da riplasmare nel seguente modo:
-    ricostruzione parziale con sopraelevazione di tre piani del corpo di fabbrica crollato sito in via Santa Chiara (mq 241 circa);
-    nuova costruzione di corpo di fabbrica di tre piani fuori terra a manica semplice delimitante il cortile e adiacente all'area da trasformare n. 5 (mq 492 circa);
-    sopraelevazione di un piano dell'edificio posto in fregio alla via Bellezia, numeri civici 21 e 23 (mq 83 circa).
    È prevista inoltre la possibilità di realizzare un parcheggio di due piani interrati sotto l'area libera della corte e il nuovo corpo di fabbrica, a tre piani fuori terra, intercomunicante con il parcheggio interrato previsto nell'adiacente area da trasformare n.5 e del quale si usufruiranno le rampe per l'accesso.
-    Considerato che gli interventi previsti sono finalizzati ad ottenere un ottimale recupero dei fabbricati, purchè garanti del rispetto di valori compositivi del delicato ambito in cui si andrà ad operare,
-    considerato che i fabbricati, di proprietà comunale, sono destinati a ospitare soggetti beneficiari dell'edilizia residenziale pubblica,
-    considerato che gli stessi interventi, di interesse pubblico, rappresentano con la loro attuazione importante "tassello" di ricomposizione urbana e di riappropriazione strategica di funzioni insediative strutturanti la zona centrale come la residenza,
-    constatata la particolare ed eccezionale situazione degli immobili che hanno subìto dei crolli e successive demolizioni per le ragioni sopra espresse e la condizione di oggettivo degrado complessivo ne pregiudicherebbe il recupero secondo i criteri e gli orientamenti del Piano;
-    constatato che gli immobili di cui è caso non rientrano fra i beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 24 della L.U.R..
    Si rende necessario pertanto autorizzare in applicazione dei disposti dell'art.10, comma 32, terzo capoverso delle Norme Urbanistico-Edilizie del P.R.G. e limitatamente alle cellule edilizie ubicate ai numeri civici 21, 23 e 25 di via Bellezia - così come individuate nell'allegata planimetria del P.R.G. alla scala 1:1.000 - interventi aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dalle vigenti disposizioni del Piano Regolatore Generale di ricostruzione mediante recupero della superficie lorda di pavimento esistente prima degli avvenuti crolli e demolizioni e contestuale riplasmazione dei volumi. Il rilascio della concessione per l'attuazione delle opere è subordinato a preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte sulla base di specifico progetto edilizio.
    L'attuazione di tali opere, in applicazione dei disposti dell'art.10 comma 32 terzo capoverso delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale, costituisce variazione dello strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 17, comma 8, lettera f), della Legge Urbanistica Regionale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto l'art. 17, comma 8 lett. f) della Legge Regionale 5 dicembre 1977. n.56 come sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale n. 41 del 1997.
    Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3-45091 del 21 Aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1)    di autorizzare in applicazione dei disposti dell'art. 10, comma 32, terzo capoverso delle N.U.E.A. del P.R.G. e limitatamente alle cellule edilizie ubicate ai numeri civici 21, 23 e 25 di via Bellezia - così come individuate nell'allegata planimetria del P.R.G. alla scala 1:1.000 - interventi aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dalle vigenti disposizioni del Piano Regolatore Generale di ricostruzione mediante recupero della superficie lorda di pavimento esistente prima degli avvenuti crolli e demolizioni e contestuale riplasmazione dei volumi nonché la possibilità di realizzare un parcheggio di due piani interrati sotto l'area libera della corte e il nuovo corpo di fabbrica, a tre piani fuori terra. Il rilascio della concessione per l'attuazione delle opere è subordinato a preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte sulla base di specifico progetto edilizio;
2)    di approvare la conseguente variazione urbanistica, ai sensi dell' art. 17 comma 8 lett. f) della L.U.R. 56/77, come sostituito dall'art. 1 delle L.R. 41/97.
    Gli elaborati del presente provvedimento di variazione al P.R.G. sono i seguenti:
        ALLEGATO A (all. 1 - n. )
    a)    relazione illustrativa;
    b)    analisi storica;
    c)    estratto della situazione fabbricativa alla scala 1:1000 (aggiornamento dicembre 1998) con individuazione degli immobili oggetto del provvedimento;
    d)    estratto della legenda della Tavola 3 - Foglio 3 (parte) del Piano Regolatore Generale;
    e)    supporto trasparente che evidenzia l'area oggetto del provvedimento;
    f)    estratto planimetrico della Tavola n. 3 - Fogli 3 (parte) - grafico di cui al P.R.G. approvato il 21/04/1995 alla scala 1:1000;
    g)    estratto planimetrico della Tavola 1 - Foglio 9A - alla scala 1:5.000 - grafico di cui al     P.R.G. approvato il 21/04/1995;
        ALLEGATO B - Allegato illustrativo dell'intervento proposto (all. 2 - n. )
    a)    situazione fabbricativa degli immobili antecedente al crollo e alle demolizioni;
    b)    documentazione fotografica e studio di fattibilità;
    c)    documentazione amministrativa;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.