Divisione Edilizia ed Urbanistica
99 06612/09
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
OGGETTO: RILOCALIZZAZIONE CAMPO NOMADI DELL'ARRIVORE. VARIANTE PARZIALE N.17 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.- ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
La Città di Torino, ormai da diversi
anni, deve affrontare i numerosi problemi che derivano dalla presenza,
assai consistente, di nomadi sia italiani che stranieri sul territorio
cittadino ricercando condizioni capaci di rispettare e di promuovere
la loro dignità umana e culturale: in particolare, la necessita
di reperire sul territorio aree idonee che permettano l'insediamento
di campi nomadi, attrezzati a norma di legge, ha assunto, allo
stato attuale, particolare rilevanza e urgenza.
L'Amministrazione Comunale ha assunto
negli anni diversi provvedimenti e iniziative tra cui l'approvazione,
in data 14/10/91 con atto deliberativo di Consiglio Comunale,
del "Regolamento delle aree di sosta attrezzate per nomadi".
L'art. 1 del Regolamento individua quattro aree attrezzate per
la sosta, che sono nell'ordine: "Sangone", corso Unione
Sovietica n.655, "Aeroporto", strada dell'Aeroporto
n. 235/25, "Arrivore", strada Arrivore n.44/22 e "Le
Rose", via Lega n.50; nello stesso si precisa che "gli
insediamenti di strada Arrivore e di via Lega non sono definitivi
ma potranno essere rilocalizzati in relazione alla realizzazione
dei progetti di parco nelle rispettive zone".
La Regione Piemonte inoltre con l'emanazione
della Legge n. 26 del 10 giugno 1993, che titola: "Interventi
a favore della popolazione zingara" ha inteso salvaguardarne
l'identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto
della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento
nella comunità regionale, delegando alle Amministrazioni
Comunali l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
Con deliberazione di Giunta Comunale in
data 1° aprile 1999 (mecc. 9902549/30), è stata assunta
la decisione di realizzare un nuovo campo nomadi su di un'area
già individuata, compresa all'interno del perimetro nord
del "Piano d'Area integrativo Area delle Basse di Stura",
posta a nord della via Germagnano e delimitata a ovest dalla superstrada
per Caselle e, a est, dalla linea ferroviaria Torino - Milano.
Tale area è compresa nella Circoscrizione n. 6.
Infatti l'attuale campo nomadi, insistente
nella Circoscrizione n. 6 e compreso all'interno del Parco Urbano
e Fluviale P30, risulta in contrasto con le disposizioni del Piano
Territoriale Operativo (P.T.O.) approvato dal Consiglio Regionale
in data 8 marzo 1995 e non consente di dare piena attuazione al
progetto "Torino Città d'Acque", approvato dal
Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1994.
Considerate le notevoli difficoltà
incontrate nel reperimento di aree idonee all'insediamento di
campo nomadi ed al fine di rendere possibile la localizzazione,
successivamente indicata nella delibera di intenti del 1°
aprile 1999, era stato richiesto all'Ente di Gestione del Sistema
delle Aree Protette delle Basse di Stura in sede di osservazioni
al Piano d'Area integrativo Area delle Basse di Stura, adottato
in data 28 luglio 1998 (deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 95/98), di prevedere al suo interno un'area da destinare ai
nomadi.
Attualmente il Piano d'Area integrativo
Area delle Basse di Stura, denominato "Piano d'Area Stralcio
Stura di Lanzo"che recepisce la localizzazione del campo
nomadi in Via Germagnano, è stato adottato definitivamente
dal Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione con delibera n.
8/99 del 12 febbraio 1999, ed è in corso di approvazione
da parte della regione Piemonte.
Si riporta stralcio del testo della delibera
n. 8/99, che costituisce integrazione alla scheda progettuale
del sub-ambito n.6, fascicolo C del Piano d'Area adottato: "le
aree indicate con lettera S possono essere destinate, con carattere
provvisorio alla localizzazione dei campi nomadi, purché
siano contestualmente rispettate le seguenti condizioni: detti
campi siano localizzati all'interno delle aree indicate con la
lettera S, senza che per le stesse sia possibile procedere a modificazioni
delle indicazioni della scheda grafica del sub-ambito; i campi
rispondono ai requisiti e ai criteri di cui alla L.R. 26/93; i
campi abbiano carattere provvisorio e, al termine del loro utilizzo,
sia previsto lo smantellamento dai manufatti e il ripristino dello
stato dei luoghi; possano essere previsti solo qualora si configurino
come nuova localizzazione di altri campi attualmente esistenti
all'interno del territorio predetto e all'interno della fascia
di pertinenza fluviale, con priorità per il campo nomadi
dell'Arrivore. Eventuali progetti dovranno pertanto prevedere,
al loro interno, tempi e modalità per il ripristino delle
aree abbandonate. La localizzazione di eventuali campi nomadi
all'interno del territorio protetto, secondo le indicazioni che
precedono, dovrà essere preceduta da idonei strumenti e
determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale torinese,
all'interno dei propri strumenti urbanistici, che si confermano
lo strumento idoneo per procedere a una eventuale localizzazione
di questo tipo di strutture (allegati 1 - 2).
L'area così individuata e da attrezzature
a campo nomadi, sulla base di uno studio di fattibilità
predisposto dal Settore edifici Socio-assistenziali, approvato
dalla Giunta comunale in data 01/04/99, comporta variante al P.R.G.
ai sensi dell'art. 17, 7° comma della L.U.R.
TALE VARIANTE PREVEDE:
1 - Riperimetrazione dell'area interessata
dall'attività di smaltimento rifiuti della discarica AMIAT,
comprensiva dei relativi uffici e conseguente ridefinizione della
relativa fascia di rispetto.
2 - Eliminazione del collegamento stradale
con la superstrada per Caselle in quanto è venuta meno
l'opportunità di creare un collegamento diretto a nord
della Stura con la zona nord-est della Città. Infatti nell'ambito
del progetto integrato dell'asse della linea tranviaria 4 è
prevista una viabilità di accesso al quartiere della Falchera
direttamente dal sistema tangenziale e un collegamento con il
corso G. Cesare attraverso un nuovo tracciato previsto parallelamente
a quello dell'Autostrada TO-MI;
3 - Cambio di destinazione d'uso delle
seguenti porzioni di aree, individuate nell'elaborato "aree
oggetto della variante" come segue:
- area "a"
e "b": di estensione pari a circa mq 34.180 da aree
destinate a viabilità VI ad aree destinate a Parco Urbano
e Fluviale, P24;
- area "c":
di superficie pari a circa mq 1.240, da area destinata a viabilità
VI ad area destinata a Servizi Pubblici ", in particolare
"z", altre attrezzature di interesse generale;
- area "d":
di superficie pari a circa mq 26.800, da area destinata a Servizi
Pubblici S, in particolare "v", ad area destinata a
Parco Urbano e Fluviale P24;
- area "e":
di estensione pari a circa mq 940, da area destinata a viabilità
VI ad area destinata a Parco Urbano e Fluviale P23;
- area "f":
di circa mq 1.980, da area destinata a viabilità VI assume
la destinazione dell'area normativa "M2";
- area "g":
di estensione pari a mq 18.865 da area destinata a viabilità
VI ad area destinata a Parco Urbano e Fluviale P23;
- area "h":
da area destinata a S, in particolare "v", ad area destinata
a Viabilità VI (mq. 1.750 circa);
- area "i":
di superficie pari a circa mq 245 da area destinata a viabilità
VI ad area destinata a S, in particolare
"v";
- area "l":
da area destinata a S, in particolare "v", ad area destinata
a Parco urbano e Fluviale P23 (mq 815 circa).
4 - Soppressione all'interno del Parco
Urbano e Fluviale P30, della previsione dell'area per campi nomadi
"an".
5 - Localizzazione di area per campi nomadi
"an" all'interno del Parco P24 nella porzione a nord
di Germagnano.
La dimensione del campo, che non potrà
essere inferiore a mq. 2000 e non superiore a mq. 4000 così
come prescritto dalla L.R. 26/93, art. 4, c. 1, lett. a) potrà
ospitare circa 30 piazzole e la sua esatta collocazione è
demandata a successiva progettazione esecutiva.
Poiché l'individuazione dell'area di
Via Germagnano è funzionale alla chiusura del campo dell'Arrivore
e l'attuale composizione della popolazione del campo è
assai variegata, comprendendo un nucleo originario a cui si sono
aggiunti i nuclei familiari dei profughi bosniaci (per i quali
le normative presenti prevedono specifiche soluzioni di accoglienza)
agli allargamenti delle famiglie esistenti, l'area di sosta di
Via Germagnano verrà riservata prevalentemente alle famiglie
Rom meno stabilizzate fra quelle presenti all'Arrivore, che acconsentano
a tale soluzione nel quadro di una generale e organica risistemazione
abitativa che dovrà avvenire entro e non oltre 24 mesi.
La risistemazione sarà operata
coinvolgendo le organizzazioni, le associazioni e le rappresentanze
dei Rom e dei Sinti presenti sul territorio comunale, in un'ottica
di coprogettazione.
Avuto riguardo a quanto sopra, il provvedimento
in oggetto ha carattere di variante parziale da assumersi ai sensi
dell'art. 17, 7° comma della L.U.R.
Le modificazioni introdotte non modificano
infatti l'impianto strutturale del piano stesso e non incidono
sulle previsioni tecnico e normative di rilevanza sovracomunale.
Successivamente all'approvazione della
presente variante si dovrà procedere all'adeguamento dei
Fogli 2A, 2B, 5A, 5B della tavola n.1 del P.R.G. e dei Fogli 2
e 5 della tavola n.7 del P.R.G. - allegato tecnico - "fasce
di rispetto" in conformità alle variazioni descritte
in precedenza.
La Circoscrizione n. 6, consultata ai sensi dell'art. 43 del Regolamento
del Decentramento, ha espresso parere favorevole sulla proposta
di deliberazione in oggetto, subordinato all'eliminazione da parte
della società ATIVA del casello dell'uscita di Falchera
e all'esecuzione in tempi brevi della II uscita/entrata prevista
dalla linea 4 sempre in zona Falchera. (all. 2 - n ).
In relazione al suddetto parere, il Settore Tecnico Pianificazione
e Trasporti ha formulato le seguenti
...si conferma la previsione, inserita nel progetto del
prolungamento della linea tranviaria 4, della viabilità
d'accesso alla Falchera direttamente dal sistema tangenziale e
il collegamento con il corso Giulio Cesare attraverso un nuovo
tracciato previsto parallelamente a quello dell'autostrada TO-MI.
Per quanto riguarda l'eliminazione del pedaggio sulla tangenziale,
si precisa che tale aspetto è di competenza della Provincia
e potrebbe essere oggetto di valutazione nella riorganizzazione
complessiva del sistema di tariffazione e gestione telematica
della tangenziale.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto l'art.17, comma 7 della Legge regionale
5 dicembre 1977, n.56 come sostituito dall'art.1 della Legge regionale
n.41/1997.;
Visto il Piano Regolatore Generale della
Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
Preso atto che la Circoscrizione n. 6 è stata consultata,
ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, come
da parere e controdeduzioni riportate in narrativa;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
di adottare, ai sensi dell'art.17 comma 7 della Legge Regionale
5 dicembre 1977, n.56 come sostituito dall'art.1 della L.R n.41/97,
la variante parziale n.17 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, consistente nei cambi di destinazione d'uso riportati
nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, descritti in premessa.
Gli elaborati della variante sono i seguenti
(all. 1 - n. ):
a) relazione illustrativa;
b) estratto della tavola della situazione
fabbricativa elaborato dalla cartografia numerica - scala 1:5000
relativa alla zona di via Germagnano e via Ivrea;
c) estratto della legenda della Tavola
n.1 Foglio 0 (parte) del P.R.G.;
d) estratto planimetrico della Tavola n.
1 Fogli 2a (parte), 2b (parte),5a (parte), 5b (parte)
del P.R.G. approvato il 24/04/1995 alla
scala 1:5000;
e) estratto planimetrico della Tavola n.1-
Foglio 5b (parte) del P.R.G. approvato il 24/04/1995 alla
scala 1:5000;
f) estratto planimetrico della Tavola n.
1 Fogli 2a (parte), 2b (parte),5a (parte), 5b (parte) del P.R.G.
dello stato attuale come modificato con le varianti approvate
alla scala 1:5000;
g) estratto planimetrico della Tavola n.1-
Foglio 5b (parte) del P.R.G. dello stato attuale come modificato
con le varianti approvate alla scala 1:5000;
h) estratto planimetrico della Tavola n.
1 Fogli 2a (parte), 2b (parte),5a (parte), 5b (parte) della variante
al P.R.G. alla scala 1:5000 con sovrapposizione di supporto trasparente
(di lucido) che evidenzia la localizzazione delle aree interessate
alla variante;
i) estratto planimetrico della Tavola n.1
Foglio 5b (parte) della variante al P.R.G. alla scala 1:5000 con
sovrapposizione di supporto trasparente (di lucido) che evidenzia
la localizzazione dell'area interessata;
j) estratto della legenda della Tavola
n.7 del P.R.G. "fasce di rispetto";
k) estratto planimetrico della Tavola n.7
del P.R.G. alla scala 1:5000 - allegato tecnico - "fasce
di rispetto" foglio n.2 (parte) e
5 (parte);
l) estratto planimetrico della Tavola n.7
del P.R.G. alla scala 1:5000 - allegato tecnico - "fasce
di rispetto" foglio n.2 (parte) e
5 (parte) - variante.
Formano parte integrante del presente
provvedimento i seguenti allegati:
1 - Delibera C.D. n. 8/99 del 12 febbraio
1999 di adozione definitiva del Piano d'Area del Parco Fluviale
del Po Area Stralcio della Stura di Lanzo in corso di approvazione
da parte definitiva della Regione Piemonte.
2 - Estratto fascicolo C Piano d'Area integrativo
Area delle Basse di Stura: scheda progettuale sub-ambito
n. 6, Vercelli e relativa legenda.
3 - Planimetria AMIAT "revisione impianti".
4 - Nota della Provincia di Torino - Dipartimento
Ambiente del 14 maggio 1999 con estratto della cartografia relativa
alla delimitazione delle zone di coltivazione dell'impianto di
discarica AMIAT presso Basse di Stura (scala 1:5000).
5 - Nota della Divisione Ambiente e Mobilità
del 14 maggio 1999.