Divisione Servizi Civici e Tributari
99 06527/17
Settore Polizia Amministrativa
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Il servizio taxi nella Città
di Torino è attualmente disciplinato dal Regolamento del
Servizio Pubblico da Piazza con Autovettura approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione dell'11 maggio 1992 (mecc. 9114334/17),
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio
1992 (mecc. 9207331/17), redatto secondo lo schema approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 68/2316 in data 20 febbraio
1986.
Sebbene sia stato approvato solo recentemente
esso risulta già superato per il sopraggiungere di nuove
disposizioni legislative. Quasi contemporaneamente infatti è
stata approvata la legge 15 gennaio 1992 n. 21 Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea, che ha apportato delle novità nel servizio
taxi, e il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile
1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
La Regione Piemonte, competente in materia
di trasporti ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con Legge
Regionale 23 febbraio 1995 n. 24 Legge generale sui servizi
di trasporto pubblico non di linea su strada, oltre ad istituire
il Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizio
pubblico non di linea, ha delegato alle Province la predisposizione
del Regolamento-tipo, al quale devono conformarsi i Comuni nell'adozione
del proprio Regolamento sul servizio taxi.
La Provincia di Torino, con nota n. R6/3-97983
del 3 giugno 1998, pervenuta in data 26 giugno 1998, ha trasmesso
copia del Regolamento-tipo per il servizio taxi, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale in data 31 marzo 1998,
invitando il Comune ad adottare il proprio Regolamento in conformità
ad esso, e ad inviare la relativa deliberazione di adozione, allorché
esecutiva, per l'approvazione preventiva.
Nella stesura del nuovo testo del Regolamento
si è tenuto conto del Regolamento-tipo della Provincia
di Torino, integrandolo con delle proposte migliorative del servizio.
In particolare:
- Art. 8 Condizioni per l'esercizio
della licenza in forma singola o associata
Sono specificate le modalità operative
per l'eventuale conferimento della licenza a cooperative o consorzi;
- Art. 9 Sostituzione alla guida
Sono specificate le modalità operative
nel caso di eventuali sostituzioni alla guida da parte del sostituto
o collaboratore familiare;
- Art. 12 Trasferimenti delle licenze
Sono specificate le modalità operative
per il trasferimento della licenza nel caso di inidoneità
al servizio del titolare; inoltre gli eredi avente titolo a subentrare
nella titolarità della licenza, in caso di morte del titolare,
sono indicati secondo un ordine di priorità;
- Art. 29 Sanzioni
L'importo della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 3, è conforme alla deliberazione
del Consiglio Comunale del 15 dicembre 1997 (mecc. 9708944/17),
esecutiva dal 29 dicembre 1997, con la quale sono stati approvati
i nuovi importi delle sanzioni per violazione di norme di Regolamenti
Comunali; si è inoltre introdotta l'acquisizione del parere
della Commissione consultiva prima dell'assunzione delle determinazioni
nel caso di procedimento avviato per applicazione di sanzioni;
- Art. 33 Veicoli di scorta
Possibilità di definire, con pianta
organica distinta, un certo numero di licenze da utilizzare unicamente
per esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo, recependo
nel Regolamento quanto è già stato disposto con
deliberazione n. 3503 assunta in via d'urgenza dalla Giunta Municipale
il 10 aprile 1990 (mecc. 9004369/17), esecutiva dal 9 giugno 1990,
e convalidata con deliberazione n. 2153 del Consiglio Comunale
del 26 novembre 1990 (mecc. 9009894/02), esecutiva dal 28 dicembre
1990;
- Art. 35 Trasporto di soggetti
portatori di handicap
Sono stabilite specifiche condizioni minime
di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
Bozza del nuovo testo del Regolamento
così predisposto sono state trasmesse a Settori del Comune
in quanto interessati, alle Organizzazioni di categoria dei tassisti,
alle Associazioni dei consumatori, alla Motorizzazione Civile
di Torino, invitandoli a far pervenire le loro eventuali osservazioni
entro il 31 dicembre 1998.
Alcune Organizzazioni di categoria dei
tassisti hanno presentato delle osservazioni che sono state ampiamente
discusse nelle riunioni svolte il 21 aprile 1999, il 17 maggio
1999 e nella riunione dell' 8 giugno 1999 della Commissione consultiva
per il servizio pubblico da piazza con autovettura.
In data 2 agosto 1999, il nuovo testo
del Regolamento è stato trasmesso alle Circoscrizioni comunali
per l'acquisizione del loro parere secondo quanto previsto dall'art.
43 del Regolamento
del Decentramento. Nei termini prescritti hanno fatto pervenire
i loro pareri, che si uniscono in copia, le Circoscrizioni 3 -
4 - 6 - 7 e 8, tutti favorevoli al nuovo Regolamento per l'esercizio
del servizio taxi con autovettura (All. 2-6 - nn. ).
Appare opportuno ora provvedere all'approvazione
del nuovo testo del Regolamento, costituito da n. 37 articoli
avente per titolo Regolamento per l'esercizio del Servizio
Taxi con autovettura, allegato quale parte integrante al
presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di abrogare il Regolamento
del Servizio Pubblico da Piazza con Autovettura approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione dell'11 maggio 1992,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio
1992;
2) di approvare, per le motivazioni espresse
in premessa, il nuovo testo del Regolamento, costituito da n.
37 articoli avente per titolo Regolamento per l'esercizio
del Servizio Taxi con autovettura, che viene allegato quale
parte integrante al presente provvedimento (all. 1 - n. );
3) di dare atto che il presente provvedimento
non comporta spese;
4) di inviare il presente provvedimento,
per l'approvazione preventiva, alla Provincia di Torino ai sensi
dell'art. 11, comma 2 della Legge Regionale del 23 gennaio 1986
n. 1 e art. 5, comma 2, della Legge Regionale del 23 febbraio
1995 n. 24.
Il servizio taxi svolto con autovettura è un autoservizio
pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto collettivo
od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa
rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta
dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o
periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in
volta.
Il servizio taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti
di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni
di cui agli artt. 82-86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza
di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
b) dalla legge regionale 23 gennaio 1986,
n. 1 Legge generale sui trasporti e sulla viabilità;
c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea;
d) dal D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) dal D.M. 19 novembre 1992 Individuazione
del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio
di taxi;
f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 Regolamento
recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti
a taxi o ad autonoleggio con conducente;
g) dalla legge regionale 23 febbraio 1995,
n. 24 Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non
di linea su strada e successive modificazioni ed intgrazioni;
h) dal D.Lvo 19 novembre 1997 n. 422 Conferimento
agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto
pubblico locale;
i) dalle future norme che disciplineranno
la materia;
j) dalle disposizioni del presente Regolamento
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ....... del
....................... .
1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio taxi è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4, tenendo presente la metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.
2. Sono destinati al servizio le autovetture
di cui all'art. 54 lett. a) del D. Lvo 285/92.
1. Per la valutazione delle problematiche
connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione
del regolamento e all'assegnazione delle licenze, il Comune provvede,
entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla
nomina di un'apposita Commissione consultiva così composta:
a) dal Dirigente del servizio, o suo delegato,
che la presiede;
b) dal Comandante della Polizia Municipale
o suo delegato;
c) da un rappresentante designato da ognuna
delle organizzazioni sindacali che hanno rappresentanza nazionale;
d) da un rappresentante designato da ognuna
delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
e) da un rappresentante designato da ognuna
delle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
f) da un rappresentante designato dalle
associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio
1994, n. 23.
2. Ogni organizzazione od associazione
rappresentata è tenuta a designare oltre al componente
effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo
in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono
partecipare alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di
intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante
effettivo.
3. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La Commissione svolge un ruolo propositivo
e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune
e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto
del Presidente.
I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi
nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data della
prima convocazione; in caso di decorrenza del suddetto termine
senza che la Commissione si sia espressa, il Comune potrà
procedere indipendentemente dal parere.
Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola
volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la
necessità ai fini istruttori.
5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sè i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
6. La Commissione dura quattro anni
e rimane in carica fino alla nomina dei successori.
La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi è affidata
ai funzionari del Comune e della Provincia incaricati, nonchè
dagli agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni
di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza
ai sensi della normativa vigente.
1. Per esercitare il servizio taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale, rilasciata ai sensi della normativa vigente, per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalità indicate dai successivi articoli.
2. La licenza comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
4. La licenza comunale di esercizio
è rilasciata senza limitazioni di tempo; è sottoposta
da parte
del Comune a verifica biennale con decorrenza dalla data di rilascio
per accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti
dalla legge e dal presente regolamento.
5. Al termine del secondo anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, a sensi della legge 15/68, attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessario.
6. Nel caso in cui il Comune abbia accertato
il venire meno dei requisiti d'idoneità morale dovrà
darne comunicazione alla C.C.I.A.A. presso la quale è istituito
il ruolo provinciale dei conducenti.
Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del
servizio taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale;
b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida
di autoveicoli;
c) iscrizione nel ruolo provinciale dei
conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
d) proprietà o disponibilità
in leasing del veicolo;
e) cittadinanza italiana ovvero di un Paese
dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini
italiani il diritto di prestare attività di conducente
di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio
territorio;
f) residenza ovvero domicilio in un comune
compreso nel territorio della Regione;
g) documentazione di eventuali titoli di
preferenza o di precedenza stabiliti secondo le modalità
del successivo art. 11 nel caso di nuova concessione.
1. I titolari che vogliono esercitare in forma singola devono essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
2. I titolari di licenza che vogliono
esercitare il servizio in forma associata possono:
a) associarsi in cooperative di produzione
e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà
collettiva, ovvero cooperative di servizi operanti in conformità
alle norme vigenti sulla cooperazione;
b) associarsi in consorzio tra imprese
artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
3. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.
4. Ai fini di cui al comma precedente
è necessaria la seguente documentazione:
a) copia autenticata dell'atto con il quale
viene conferita la licenza;
b) certificato della C.C.I.A.A. attestante
l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte
dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per
la durata del conferimento, il requisito dell'iscrizione all'albo
delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/85.
5. L'ufficio comunale competente, dopo
aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza
la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del
soggetto beneficiario del conferimento.
6. Il titolare è tenuto a comunicare
all'ufficio comunale, per la successiva annotazione, il verificarsi
del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo cui
è stata conferita la licenza.
Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita
al socio conferente se non dopo un anno dal recesso.
1. I titolari di licenza possono essere
sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte
nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti
prescritti per il titolare:
a) per motivi di salute, inabilità
temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore
a trenta giorni lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo
della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno
sindacali o pubblici elettivi.
2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati secondo la procedura di cui al successivo art. 12, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi.
3. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.
4. La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
5. Il rapporto di lavoro con il sostituto
alla guida è regolato:
a) con un contratto di lavoro a tempo determinato
secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale
contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza,
sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di
categorie similari;
b) con un contratto di gestione per un
termine non superiore a sei mesi.
6. I titolari di licenza possono avvalersi,
nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari,
qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile,
semprechè iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
Questa eventualità viene comunicata al Comune affinchè,
preso atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda
all'annotazione sulla licenza.
1. Costituisce motivo di impedimento
al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio
taxi:
a) l'essere incorso in provvedimento di
revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune,
nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando
o di richiesta di subentro nella titolarità;
b) l'aver trasferito licenza del Comune
nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando
o di richiesta di subentro nella titolarità;
c) non essere in possesso del requisito
di idoneità morale.
2. Il requisito di idoneità morale
non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o più
reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione
in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non
colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile
a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio,
la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile
per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio
1958, n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento
esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni
di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il requisito dell'idoneità morale
continua a non essere soddisfatto fintantochè non sia intervenuta
la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo
con efficacia riabilitativa.
1. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio taxi ai sensi dell'art. 3.
2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito con specifica deliberazione della Giunta Comunale, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento di cui all'art. 10.
3. Il bando di concorso dovrà
contenere:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione
ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione
dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
f) indicazione dei requisiti e delle cause
di impedimento descritti nei precedenti art. 7 e art. 10.
4. Per l'individuazione dei titoli oggetto
di valutazione ai fini dell'assegnazione e dei criteri concernenti
valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva
di cui all'art. 4.
5. Costituisce titolo preferenziale avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
6. La graduatoria ha validità
di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che
si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono
essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.
1. La licenza per l'esercizio del servizio
taxi è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso
del Comune, a soggetto dallo stesso designato purchè in
possesso dei prescritti requisiti, quando il titolare si trovi
in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da almeno cinque
anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno
di età ;
c) sia divenuto permanentemente inabile
o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo
della patente di guida.
2. L'attestazione della inabilità
o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera
c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi
di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante
presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna
dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi
dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo
di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità
della licenza dovrà essere richiesto entro un anno dal
verificarsi dell'evento.
3. In caso di morte del titolare, la
licenza può essere trasferita, nell'ordine, ad uno dei
seguenti eredi, che sia in possesso dei requisiti prescritti:
a) coniuge superstite;
b) parenti entro il 3° grado;
c) affini entro il 2° grado.
In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b)
e c), la licenza, fatta salva la volontà testamentaria,
può essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei
rimanenti aventi pari titolo, oppure può essere trasferita,
entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune,
ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui
sopra, purchè in possesso dei requisiti prescritti. Se
il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio,
la licenza è dichiarata decaduta e, eventualmente, messa
a concorso.
4. Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. In tutti i casi in cui si sia instaurato
un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca
o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento
della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento
stesso.
1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio taxi, ai sensi del precedente art. 12, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale.
2. Nella domanda dovrà indicare:
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- codice fiscale.
3. Dovrà inoltre dichiarare,
sotto la sua personale responsabilità e con la consapevolezza
delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 per chi si rende responsabile di mendaci dichiarazioni:
a) di avere la proprietà o la disponibilità
in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
b) di non avere trasferito licenza del
Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del
bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
c) di essere in possesso dei requisiti
previsti dal precedente art. 7;
d) di non essere stato oggetto di provvedimenti
di decadenza o di revoca della licenza, da parte del Comune nei
quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando o di richiesta
di subentro nella titolarità ;
e) di non essere titolare di altra licenza
per l'esercizio del servizio taxi ovvero di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. Alla domanda dovrà allegare richiesta
di trasferimento sottoscritta dal titolare della licenza.
5. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 12 comma 3, dovrà indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo.
6. La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C. e del parere favorevole espresso dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio dell'autovettura.
7. Dell'avvenuto rilascio della licenza dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.
8. Entro sessanta giorni, prorogabili
di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio
della licenza il titolare dovrà esibire i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo delle
Imprese Artigiane;
b) estremi di avvenuta immatricolazione
del veicolo da parte della M.C.T.C.;
c) copia polizza assicurativa R.C. relativa
all'autovettura immatricolata.
9. E' facoltà dell'amministrazione
comunale richiedere la presentazione di certificati e documenti
attestanti il possesso dei requisiti e qualità oggetto
delle dichiarazioni di cui sopra.
10 Il Comune provvederà d'ufficio
all'accertamento del requisito di idoneità morale.
1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio della licenza.
2. Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il comune dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida ai sensi dell'art. 9, nonchè quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla guida dell'autovettura.
5. La licenza dovrà essere restituita
al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonchè per
la durata del periodo di sospensione della stessa, a seguito di
sanzione disciplinare.
1. Le autovetture adibite al servito taxi, devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta taxi.
2. Ogni autovettura deve essere munita di una targa, con la scritta in nero servizio pubblico e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore esterna del veicolo; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine.
3. Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed è individuato con decreto del Ministro dei Trasporti. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante lo stemma della Città .
4. Prima dell'ammissione in servizio,
gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte degli organi
comunali di vigilanza per l'accertamento della rispondenza alle
caratteristiche di cui ai precedenti commi.
Tale verifica non può implicare accertamenti di carattere
tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici
periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogniqualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti, per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare l'ufficio comunale competente per il settore per la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile e darne altresi comunicazione alla Provincia.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 31.
7. Nell'autovettura in servizio è
vietato fumare e il tassista è tenuto ad esporre l'apposito
divieto.
1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, previa verifica da parte degli organi comunali di vigilanza.
2. A seguito della sostituzione, devono
essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo, e deve
esserne data comunicazione alla Provincia.
1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
2. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico.
3. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o dell'area metropolitana o dell'ambito territoriale dell'aeroporto Città di Torino, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
4. Nell'ambito del territorio comunale
o comprensoriale, ove definito, la corsa è acquisita:
a) nei luoghi di stazionamento già
definiti, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4,
dal Comune o dai Comuni facenti parte del comprensorio;
b) mediante sistemi di chiamata via radio,
con attivazione del tassametro dal più vicino posto di
sosta;
c) al di fuori dei luoghi di stazionamento
quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito;
in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.
5. All'interno dell'area comunale o comprensoriale
la prestazione del servizio è obbligatoria. L'accesso in
strade private delimitate da cancelli, nonchè in androni,
portoni e cortili può essere rifiutato in caso di evidente
difficoltà o pericolosità, a causa di ristrettezza,
pendenza o cattivo stato del fondo stradale.
6. Negli ambiti portuali, aeroportuali
e ferroviari, il Comune, ferme restando le attribuzioni delle
autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti
ambiti e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria
dei comparti del trasporto persone, può consentire la sosta
in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture
in servizio di noleggio con conducente.
La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al
servizio taxi e comunque da loro chiaramente distinte, delimitate
e individuate come rimessa.
Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito
dei passeggeri.
7. E' sempre consentito l'uso delle
corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione
previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni
imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilità.
1. Il Comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
2. Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio
3. La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.
4. Qualora ricorrano speciali esigenze
di ordine pubblico o di viabilità , gli incaricati della
sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente
in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare
il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in
una o più stazioni e disporre che un certo numero sia presente
in qualsiasi ora in un determinato luogo.
In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una
dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo, e devono avanzare a
misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo
cos? stabilito anche l'ordine di successione.
1. Le autovetture in servizio taxi possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..
2. In tali casi, le autovetture devono
collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Municipale e dalle
Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, ed attenersi alle
disposizioni da questi impartite.
1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune sentita la Commissione consultiva.
2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune; i suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo tra un turno e l'altro di almeno 6 ore; il turno orario del giorno precedente dovrà essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio sia diurno che notturno deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato, tranne nel caso di collaborazione familiare.
3. Le autovetture dovranno recare ben visibili mediante un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.
4. I titolari di licenza possono usufruire
di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui.
1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione; a tal fine, le autovetture devono essere dotate di apposito segnale individuato dal Comune.
2. Le autovetture sono considerate
fuori turno quando:
a) sia scaduto il termine del turno di
servizio;
b) avvengano guasti all'autoveicolo o il
tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) vengano ritirate durante il servizio
le licenze comunali di esercizio.
3. Le corse acquisite durante il turno
di servizio possono essere protratte anche fuori turno, purchè
al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul
tassametro si possa desumere che l'inizio della corsa sia avvenuto
durante l'orario di turno di servizio.
1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Comune.
2. Le tariffe sono approvate con deliberazione
della Giunta Comunale e possono essere applicate soltanto dopo
l'approvazione della Provincia.
Il Comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali
per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione
consultiva di cui all'art. 4.
3. La tariffa è a base multipla
per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
La tariffa chilometrica extra-urbana si applica esclusivamente
quando la corsa ha termine oltre i limiti urbani.
4. Il tariffario scritto in lingua italiana,
inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente ufficio
comunale, deve essere esposto all'interno delle autovetture in
modo ben visibile agli utenti.
1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni, dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. 23. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
4. La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
5. Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio di Polizia Municipale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.
6. In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente per il settore e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
7. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di fuori servizio.
8. Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
9. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
10. I guasti al contachilometri devono
essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non
possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere
informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
1. Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.
2. Se il tassametro non è stato erroneamente messo in funzione, il tassista è tenuto a richiedere esclusivamente il diritto fisso di chiamata, salvo altro accordo con l'utente.
3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi, potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. Quando il passeggero, nel luogo di
arrivo, intende disporre ulteriormente del taxi, il conducente
è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero
desidera abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola
a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la
quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito
di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa
oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui
al presente comma al momento della richiesta di attesa.
1. Nell'esercizio della propria attività
il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli
del presente regolamento, ha l'obbligo di:
a) seguire il percorso più breve
ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
b) rispettare i turni di servizio, l'ordine
di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate
dall'Autorità comunale;
c) anche nel caso di fuori turno, accettare
servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti
di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica;
d) effettuare, anche nel caso di fuori
servizio, il trasporto di persone ferite o colte da malore sulla
pubblica via; eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia
o situazione pericolosa, o contagiosa o di ubriachezza manifesta
o alterazione da sostanze psicotrope, per i quali è tenuto
comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso o altre istituzioni
competenti;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri
durante tutte le fasi del trasporto;
f) presentare e mantenere pulito ed in
perfetto stato di efficienza il veicolo;
g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi
nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
h) consegnare al competente ufficio comunale
qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
i) rilasciare al cliente la ricevuta o
fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
j) attrezzare l'autovettura per soddisfare
le richieste dell'utente anche in caso di neve;
k) comunicare al competente ufficio comunale
le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
l) durante le soste sul luogo di stazionamento
stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura,
in condizione di partire alla richiesta di servizio. Eventuali
motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo
di 30 minuti e segnalate con cartellino indicante la situazione
di temporaneamente fuori servizio e con disco orario. A tal fine
è permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le zone
consentite;
m) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori
dei non vedenti;
n) informare l'ufficio competente entro
il giorno successivo la data di inizio della sospensione del servizio,
mediante comunicazione scritta o telefonica, fatto salvo successiva
comunicazione scritta,
ndicando il motivo e la durata.
2. I servizi non rifiutabili e i danni da loro eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.
3. Nell'esercizio della propria attività
al tassista è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee
a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato
a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione
del Comune;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa,
salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata
forza maggiore e di evidente pericolo;
d) rifiutare il trasporto del bagaglio
nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere
la sicurezza o l'igiene;
e) rifiutare il trasporto dei supporti
destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori
di handicap;
f) effettuare servizi con il tassametro
non inserito;
g) negare il trasporto per un numero di
persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle
caratteristiche dell'autoveicolo;
h) lasciare l'autovettura sul luogo di
stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
i) fumare o mangiare durante la corsa;
j) tenere in funzione, durante il trasporto
di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici
o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di
lavoro;
k) chiedere, per qualsiasi titolo, una
somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa
nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
l) consumare i pasti durante il posteggio
all'interno del veicolo.
1. Agli utenti del servizio di taxi
è fatto divieto di:
a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati.
Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere
operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia
la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo
di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi
che in movimento;
c) pretendere il trasporto di animali domestici
senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure
utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
d) pretendere il trasporto di merci o altro
materiale diverso dal bagaglio al seguito;
e) pretendere che il trasporto venga reso
in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice
della strada;
f) aprire la porta dalla parte della corrente
del traffico;
g) insudiciare o deteriorare l'autovettura
e le sue apparecchiature;
h) compiere atti contrari alla decenza
od al buon costume;
i) fumare durante la corsa.
Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere
esposta nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.
2. Salva la responsabilità civile,
ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura,
l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà
diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione
della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento
della Forza Pubblica.
1. Eventuali reclami sullo svolgimento
del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale;
l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui
indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben
visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.
1. Fatte salve le sanzioni previste
dall'art. 86, commi 2 e 3; del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le sanzioni
previste dall'art. 6, comma 2 della L.R. 23 febbraio 1995, n.
24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così
punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria
ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934
n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni; l'applicazione
delle sanzioni di cui al presente punto segue le procedure di
cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni
ed integrazioni.
b) con le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione o della revoca della licenza.
2. L'applicazione delle sanzioni di
cui al precedente punto b) deve essere preceduta da avvio di procedimento
con contestazione all'interessato, mediante notifica, entro dieci
giorni dal ricevimento della segnalazione. L'interessato, entro
20 giorni dalla notifica ha facoltà di presentare memorie
scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente.
Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta
nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria
viene conclusa dal responsabile del procedimento. Questi, valutata
la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto
richiesta, e sentita la Commissione consultiva di cui all'art.
4; assume con apposito atto le conseguenti determinazioni:
- applicazione delle relative sanzioni
se il fatto è fondato e provato;
- archiviazione del procedimento se non
sono emersi elementi tali da doversi applicare le sanzioni amministrative
accessorie.
Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati
commessi nell'esercizio della professione dal titolare della licenza
o dai suoi legittimi sostituti, il responsabile del procedimento
si deve astenere da qualunque decisione in merito fino alla conclusione
del procedimento penale.
3. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 600.000,
per le seguenti violazioni:
a) violazione dell'art. 14 comma 4, per
mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo
del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;
b) violazione dell'art. 15, per mancato
rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle
autovetture;
c) mancato rispetto degli obblighi e dei
divieti di cui all'art. 26;
d) mancata segnalazione di guasti di tassametro
e di contachilometri, così come previsto dall'art. 24;
e) mancata esposizione all'interno della
vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio cui
indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 28;
f) violazione delle norme che individuano
i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto
dall'art. 9;
g) violazione dell'art. 17, per prelevamento
dell'utente o inizio del servizio al di fuori dell'area comunale
o comprensoriale;
h) prestazione del servizio con il tassametro
non in conformità con quanto previsto dall'art. 240 con
il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante
o con il tassametro spiombato;
i) violazione dell'art. 21, relativo al
mancato rispetto dei turni di servizio;
jj) violazione dell'art. 17 relativo alle
modalità di acquisizione della corsa;
k) inosservanza delle norme in materia
di tariffe di cui all'art. 25.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
5. Il mancato rispetto del divieto di
fumare è sanzionato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. La licenza è sospesa dal Comune
per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle norme che regolano
il trasporto degli handicappati così come individuate all'art.
35 e successive disposizioni;
b) violazione dell'art. 17 comma 5, per
mancata prestazione del servizio;
c) violazione di norme anche di diversa
natura, per la terza volta nell'arco dell'anno, per le quali sia
stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell'art. 29, lettere da a) a k);
d) inosservanza delle tariffe, accertata
per la seconda volta nell'arco di due anni.
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti
di competenza.
1. Il Comune dispone la revoca della
licenza nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano
il cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze
per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza
per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto
dall'art. 6 comma 3;
b) quando in capo al titolare della licenza
vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 7;
c) per violazione delle norme sulla trasferibilità
delle licenze così come previsto all'art. 12;
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione
nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 30;
e) per oltre trenta giorni di ingiustificata
sospensione del servizio;
f) per non avere messo in efficienza o
sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di
conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art.
15 comma 6;
g) inosservanza delle tariffe, accertata
per la terza volta nell'arco di tre anni;
h) accertati servizi abusivi di linea,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale
23 gennaio 1981, n. 1.
2. Del provvedimento dovranno essere
contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione,
e la Provincia.
1. La licenza comunale di esercizio
viene a decadere automaticamente con l'obbligo del Comune di emanare
il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi
dell'evento:
a) per non avere comprovato, nel termine
di cui all'art. 13 comma 8, del presente regolamento, il possesso
dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
b) per mancata attivazione del servizio
entro il termine stabilito dall'art. 14 comma 1;
c) per esplicita dichiarazione scritta
di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
d) per morte del titolare della licenza,
salvo quanto disposto dall'art. 12 comma 3.
2. Del provvedimento dovranno essere
contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione,
e la Provincia.
1. Nell'ambito organizzativo del servizio taxi, il Comune può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio di taxi.
4. Le vetture devono essere di proprietà o in disponibilità agli organismi previsti dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta
ed identificabili con specifico numero, saranno abbinate a licenze
non cedibili a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi
di cui al precedente comma 4 operanti nel territorio del Comune.
1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista, o consorzio o cooperative di tassisti.
1. Il servizio taxi è accessibile
a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap
non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2. Il tassista ha l'obbligo di prestare
tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti
disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla
mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.
Qualora il soggetto disabile utilizzi un buono taxi gli eventuali
accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa dall'inizio
alla fine della corsa.
3. Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta del servizio, il tassista dovrà provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del disabile, segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura e che l'attesa sarà al massimo di cinque minuti.
4. Il titolare della licenza può
adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art.
54 lett. a) del D.Lvo 285/92; però se il numero di veicoli
attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare
gravità risulta insufficiente a coprire le richieste di
servizio, il Comune si riserva di indicare, con successivo separato
provvedimento, un congruo numero di licenze esistenti che dovranno
essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente
dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto
di soggetti portatori di handicap.
Le deliberazioni comunali, relative alla modifica del presente
regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione
delle tariffe, emanate in relazione al presente, non sono applicabili
se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.
11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, e della
legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia di Torino rispetto all'area metropolitana torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto Città di Torino ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.