Divisione Ambiente e Mobilità
9906479/06
OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE - INDIVIDUAZIONE DELL'ATM QUALE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO - CONTRATTO DI SERVIZIO - RINNOVO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Peveraro.
La Legge 5 Febbraio 1992, n 104, detta
disposizioni relative all'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate, disponendo al 2° comma
dell'art. 26 che "I Comuni assicurano, nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto
individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi
dei mezzi pubblici".
Con deliberazione della Giunta Comunale
n 5505 in data 27 luglio 1993 (mecc.9306280/19), veniva data indicazione
di avviare un processo teso a trasferire il servizio di trasporto
per persone fisicamente impedite a mezzo di taxi ed a mezzo pulmini
attrezzati, dal settore XVI - Assistenza Sociale, al Settore XXIII
- Viabilità e trasporti, in quanto competente per materia,
nello spirito della stessa deliberazione istitutiva del servizio
(18 Maggio 1979), che tendeva a garantire all'utente disabile
uguaglianza di diritti rispetto agli altri cittadini nella libertà
di spostamento.
Alla prima fase del predetto trasferimento
si è dato avvio con la deliberazione e relativo disciplinare
della Giunta Comunale n 1581 del 30 marzo 1995 (mecc.9501908/19),
con la quale si è approvato l'affidamento, sino al 31 Dicembre
1997, della gestione del servizio di trasporto mediante pulmini
attrezzati, all'ATM, ora Azienda Torinese Mobilità, quale
Azienda Speciale del Comune di Torino ai sensi della L. 142/90,
il cui statuto all'art. 3 (Oggetto e scopo) così recita
: "L'Azienda ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici
di trasporto comunque interessanti la Città di Torino nonchè...di
altri servizi di trasporto anche ausiliari ed affini in qualunque
modo attinenti all'oggetto".
Relativamente alla seconda fase del trasferimento,
riguardante il servizio taxi a favore di cittadini portatori di
handicap motori gravi e permanenti e ciechi assoluti, con deliberazione
n 219 del Consiglio Comunale del 24 luglio 1997 (mecc.9704438/06),
si è provveduto ad affidare all'ATM, con effetto dal 1°
gennaio 1998 sino al 31 dicembre 1999, mediante apposito contratto
di servizio, la gestione integrata del servizio di trasporto in
favore dei disabili, in nome e per conto della Città, sia
a mezzo pulmini attrezzati sia a mezzo taxi, in attesa che i mezzi
di trasporto pubblici si adeguino alle disposizioni del D.P.R.
24 luglio 1996, n 503 relativo all'eliminazione delle barriere
architettoniche .
Alla luce del generalizzato consenso riscontrato
presso l'utenza, relativo all'erogazione del servizio in argomento,
e considerato l'approssimarsi della scadenza del succitato contratto
di servizio con l'ATM, si rende peraltro necessario, al fine di
non pregiudicarne la continuità e l'efficienza, procedere
al rinnovo dell'affidamento del servizio stesso fino al 31 dicembre
2001 secondo quanto verrà meglio precisato nel contratto
di servizio.
A tale proposito, si ritiene opportuno
precisare che l'art. 10, 2° comma dell'attuale contratto di
servizio, disponeva che la Città riconoscesse all'ATM,
oltre alle spese affrontate dalla medesima in nome e per conto
della Città, anche quelle per l'attività di organizzazione
del servizio, pari alle spese sostenute dall'Azienda stessa per
tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese generali,
ecc.) opportunamente documentate e/o certificate, stabilendo al
riguardo che tale ultimo importo non potesse in ogni caso superare
il limite massimo del 6 % del fatturato lordo del servizio di
trasporto .
In relazione a quanto sopra, l'ATM ha
proposto all'Amministrazione Comunale, in sede di rinnovo del
contratto di servizio in argomento, di modificare l'articolo 10,
relativo al rimborso delle somme spese dall'Azienda per la gestione
dell'attività, di modo che, un potenziamento del servizio
da parte dell'ATM, reso più efficiente ed efficace anche
e soprattutto da una politica aziendale di razionalizzazione dei
costi, possa comportare per l'Azienda stessa, a fronte di un conseguente
calo del fatturato, una gestione meno onerosa del servizio stesso
.
Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione
Comunale, propone pertanto, in sede di predisposizione del nuovo
contratto di servizio, confermando invece in via di larga massima
ogni altra sua parte, di riformulare il succitato art. 10 del
vigente contratto, di modo che all'Azienda, oltre alle spese affrontate
dalla medesima in nome e per conto della Città, sia altresì
riconosciuto, a partire dall'anno prossimo con l'entrata in vigore
del nuovo contratto, un rimborso spese per l'attività di
organizzazione del servizio pari alle spese sostenute dall'ATM
per tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese
generali, ecc.) opportunamente documentate e/o certificate, pari
ad un importo massimo del 6% dello stanziamento annuo, che ammonta
presuntivamente a L. 6.150.000.000 sia per l'anno 2000 che per
l'anno 2001.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
riportate in narrativa, che qui integralmente si richiamano, il
rinnovo del servizio in oggetto fino al 31 dicembre 2001 individuando
l'ATM (Azienda Torinese Mobilità) quale affidataria della
gestione integrata del servizio di trasporto in favore dei disabili,
in nome e per conto della Città, sia a mezzo pulmini attrezzati
sia a mezzo taxi secondo quanto previsto nell'allegata bozza di
contratto di servizio, riformulato all'art. 10 conformemente a
quanto riportato in premessa e confermato invece, in via di larga
massima, in ogni altra sua parte, e specifiche tecniche (all.
1 e 2 - nn. ) da stipulare, previa adozione delle determinazioni
dirigenziali di cui al successivo punto 2), tra la Città
di Torino e l'ATM medesima, dando peraltro atto che in sede di
stipulazione potranno essere apportate necessarie e marginali
modifiche di carattere non sostanziale, il cui onere complessivo
ammonta presuntivamente a L. 6.150.000.000 annue per gli esercizi
2000 e 2001.
Il Comune rimborserà trimestralmente
all'ATM, (per il biennio 2000 - 2001) le spese sostenute dalla
medesima, in nome e per conto della Città, per lo svolgimento
del servizio trasporto disabili, previa presentazione della documentazione
attestante tali spese; le relative fatture, anche per attività
affidate dall'ATM ad altri soggetti, dovranno essere intestati
alla Città di Torino . Oltre a tale rimborso, la Città
riconosce altresì all'ATM un rimborso spese per l'attività
di organizzazione del servizio pari alle spese sostenute dall'ATM
per tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese
generali, ecc) opportunamente documentate e/o certificate, pari
ad un importo massimo del 6% dello stanziamento annuo;
2) di rinviare a successive determinazioni
dirigenziali il rinnovo dell'affidamento del servizio in oggetto
e l'impegno dei fondi per la gestione integrata dei servizi relativamente
agli anni 2000 e 2001;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- A pagina 2, articolo 1 lettera h),
dopo la parola tickets, sostituire la frase
l'assegnazione dei successivi blocchetti subirà
un proporzionale ritardo, come indicato nella tabella riportata
in calce con la frase l'utente è tenuto a versare
la differenza della spesa all'ATM, prima del rilascio del blocchetto
successivo.
- A pagina 3, eliminare la tabella riportata
in calce all'articolo 1 intitolata TABELLA PENALITA'
PER CHI ECCEDE NELLA SPESA PREVISTA DI L. 1.590.000 A BLOCCHETTO.