Divisione Edilizia e Urbanistica
99 06442/57
Settore Trasformazioni Convenzionate
OGGETTO: RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DA REALIZZARSI NELL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI - AMBITO 8.c SERVAIS EST- APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Passoni e
con l'Assessore Lepri.
La Legge Regionale 4 settembre 1996
n. 73 prevede la concessione di contributi per favorire l'attivazione
di Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.) e Residenze Sanitarie
Assistenziali (R.S.A.) da parte di gestori sia pubblici che privati.
La concessione dei contributi è
subordinata al parere favorevole dell'Azienda A.S.L. e del soggetto
gestore dell'attività socio-assistenziale competente per
territorio, dal quale dovrà risultare che i presidi oggetto
di intervento sono coordinati e integrati nell'ambito della rete
dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati
(art. 3, comma 2, L.R. 73/96).
La Regione Piemonte con Deliberazione
Giunta Regionale 18 novembre 1996, n. 203- 14027 ha indicato i
criteri per l'assegnazione di tali contributi.
Alla luce di quanto sopra esposto la Società
I Pioppi ha presentato in data 14 marzo 1997 domanda per l'assegnazione
degli indicati contributi per la realizzazione di una Residenza
Sanitaria Assistenziale, in Torino, sita in via Servais, compresa
nell'Area da trasformare per servizi Ambito 8.c Servais est.
L'Azienda Regionale A.S.L. n. 3 e la Città
di Torino con deliberazione n. 1592 della Giunta Comunale del
15 aprile 1997, hanno espresso parere favorevole sulla domanda
di contributo presentata dalla Società I Pioppi.
La Regione Piemonte ha assegnato il contributo
di L. 3.000.000.000 alla società I Pioppi per l'attuazione
dell'indicata R.S.A. (determinazione n° 36/12590-055/533 del
10 ottobre 1997).
La predetta Società si obbliga
a richiedere e a stipulare su richiesta delle Aziende Sanitarie
Locali, per tutta la durata della presente Convenzione, convenzioni
con le stesse nelle quali vengono garantite le prestazioni dovute
nel rispetto delle leggi vigenti.
L'intervento di realizzazione di Residenza
Sanitaria Assistenziale, come sopra specificato, è compreso
in area classificata dal vigente PRG come area da trasformare
per servizi "ambito 8.c Servais" (art. 20 delle NUEA
di PRG).
La scheda normativa di PRG prevede quale
tipologia di servizi da realizzare aree per spazi pubblici a parco
per il gioco e lo sport e aree per attrezzature di interesse comune.
Tra le attrezzature di interesse comune sono ricomprese le attrezzature
sociali, assistenziali e sanitarie. L'art. 3, punto 7 lettera
a) della NUEA di PRG, con riferimento all'art. 21 punto 1) lett.
b) della Legge Urbanistica Regionale, comprende tra le attrezzature
di interesse comune "... i servizi sociali, assistenziali,
sanitari (esclusi ospedali e cliniche), ... residenze sanitarie
protette ...".
Di fatto l'intervento si configura come
attuazione parziale di Area da Trasformare per Servizi volta a
realizzare un servizio pubblico, con conseguente perdita della
capacità edificatoria dell'area oggetto dell'intervento.
Le aree interessate dall'intervento, pertanto,
sono soggette ai disposti di cui all'art. 19 NUEA di PRG e di
cui all'art. 21 Legge Urbanistica Regionale. Ai sensi dell'art.
19, comma 5 delle NUEA è ammesso l'intervento diretto del
privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico "previa
redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico
del suolo e le modalità e le forme di utilizzazione del
bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica".
Nel merito, la convenzione, al fine di
garantire la effettiva destinazione pubblica della struttura in
progetto, prevede che le aree su cui viene realizzato il servizio
vengano cedute, a titolo gratuito, alla Città e su di essa
venga costituito, a favore del soggetto attuatore del servizio,
un diritto di superficie della durata di 99 anni con decorrenza
dalla data di stipulazione della convenzione.
La Società I Pioppi realizzerà,
pertanto, direttamente, in regime di diritto di superficie, l'indicata
struttura socio sanitaria quale servizio pubblico, vincolando
l'immobile all'uso pubblico, in conformità alle prescrizioni
ed ai contenuti dell'allegata convenzione.
La legge della Regione Piemonte 4 Settembre
1996, n. 73, art. 5, prevede, altresì, che le strutture
immobiliari per le quali sono concessi i contributi di cui all'art.
1, comma 1, per favorire l'attivazione di Residenze Assistenziali
Flessibili (R.A.F.) e Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)
da parte di gestori pubblici e privati, siano vincolate per la
durata di almeno trenta anni alla destinazione di presidi socio-sanitari
e che tale vincolo venga reso pubblico mediante trascrizione presso
la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e
spese dei beneficiari.
In caso di violazione della destinazione
pubblica dell'immobile, quale definita nella Convenzione, è
prevista la risoluzione di diritto della Convenzione stessa, con
la conseguente estinzione del diritto di superficie e il trasferimento,
in capo alla Città, della proprietà del fabbricato
realizzato dal Soggetto privato.
La società I Pioppi s.a.s., proprietaria
degli immobili siti in Torino, in via Servais, costituiti da terreni
della superficie catastale di mq. 5269, ha presentato in data
02 febbraio 1999 richiesta per la realizzazione della Residenza
Sanitaria Assistenziale in regime di diritto di superficie.
Alle aree destinate dal PRG ad attrezzature
di servizio, ex art. 21 della Legge Urbanistica Regionale, si
applicano i parametri edilizi della zona normativa di appartenenza
mentre non sono previsti limiti di utilizzazione, indici di edificabilità,
dotazione di servizi.
Per garantire, poi, la successiva trasformabilità
dell'ambito ed uniformità degli interventi, la Società
Proponente ha presentato uno studio di fattibilità, con
valore meramente illustrativo, esteso all'intero ambito d'intervento,
con l'individuazione della nuova configurazione e l'eventuale
futura trasformazione, qualora venisse utilizzata la capacità
edificatoria residua dell'Ambito urbanistico di riferimento.
La futura trasformazione dell'Ambito sarà,
comunque, subordinata all'approvazione di specifico strumento
esecutivo.
L'importo preciso delle opere di urbanizzazione
da realizzare a scomputo sarà individuato in base alla
valutazione del progetto delle opere, al quale verrà applicato
il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57).
Per le modalità di attuazione di
tutti gli interventi sopra sinteticamente descritti e il regime
di utilizzazione del servizio, si rinvia al più dettagliato
e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 4 settembre 1996,
n. 73 che prevede la concessione di contributi per favorire l'attivazione
di R.S.A.;
Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e
s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 Aprile
1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti
nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: A) Lo
schema di convenzione da stipularsi tra la Città di Torino
e la Società I Pioppi per l'attuazione della Residenza
Sanitaria Assistenziale che fa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e si compone dei seguenti elaborati:
- Schema di convenzione
(all. 1- n. );
- Studio di fattibilità
(all. 2bis - n. ), con valore meramente illustrativo;
2) di rinviare a successiva determinazione
dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo,
la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata
e all'impegno di spesa per le opere di urbanizzazione a scomputo.
La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti
a carico della Proponente Società verrà accertata
con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza.
3) L'attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione
stessa, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente
e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Soc. I Pioppi s.a.s. di
Orbecchi Agostino & C. con sede in Lanzo Torinese (TO), via
Roma, 12, in persona del legale rappresentante Orbecchi Agostino,
nato a Villafranca P.te (TO), il 02 gennaio 1921, C.F. RBC GTN
21A03 L948M, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché
al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dell'atto.
La Città di Torino, in questo atto rappresentata dal Sig. ... nato il ... a ... domiciliato in ... via ... , a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i.
la Società I Pioppi s.a.s. di Orbecchi Agostino & C., P. IVA 00943090191, C.C.I.A.A. n° 808931, Trib. Torino n° 7621/96, con sede in Lanzo Torinese (TO), via Roma 12, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Orbecchi Agostino, C.F. RBC GTN 21A03 L948M, socio accomandante, nato a Villafranca P.te (TO) il 02 gennaio 1921 e residente in Torino, corso Bernardino Telesio 121
1) che la legge Regionale 4 Settembre 1996, n. 73, prevede la concessione di contributi per favorire l'attivazione di Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.) e Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) da parte di soggetti gestori pubblici e privati;
2) che la Regione Piemonte ha indicato i criteri per l'assegnazione dei contributi (Deliberazione Giunta Regionale 18 novembre 1996, n. 203-14027);
3) che la Società I Pioppi s.a.s. ha presentato domanda per l'assegnazione degli indicati contributi per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale-Centro Diurno per Anziani non autosufficienti, in Torino, via Servais;
4) che previo assenso dell'Azienda Regionale A.S.L. n. 3, la Città di Torino ha espresso parere favorevole sulla domanda di contributo presentata dalla I Pioppi s.a.s. (Deliberazione Giunta Comunale n. 1593/97 del 15/04/97);
5) che la Regione Piemonte ha assegnato alla Soc. I Pioppi il contributo di Lire 3.000.000.000 per la attivazione dell'indicata R.S.A. (Determinazione n. 36/12590-055/533 del 10/10/97);
6) che la Società si obbliga a stipulare, secondo quanto previsto al successivo art. 5, per tutta la durata della presente Convenzione, convenzioni con le AA.SS.LL. nelle quali vengono garantite le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti;
7) che la Regione Piemonte ha individuato ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi (Deliberazione Giunta Regionale n. 27-26527 del 25 gennaio 1999) fissando il termine del 31 dicembre 1999 per la conclusione del procedimento di assegnazione dei finanziamenti;
8) che le aree site in Torino, indicate
al catasto al foglio 1161, partita ... , particella 67-92, ricadono
in area classificata dal vigente PRG della Città di Torino
come "area da trasformare per servizi" (art. 20 delle
NUEA di PRG), ambito 8.c Servais.
La scheda normativa di PRG prevede quale
tipologia di servizi da realizzare con destinazione specifica
"aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport,
aree per attrezzature di interesse comune"; tra le aree per
attrezzature di interesse comune sono ricomprese le aree destinate
ad attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie;
9) che l'art. 3 punto 7 lettera a) NUEA del PRG, con riferimento all'art. 21 punto 1) lett. b) della Legge Urbanistica Regionale, comprende tra le attrezzature di interesse comune "..., i servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), ... residenze sanitarie protette ...";
10) che si tratta di attuazione parziale di Area da trasformare per servizi volta a realizzare un servizio pubblico con conseguente perdita della capacità edificatoria dell'area oggetto dell'intervento;
11) che le aree di cui al punto precedente sono soggette ai disposti di cui all'art. 19 NUEA di PRG e di cui all'art. 21 Legge Urbanistica Regionale;
12) che la Società I Pioppi s.a.s. è proprietaria di terreni della superficie di mq. 3609 siti in Torino, compresi nell'area da trasformare per servizi ambito 8.c Servais descritti al catasto terreni al foglio n. 1161, particella 37-67-92;
13) che ai sensi dell'art. 19, comma 5 delle NUEA del PRGC vigente è ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico "previa redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo e le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica";
14) che le aree oggetto di intervento vengono cedute alla Città di Torino e contestualmente su di esse viene costituito un diritto di superficie a titolo gratuito a favore della Società per la realizzazione diretta e la gestione del servizio;
15) che alle aree destinate dal PRG ad attrezzature di servizio, ex art. 21 della Legge Urbanistica Regionale, si applicano i parametri edilizi della zona normativa di appartenenza mentre non sono previsti parametri urbanistici (limiti di utilizzazione, indici di edificabilità, dotazione di servizi, ecc);
16) che la legge della Regione Piemonte 4 Settembre 1996, n. 73, art. 5, prevede che le strutture immobiliari per le quali sono concessi i contributi di cui all'art. 1, comma 1, per favorire l'attivazione di Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.) e Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) da parte di gestori pubblici e privati, sono vincolate per la durata di trenta anni alla destinazione di presidi socio-sanitari e che tale vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari;
17) che la Società I Pioppi s.a.s. intende realizzare direttamente, in regime di diritto di superficie, l'indicata struttura socio sanitaria, vincolando l'immobile all'uso pubblico, in conformità alle prescrizioni e contenuti della presente convenzione;
18) che non è dovuto il canone per l'occupazione di aree pubbliche da parte del Proponente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 punto 2 lettera D) del Regolamento del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data 21/12/98 in attuazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;
19) che ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. la presente convenzione verrà trascritta nei pubblici registri immobiliari;
20) che per la realizzazione del fabbricato la Società I Pioppi s.a.s. ha presentato domanda per il rilascio di concessione edilizia in data ... ;
21) che per garantire la successiva trasformabilità dell'ambito 8.c Servais e uniformità degli interventi la Società I Pioppi s.a.s. ha presentato uno studio di fattibilità, esteso all'intero ambito d'intervento, che ne individua la nuova configurazione e l'eventuale futura trasformazione, qualora venisse utilizzata la capacità edificatoria residua dell'Ambito.
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione di una
R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale-Centro Diurno per Anziani
non autosufficienti) sita in Torino, Via Servais, nonché
la disciplina della utilizzazione pubblica della stessa.
La Società I Pioppi s.a.s. con il presente atto cede
a titolo gratuito al Comune di Torino che accetta, la proprietà
dell'area oggetto dell'intervento di cui all'art. 1, pari a mq.
5269, distinta al catasto terreno al foglio 1161, n. 67-92, contornata
in rosso nella planimetria in allegato n. ...... alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
La Società I Pioppi s.a.s. dichiara e garantisce la piena
ed esclusiva proprietà e disponibilità delle aree
cedute e che le medesime sono franche e libere da debiti, locazioni,
liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni
di pregiudizio, garantite da evizione e molestie nel possesso,
salvo quanto derivante dalla presente Convenzione.
La Città costituisce, con il presente atto, in favore
della la Società I Pioppi s.a.s. che in persona del legale
rappresentante accetta, il diritto di superficie a titolo gratuito
ai sensi dell'art. 952 Cod. Civ. , sulle aree cedute al Comune
quali descritte nell'articolo 2, per la durata di 99 anni, senza
alcun onere aggiuntivo, alla scadenza del quale, il Comune proprietario
del suolo diviene proprietario altresì delle costruzioni
realizzare al di sopra ed al di sotto del suolo.
Sull'area la Società I Pioppi s.a.s. si impegna a realizzare,
a propria cura e spese, un complesso edilizio destinato alla realizzazione
ed alla attivazione di Presidi come previsti all'art. 1.
Il progetto sarà realizzato in conformità alle disposizioni
contenute nella presente convenzione alle norme stabilite dalla
Regione Piemonte ed al progetto definitivo che sarà approvato
dall'Assessorato Assistenza e Servizi della Regione Piemonte e
dal Comitato Regionale Opere Pubbliche del Piemonte.
Il diritto di superficie è costituito libero da debiti,
locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche,
trascrizioni di pregiudizio, garantito da evizione e molestie
nel possesso. Le aree e le costruzioni, oggetto del diritto di
superficie, rimangono vincolate alle destinazioni e modalità
di utilizzazione stabiliti nella presente convenzione.
È fatto divieto alla Società I Pioppi s.a.s. di
cedere il diritto di superficie dell'area, senza preventivo assenso
da parte della Città da esprimersi entro 120 giorni dalla
comunicazione. Decorso tale termine, senza espressa pronuncia
del Comune, l'assenso dovrà intendersi comunque positivamente
prestato.
Il fabbricato da realizzarsi a cura della Società I
Pioppi s.a.s. in diritto di superficie, secondo quanto previsto
dall'art. 3 che precede, sarà vincolato all'uso pubblico
ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Piemonte 5 dicembre
1977, n. 56, art. 21 nonché delle N.U.E.A. di P.R.G. della
Città di Torino, art. 19, punto 5.
A tal fine l'immobile suindicato è esclusivamente destinato
a presidio socio-assistenziale, il cui servizio è attuato
secondo le vigenti norme in materia, nonché in conformità
alle destinazioni e modalità di utilizzazione stabilite
nella presente convenzione.
Ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno
dell'indicato uso pubblico, la violazione della presente convenzione.
Il vincolo di destinazione suindicato è trascritto presso
la competente conservatoria dei registri immobiliari.
Il Proponente si impegna a cedere a titolo gratuito, prima
del rilascio del certificato di abitabilità relativo alla
Residenza Sanitaria Assistenziale, al Comune di Torino che si
riserva di accettare, la proprietà delle aree destinate
alla realizzazione del parcheggio pubblico, di complessivi mq
3.968 (foglio 1161 n. 67a), il tutto come rappresentato nella
Tav. n. 5 dello studio di fattibilità.
L'utilizzo della capacità edificatoria generata dall'area
oggetto di cessione anticipata è comunque subordinato all'approvazione
di specifico strumento esecutivo. Le aree dovranno essere cedute
franche e libere da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi,
servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantite
da evizione e molestie nel possesso. Prima della cessione delle
aree a servizi di cui sopra, il Proponente dovrà demolire,
a propria cura e spese, gli eventuali manufatti esistenti sulle
aree ed avere altresì eseguito, se necessarie, le opere
di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 delle NUEA di PRG.
Il presente atto vale come contratto preliminare di cessione delle
aree suddette e a tal fine viene trascritto nei pubblici registri
immobiliari.
La Società I Pioppi s.a.s., soggetto attuatore della
presente Convenzione, si obbliga a convenzionarsi, alle condizioni
economiche e gestionali stabilite dalle normative vigenti, per
le prestazioni socio-sanitarie per la totalità dei posti
letto con le AA.SS.LL. della Città di Torino.
Premesso che le AA.SS.LL. cittadine sono impegnate al convenzionamento
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 73/96, che si intende qui integralmente
richiamata, e di successive normative vigenti, per le prestazioni
socio-sanitarie ed alla occupazione dei posti letto, nel rispetto
della programmazione socio-sanitaria, si conviene che, qualora
uno o più posti letto non venissero occupati nei termini
e secondo le modalità previste dalle stipulande convenzioni
con le AA.SS.LL. stesse, questi potranno essere utilizzati, previa
autorizzazione della Città entro 120 giorni dalla richiesta,
da Enti diversi dalle AA.SS.LL. cittadine o a privati.
La presente Convenzione si intende risolta di diritto nei seguenti
casi:
a) per mancata ottemperanza all'obbligo
di convenzionamento da parte del soggetto attuatore, di cui al
primo comma del presente articolo;
b) per revoca della Autorizzazione al Funzionamento
del Presidio disposta dall'Organo Competente, ai sensi dell'art.
27 L.R. 37/90 e s.m.i.;
c) per rinuncia al convenzionamento da
parte delle AA.SS.LL. convenzionate, causata da reiterati rilievi
- espressi da tutte le AA.SS.LL. convenzionate - sulla qualità
del servizio offerto (i cui parametri sono desunti dalle normative
vigenti), che non siano stati sanati per inerzia dei soggetti
titolati a provvedere.
Qualsiasi variazione di tipologia abitativa, in toto o in parte,
del Presidio, richiesta dal soggetto attuatore dovrà essere
preventivamente sottoposta alla valutazione ed approvazione del
Comune e della A.S.L. competente per territorio.
Il Comune, in accordo con le AA.SS.LL. cittadine, tenuto conto
della programmazione socio-sanitaria e allo scopo di rispondere
a bisogni emergenti, potrà chiedere al soggetto attuatore
di modificare la destinazione e la tipologia, anche solo parziale,
dei nuclei abitativi, fatta salva la possibilità da parte
del soggetto attuatore di trasferire i costi della trasformazione
sulle rette di degenza, con le modalità previste dalle
leggi vigenti.
La presente convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria
delle aree come indicate in premessa e come di seguito specificato:
Superficie lotto d'intervento: mq
5269
SLP di progetto: mq
6988
Destinazione attrezzature
di interesse comune tra cui quelle di cui all'art. 3.7 delle NUEA
del P.R.G.C. quali attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie.
L'intervento edilizio è finalizzato alla realizzazione
di un nuovo fabbricato mediante il rilascio di Concessione Edilizia,
come rappresentato nello studio di fattibilità allegato
alla presente Convenzione.
L'ultimazione dell'intervento avverrà entro il termine
massimo di 4 anni dalla data di rilascio della Concessione Edilizia.
Il Comune, a seguito di richiesta da parte del Proponente, potrà
accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora
siano sopravvenuti durante l'esecuzione fatti rilevanti ed estranei
alla volontà della Società I Pioppi s.a.s..
Fatta salva tale possibilità di proroga, il mancato rispetto
del termine di cui al 1° comma del presente articolo comporterà
la risoluzione di diritto della presente convenzione.
Le risorse necessarie per eseguire l'intervento edilizio per la realizzazione dell'opera sono totalmente a carico del privato attuatore, che dal momento dell'autorizzazione al funzionamento del presidio si avvarrà dei contributi assegnati dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 73/96, come meglio specificato nelle premesse della presente Convenzione.
Il Proponente si impegna per sé stesso, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere i contributi concessori dovuti inerenti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria calcolati con le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione edilizia, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 10, primo comma, legge 10/77, fatta salva la facoltà di eseguire a scomputo quanto consentito dalla legge ai sensi del successivo art. 10.
La Società si impegna a realizzare a scomputo degli
oneri di cui al precedente articolo 9 un parcheggio sull'area
ceduta alla Città ai sensi del precedente art. 4bis, individuata
al catasto terreni F. n° 1161, particella n° 67a.
Sino alla realizzazione della viabilità prevista dal PRGC
(via Bellardi) dovrà essere garantito l'accesso al parcheggio
pubblico dalla via Servais, attraverso l'area di pertinenza della
RSA. Pertanto tale accesso non dovrà essere delimitato
al fine di non condizionare, in alcun modo, la pubblica fruibilità
diurna e notturna.
La Città di Torino si impegna a consentire la realizzazione
di detto parcheggio secondo quanto verrà prescritto nell'approvazione
dei progetti preliminare ed esecutivo, nonché l'utilizzazione
temporanea dell'area per il periodo necessario all'esecuzione
dei lavori. La Società solleva la Città di Torino
da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante
dalla realizzazione dell'opera eseguita a scomputo degli oneri
di urbanizzazione.
La violazione della destinazione pubblica e l'inosservanza delle modalità di utilizzazione degli immobili oggetto del diritto di superficie, quali definite dalla presente convenzione, ne comportano la risoluzione di diritto, con la conseguente estinzione del diritto di superficie e il trasferimento della proprietà degli edifici realizzati in capo alla Città proprietaria del suolo.
A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi
derivanti dalla presente convenzione, i Proponenti, per se stessi,
loro successori ed aventi causa, rilasceranno al momento del ritiro
della concessione edilizia, a favore del Comune, garanzie fideiussorie
assicurative o bancarie a scalare:
a) a garanzia degli impegni assunti per
la realizzazione delle opere a scomputo;
b) a garanzia del pagamento degli eventuali
oneri di urbanizzazione eccedenti le opere da realizzare a scomputo;
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi
o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982
n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per
quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità
delle garanzie fideiussorie medesime.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere
la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare
l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà
di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista
e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 Cod.Civ., con
esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione
di cui all'art. 1944 Cod.Civ.
Le fideiussioni di cui al precedente punto a), fino alla corrispondenza
dell'80%, verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai relativi
stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati
dal Collaudatore/i in corso d'opera.
Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro
60 giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.
La fideiussione di cui al precedente punto b) verrà proporzionalmente
ridotta in rapporto ai pagamenti effettuati.
Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione
sono assunti dal Proponente per sé, successori anche parziali
e aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora il Proponente proceda all'alienazione totale o parziale
dei fabbricati oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione
della Città, dovrà fare espressa menzione nei relativi
atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla
convenzione stessa. Gli aventi causa dal soggetto attuatore dovranno
inoltre fornire le garanzie fideiussorie per l'attuazione degli
interventi previsti in convenzione.
In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi
ed oneri sopracitati, il Proponente ed i loro successori od aventi
causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti
gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.
Lo Studio di fattibilità comprende i seguenti elaborati:
- Relazione Illustrativa;
- Elaborati grafici:
TAV.1 Scheda
normativa P.R.G. (scala 1:5000)
TAV.2 Individuazione
delle proprietà (scala 1:1000)
TAV.3 Planimetria
catastale (scala 1:1000)
TAV.4 Stato
di fatto dell'area e degli edifici (scala 1:1000)
TAV.5 Individuazione
area d'intervento (scala 1:1000)
TAV.6 Destinazioni
urbanistiche in progetto (scala 1:1000)
TAV.7 Diritti
edificatori
TAV.8 Planimetria
generale (scala 1:500)
TAV.9 Prospetti
e sezioni (scala 1:500)
TAV.10 Schema
sottoservizi (scala 1:500)
TAV.11 Planivolumetrico
generale
Le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione della presente convenzione, che non spettino alla giurisdizione amministrativa, sono devolute ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri, due dei quali scelti dalle parti uno per ciascuna, ed il terzo, in funzione di Presidente del Collegio arbitrale, scelto dai primi due di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare saranno a totale carico del Proponente.