Divisione Edilizia e Urbanistica
99 06431/38
Settore Procedimenti Istruttori Edilizi
RG
OGGETTO: CONFERENZA EX ART. 81 D.P.R. 616/77 - AREA EX O.G.R.,
AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL POLITECNICO. DELEGA AL VICESINDACO
QUALE RAPPRESENTANTE DELLA CITTA'. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il P.R.G. vigente individua l'area
ex O.G.R. tra le Attrezzature di interesse generale - Istruzione
Universitaria ed in particolare nelle Tavole di piano
- Azzonamento la indica come area oggetto di applicazione
della disciplina prevista dall'art. 81 del D.P.R. 616/77".
Il progetto del raddoppio del Politecnico
nasce contemporaneamente al Piano Regolatore ed è inizialmente
inserito dal Progetto Preliminare di Piano all'interno della Zona
Urbana di Trasformazione denominata Spina 2"; solo
nello studio Definitivo viene indicato come area a servizi pubblici
da dismettere con cessione gratuita obbligatoria derivante dall'attuazione
degli ambiti di trasformazione 13.1 Porta Nuova e 13.2 Dante;
la norma prevede inoltre (all'art. 19 comma 18) la facoltà
per l'Amministrazione Comunale di procedere alla realizzazione
del servizio previsto anche anticipatamente rispetto alle trasformazioni
degli ambiti indicati precedentemente.
Il progetto iniziale (che è stato
approvato ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 616/77 con Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici in data 15 dicembre 1994) prevedeva
la demolizione totale di tutti gli edifici delle Ferrovie dello
Stato e la costruzione di nuovi edifici per un totale di 170.000
mq di S.L.P.; quello attuale, su esplicita richiesta della Soprintendenza
ai Beni Ambientali ed Architettonici che, nel frattempo, ha vincolato
l'edificio a nord, il cosiddetto Duomo, al di fuori
dell'area interessata dal raddoppio, prevede un recupero funzionale
dei due edifici adiacenti ad esso (ex Tornerie ed ex Fucine),
la demolizione degli altri edifici e la costruzione di nuovi,
con un disegno pressoché identico al primo e con una S.L.P
invariata.
Il progetto, che si attuerà per
fasi successive, prevede la realizzazione di parcheggi interrati
per un totale di 98.000 mq (3.040 posti auto) calcolati sul fabbisogno
prevedibile per le necessità del personale docente, non
docente e degli studenti; tali quantità di parcheggi, corrispondenti
a quelle previste nel progetto iniziale, sono già state
accertate come compatibili sotto il profilo edilizio-urbanistico
con il citato provvedimento ministeriale del 15/12/1994 poi ricompreso
nelle previsioni del PRG vigente.
Ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977,
come modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, il nuovo progetto
deve essere sottoposto ad accertamento di conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici da parte dello
Stato d'intesa con la Regione Piemonte.
A tal fine il Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche per il Piemonte ha convocato una conferenza
di servizi ai sensi dell'art. 2 comma 14 della Legge 24-12-1993
n. 537 alla quale partecipa anche un rappresentante del Comune,
previa deliberazione dei suoi organi rappresentativi, come previsto
dal citato D.P.R. 383/1994.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la delega al Vicesindaco
Domenico Carpanini, quale rappresentante del Comune di Torino
nella conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di
espansione dell'attuale sede del Politecnico sulle attigue aree
ex O.G.R. site tra i corsi Castelfidardo, Peschiera e Ferrucci
e Via P.C. Boggio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il presente provvedimento non comporta
oneri di spesa a carico del bilancio comunale.
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