Divisione Patrimonio                                                                                                                                          n. ord. 116
Settore Amministrazione Gestione Patrimonio                                                                                                 99 06430/08

 

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 LUGLIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AREA COSTITUENTE SEDIME VIA S. FRANCESCO DA PAOLA COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IMPORTO L. 683.000.000 (EURO 352.740,06).

   Proposta dell'Assessore Passoni,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 10 marzo 1997 (mecc. 971066/06), esecutiva dal 4 aprile 1997 e Consiglio Comunale del 2 febbraio 1998 (mecc. 9709583/39), esecutiva il 16 febbraio 1998, veniva approvato il progetto preliminare redatto dall'ATM relativo alla realizzazione - per conto della Città - di un parcheggio pubblico interrato nel sottosuolo del piazzale Valdo Fusi.
    Contestualmente, nell'ambito delle nuove e più ampie competenze camerali predisposte dalla Legge 580/93, la Camera di Commercio di Torino ha richiesto alla Città l'acquisizione di spazi e volumi per la realizzazione di magazzini ad uso archivio a servizio delle attività camerali da realizzare nel sottosuolo della Via S. Francesco da Paola.
    Poiché i lavori per il parcheggio di cui sopra non possono non coinvolgere anche il sedime della via, detto Ente ha prospettato l'opportunità della realizzazione di tali magazzini da parte dell'ATM stessa, con rimborso a quest'ultima di tutti i costi sostenuti di pertinenza del manufatto.
    Tali magazzini che comportano l'edificazione di tre piani interrati nel sottosuolo della succitata via, beneficeranno di un agevole accesso carraio tramite le rampe ed i percorsi del realizzando parcheggio sotterraneo del piazzale Valdo Fusi.
    L'utilizzo dello stesso verrà appositamente definito, anche per gli aspetti patrimoniali, tra l'A.T.M. e la Camera di Commercio.
    In pari modo anche i sottoservizi (fognatura bianca e nera, ingresso prese d'aria ecc...) potranno essere utilizzati congiuntamente, fermo restando che la Città non dovrà sopportare oneri o costi aggiuntivi alla normale manutenzione del sedime stradale soprastante.
    A tal proposito l'A.T.M. ha acconsentito alla realizzazione delle opere secondo le modalità proposte dalla Camera di Commercio.
    Per quanto attiene invece ai rapporti patrimoniali tra la Città e l'Ente Camerale, al fine di riconoscere la proprietà camerale dei magazzini sottostanti la Via S. Francesco da Paola, si rende necessario addivenire alla costituzione del relativo diritto superficiario a favore della Camera di Commercio per un periodo di 99 anni, per un corrispettivo di L. 683.000.000 oltre al canone di occupazione suolo pubblico, secondo le modalità più dettagliatamente riportate nella Convenzione allegata (all. 1 - n. ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e che l'Ente Camerale ha dichiarato di accettare.
    Tale diritto di superficie resta comunque subordinato alla formalizzazione degli accordi di cui all'art. 2 dell'allegata convenzione che dovranno essere sottoscritti dalla Camera di Commercio prima dell'aggiudicazione dei lavori.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa,
1)    di approvare la costituzione del diritto di superficie a favore della Camera di Commercio nel sottosuolo di proprietà comunale costituente sedime della Via San Francesco da Paola, tra le Vie Giolitti e Cavour, indicato nell'unita planimetria (all. 2 - n. ), relativo ai realizzandi magazzini ed archivi a servizio delle attività camerali, per un periodo di anni 99 ed un corrispettivo pari a L. 683.000.000 (Euro 352.740,06) oltre al canone di occupazione suolo pubblico, secondo le condizioni più dettagliatamente indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2)    di dare mandato al Sindaco, o a chi per esso, per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale qui approvato, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico e formale e al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
    Le spese di atto e conseguenti saranno a carico della Camera di Commercio.
    Tale diritto di superficie resta comunque subordinato alla formalizzazione degli accordi di cui all'art. 2 dell'allegata convenzione che dovranno essere sottoscritti dalla Camera di Commercio prima dell'aggiudicazione dei lavori.
    Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il relativo accertamento di entrata.


CONVENZIONE
TRA LA CITTA' E LA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 1

    La Città riconosce a favore della Camera di Commercio il diritto di superficie nel sottosuolo di proprietà comunale costituente sedime della via pubblica S. Francesco da Paola, tra le vie Giolitti e Cavour, per una superficie totale, su tre piani, di circa mq. 3037, descritto al C.T. al Fg. 1281 - Strade pubbliche parte, relativo ai realizzandi magazzini, archivi ed altri locali di supporto alle attività camerali, che rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicati nella presente convenzione.

Art. 2
PRESCRIZIONI E MODALITA' DI CARATTERE GENERALE

    Il diritto di superficie, come sopra indicato, sarà esercitato nei limiti e con le modalità fissate dalla presente convenzione e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia di diritto di superficie (Art. 952 c.c.).
    E' fatto divieto alla Camera di Commercio, salvo espressa autorizzazione, di cedere il diritto di superficie.
        Con apposita convenzione o contratto tra la Camera di Commercio e l'A.T.M. si dovranno definire gli aspetti economici e tecnici relativi alle modalità di accesso carrabile al manufatto e le modalità di rimborso all'A.T.M. della quota parte di competenza delle spese sostenute per le parti comuni.
    Con ulteriore convenzione o contratto tra la Camera di Commercio e l'A.T.M. saranno definiti gli aspetti economici per il rimborso delle spese relative alla progettazione, costruzione del manufatto, oltre alle spese per lo spostamento dei sottoservizi, oneri vari, competenze e spese generali pro quota.
    La Città sarà comunque manlevata e ritenuta indenne da qualsiasi responsabilità o danno procurato al manufatto da eventuali infiltrazioni per tutta la durata della convenzione.

Art. 3
CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

    Il valore del diritto di superficie, resta stabilito in L. 683.000.000.= che la Camera di Commercio verserà alla Città in sede di formalizzazione dell'atto di costituzione.
    Sarà altresì a carico dell'Ente Camerale il canone per l'occupazione del suolo pubblico costituente la via San Francesco da Paola, nel tratto tra via Giolitti e via Cavour, determinato ai sensi del Regolamento Comunale Cosap n. 257.
    Per tale occupazione detto Ente dovrà corrispondere alla Città, secondo le modalità previste dal citato regolamento, un canone che è stato quantificato, sulla base dell'allegato cronoprogramma (all. 3 - n. ) previsto in sede di progetto esecutivo, nell'importo di L. 314.976.950 (Euro 162.672,2); detto importo rimarrà comunque non suscettibile di variazioni in aumento, fatto salvo il caso in cui eventuali aumenti siano conseguenti a varianti nei lavori espressamente richiesti dalla Camera di Commercio.

Art. 4
DURATA E RINNOVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

    La durata del diritto di superficie viene stabilita in 99 anni, con decorrenza dalla data di stipulazione della presente convenzione, e potrà essere rinnovato su richiesta della Camera di Commercio, previ accordi con la Città.
    In caso di rinnovo su richiesta della Proprietà superficiaria, la sua durata non potrà comunque essere superiore a quella prevista sopra.

Art. 5
ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

    Alla scadenza della presente convenzione, salvo il caso di rinnovo, e nel caso di decadenza previsto dall'art. 7, il diritto di superficie si estinguerà ed il Comune diverrà proprietario delle opere ovvero delle ristrutturazioni, migliorie ecc... apportate, senza obbligo di indennizzo o rimborso alcuno.
    Gli immobili dovranno comunque essere trasferiti in proprietà della Città in buone condizioni di manutenzione, privi di ipoteche, privilegi o trascrizioni di pregiudizio, per le quali la Camera di Commercio dovrà fornire comunque evizione a norma di legge, anche nel caso di eventuale risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 7.

Art. 6
CAUSE OSTATIVE AL RINNOVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

    Costituiscono cause ostative al rinnovo dei diritto di superficie:
a)    l'inadempienza, anche non altrimenti sanzionata, delle obbligazioni assunte nella convenzione;
b)    la mancata presentazione, almeno per un anno prima della scadenza della convenzione, della istanza di rinnovo, previa reciproca comunicazione.

Art. 7
SANZIONI E GARANZIE

    Il presente diritto di superficie si intenderà automaticamente risolto in caso di utilizzo dell'immobile diverso dai fini istituzionali facenti capo alla Camera di Commercio.

Art. 8
SPESE E DISPOSIZIONI FISCALI

   I comparenti autorizzano la trascrizione immediata della presente convenzione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino.
    Le spese relative accessorie e conseguenti alla convenzione sono a carico della Camera di Commercio che richiederà ogni beneficio fiscale applicabile.

Art. 9
FORO COMPETENTE

    Per ogni controversia che dovesse insorgere dalla applicazione ed interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.
    La stipulazione dell'atto resta subordinata alla formalizzazione degli accordi di cui all'art. 2, che dovranno essere sottoscritti dalla Camera di Commercio prima dell'aggiudicazione dei lavori.