Divisione Patrimonio
n. ord. 116
Settore Amministrazione Gestione Patrimonio
99 06430/08
OGGETTO: AREA COSTITUENTE SEDIME VIA S. FRANCESCO DA PAOLA COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IMPORTO L. 683.000.000 (EURO 352.740,06).
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Viano.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale
in data 10 marzo 1997 (mecc. 971066/06), esecutiva dal 4 aprile
1997 e Consiglio Comunale del 2 febbraio 1998 (mecc. 9709583/39),
esecutiva il 16 febbraio 1998, veniva approvato il progetto preliminare
redatto dall'ATM relativo alla realizzazione - per conto della
Città - di un parcheggio pubblico interrato nel sottosuolo
del piazzale Valdo Fusi.
Contestualmente, nell'ambito delle nuove
e più ampie competenze camerali predisposte dalla Legge
580/93, la Camera di Commercio di Torino ha richiesto alla Città
l'acquisizione di spazi e volumi per la realizzazione di magazzini
ad uso archivio a servizio delle attività camerali da realizzare
nel sottosuolo della Via S. Francesco da Paola.
Poiché i lavori per il parcheggio
di cui sopra non possono non coinvolgere anche il sedime della
via, detto Ente ha prospettato l'opportunità della realizzazione
di tali magazzini da parte dell'ATM stessa, con rimborso a quest'ultima
di tutti i costi sostenuti di pertinenza del manufatto.
Tali magazzini che comportano l'edificazione
di tre piani interrati nel sottosuolo della succitata via, beneficeranno
di un agevole accesso carraio tramite le rampe ed i percorsi del
realizzando parcheggio sotterraneo del piazzale Valdo Fusi.
L'utilizzo dello stesso verrà appositamente
definito, anche per gli aspetti patrimoniali, tra l'A.T.M. e la
Camera di Commercio.
In pari modo anche i sottoservizi (fognatura
bianca e nera, ingresso prese d'aria ecc...) potranno essere utilizzati
congiuntamente, fermo restando che la Città non dovrà
sopportare oneri o costi aggiuntivi alla normale manutenzione
del sedime stradale soprastante.
A tal proposito l'A.T.M. ha acconsentito
alla realizzazione delle opere secondo le modalità proposte
dalla Camera di Commercio.
Per quanto attiene invece ai rapporti
patrimoniali tra la Città e l'Ente Camerale, al fine di
riconoscere la proprietà camerale dei magazzini sottostanti
la Via S. Francesco da Paola, si rende necessario addivenire alla
costituzione del relativo diritto superficiario a favore della
Camera di Commercio per un periodo di 99 anni, per un corrispettivo
di L. 683.000.000 oltre al canone di occupazione suolo pubblico,
secondo le modalità più dettagliatamente riportate
nella Convenzione allegata (all. 1 - n. ) che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, e che l'Ente Camerale ha
dichiarato di accettare.
Tale diritto di superficie resta comunque
subordinato alla formalizzazione degli accordi di cui all'art.
2 dell'allegata convenzione che dovranno essere sottoscritti dalla
Camera di Commercio prima dell'aggiudicazione dei lavori.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in premessa,
1) di approvare la costituzione del diritto
di superficie a favore della Camera di Commercio nel sottosuolo
di proprietà comunale costituente sedime della Via San
Francesco da Paola, tra le Vie Giolitti e Cavour, indicato nell'unita
planimetria (all. 2 - n. ), relativo ai realizzandi magazzini
ed archivi a servizio delle attività camerali, per un periodo
di anni 99 ed un corrispettivo pari a L. 683.000.000 (Euro 352.740,06)
oltre al canone di occupazione suolo pubblico, secondo le condizioni
più dettagliatamente indicate nell'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare mandato al Sindaco, o a chi
per esso, per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale
qui approvato, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle
modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
in adeguamento alle norme di legge, nonchè le modifiche
di carattere tecnico e formale e al pari giudicate opportune e
comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
Le spese di atto e conseguenti saranno
a carico della Camera di Commercio.
Tale diritto di superficie resta comunque
subordinato alla formalizzazione degli accordi di cui all'art.
2 dell'allegata convenzione che dovranno essere sottoscritti dalla
Camera di Commercio prima dell'aggiudicazione dei lavori.
Con successiva determinazione dirigenziale
verrà definito il relativo accertamento di entrata.
La Città riconosce a favore della Camera di Commercio il diritto di superficie nel sottosuolo di proprietà comunale costituente sedime della via pubblica S. Francesco da Paola, tra le vie Giolitti e Cavour, per una superficie totale, su tre piani, di circa mq. 3037, descritto al C.T. al Fg. 1281 - Strade pubbliche parte, relativo ai realizzandi magazzini, archivi ed altri locali di supporto alle attività camerali, che rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicati nella presente convenzione.
Il diritto di superficie, come sopra
indicato, sarà esercitato nei limiti e con le modalità
fissate dalla presente convenzione e secondo i principi generali
e le norme vigenti in materia di diritto di superficie (Art. 952
c.c.).
E' fatto divieto alla Camera di Commercio,
salvo espressa autorizzazione, di cedere il diritto di superficie.
Con apposita convenzione
o contratto tra la Camera di Commercio e l'A.T.M. si dovranno
definire gli aspetti economici e tecnici relativi alle modalità
di accesso carrabile al manufatto e le modalità di rimborso
all'A.T.M. della quota parte di competenza delle spese sostenute
per le parti comuni.
Con ulteriore convenzione o contratto
tra la Camera di Commercio e l'A.T.M. saranno definiti gli aspetti
economici per il rimborso delle spese relative alla progettazione,
costruzione del manufatto, oltre alle spese per lo spostamento
dei sottoservizi, oneri vari, competenze e spese generali pro
quota.
La Città sarà comunque manlevata
e ritenuta indenne da qualsiasi responsabilità o danno
procurato al manufatto da eventuali infiltrazioni per tutta la
durata della convenzione.
Il valore del diritto di superficie,
resta stabilito in L. 683.000.000.= che la Camera di Commercio
verserà alla Città in sede di formalizzazione dell'atto
di costituzione.
Sarà altresì a carico dell'Ente
Camerale il canone per l'occupazione del suolo pubblico costituente
la via San Francesco da Paola, nel tratto tra via Giolitti e via
Cavour, determinato ai sensi del Regolamento Comunale Cosap n.
257.
Per tale occupazione detto Ente dovrà
corrispondere alla Città, secondo le modalità previste
dal citato regolamento, un canone che è stato quantificato,
sulla base dell'allegato cronoprogramma (all. 3 - n. ) previsto
in sede di progetto esecutivo, nell'importo di L. 314.976.950
(Euro 162.672,2); detto importo rimarrà comunque non suscettibile
di variazioni in aumento, fatto salvo il caso in cui eventuali
aumenti siano conseguenti a varianti nei lavori espressamente
richiesti dalla Camera di Commercio.
La durata del diritto di superficie
viene stabilita in 99 anni, con decorrenza dalla data di stipulazione
della presente convenzione, e potrà essere rinnovato su
richiesta della Camera di Commercio, previ accordi con la Città.
In caso di rinnovo su richiesta della
Proprietà superficiaria, la sua durata non potrà
comunque essere superiore a quella prevista sopra.
Alla scadenza della presente convenzione,
salvo il caso di rinnovo, e nel caso di decadenza previsto dall'art.
7, il diritto di superficie si estinguerà ed il Comune
diverrà proprietario delle opere ovvero delle ristrutturazioni,
migliorie ecc... apportate, senza obbligo di indennizzo o rimborso
alcuno.
Gli immobili dovranno comunque essere
trasferiti in proprietà della Città in buone condizioni
di manutenzione, privi di ipoteche, privilegi o trascrizioni di
pregiudizio, per le quali la Camera di Commercio dovrà
fornire comunque evizione a norma di legge, anche nel caso di
eventuale risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo
art. 7.
Costituiscono cause ostative al rinnovo
dei diritto di superficie:
a) l'inadempienza, anche non altrimenti
sanzionata, delle obbligazioni assunte nella convenzione;
b) la mancata presentazione, almeno per
un anno prima della scadenza della convenzione, della istanza
di rinnovo, previa reciproca comunicazione.
Il presente diritto di superficie si intenderà automaticamente risolto in caso di utilizzo dell'immobile diverso dai fini istituzionali facenti capo alla Camera di Commercio.
I comparenti autorizzano la trascrizione
immediata della presente convenzione presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Torino.
Le spese relative accessorie e conseguenti
alla convenzione sono a carico della Camera di Commercio che richiederà
ogni beneficio fiscale applicabile.
Per ogni controversia che dovesse insorgere
dalla applicazione ed interpretazione della presente convenzione
è competente il Foro di Torino.
La stipulazione dell'atto resta subordinata
alla formalizzazione degli accordi di cui all'art. 2, che dovranno
essere sottoscritti dalla Camera di Commercio prima dell'aggiudicazione
dei lavori.