Servizio Centrale Risorse Finanziarie
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OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI LIRE 600.000.000 (EURO 309.874,14) DA CONTRARSI TRA L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA RAPID TORINO E LA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO TRA LE VIE TIRRENO, GORIZIA E OSOPPO.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Con deliberazione n. 358 del Consiglio
Comunale del 9 ottobre 1995 (mecc. 9506146/10) è stata
approvata la concessione di un'area di proprietà comunale
a favore della Polisportiva Rapid di Torino per la
costruzione e la gestione di un impianto sportivo sito tra le
vie Tirreno, Gorizia ed Osoppo per un periodo di venti anni ed
in data 30 maggio 1996 è stata stipulata apposita convenzione
per regolare i rapporti tra le parti.
L'Associazione sportiva, con nota pervenuta
in data 31 maggio 1999, ha richiesto il rilascio della garanzia
fideiussoria della Città sul contraendo mutuo con la Banca
Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. per la realizzazione di un
impianto sportivo tra le vie Tirreno, Gorizia e Osoppo, comportanti
una spesa di Lire 600.000.000.
Il rilascio delle fideiussioni a favore
di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione
o ristrutturazione di opere a fini sportivi è regolato
dall'art. 49, comma 2bis, del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche,
che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e
stipula di convenzione che regoli la possibilità di utilizzo
delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura al patrimonio
dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra
ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia alla realizzazione
o alla ristrutturazione dell'opera.
Poiché il Settore Tecnico Edilizia
Sportiva ha attestato la congruità dell'importo preventivato
per le opere (nota dell'8 giugno 1999 prot. 1292 e dagli artt.
3-16 e 20 della Convenzione risulta che la Società si impegna
a mettere a disposizione della II Circoscrizione l'impianto in
oggetto, che le eventuali nuove strutture si intendono acquisite
in proprietà del Comune per accessione (art. 934 C.C.)
e che il Comune potrà revocare la concessione nel caso
in cui le opere non siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti,
si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
L'Istituto mutuante ha presentato una
bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- saggio di interesse: nominale
annuo-variabile mensilmente corrispondente al tasso EURIBOR a
6 mesi maggiorato dello spread di 1,5 punti percentuali annui;
- durata: 10
anni;
- ammortamento: 120
rate di quote capitali costanti mensili posticipate, di Lire 5.000.000
ciascuna, a partire dal mese successivo alla data di erogazione,
oltre il pagamento degli interessi;
- garanzie: fideiussione
del Comune di Torino.
Considerato che, ai sensi del citato art.
49, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite
di cui al comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 77/95 e che tali interessi
aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano
iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite
di legge.
Considerato altresì che la fideiussione
non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine
ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza
dell'obbligato principale, talchè il relativo importo non
può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto
segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Vista la bozza dello stipulando contratto
di mutuo, si ritiene possibile concedere la fideiussione richiesta.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art.
49 comma 2 bis del D.Lgs. 77/95, il rilascio della fideiussione
solidale da parte del Comune di Torino a favore della Banca Cassa
di Risparmio di Torino S.p.A., a garanzia del mutuo di Lire 600.000.000
(Euro 309.874,14) da perfezionare tra l'Associazione Polisportiva
Rapid Torino e la Banca stessa per la realizzazione di un impianto
sportivo tra le vie Tirreno, Gorizia e Osoppo;
2) di garantire il pagamento delle rate
di ammortamento del mutuo che matureranno a partire dal mese successivo
alla data di erogazione;
3) di prendere atto del piano di rimborso
del capitale allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. );
4) di estendere la garanzia agli altri
eventuali oneri e penalità previsti nella bozza del contratto
di mutuo allegata (all. 2 - n. );
5) di iscrivere la fideiussione nelle passività
dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno
1999;
6) di dare mandato al Direttore Finanziario
dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale
dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento
per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
del 15 marzo 1999:
a) a perfezionare
l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune intervenendo
nella stipula del relativo contratto, nella forma in uso presso
la Società mutuante;
b) a rilasciare
nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità
dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;
c) ad apportare
le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche
di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonchè
a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero
utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla
presente deliberazione;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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