Divisione Servizi Cimiteriali
99 06143/40
OGGETTO: MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E CIMITERIALE.
Proposta dell'Assessore Torresin.
In data 13 agosto 1998 è stato
approvato dalla Giunta Comunale il provvedimento deliberativo
(mecc. 9806961/40) recante numerose modifiche al Regolamento per
il servizio mortuario e dei cimiteri attualmente vigente adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 ottobre 1996.
E' emersa la necessità di procedere
con estrema urgenza all'approvazione di talune modifiche al vigente
regolamento e di stralciarne alcune altre che saranno oggetto
di successivo provvedimento quando verrà approvato il D.P.R.
che modificherà l'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria
.
Il provvedimento suddetto è stato
revocato con deliberazione della Giunta Comunale del 22 giugno
1999 (mecc. 9905091/40) in quanto non rispecchiava taluni principi
di cui si deve necessariamente tener conto e che invece sono l'elemento
ispiratore della presente proposta.
In primo luogo la semplificazione amministrativa
e lo snellimento dei contenuti del Regolamento stesso, che si
viene a porre come norma generale di indirizzo politico demandando
alla Giunta Comunale, al Sindaco, e al Dirigente l'assunzione
di provvedimenti esecutivi.
In secondo luogo viene modificato il sistema
di trasporto funebre finora non svolto in regime di libera concorrenza
tra le Imprese in ossequio al parere dell'Autorità Garante
della concorrenza sul mercato, con previsione di entrata in vigore
della norma a partire dal prossimo mese di settembre.
In terzo luogo viene sancita la necessità
di un coordinamento con l'Autorità Sanitaria che in questa
materia riveste un ruolo prioritario.
In ultimo, ma non meno importante, l'intero
regolamento viene orientato a una maggiore attenzione istituzionale
verso le esigenze di cittadini e famiglie in lutto e al rafforzamento
degli istituti di partecipazione.
Proprio in virtù di questi ultimi
indirizzi sono state sentite in fase di istruzione del provvedimento
le Azienda Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, nonchè
le Associazioni delle Imprese funebri e cimiteriali, le quali
tutte hanno espresso con diversi accenti un giudizio positivo
del testo.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare le modifiche degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-23-24-25-26-30-31-32-34-35-38-40-41-42-43-44-45-47-48-49-50-52-53-54-56-58-62-63- 71-74-77-84-85 del Regolamento per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri così come riportato nell'allegato (all. 1 - n. ) che è parte integrante della presente deliberazione.
1. Con il presente regolamento si intendono
armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione
delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici,
nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di
pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di
garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica,
la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e
di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati
ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti
il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli
secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione
dello stato di particolare disagio causato dell'evento luttuoso
tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali
espresse da chi provvede per le esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia
agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza
di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo
e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
1. Le AA.UU.SS.LL. vigilano e controllano
le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni
riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2. Secondo i principi generali fissati
dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente
regolamento, il Comune coopera con le AA.UU.SS.LL. nel raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) conseguire un più efficiente
e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche
mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per
la trasmissione telematica di documenti;
b) attenuare, anche mediante appropriata
formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici
delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai
decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica,
all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle
camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere
finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
c) disciplinare i flussi di consegna dei
cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche,
avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti
per la sepoltura;
d) monitorare la quantità e la tipologia
dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere
le eventuali speculazioni;
e) disciplinare, di concerto con le amministrazioni
ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso
di un assistito e accertare le modalità di presenza nelle
strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare
eventuali attività abusive;
f) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti
funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego
dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati,
anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei
servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
g) monitorare periodicamente le condizioni
igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio
cittadino;
h) favorire la gestione del registro di
cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il
trattamento dei dati.
3. Le AA.UU.SS.LL. propongono inoltre al
Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore
efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi
di competenza comunale.
4. L'espressione A.U.S.L., contenuta nel
presente regolamento è da intendersi come Azienda Unità
Sanitaria Locale.
1. Le norme che riguardano la dichiarazione,
l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento
di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione
e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel
rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. La Giunta, tramite accordi con le AA.UU.SS.LL.
e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio
dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico
necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.
4. L'ufficiale di stato civile, salvo i
casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali
è competente a provvedere la A.U.S.L., rilascia l'autorizzazione
al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
5. Per la cremazione si applica quanto
previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. In caso di rinvenimento di parti di
cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure
di legge.
1. Nel disporre della salma e dei funerali
ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque
forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni
di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre
in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti
ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti
nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se
non diversamente stabilito, è altresì data a persona
convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri
aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal
precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome,
per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali
aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati,
il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi
a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di
un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva
del Giudice.
1. Le AA.UU.SS.LL. individuano i medici
cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro
nomina il Comune.
2. I medici necroscopi dipendono per tale
attività dall'A.U.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono
sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto
dall'art.365 del codice penale.
3. L'accertamento della causa di morte
compete al Medico curante con modalità e termini previsti
dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia
infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi,
nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni
utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del
suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria
specialistica.
4. Il Comune, nel ricevere la scheda di
morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti
a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento,
ovvero può in via generale, di concerto con le AA.UU.SS.LL.
e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate
dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.
5. I riscontri diagnostici sui cadaveri
e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.
6. Della esecuzione del riscontro diagnostico
si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla
conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.
1. Il medico necroscopo effettua la
visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia
Mortuaria.
La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si
redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità
giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele
igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte secondo
le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo
valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati
è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere
ed assume i provvedimenti necessari.
3. L'identificazione del cadavere viene
eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto
in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la
visita necroscopica negli altri casi.
4. Nel caso di morte accertata o sospetta
per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni
speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni
sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa
l'A.U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. L'A.U.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori
sul cadavere informandone il Comune.
1. Fino all'accertamento della morte
il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili
con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione
o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte
viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della
profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione
del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi
previsti dalla legge, può disporne la variazione informando
l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio
della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti conservativi sul cadavere
richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di
legge.
1. La gestione dei depositi di osservazione
dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle
relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo la legge
n. 142/90 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Salvo le incombenze svolte dalla A.U.S.L.,
i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti
esclusivamente dal Comune.
3. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra
pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso
locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune,
il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico
della pubblica autorità che lo ha disposto.
4. La pubblica Autorità che dispone
il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo
esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.
5. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento
ed alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo
trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. Nello svolgimento delle attività
necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie
o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà
verso la salma.
7. Prima che siano trascorsi i termini
del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della
salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita
per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato
dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.
1. Il trasporto funebre è soggetto
ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti
ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è
rilasciata dal delegato del Sindaco.
3. Le AA.UU.SS.LL. provvedono ad emanare
le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi
e per le parti anatomiche riconoscibili residuate dall'attività
ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti
o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene
secondo le disposizioni di legge.
1. I trasporti di salme, resti mortali,
ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale
di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379,
sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di
Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto
mortuario.
2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari
della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento
di Polizia Mortuaria.
3. Il trasporto delle salme da o per lo
Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla
Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.
1. Per "attività funebre"
si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma
congiunta, delle seguenti prestazioni:
a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative
pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D.
n. 773/31;
b) Fornitura di feretro e altri articoli
funebri in occasione del funerale;
c) Trasporto di cadavere, previe le verifiche
di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.
2. L'attività funebre è svolta
da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale
adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o
dai soggetti costituiti secondo la legge 142/90 e s.m.i..
3. L'impresa funebre che operi nel territorio
del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la
sua attività secondo le prescrizioni operative del presente
regolamento.
4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire
l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le
forme di gestione previste dalla legge.
1. Oltre a quanto già previsto
dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche
ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano
in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti
di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione
del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti
dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il
trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del
trasporto funebre comporta le seguenti attività :
a) Assistenza composizione della salma;
b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
c) Prelievo da parte di operatori qualificati;
d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri
cittadini;
e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base -catafalco,
tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza
tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare
in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
4. L'impresa nello svolgimento della attività
funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta,
fornisce assistenza fino alla sepoltura.
5. Oltre alle prestazioni di cui al comma
2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività
funebre può effettuare le seguenti attività accessorie
di onoranza:
a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
b) Vestizione e toeletta funebre;
c) Fornitura composizioni floreali;
d) Comunicazione decesso su giornali o
in altri spazi autorizzati;
e) Altre prestazioni inerenti il mandato
da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
6. L'impresa ha facoltà di commissionare
a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti
le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde
solidalmente col fornitore.
7. L'impresa rende al mandante il conto
del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha
ricevuto a causa del mandato.
8. Il Comune e le Associazioni portatrici
di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie
dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità
di formazione del prezzo.
1. Nel comune tutti i servizi di trasporto
mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il
prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale
dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze
cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti
da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di
cui al comma precedente.
3. I servizi di trasporto funebre, che
hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere
un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura,
oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative
fermate.
4. Sono inoltre consentiti brevi soste
presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento
di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che
non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora,
per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti
alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi
delle necessarie autorizzazioni.
5. I trasporti che non hanno intero svolgimento
nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa
in città, secondo le modalità riportate nei commi
precedenti.
6. Le attività di sepoltura sono
svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso
del cimitero.
7. L'autofunebre è tenuta alla esecuzione
di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della
sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.
1. L'autorizzazione comunale a trasporti
funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose
avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non
contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.
2. I piani generali di disponibilità
dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle
funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta tramite accordi con
le Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento
di concerto con i Servizi Cimiteriali.
1. Il Sindaco, sentite le Comunità
religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla
materia e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali
di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre,
con riguardo a:
a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo
cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
b) Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando
le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
c) Giorni di sospensione dell'attività
funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere
l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
d) Definizione del personale operativo
minimo per il prelievo e il trasporto;
e) Impiego di mezzi speciali;
f) Viabilità dei veicoli interessati
alle operazioni funebri;
g) Termini ordinari per la veglia funebre
e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
h) Modalità di svolgimento delle
commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.
2. La disciplina del trasporto e le disponibilità
dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo
precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici
del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi
del Comune.
3. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione
del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare
risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di
servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.
1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria
sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di
rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le
caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli
incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati,
le forniture connesse e la loro conformità alle norme di
legge e di regolamento.
2. I Servizi Cimiteriali, dando applicazione
alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre
la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei
dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione
delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza
sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta
informazione dei richiedenti.
3. Colui che effettua il trasporto della
salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento
dell'attività funebre.
4. Secondo quanto disposto dall'A.U.S.L.,
all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel
rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.
5. Il Sindaco può disporre controlli
avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.
6. La vigilanza sul trasporto funebre viene
effettuata dalle AUSL, anche in ordine alla conformità
dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto
alle destinazioni cimiteriali previste.
7. Il Servizio Cimiteriale cura che gli
adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente
verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto
alla vigilanza.
1. I trasporti funebri che si svolgono
interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento
di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione
dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.
2. L'importo della somma di cui sopra è
determinato dalla Giunta, sentite le Associazioni portatrici di
interessi afferenti alla materia.
3. In relazione alla diversificazione delle
tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti
livelli di prezzo differenziati.
4. Per i trasporti che non hanno intero
svolgimento nel territorio urbano, salvo le esenzioni di legge,
viene esatto un diritto fisso il cui importo è pari al
prezzo più basso tra quelli individuati per tipologie di
servizio analoghe a quelle dei commi precedenti.
1. Il trasporto del cadavere di deceduto
in Torino è a carico del Comune nel caso di persona con
un reddito inferiore al minimo stabilito con provvedimento della
Giunta o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio
Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie
o ardenti.
2. Il servizio comunale è riservato
a coloro che sono destinati alla inumazione o cremazione gratuite
e comprende esclusivamente attività ordinarie rese, senza
alcuna discriminazione, con le modalità previste dall'articolo
12.
3. Qualora, per deceduti non rientranti
nella casistica di cui al comma 1, fossero richiesti servizi comunali,
essi verranno forniti secondo le tariffe approvate.
4. I servizi comunali e quelli dell'impresa
godono di pari trattamento in ordine all'accesso alla disponibilità
cimiteriale.
1. L'esercizio dell'attività
di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei
principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso
è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di
cui all'art.115 del R.D. 18/6/1931 n. 773 ed alla disciplina prevista
dal d.lgs 31/3/98 n. 114. La legge determina le cause di inibizione
all'esercizio di impresa.
2. Responsabile dell'attività dell'impresa
funebre è il Direttore Tecnico il quale ne svolge le funzioni
direttive.
3. Qualora il Direttore Tecnico non sia
il titolare dell'impresa si applicano gli artt. 2203 e seguenti
del Codice Civile.
4. Ogni singola impresa partecipante a
un Consorzio è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico
responsabile dell'andamento.
5. Responsabili dell'andamento del Consorzio
sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza
degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.
6. Le imprese aventi sede in Torino, che
intendono esercitare la propria attività nel comune, certificano
al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza
di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
7. Dette imprese producono al Servizio
Cimiteriale e mantengono aggiornate:
a) Certificazione dettagliata circa la
capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità
e dell'adeguatezza del servizio;
b) Documentazione inerente i propri listini
delle prestazioni e forniture;
c) Documentazione inerente la comunicazione
del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
8. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale
valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto
non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti
dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni
documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
9. Nel caso in cui i riscontri fossero
negativi il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie
previste dal presente regolamento.
1. L'esercizio dell'attività
funebre è conforme ai seguenti principi:
a) L'avente titolo è assolutamente
libero nella scelta dell'impresa;
b) L'avente titolo ha il diritto, senza
essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto
costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
c) Rispetto di tutte le credenze e costumi
delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento
giuridico italiano;
d) Rispetto del segreto professionale e
astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
e) Correttezza professionale, fondata su
rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le
altre imprese;
f) Buona fede nell'esecuzione dei propri
doveri;
g) Osservanza delle leggi e regolamenti
concernenti la professione;
h) Comunicazione pubblicitaria oggettiva,
onesta e discreta;
i) Costante perfezionamento delle proprie
conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli
affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che
il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso
il suo domicilio o residenza.
3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività
funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.
1. Gli orari di apertura e chiusura
al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di
settore.
2. La attività su chiamata notturna
può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente
approvato in sede di autorizzazione di cui all'art.115 TULLPS,
sia chiaramente comunicato al richiedente.
3. E' vietato il procacciamento di servizi
in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza
sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio
di altri prestatori d'opera con attività non inerente i
servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di
impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.
1. Al personale operativo presso le
imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.
2. Il Servizio Cimiteriale, anche tramite
scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto
delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di
chi effettua l'attività funebre.
1. Le norme del Regolamento di Polizia
Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto
delle salme.
2. I locali per la sosta dei mezzi e del
personale sono ubicati in edifici non residenziali o in bassi
fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale
e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni
di legge.
3. Il Sindaco individua le rimesse cittadine
per la sosta dei carri funebri.
1. La Giunta sentite in merito le Associazioni
portatrici di interessi afferenti alla materia, avuto riguardo
ai relativi interessi:
a) Formula il modello di listino dei servizi
di attività funebre osservando criteri di trasparenza,
completezza e comparabilità;
b) Promuove l'informazione comparativa
sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri,
in considerazione della particolare situazione emotiva in cui
avviene la scelta delle onoranze funebri;
c) Favorisce accordi per la regolamentazione
di costi e servizi standard tra imprese e richiedenti, la cui
operatività è subordinata al parere favorevole dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
1. Gli uffici del Servizio Cimiteriale
accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti
lo svolgimento dell'attività funebre.
2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto,
quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto
a cura degli uffici, il Dirigente del Servizio Cimiteriale provvede
a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.
3. Il Dirigente del Servizio impronta le
proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.
4. La Giunta, tramite accordi con la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le
Associazioni di categoria, definisce le modalità di risoluzione
amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato
il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri
competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni
strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione
della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti
le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure
messe in atto dal Comune.
2. Il Comune gestisce i cimiteri secondo
le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. In caso di gestione da parte di un soggetto
esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono,
per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti
e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.
4. L'Autorità Sanitaria controlla
il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al
Sindaco i relativi provvedimenti.
5. Nel territorio del comune esistono i
seguenti cimiteri:
a) Cimitero Monumentale;
b) Cimitero Parco;
c) Cimiteri zonali dell'Abbadia di Stura,
di Cavoretto, di Sassi;
d) Cimitero di Mirafiori in fase di soppressione.
6. Ciascun cimitero ha campi destinati
alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria
e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture
private (individuali, familiari e per collettività).
7. Nel Cimitero di Mirafiori, sino alla
data del provvedimento definitivo di soppressione, sono ammesse
soltanto tumulazioni nelle tombe di famiglia esistenti.
8. In ogni cimitero viene assicurato un
servizio di custodia durante l'orario di funzionamento.
9. Nei cimiteri le attività inerenti
la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali,
ossa e ceneri sono svolte dal Comune con applicazione di quanto
previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate
dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di
legge.
10. Il Servizio Cimiteriale attua modalità
operative rispettose dello di stato particolare disagio dei cittadini
e delle loro esigenze di cordoglio.
1. Ogni cimitero ha una camera mortuaria
per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della
cremazione.
2. Nella camera mortuaria vengono depositate
le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono
avere immediata sepoltura o cremazione.
3. Tale deposito non può superare
la durata di cinque giorni e comporta il pagamento del canone
giornaliero previsto dal tariffario annesso al presente Regolamento.
In difetto si disporrà la inumazione del feretro.
1. Le salme che non possono avere sistemazione
in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio nella
camera mortuaria.
2. Il periodo di deposito non può
superare i 24 mesi; per tale deposito deve essere corrisposto
il canone giornaliero previsto nel tariffario.
3. Decorso tale termine senza che sia provveduto
alla rimozione delle salme, il Servizio notificherà formale
diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto,
le salme saranno inumate.
1. In ogni Cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Comune o provenienti da Cimiteri soppressi.
1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria
stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nei cimiteri
cittadini.
2. Secondo le procedure di pianificazione
previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce
la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone
bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.
3. Nel provvedimento di cui al comma precedente
sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza
delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare
o di fatto.
4. Rimane salvo il diritto del coniuge
e dei familiari, fino al 2° grado, dei caduti tumulati nei
Sacrari del Cimitero Monumentale di ottenere la sepoltura in quel
Cimitero.
5. Nelle aree cimiteriali riservate alla
sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione
può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto,
dalle comunità medesime.
6. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione
è subordinata all'eccedenza di disponibilità di
sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione
tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonché soggetta
al pagamento di una tariffa.
7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme
nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative
cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della
salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli
sanitari.
8. L'arrivo di trasporti funebri provenienti
da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento
del Servizio Cimiteri, per i funerali che si svolgono interamente
in Città. Quando ciò non accadesse si procederà
alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta
provvisoria.
1. In almeno uno dei Cimiteri Generali
sono istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura
di nati-morti e dei feti.
2. Fermo restando il carattere civile dei
cimiteri possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità,
campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti
a comunità religiose.
3. Nei campi speciali delle comunità
religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi
a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture
del cimitero.
4. Qualora siano richiesti periodi superiori,
l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto
previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 99 anni,
rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme
previste per le sepolture private.
5. Rimangono salve le situazioni in atto
per le comunità religiose Cattoliche e per quelle Ebraiche,
Evangeliche, Islamiche, nonché, al Cimitero Monumentale,
per i Sacrari Militari istituiti secondo la legge e per i reparti
Famedio, Campo della Gloria, Campo militare, Campo dei deceduti
sul lavoro.
6. Per le professioni religiose che lo
prevedano espressamente, è consentita la inumazione del
cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque
l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.
1. Il Servizio Cimiteriale assicura
ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività
in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché
alle ubicazioni dei defunti.
2. Presso ogni cimitero sono tenuti, a
disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero
dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Sono altresì a disposizione del
pubblico:
a) Copia del presente Regolamento e dei
provvedimenti attuativi;
b) Elenco delle tombe di famiglia in stato
di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di
decadenza;
c) Elenco dei campi, dei loculi e delle
cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
d) Ogni altro atto per il quale il presente
Regolamento prevede la diffusione.
1. Nessuna salma di deceduto fuori Torino può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art.144 dell'Ordinamento di Stato Civile.
1. Il servizio della cremazione è
incombenza istituzionale che potrà essere esercito o direttamente
dal comune o tramite concessione a terzi.
2. L'eventuale concessione, in tal caso,
sarà disciplinata da un'apposita convenzione in cui saranno
fissate le condizioni e le modalità relative.
3. L'autorizzazione alla cremazione di
ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte
di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art.79 del D.P.R.
285/90.
4. L'esercizio della cremazione è
effettuato presso il Cimitero Monumentale, nel rispetto di quanto
previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. 285/90.
5. Sono inoltre consentite cremazioni di
salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando
si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art.79 del D.P.R.
285/90.
1. All'arrivo al cimitero, le salme
da cremare sono traslate a cura del Servizio cimiteri negli appositi
locali, ubicati presso il Cimitero Monumentale e, consegnati all'incaricato
dell'operazione. In quel momento chi dispone il funerale deve,
sotto la propria responsabilità, fare attestazione che
il feretro contiene la salma per la quale è stata autorizzata
la cremazione.
2. Salvo diverse disposizioni la cremazione
della salma deve essere effettuata entro 48 ore dal momento della
consegna; in difetto la salma dovrà essere riconsegnata
al Servizio cimiteriale per la conseguente inumazione.
3. Le operazioni di cremazione e le relative
operazioni amministrative devono essere svolte nei giorni previsti
per l'effettuazione dei funerali.
1. Ciascuna cremazione è, anche
in caso di affidamento a terzi del servizio, sottoposta alla sorveglianza
di un incaricato del Servizio cimiteri, il quale deve controllare
l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio
delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo
verbale.
2. Ciascuna urna cineraria o cassettina
deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno
il cognome e nome del defunto e le date di nascita e di morte.
1. Presso i locali della cremazione
deve essere tenuto un registro contenente le generalità
delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione,
la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.
2. Nel caso di concessione a terzi del
servizio, il concessionario è responsabile della compilazione
di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati.
3. Un secondo esemplare del citato registro
deve essere tenuto a cura del Servizio cimiteriale e utilizzato
per il riscontro annuale delle operazioni.
1. La cremazione delle salme è
servizio pubblico gratuito al pari della inumazione.
2. Nei seguenti casi il costo della cremazione
è a carico del Comune:
a) cittadini italiani o di nazionalità
estera residenti a Torino e ivi deceduti;
b) cittadini italiani o di nazionalità
estera residenti a Torino, ovunque deceduti purché la cremazione
avvenga in Italia;
c) cittadini italiani deceduti in Torino
per i quali non risulti alcuna residenza in Italia;
d) persone di nazionalità estera
deceduti in Torino e non residenti in Italia.
1. Salvo quanto già previsto per l'esecuzione dei trasporti funebri destinati all'inumazione, la fornitura del feretro ed il relativo trasporto (sia esso verso l'impianto di cremazione, che dall'impianto verso la sepoltura) sono assoggettati a tariffa municipale.
1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria
disciplina i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione
e di impiego delle urne cinerarie; esse sono fornite a pagamento
dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2. Per i deceduti cremati a Torino e che
siano stati trasportati dal Comune gratuitamente ai cimiteri è
altresì prevista la fornitura dell'urna e la sua sistemazione
in un celletta di durata pari al turno ordinario di inumazione.
3. Le urne possono essere collocate singolarmente
in celletta comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura
privata, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi
o cellette già occupati. Dette operazioni sono soggette
a tariffa comunale.
4. Nelle sepolture private a sterro, l'urna
- realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà
essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le
condizioni di identificazione della sepoltura. 5. Presso
il Cimitero Monumentale, nell'area del Roseto della Rimembranza
è istituito il cinerario comune nel quale vengono accolte
le ceneri secondo le casistiche di cui al Regolamento di Polizia
Mortuaria, nonché quelle delle persone cremate e ammesse
ai cimiteri secondo quanto previsto dall'art.30, comma 6.
6. Il conferimento delle ceneri in cinerario
comune annulla ogni diritto di attrazione tra defunti.
1. Il Servizio Cimiteriale, almeno sei
mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni
in atto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:
a) A collocare e a mantenere fino al termine
delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei
siti interessati;
b) Ad affiggere agli ingressi dei Cimiteri
manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle
salme ubicate nelle sepolture scadute;
c) A darne comunicazione alle sedi circoscrizionali
aperte al pubblico per la conseguente affissione negli spazi preposti
all'informazione, nonché a diffondere la notizia attraverso
i circuiti informativi a disposizione del Comune.
d) A darne comunicazione ai maggiori organi
di informazione locale e a far pubblicare, in un giorno festivo,
il testo dell'avviso di scadenza su almeno due quotidiani cittadini
di maggiore diffusione.
1. Le esumazioni e le estumulazioni
ordinarie si effettuano alle scadenze previste dall'articolo precedente,
secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Cimiteriale
che viene posto a disposizione del pubblico.
2. Gli interessati possono richiedere agli
uffici cimiteriali l'invio di un avviso relativo al giorno in
cui è fissata l'operazione, indicando contestualmente la
scelta di destinazione dei resti.
3. La richiesta può essere avanzata
anche tramite impresa di onoranze funebri, che è tenuta
ad esercitare la rappresentanza.
4. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale,
su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha
facoltà di autorizzare singolarmente l'esumazione anticipata
rispetto al piano dei lavori programmato.
5. Le operazioni di cui ai commi 2, 3 e
4 sono soggette alle relative tariffe.
6. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento
dei resti mortali sono disciplinate dal Regolamento di Polizia
Mortuaria, anche in ordine alle procedure per la cremazione d'ufficio
dei resti mortali rinvenuti per i quali non vi è stata
alcuna richiesta.
7. Sono considerate ordinarie le estumulazioni
richieste dagli aventi titolo dopo almeno quaranta anni dalla
sepoltura del defunto; esse non danno diritto al rimborso previsto
dal presente Regolamento per la quota residua di concessione.
8. Le esumazioni disposte dal concessionario
compiuto il quindicennio di inumazione nelle sepolture private
a semplice sterro sono assoggettate al pagamento delle tariffe
comunali e seguono le procedure del presente articolo.
9. Per quanto possibile le operazioni si
svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento
degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni
in successione sono opportunamente delimitate.
1. Le ossa derivanti dalle operazioni
di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive,
sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo,
riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono
forniti a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso
delle prescritte autorizzazioni.
2. Subordinatamente a quanto previsto nel
tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti
da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario;
in loculi già concessi, fino al completamento della loro
capienza; collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano
i presupposti per il loro ingresso; ovvero consegnati agli aventi
titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Torino.
3. In assenza di richiesta di aventi titolo,
i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo
minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva
Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi.
Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla
raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale e nel
cinerario comune.
4. Qualora, durante il deposito di cui
al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati
gli oneri sostenuti.
5. La durata della concessione delle cellette
e le modalità di assegnazione da parte del Servizio Cimiteriale
sono disciplinate dagli articoli 49 e50.
6. Compatibilmente alla disponibilità
di cellette, le ossa o le ceneri possono essere trasferite dagli
aventi titolo da un Cimitero all'altro della Città.
7. Il Comune provvede, su richiesta e previo
pagamento della relativa tariffa, al trasferimento dei resti o
delle ceneri da un Cimitero cittadino all'altro.
1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità
Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni
di salme prima della scadenza della sepoltura.
2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria
disciplina i casi e le modalità per l'effettuazione delle
esumazioni ed estumulazioni straordinarie; salvo i trasferimenti
straordinari per cremazione, destinazione in sepoltura privata
e in cimitero extracittadino, le operazioni possono essere effettuate
secondo la casistica dei commi seguenti.
3. A richiesta di chi ha facoltà
di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni
straordinarie:
a) Per abbinamento o avvicinamento da loculo
a loculo, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta ai sensi
dell'articolo 30;
b) Per trasferimento da qualunque tipo
di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche,
su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado
del defunto colpiti da grave handicap motorio.
4. Rimane salva la facoltà degli
aventi titolo di richiedere l'esumazione straordinaria per abbinamento
in loculo riguardo a deceduti anteriormente all'entrata in vigore
del presente regolamento.
5. In caso di richiesta di traslazione
straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative
cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti
con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato
possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare
vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.
6. Le traslazioni straordinarie di salme
sono eseguite sotto la vigilanza della Autorità Sanitaria
che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni
igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali
e di tutela della pubblica salute.
7. In caso di esumazione straordinaria
ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla
morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali
stabilite dall'Autorità Sanitaria di concerto con il magistrato.
8. L'estumulazione straordinaria di resti
o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.
1. L'A.U.S.L. può, per motivi
di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio
l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore
cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato
nel medesimo loculo.
2. Gli oneri dell'operazione sono a carico
del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo,
ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano
a manifestarsi in sepoltura privata.
3. Qualora l'Autorità sanitaria
ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità
degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile,
né economico alcun intervento risolutivo, e sempre che
gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla
estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilità
in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione
degli oneri concessori.
1.Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del comune.
1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni
o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure
smaltiti secondo la normativa in materia.
2. Tutti gli oggetti di valore che si rinvengono
nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi
sicuri presso i Cimiteri e catalogati nel registro vidimato dall'Ispettorato
di Ragioneria.
3. Gli aventi titolo, che intendono ottenere
il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura,
avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni
direttamente o per rappresentanza.
4. Quanto non richiesto viene periodicamente
consegnato all'Ufficio oggetti rinvenuti secondo modalità
convenute con il medesimo.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti,
all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione
dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della
salma, di indumenti o oggetti.
1. Alla scadenza delle sepolture tutti
i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità
del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo
inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di
recupero, alienazione o rottamazione.
2. Le opere che a giudizio della Commissione
Tecnico Artistica fossero giudicate rilevanti, sono conservate
nel Cimitero o nei Musei civici.
3. A richiesta degli aventi titolo, può
essere autorizzato l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri,
nonché il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini
per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.
4. I materiali depositati e gli arredi,
giacenti presso il magazzino cimiteriale, previa autorizzazione
del Dirigente, possono essere assegnati a richiesta di cittadini
in precarie condizioni economiche per la sistemazione di sepolture
di familiari, anche di fatto, per i quali è stato erogato
il servizio gratuito.
1. Le tipologie delle sepolture, le
loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario
di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento
di Polizia Mortuaria.
2. In relazione alla capienza della struttura
cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità
le seguenti sepolture:
a) Ad inumazione quindicennale, dove la
sistemazione esterna della sepoltura avviene a cura e spese dei
richiedenti;
b) A tumulazione in loculi concessi a rotazione
quarantennale o sessantennale nei manufatti realizzati dal Comune,
ovvero in cellette ossario o cinerarie a rotazione quarantennale
o novantanovennale;
c) A tumulazione provvisoria delle salme,
per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi
in nuovi fabbricati. Le operazioni necessarie per la sepoltura
definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.
3. Rimangono salvi i diritti acquisiti
riguardanti le concessioni in atto.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo
successivo, le sepolture individuali sono assegnate al momento
della definizione delle procedure amministrative di arrivo al
cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.
2. Sono gratuite le sepolture individuali
ad inumazione a turno ordinario di rotazione, previste all'art.49,
comma 1 e le cellette cinerarie di pari durata previste all'art.40,
comma 2, nonché l'operazione ordinaria di esumazione o
estumulazione, finalizzata alla raccolta di ossa e ceneri destinate
alle sepolture collettive dell'Ossario generale e del Cinerario
comune.
3. Sono a pagamento le sepolture ad inumazione
quindicennale e quelle a tumulazione definitiva e provvisoria.
4. Il Comune opera in modo che le tariffe
dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento
siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente
afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi
cimiteriali istituzionali.
5. L'ordine di concessione delle sepolture
a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività,
di equilibrio e di equità, con determinazione del Dirigente
del Servizio Cimiteriale. L'atto viene messo a disposizione del
pubblico e diffuso presso le imprese.
6. Per evitare forme di distorsione dell'ordine
di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici
cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni
delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili;
l'ubicazione esatta della sepoltura figurerà esclusivamente
sul documento contabile.
7. Qualora il coniuge, un parente di I
grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato
handicap motorio è ammessa la concessione, su segnalazione
di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile
dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.
8. E' ammessa la facoltà agli aventi
titolo di rinnovare la concessione di loculi e cellette per ulteriori
periodi ciascuno dei quali di durata ventennale.
1. La concessione in vita di loculi
individuali in complessi realizzati dalla Città avviene
in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità
delle sepolture a tumulazione ed è ammessa a favore di
persone residenti in Torino, senza possibilità di trasmissione
agli eredi e con facoltà di rinnovo, nei seguenti casi:
a) Concessione di loculi di durata sessantennale,
a persona che abbia compiuto i sessantacinque anni di età,
risulti anagraficamente sola e produca atto notorio attestante
che non abbia viventi il coniuge o parenti di primo grado. Per
ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte
le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi funerari del
concessionario;
b) Concessione di loculi di durata quarantennale
a decorrere dalla data della sepoltura, con diritto alla disponibilità
per tutto il tempo di esistenza in vita del destinatario prescelto.
Il concessionario deve essere residente in Torino e oltre a dovere
riservare la destinazione d'uso di un loculo a se stesso, può
richiedere la concessione di loculi per il coniuge, i genitori,
i figli, i fratelli e le sorelle non coniugati, anche se non residenti
in Torino o se già defunti nonché per il convivente:
con obbligo di stabilire i relativi destinatari in sede di stipulazione
dell'atto. I loculi destinati ai defunti ancorchè utilizzati
dalla data dell'atto di concessione avranno la stessa scadenza
del loculo destinato al concessionario entro il limite dei 99
anni;
c) Concessione di cellette di durata novantanovennale
a persone aventi titolo di cui al precedente punto b).
2. La Giunta Comunale determina le modalità
attuative delle concessioni di cui al presente articolo.
1. Il Sindaco emana la disciplina inerente
le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e
degli arredi da posare sulle sepolture individuali, invitando
ad esprimere parere in merito, entro congruo termine, gli esponenti
delle Comunità religiose cittadine e le Associazioni portatrici
di interessi afferenti alla materia. Successivamente vengono sentiti
la Commissione Tecnico Artistica e la Autorità Sanitaria.
2. Nella considerazione che l'espressione
del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti
valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma
precedente tiene conto:
a) Delle esigenze generali di ordine e
decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione
civile;
b) Del riconoscimento delle tradizioni
funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti
religiosi presenti nella comunità cittadina;
c) Dei bisogni, anche immediatamente successivi
al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione
di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e
familiari dei defunti;
d) Della salvaguardia di criteri di economicità
nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro
che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà
dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego
dei materiali e di realizzazione dei manufatti;
e) Della tutela della sicurezza e della
salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.
3. I sepolcri individuali assegnati o concessi
dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle
generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome
- per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date
di nascita e di morte.
4. Il Servizio Cimiteriale ha il compito
di provvedere:
a) Entro sette giorni dal seppellimento,
a fornire e mettere in opera nei campi di inumazione gratuiti,
salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo
o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici,
riportanti, assieme ai dati previsti dal comma 3, anche il numero
progressivo di sepoltura;
b) All'atto della tumulazione di salme,
di resti o ceneri, a fornire e collocare la lastra di copertura
dei loculi e delle cellette concessi, corredata dall'iscrizione
delle generalità del deceduto. Qualora vi sia stata traslazione
per abbinamento di salma già tumulata, gli aventi titolo
hanno facoltà di riutilizzare sulla nuova sepoltura la
lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile per impedimenti
tecnici o difformità di dimensioni della lastra, gli interessati
possono reimpiegare gli arredi preesistenti sulla nuova lastra
fornita assieme al loculo.
5. Il Comune ha facoltà d'assumere,
con le modalità e le procedure previste dallo Statuto della
Città, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali,
l'esclusiva del servizio di fornitura e posa dei materiali lapidei,
delle iscrizioni anagrafiche o affettive e degli arredi, con applicazione
delle relative tariffe.
6. Gli aventi titolo che richiedano una
sepoltura individuale hanno diritto ad essere informati compiutamente
e con chiarezza delle normative regolamentari e tecniche che presiedono
alla sua sistemazione.
7. La disciplina del comma precedente è
accessibile presso gli uffici del Servizio Cimiteriale e diramata
ai cittadini anche dalle imprese funebri e cimiteriali che sono
tenute ad impegnarsi in tal senso.
1. Relativamente alle sistemazioni delle
sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi
titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse
all'attività nei cimiteri commissionando loro prestazioni
e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista
dall'articolo precedente.
2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta
alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o
di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente
agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive
della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi
Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà
di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili
di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo,
essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o,
se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per
la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 7;
avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare
ricorso nelle modalità di legge.
3. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura
una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe
va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione
in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione
espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte da autorità
religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei
titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito
autorizzato; per le citazioni da testi letterari o religiosi è
necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.
4. Le imprese cimiteriali depositano presso
il Servizio Cimiteriale i propri listini prezzi e li mantengono
aggiornati.
5. La Giunta Comunale disciplina le procedure
di cui al presente articolo secondo:
a) Le necessità di snellimento delle
procedure d'autorizzazione e controllo sulle attività;
b) L'effettiva tutela dei diritti d'informazione
del consumatore e di trasparenza del mercato;
c) L'opportunità di promuovere un
regime dei prezzi con modalità analoghe a quelle dell'articolo
24;
d) La necessità di costituire strutture
organizzative preposte all'esame di eventuali reclami inerenti
l'attività dei servizi comunali e degli operatori privati.
6. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale
vigila sull'operato delle imprese cimiteriali, anche mediante
riscontri circa i dati forniti dalle medesime in applicazione
dell'art.77 del presente regolamento, segnala alle autorità
di controllo le ipotesi di violazione, abuso o distorsione della
correttezza commerciale e della concorrenza, riferisce al Sindaco
circa il numero, le caratteristiche e l'esito dei reclami presentati.
7. Gli uffici del Servizio Cimiteriale
hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida
dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi
non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica
e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere
d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso
di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa
esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente
sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli
74 e 84 del presente regolamento.
8. Il Servizio Cimiteriale interviene con
provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di
pregiudizio alla incolumità pubblica.
1. Quando le operazioni autorizzate
dal Comune comportano la retrocessione di concessioni di sepoltura
individuale o la risoluzione anticipata di contratti di servizi
stipulati dall'Amministrazione, il richiedente, salvo il diritto
di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi
titolo, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato secondo
la quota non usufruita calcolata, con criteri di proporzionalità
al netto degli oneri fiscali, purché superiore a L. 100.000.
2. Il Servizio Cimiteriale procede d'ufficio
al rimborso compensando, ove possibile, la somma con quanto dovuto
dal richiedente per le operazioni di cui al comma 1.
3. Qualora l'avente titolo a disporre le
operazioni funerarie incorra in errore materiale nella scelta
dell'ubicazione della concessione di loculo o di celletta, a condizione
che la rettificazione avvenga prima dell'utilizzo della sepoltura,
si procede a rimborsare d'ufficio il corrispettivo della concessione,
con esclusione degli oneri fiscali, di imposta di registro e bolli.
4. La correzione di errori tecnici di fatturazione
imputabili all'Amministrazione avviene senza oneri a carico di
chi ha disposto le operazioni funerarie.
1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63 e dal titolo 18 del D.P.R. 803/75, le norme che riguardano la concessione di aree o manufatti a privati e la gestione delle sepolture private già concesse, sono contenute negli articoli successivi di questo titolo del presente Regolamento.
1. Il comune, secondo le procedure di
pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria,
concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti
in Torino, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture
sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono altresì
posti in concessione, con pari modalità., manufatti già
realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto
dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono
comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse
anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.
2. Per concessione di sepoltura è
da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale,
ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata
in sede di stipulazione dell'atto.
3. Le concessioni di aree cimiteriali sono
effettuate a favore di uno o più concessionari purché
appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi
i coniugi - a condizione che a ciascun intestatario corrisponda
una quota non inferiore a 4 vani loculi da realizzare, fatto salvo
il principio della responsabilità solidale nel far fronte
agli obblighi connessi alla concessione della medesima.
4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante
stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate
al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale,
a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza
dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.
5. La Civica Amministrazione determina
con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione
di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico
esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di
manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo
alle strutture circostanti.
1. Il concessionario è tenuto
a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle
salme, salvo quanto disposto al successivo art.69.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti
e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così
come disposto dal seguente art.64, la manutenzione ordinaria può
essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i famigliari
o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata
con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere
volta per volta.
3. L'esecuzione di tale manutenzione, non
fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o
altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4. Potranno inoltre essere sospesi gli
ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato
il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della Città
in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario
o dall'avente causa.
5. In caso di contitolarità della
sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono
solidali.
1. Le aree e i manufatti per i quali
la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di concessione
sono così determinati:
a) area per la costruzione di edicola (costruzione
fuori terra di valore artistico e architettonico) la cui superficie
è stabilita in:
* mq. 20 (5x4)
vincolata alla realizzazione di n. 12 loculi in soprassuolo, con
la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n.
12 loculi;
* mq. 16 (4x4)
vincolata alla realizzazione di n. 10 loculi in soprassuolo, con
la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n.
8 loculi;
* mq. 10,50 (3,50
x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in soprassuolo
con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino
a n. 8 loculi;
b) area per la costruzione di monumento
(costruzione di camera in sottosuolo con sovrastante opera architettonica-scultorea
a carattere artistico), la cui superficie è stabilita in:
* mq. 10,50 (3,50
x 3) vincolata alla realizzazione di n. 8 loculi in camera sotterranea;
* mq. 7,5 (2,50
x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in camera sotterranea;
* area di superficie
non standardizzata, vincolata alla costruzione:
* fuori terra di
almeno n. 1 loculo ogni 2.00 mq.
* interrata di
almeno n. 1 loculo ogni 1.60 mq.
c) area di superficie non standardizzata
vincolata a sepolture ad inumazione secondo le norme vigenti ed
alla costruzione di adeguati cellari interrati o fuori terra;
d) sepolture a tumulazione in camera sotterranea,
realizzate dalla Civica Amministrazione, e con il vincolo di sistemazione
esterna della superficie sovrastante;
e) sepolture a tumulazione in concessioni
dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate
ove necessario a modalità specifiche di ristrutturazione,
ripristino o demolizione (qualora non sussistano elementi di pregio
artistico o architettonico), precisate di volta in volta da apposito
provvedimento della Civica Amministrazione e inserite nell'atto
di concessione.
2. In ognuna delle tipologie di sepoltura
è facoltà del concessionario realizzare cellette
in numero non superiore ai loculi.
1. Il Sindaco con proprio atto provvede
alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche
di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione,
ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti
a tale normativa, fatti salvi ulteriori e specifici obblighi per
le concessioni di cui ai punti c) ed e) del precedente articolo.
2. L'esame delle richieste di ristrutturazione
o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione
di un progetto di massima, che riporti l'indicazione del costo
delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale come previsto
in tariffario.
3. I concessionari sono tenuti ai seguenti
adempimenti:
a) presentazione, entro sei mesi dalla
data di stipulazione dell'atto o dell'approvazione della richiesta
di cui al II comma, del progetto esecutivo delle opere da realizzare;
b) ultimazione delle opere comunque entro
trenta mesi dalla notificazione dell'avvenuta approvazione del
progetto o della notificazione della valutazione interlocutoria
del medesimo. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di
presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo
è facoltà del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni
circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni
progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta
del concessionario il Comune si riserva la facoltà di concedere
proroghe, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria,
con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere
anticipatamente, pari al 2% del canone di concessione vigente;
c) richiesta al Servizio cimiteriale intesa
ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle
opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti
tecnico-amministrativi:
d) licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio
Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da
tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice
ed armato;
e) verifica di agibilità effettuata
dall'U.S.L. di Torino;
f) risarcimento di eventuali danni arrecati
a terze persone o al patrimonio della città o di terzi
in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulla concessione.
Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Servizio Cimiteri, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture e si procede alla restituzione del deposito cauzionale di cui al comma IV dell'art.56 del presente Regolamento.
1. Fatti salvi gli atti fra privati
già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture
private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario
ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò
il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro
coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi;
per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone
contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della
capienza del sepolcro concesso.
2. Il concessionario o i concessionari
nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto notarile depositato
presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali alla
suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno
disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri
di:
a) parenti sino al VI grado;
b) affini entro il III grado;
c) altre persone facenti parte del nucleo
familiare anagrafico del concessionario richiedente;
d) persone che abbiano acquisito particolari
benemerenze nei confronti del concessionario.
3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà.
ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di
cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari
concordino.
4. L'ammissione di cui al punto d) è
limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per
le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili
potranno essere uno per concessionario ed è subordinata
al versamento della relativa tariffa.
1. Al termine di un periodo minimo della
durata di quaranta anni per la tumulazione e di quindici anni
per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà
di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata
alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli
particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione
espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla
collocazione nella medesima sepoltura.
2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate
alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto
previsto dal presente regolamento per le sepolture individuali.
3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione
e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni
sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del
Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche
della sepoltura.
4. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni
che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce
rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.
1. Le operazioni inerenti o correlate
a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario
di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione
del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali
previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono
eseguite dal Comune.
1. Non è consentito alcun trasferimento
totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità
della concessione a beneficio di chi non sia già erede
legittimo.
2. Alla morte del concessionario subentrano
gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi
eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità.
In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più
subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Ove trattasi di sepoltura in comunione
è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più
interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente
il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
4. Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/90
non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione
alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso
sulla concessione.
5. Qualora il titolare della concessione
sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o
subingressi nella titolarità della concessione.
1. I concessionari delle sepolture perpetue,
che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso
o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione
del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni
della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo
contratto di concessione 99.le ed alla corresponsione in base
alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo
in ragione dell'aumentata capacità. A tal fine un loculo
viene equiparato a mq. 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di
area cimiteriale.
2. Ove trattasi di sepolture in concessione
99.le si applica la precedente normativa con esclusione della
stipula del nuovo atto.
3. Qualora venga richiesta l'eliminazione
del vincolo di perpetuità, su loculi già occupati
o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua
in 99.le.
1.I progetti per la costruzione, la sistemazione, il ripristino
o la ristrutturazione di sepolture private sono sottoposti al
parere della Commissione Tecnico Artistica formata da:
a) due membri esterni all'apparato comunale
nominati dalla C.I.E., tra i suoi membri;
b) tre membri interni - dipendenti comunali
- con specifica competenza tecnica incaricati allo scopo dal Dirigente
del Settore Servizi Cimiteriali.
2. La commissione Tecnico Artistica è
presieduta dal Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali che firmerà
tutti gli atti autorizzativi conseguenti a nome della Civica Amministrazione.
3. La Commissione è così
composta: Membro
1) Dirigente del
Settore dei Servizi Cimiteriali Interno
- Presidente
2) Architetto Esterno
- C.I.E.
3) Esperto d'Arte Esterno
- C.I.E.
4) Funzionario
tecnico responsabile dell'edilizia cimiteriale Interno
- Settore
5) Istruttore addetto
alla verifica delle pratiche con funzioni di segretario Interno
- Settore
4. I componenti interni sono surrogabili
da funzionari all'uopo delegati.
5. Il parere della Commissione è
di carattere consultivo e non vincola la Civica Amministrazione.
1. E' facoltà del titolare che
non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla Concessione.
Il canone da rimborsare viene decurtato del 4% per ogni mese dalla
data di stipulazione dell'atto con un minimo del 10%.
2. Lo svincolo della cauzione verrà
disposto secondo le modalità di legge.
3. Le spese d'atto si intendono a carico
del rinunciante.
1. Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facoltà di rinunciare alla concessione. Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato con le modalità di cui all'articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dalla Civica Amministrazione per il ripristino dell'area, non coperte dal deposito cauzionale a suo tempo versato. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante e il deposito cauzionale viene incamerato.
1. La decadenza della concessione, oltre
che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
a) per inosservanza delle prescrizioni
di cui all'art.59;
b) quando la sepoltura risulti in stato
di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro
nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi
relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della
stabilità delle opere;
c) quando venga accertato che la concessione
sia oggetto di lucro o speculazione;
d) quando vi sia grave inadempienza ad
ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente
Regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione
nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente,
è adottata previa diffida al concessionario o, in caso
di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo
Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni
consecutivi.
3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla
diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione
della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di
esecutività del provvedimento stesso.
4. Nel caso previsto al punto a) i termini
indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.
1. Pronunciata la decadenza della concessione
secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio
cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti
e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione
o in ossario comune, potranno altresì essere disposte tumulazioni
ove sussistano salme tumulate da meno di 40 anni.
2. Le opere delle sepolture decadute restano
nella piena disponibilità della Civica Amministrazione
che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione
secondo le modalità fissate dal punto e) dell'art.58 del
vigente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.
1. I cimiteri sono aperti al pubblico
secondo orari esposti ad ogni ingresso.
2. Il Sindaco disciplina gli orari di apertura
prevedendo nelle festività principali un adeguato riposo
per gli operatori cimiteriali.
3. Il Servizio Cimiteriale, in funzione
dell'organizzazione della vigilanza ed al fine di garantire una
efficace sicurezza dei visitatori, disciplina l'accesso ad ambiti
cimiteriali chiusi ove sono ubicate sepolture scarsamente frequentate.
1. La circolazione dei veicoli privati all'intero dei cimiteri è disciplinata con apposita ordinanza del Sindaco.
1. Nei cimiteri è vietato:
a) introdurre ed apporre sulle sepolture
oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
b) tenere contegno non confacente al carattere
del luogo;
c) introdurre animali;
d) asportare o rimuovere dalle tombe altrui
qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti
fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o
altri oggetti, accumulare neve sui coprifossa;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi
oggetto senza la preventiva autorizzazione;
g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti
verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare
fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori,
ed in specie fare loro offerta di servizi;
i) eseguire lavori sulle tombe dei privati,
senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
j) fare questue;
k) assistere alle esumazioni di salme non
appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi
titolo di cui all'art.4 precedente.
1. Nei cimiteri cittadini, l'attività
di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei
siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto
dell'attività, dal regolamento e dalla normativa tecnica.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei
principi di trasparenza e di libertà della concorrenza
sul mercato.
3. La legge determina le cause di inibizione
all'esercizio di impresa.
4. Il responsabile dell'attività
dell'impresa cimiteriale è individuato ai sensi del codice
civile e dalle norme edilizie, in relazione alla tipologia dei
lavori da effettuare.
5. Le imprese che, per conto di privati,
intendono eseguire lavori nei cimiteri, certificano al Servizio
Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure
di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata
o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
6. Dette imprese producono al Servizio
Cimiteriale e mantengono aggiornate:
a) Certificazione dettagliata circa la
capacità tecnica e di risorse umane a garanzia dell'adeguatezza
della prestazione;
b) Documentazione inerente i propri listini
delle prestazioni e forniture;
c) Documentazione inerente la comunicazione
del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
d) Documentazione che comprovi la stipulazione
di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.
7. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale
valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto
non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti
dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni
documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
8. Nel caso in cui i riscontri fossero
negativi il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie
previste dal presente regolamento.
9. Le imprese che operano all'interno dei
cimiteri sono responsabili dei danni inerenti lo svolgimento dei
lavori cagionati a persone o beni del Comune o di terzi.
1. Non può essere eseguita alcuna
opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto
relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni
tecniche, e senza il rilascio dell'autorizzazione da parte del
Sindaco.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto
sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.
1. La recinzione dell'area concessa
per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro
lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.
2. E' vietato occupare ulteriori spazi
attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia
e del ripristino del terreno danneggiato.
1. L'esecuzione di lavori sulle sepolture
individuali è subordinata alla comunicazione al Servizio
Cimiteriale del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto
per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità
rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno
del lavoro che si intende eseguire.
2. Il Servizio Cimiteriale procede ai controlli
secondo la disciplina prevista agli articoli 52 e 53 del presente
Regolamento.
1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.
1. I materiali occorrenti alla esecuzione
delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono
essere depositati entro l'area recintata.
2. E' vietato costruire o collocare baracche
o depositi, senza autorizzazione del Servizio cimiteriale.
3. Per esigenza di servizio, si può
ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro
deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura dei cimiteri
al pubblico.
2. L'attività lavorativa non è
consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni
feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.
1. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.
1. Il Comune può predisporre
servizio di ornamentazione e, o di manutenzione delle sepolture
sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
2. Le prestazioni e relative tariffe sono
deliberate secondo capitolato.
3. I concessionari possono tuttavia direttamente
provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture
assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.
4. Nell'interno dei cimiteri è vietato,
al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto),
l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi
per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché
la fornitura dei relativi materiali.
1. Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.
1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa
funebre e su quelle che svolgono la loro attività nei cimiteri
e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini
di valutare la rispondenza della loro attività alle norme
di legge e di quelle del presente regolamento.
2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali
o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento
sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.
3. Il Comune, previa istruttoria e garantendo
la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa,
può decretare, in relazione alla gravità o alla
recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti
giorni o la revoca della autorizzazione.
4. Qualora l'impresa non fosse in possesso
dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il
Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
5. Dei provvedimenti di cui sopra viene
data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.
6. Per la inosservanza delle norme contenute
nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione
disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria
o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le
sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.
1. La decorrenza delle norme del presente
regolamento e l'emanazione da parte dei competenti Organi dei
provvedimenti attuativi correlati avvengono secondo la seguente
tempistica:
a) Dal primo giorno del mese successivo
alla approvazione consiliare per le norme che non richiedano l'emanazione
di ulteriori atti;
b) Entro il 31/12/99, per quanto disposto
alle altre parti del testo regolamentare, in relazione all'assunzione
dei successivi atti da parte degli Organi competenti.
2. Fino all'emanazione dei provvedimenti
attuativi si applicano le normative già in vigore, se non
contrastanti con quanto disposto dal punto a) del comma precedente.
3. Le nuove tariffe o la modificazione
di quelle esistenti previste dal presente regolamento sono assunte
in sede di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario
dell'anno 2000, ad eccezione di quelle relative al trasporto funebre
e dell'importo del diritto di privativa per i quali è competente
la Giunta secondo la disciplina dell'art.17.
4. Le modifiche dell'organizzazione dei
Servizi Cimiteriali conseguenti all'entrata in vigore del presente
regolamento saranno oggetto di confronto con le OO.SS. del personale
interno secondo quanto previsto dal CCNL.