Divisione Servizi Cimiteriali

99 06143/40

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E CIMITERIALE.

    Proposta dell'Assessore Torresin.

    In data 13 agosto 1998 è stato approvato dalla Giunta Comunale il provvedimento deliberativo (mecc. 9806961/40) recante numerose modifiche al Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri attualmente vigente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 ottobre 1996.
    E' emersa la necessità di procedere con estrema urgenza all'approvazione di talune modifiche al vigente regolamento e di stralciarne alcune altre che saranno oggetto di successivo provvedimento quando verrà approvato il D.P.R. che modificherà l'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria .
    Il provvedimento suddetto è stato revocato con deliberazione della Giunta Comunale del 22 giugno 1999 (mecc. 9905091/40) in quanto non rispecchiava taluni principi di cui si deve necessariamente tener conto e che invece sono l'elemento ispiratore della presente proposta.
    In primo luogo la semplificazione amministrativa e lo snellimento dei contenuti del Regolamento stesso, che si viene a porre come norma generale di indirizzo politico demandando alla Giunta Comunale, al Sindaco, e al Dirigente l'assunzione di provvedimenti esecutivi.
    In secondo luogo viene modificato il sistema di trasporto funebre finora non svolto in regime di libera concorrenza tra le Imprese in ossequio al parere dell'Autorità Garante della concorrenza sul mercato, con previsione di entrata in vigore della norma a partire dal prossimo mese di settembre.
    In terzo luogo viene sancita la necessità di un coordinamento con l'Autorità Sanitaria che in questa materia riveste un ruolo prioritario.
    In ultimo, ma non meno importante, l'intero regolamento viene orientato a una maggiore attenzione istituzionale verso le esigenze di cittadini e famiglie in lutto e al rafforzamento degli istituti di partecipazione.
    Proprio in virtù di questi ultimi indirizzi sono state sentite in fase di istruzione del provvedimento le Azienda Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, nonchè le Associazioni delle Imprese funebri e cimiteriali, le quali tutte hanno espresso con diversi accenti un giudizio positivo del testo.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare le modifiche degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-23-24-25-26-30-31-32-34-35-38-40-41-42-43-44-45-47-48-49-50-52-53-54-56-58-62-63- 71-74-77-84-85 del Regolamento per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri così come riportato nell'allegato (all. 1 - n. ) che è parte integrante della presente deliberazione.


PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Finalità del regolamento

1.    Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2.    Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dell'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
3.    Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Art.2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1.    Le AA.UU.SS.LL. vigilano e controllano le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2.     Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con le AA.UU.SS.LL. nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)    conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
b)    attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
c)    disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche, avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti per la sepoltura;
d)    monitorare la quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere le eventuali speculazioni;
e)    disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito e accertare le modalità di presenza nelle strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività abusive;
f)    sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
g)    monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio cittadino;
h)    favorire la gestione del registro di cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.
3.    Le AA.UU.SS.LL. propongono inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale.
4.    L'espressione A.U.S.L., contenuta nel presente regolamento è da intendersi come Azienda Unità Sanitaria Locale.

Art.3 - Autorizzazioni di stato civile

1.    Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2.    Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3.    La Giunta, tramite accordi con le AA.UU.SS.LL. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.
4.    L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
5.    Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6.    In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Art.4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1.    Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2.    In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3.    Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4.    In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art.5 - Attività necroscopica

1.    Le AA.UU.SS.LL. individuano i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.
2.    I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.U.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.
3.    L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.
4.    Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con le AA.UU.SS.LL. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.
5.    I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.
6.    Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Art.6 - Funzioni del medico necroscopo

1.    Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2.    Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.
3.    L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.
4.    Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5.    L'A.U.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Art.7 - Cura della salma

1.    Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2.    Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3.    Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporne la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4.    I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Art.8 - Servizi necroscopici comunali

1.    La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo la legge n. 142/90 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2.    Salvo le incombenze svolte dalla A.U.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
3.    Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
4.    La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.
5.    La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6.    Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.
7.    Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

Art.9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1.    Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale.
2.    Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal delegato del Sindaco.
3.    Le AA.UU.SS.LL. provvedono ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residuate dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Art.10 - Trasporti all'estero o dall'estero

1.    I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.
2.    Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3.    Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Art.11 - Principi generali dell'attività funebre

1.    Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
a)    Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n. 773/31;
b)    Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
c)    Trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.
2.    L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo la legge 142/90 e s.m.i..
3.    L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
4.    Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

Art.12 - Servizi e trattamenti funebri

1.    Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.
2.    L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività :
a) Assistenza composizione della salma;
b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
c) Prelievo da parte di operatori qualificati;
d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base -catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.
3.    Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
4.    L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
5.    Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
a)    Arredo camera mortuaria ove non vietato;
b)    Vestizione e toeletta funebre;
c)    Fornitura composizioni floreali;
d)    Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
e)    Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
6.    L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
7.    L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
8.    Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Art.13 - Usi funebri locali

1.    Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2.    Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3.    I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
4.    Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
5.    I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
6.    Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.
7.    L'autofunebre è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Art.14 - Rapporti con le comunità religiose

1.    L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.
2.    I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta tramite accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.

Art.15 - Disciplina del trasporto funebre

1.    Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
a)    Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
b)    Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
c)    Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
d)    Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
e)    Impiego di mezzi speciali;
f)    Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
g)    Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
h)    Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.
2.    La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.
3.    E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.

Art.16 - Procedure inerenti il servizio funebre

1.    Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
2.    I Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.
3.    Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
4.    Secondo quanto disposto dall'A.U.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.
5.    Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.
6.    La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle AUSL, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.
7.    Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Art.17 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1.    I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.
2.    L'importo della somma di cui sopra è determinato dalla Giunta, sentite le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia.
3.    In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.
4.    Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salvo le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo è pari al prezzo più basso tra quelli individuati per tipologie di servizio analoghe a quelle dei commi precedenti.

Art.18 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1.    Il trasporto del cadavere di deceduto in Torino è a carico del Comune nel caso di persona con un reddito inferiore al minimo stabilito con provvedimento della Giunta o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti.
2.    Il servizio comunale è riservato a coloro che sono destinati alla inumazione o cremazione gratuite e comprende esclusivamente attività ordinarie rese, senza alcuna discriminazione, con le modalità previste dall'articolo 12.
3.    Qualora, per deceduti non rientranti nella casistica di cui al comma 1, fossero richiesti servizi comunali, essi verranno forniti secondo le tariffe approvate.
4.    I servizi comunali e quelli dell'impresa godono di pari trattamento in ordine all'accesso alla disponibilità cimiteriale.

Art.19 - Della impresa funebre

1.    L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art.115 del R.D. 18/6/1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal d.lgs 31/3/98 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
2.    Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico il quale ne svolge le funzioni direttive.
3.    Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile.
4.    Ogni singola impresa partecipante a un Consorzio è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.
5.    Responsabili dell'andamento del Consorzio sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.
6.    Le imprese aventi sede in Torino, che intendono esercitare la propria attività nel comune, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
7.    Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:
a)    Certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
b)    Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
c)    Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
8.    Il Dirigente del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
9.    Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

Art.20 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1.    L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
a)    L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
b)    L'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
c)    Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
d)    Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
e)    Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
f)    Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
g)    Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
h)    Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
i)    Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2.    L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
3.    La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.

Art.21 - Esercizio dell'attività d'impresa

1.    Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
2.    La attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'art.115 TULLPS, sia chiaramente comunicato al richiedente.
3.    E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

Art.22 - Regime del trattamento del personale dell'impresa

1.    Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.
2.    Il Servizio Cimiteriale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

Art.23 - Idoneità dei mezzi e dei locali

1.    Le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.
2.    I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono ubicati in edifici non residenziali o in bassi fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.
3.    Il Sindaco individua le rimesse cittadine per la sosta dei carri funebri.

Art.24 - Criteri di formulazione del listino prezzi

1.    La Giunta sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia, avuto riguardo ai relativi interessi:
a)    Formula il modello di listino dei servizi di attività funebre osservando criteri di trasparenza, completezza e comparabilità;
b)    Promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;
c)    Favorisce accordi per la regolamentazione di costi e servizi standard tra imprese e richiedenti, la cui operatività è subordinata al parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Art.25 - Reclami

1.    Gli uffici del Servizio Cimiteriale accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.
2.    Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Dirigente del Servizio Cimiteriale provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.
3.    Il Dirigente del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.
4.    La Giunta, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

PARTE QUARTA CIMITERI - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERI
Art.26 - Cimiteri.

1.    L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2.    Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
3.    In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.
4.    L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
5.    Nel territorio del comune esistono i seguenti cimiteri:
a)    Cimitero Monumentale;
b)    Cimitero Parco;
c)    Cimiteri zonali dell'Abbadia di Stura, di Cavoretto, di Sassi;
d)    Cimitero di Mirafiori in fase di soppressione.
6.    Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).
7.    Nel Cimitero di Mirafiori, sino alla data del provvedimento definitivo di soppressione, sono ammesse soltanto tumulazioni nelle tombe di famiglia esistenti.
8.    In ogni cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di funzionamento.
9.    Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.
10.    Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello di stato particolare disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

Art.27 - Camera mortuaria

1.    Ogni cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.
2.    Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.
3.    Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni e comporta il pagamento del canone giornaliero previsto dal tariffario annesso al presente Regolamento. In difetto si disporrà la inumazione del feretro.

Art.28 - Deposito provvisorio di salme e di resti

1.    Le salme che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria.
2.    Il periodo di deposito non può superare i 24 mesi; per tale deposito deve essere corrisposto il canone giornaliero previsto nel tariffario.
3.    Decorso tale termine senza che sia provveduto alla rimozione delle salme, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, le salme saranno inumate.

Art.29 - Ossario Generale

1.    In ogni Cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Comune o provenienti da Cimiteri soppressi.

Art.30 - Ammissione nei Cimiteri Cittadini.

1.    Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nei cimiteri cittadini.
2.    Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.
3.    Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.
4.    Rimane salvo il diritto del coniuge e dei familiari, fino al 2° grado, dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale di ottenere la sepoltura in quel Cimitero.
5.    Nelle aree cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.
6.    Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonché soggetta al pagamento di una tariffa.
7.    L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.
8.    L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteri, per i funerali che si svolgono interamente in Città. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Art.31 - Reparti speciali.

1.    In almeno uno dei Cimiteri Generali sono istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati-morti e dei feti.
2.    Fermo restando il carattere civile dei cimiteri possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose.
3.    Nei campi speciali delle comunità religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture del cimitero.
4.    Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.
5.    Rimangono salve le situazioni in atto per le comunità religiose Cattoliche e per quelle Ebraiche, Evangeliche, Islamiche, nonché, al Cimitero Monumentale, per i Sacrari Militari istituiti secondo la legge e per i reparti Famedio, Campo della Gloria, Campo militare, Campo dei deceduti sul lavoro.
6.    Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.

Art.32 - Atti a disposizione del pubblico.

1.    Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.
2.    Presso ogni cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3.    Sono altresì a disposizione del pubblico:
a)    Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
b)    Elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
c)    Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
d)    Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Art.33 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1.    Nessuna salma di deceduto fuori Torino può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art.144 dell'Ordinamento di Stato Civile.

CREMAZIONE
Art.34 - Esercizio ed Autorizzazione

1.    Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercito o direttamente dal comune o tramite concessione a terzi.
2.    L'eventuale concessione, in tal caso, sarà disciplinata da un'apposita convenzione in cui saranno fissate le condizioni e le modalità relative.
3.    L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art.79 del D.P.R. 285/90.
4.    L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Cimitero Monumentale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. 285/90.
5.    Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art.79 del D.P.R. 285/90.

Art.35 - Consegna della salma

1.    All'arrivo al cimitero, le salme da cremare sono traslate a cura del Servizio cimiteri negli appositi locali, ubicati presso il Cimitero Monumentale e, consegnati all'incaricato dell'operazione. In quel momento chi dispone il funerale deve, sotto la propria responsabilità, fare attestazione che il feretro contiene la salma per la quale è stata autorizzata la cremazione.
2.    Salvo diverse disposizioni la cremazione della salma deve essere effettuata entro 48 ore dal momento della consegna; in difetto la salma dovrà essere riconsegnata al Servizio cimiteriale per la conseguente inumazione.
3.    Le operazioni di cremazione e le relative operazioni amministrative devono essere svolte nei giorni previsti per l'effettuazione dei funerali.

Art.36 - Vigilanza

1.    Ciascuna cremazione è, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio cimiteri, il quale deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.
2.    Ciascuna urna cineraria o cassettina deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno il cognome e nome del defunto e le date di nascita e di morte.

Art.37 - Registri

1.    Presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.
2.    Nel caso di concessione a terzi del servizio, il concessionario è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati.
3.    Un secondo esemplare del citato registro deve essere tenuto a cura del Servizio cimiteriale e utilizzato per il riscontro annuale delle operazioni.

Art.38 - Gratuità della cremazione - Campo di applicazione.

1.    La cremazione delle salme è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione.
2.    Nei seguenti casi il costo della cremazione è a carico del Comune:
a)    cittadini italiani o di nazionalità estera residenti a Torino e ivi deceduti;
b)    cittadini italiani o di nazionalità estera residenti a Torino, ovunque deceduti purché la cremazione avvenga in Italia;
c)    cittadini italiani deceduti in Torino per i quali non risulti alcuna residenza in Italia;
d)    persone di nazionalità estera deceduti in Torino e non residenti in Italia.

Art.39 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione

1.    Salvo quanto già previsto per l'esecuzione dei trasporti funebri destinati all'inumazione, la fornitura del feretro ed il relativo trasporto (sia esso verso l'impianto di cremazione, che dall'impianto verso la sepoltura) sono assoggettati a tariffa municipale.

Art.40 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune".

1.    Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle urne cinerarie; esse sono fornite a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2.    Per i deceduti cremati a Torino e che siano stati trasportati dal Comune gratuitamente ai cimiteri è altresì prevista la fornitura dell'urna e la sua sistemazione in un celletta di durata pari al turno ordinario di inumazione.
3.    Le urne possono essere collocate singolarmente in celletta comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura privata, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette già occupati. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale.
4.    Nelle sepolture private a sterro, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura. 5.    Presso il Cimitero Monumentale, nell'area del Roseto della Rimembranza è istituito il cinerario comune nel quale vengono accolte le ceneri secondo le casistiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché quelle delle persone cremate e ammesse ai cimiteri secondo quanto previsto dall'art.30, comma 6.
6.    Il conferimento delle ceneri in cinerario comune annulla ogni diritto di attrazione tra defunti.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art.41 - Avvisi di scadenza.

1.    Il Servizio Cimiteriale, almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:
a)    A collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei siti interessati;
b)    Ad affiggere agli ingressi dei Cimiteri manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
c)    A darne comunicazione alle sedi circoscrizionali aperte al pubblico per la conseguente affissione negli spazi preposti all'informazione, nonché a diffondere la notizia attraverso i circuiti informativi a disposizione del Comune.
d)    A darne comunicazione ai maggiori organi di informazione locale e a far pubblicare, in un giorno festivo, il testo dell'avviso di scadenza su almeno due quotidiani cittadini di maggiore diffusione.

Art.42 - Esumazione ed estumulazione ordinarie.

1.    Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano alle scadenze previste dall'articolo precedente, secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Cimiteriale che viene posto a disposizione del pubblico.
2.    Gli interessati possono richiedere agli uffici cimiteriali l'invio di un avviso relativo al giorno in cui è fissata l'operazione, indicando contestualmente la scelta di destinazione dei resti.
3.    La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri, che è tenuta ad esercitare la rappresentanza.
4.    Il Dirigente del Servizio Cimiteriale, su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha facoltà di autorizzare singolarmente l'esumazione anticipata rispetto al piano dei lavori programmato.
5.    Le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono soggette alle relative tariffe.
6.    La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, anche in ordine alle procedure per la cremazione d'ufficio dei resti mortali rinvenuti per i quali non vi è stata alcuna richiesta.
7.    Sono considerate ordinarie le estumulazioni richieste dagli aventi titolo dopo almeno quaranta anni dalla sepoltura del defunto; esse non danno diritto al rimborso previsto dal presente Regolamento per la quota residua di concessione.
8.    Le esumazioni disposte dal concessionario compiuto il quindicennio di inumazione nelle sepolture private a semplice sterro sono assoggettate al pagamento delle tariffe comunali e seguono le procedure del presente articolo.
9.    Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

Art.43 - Cellette Ossario e cellette cinerarie.

1.    Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2.    Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario; in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso; ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Torino.
3.    In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale e nel cinerario comune.
4.    Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.
5.    La durata della concessione delle cellette e le modalità di assegnazione da parte del Servizio Cimiteriale sono disciplinate dagli articoli 49 e50.    
6.    Compatibilmente alla disponibilità di cellette, le ossa o le ceneri possono essere trasferite dagli aventi titolo da un Cimitero all'altro della Città.
7.    Il Comune provvede, su richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, al trasferimento dei resti o delle ceneri da un Cimitero cittadino all'altro.

Art.44 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.

1.    Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.
2.    Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i casi e le modalità per l'effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie; salvo i trasferimenti straordinari per cremazione, destinazione in sepoltura privata e in cimitero extracittadino, le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.
3.    A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni straordinarie:
a)    Per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta ai sensi dell'articolo 30;
b)    Per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.
4.    Rimane salva la facoltà degli aventi titolo di richiedere l'esumazione straordinaria per abbinamento in loculo riguardo a deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
5.    In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.
6.    Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della Autorità Sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.
7.    In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorità Sanitaria di concerto con il magistrato.
8.    L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Art.45 - Estumulazioni d'Ufficio.

1.    L'A.U.S.L. può, per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.
2.    Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.
3.    Qualora l'Autorità sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile, né economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilità in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Art.46 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1.Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del comune.

Art.47 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1.    I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
2.    Tutti gli oggetti di valore che si rinvengono nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso i Cimiteri e catalogati nel registro vidimato dall'Ispettorato di Ragioneria.
3.    Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
4.    Quanto non richiesto viene periodicamente consegnato all'Ufficio oggetti rinvenuti secondo modalità convenute con il medesimo.
5.    Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Art.48 - Disponibilità dei materiali.

1.    Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.
2.    Le opere che a giudizio della Commissione Tecnico Artistica fossero giudicate rilevanti, sono conservate nel Cimitero o nei Musei civici.
3.    A richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzato l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.
4.    I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso il magazzino cimiteriale, previa autorizzazione del Dirigente, possono essere assegnati a richiesta di cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazione di sepolture di familiari, anche di fatto, per i quali è stato erogato il servizio gratuito.

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI
Art.49 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.

1.    Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2.    In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:
a)    Ad inumazione quindicennale, dove la sistemazione esterna della sepoltura avviene a cura e spese dei richiedenti;
b)    A tumulazione in loculi concessi a rotazione quarantennale o sessantennale nei manufatti realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o cinerarie a rotazione quarantennale o novantanovennale;
c)    A tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.
3.    Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

Art.50 - Sepolture gratuite o a pagamento.

1.    Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.
2.    Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione, previste all'art.49, comma 1 e le cellette cinerarie di pari durata previste all'art.40, comma 2, nonché l'operazione ordinaria di esumazione o estumulazione, finalizzata alla raccolta di ossa e ceneri destinate alle sepolture collettive dell'Ossario generale e del Cinerario comune.
3.    Sono a pagamento le sepolture ad inumazione quindicennale e quelle a tumulazione definitiva e provvisoria.
4.    Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.
5.    L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, con determinazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale. L'atto viene messo a disposizione del pubblico e diffuso presso le imprese.
6.    Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili; l'ubicazione esatta della sepoltura figurerà esclusivamente sul documento contabile.
7.    Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio è ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.
8.    E' ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione di loculi e cellette per ulteriori periodi ciascuno dei quali di durata ventennale.

Art.51 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1.    La concessione in vita di loculi individuali in complessi realizzati dalla Città avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture a tumulazione ed è ammessa a favore di persone residenti in Torino, senza possibilità di trasmissione agli eredi e con facoltà di rinnovo, nei seguenti casi:
a)    Concessione di loculi di durata sessantennale, a persona che abbia compiuto i sessantacinque anni di età, risulti anagraficamente sola e produca atto notorio attestante che non abbia viventi il coniuge o parenti di primo grado. Per ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi funerari del concessionario;
b)    Concessione di loculi di durata quarantennale a decorrere dalla data della sepoltura, con diritto alla disponibilità per tutto il tempo di esistenza in vita del destinatario prescelto. Il concessionario deve essere residente in Torino e oltre a dovere riservare la destinazione d'uso di un loculo a se stesso, può richiedere la concessione di loculi per il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle non coniugati, anche se non residenti in Torino o se già defunti nonché per il convivente: con obbligo di stabilire i relativi destinatari in sede di stipulazione dell'atto. I loculi destinati ai defunti ancorchè utilizzati dalla data dell'atto di concessione avranno la stessa scadenza del loculo destinato al concessionario entro il limite dei 99 anni;
c)    Concessione di cellette di durata novantanovennale a persone aventi titolo di cui al precedente punto b).
2.    La Giunta Comunale determina le modalità attuative delle concessioni di cui al presente articolo.

Art.52 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

1.    Il Sindaco emana la disciplina inerente le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali, invitando ad esprimere parere in merito, entro congruo termine, gli esponenti delle Comunità religiose cittadine e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia. Successivamente vengono sentiti la Commissione Tecnico Artistica e la Autorità Sanitaria.
2.    Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:
a)    Delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
b)    Del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina;
c)    Dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
d)    Della salvaguardia di criteri di economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti;
e)    Della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.
3.    I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.
4.    Il Servizio Cimiteriale ha il compito di provvedere:
a)    Entro sette giorni dal seppellimento, a fornire e mettere in opera nei campi di inumazione gratuiti, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma 3, anche il numero progressivo di sepoltura;
b)    All'atto della tumulazione di salme, di resti o ceneri, a fornire e collocare la lastra di copertura dei loculi e delle cellette concessi, corredata dall'iscrizione delle generalità del deceduto. Qualora vi sia stata traslazione per abbinamento di salma già tumulata, gli aventi titolo hanno facoltà di riutilizzare sulla nuova sepoltura la lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per impedimenti tecnici o difformità di dimensioni della lastra, gli interessati possono reimpiegare gli arredi preesistenti sulla nuova lastra fornita assieme al loculo.
5.    Il Comune ha facoltà d'assumere, con le modalità e le procedure previste dallo Statuto della Città, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali, l'esclusiva del servizio di fornitura e posa dei materiali lapidei, delle iscrizioni anagrafiche o affettive e degli arredi, con applicazione delle relative tariffe.
6.    Gli aventi titolo che richiedano una sepoltura individuale hanno diritto ad essere informati compiutamente e con chiarezza delle normative regolamentari e tecniche che presiedono alla sua sistemazione.
7.    La disciplina del comma precedente è accessibile presso gli uffici del Servizio Cimiteriale e diramata ai cittadini anche dalle imprese funebri e cimiteriali che sono tenute ad impegnarsi in tal senso.

Art.53 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

1.    Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nei cimiteri commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.
2.    L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 7; avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.
3.    Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte da autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato; per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.
4.    Le imprese cimiteriali depositano presso il Servizio Cimiteriale i propri listini prezzi e li mantengono aggiornati.
5.    La Giunta Comunale disciplina le procedure di cui al presente articolo secondo:
a)    Le necessità di snellimento delle procedure d'autorizzazione e controllo sulle attività;
b)    L'effettiva tutela dei diritti d'informazione del consumatore e di trasparenza del mercato;
c)    L'opportunità di promuovere un regime dei prezzi con modalità analoghe a quelle dell'articolo 24;
d)    La necessità di costituire strutture organizzative preposte all'esame di eventuali reclami inerenti l'attività dei servizi comunali e degli operatori privati.
6.    Il Dirigente del Servizio Cimiteriale vigila sull'operato delle imprese cimiteriali, anche mediante riscontri circa i dati forniti dalle medesime in applicazione dell'art.77 del presente regolamento, segnala alle autorità di controllo le ipotesi di violazione, abuso o distorsione della correttezza commerciale e della concorrenza, riferisce al Sindaco circa il numero, le caratteristiche e l'esito dei reclami presentati.
7.    Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 74 e 84 del presente regolamento.
8.    Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

Art.54 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione - Rimborsi.

1.    Quando le operazioni autorizzate dal Comune comportano la retrocessione di concessioni di sepoltura individuale o la risoluzione anticipata di contratti di servizi stipulati dall'Amministrazione, il richiedente, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato secondo la quota non usufruita calcolata, con criteri di proporzionalità al netto degli oneri fiscali, purché superiore a L. 100.000.
2.    Il Servizio Cimiteriale procede d'ufficio al rimborso compensando, ove possibile, la somma con quanto dovuto dal richiedente per le operazioni di cui al comma 1.
3.    Qualora l'avente titolo a disporre le operazioni funerarie incorra in errore materiale nella scelta dell'ubicazione della concessione di loculo o di celletta, a condizione che la rettificazione avvenga prima dell'utilizzo della sepoltura, si procede a rimborsare d'ufficio il corrispettivo della concessione, con esclusione degli oneri fiscali, di imposta di registro e bolli.
4.    La correzione di errori tecnici di fatturazione imputabili all'Amministrazione avviene senza oneri a carico di chi ha disposto le operazioni funerarie.

SEPOLTURE PRIVATE
Art.55 - Norme di rinvio

1.    Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63 e dal titolo 18 del D.P.R. 803/75, le norme che riguardano la concessione di aree o manufatti a privati e la gestione delle sepolture private già concesse, sono contenute negli articoli successivi di questo titolo del presente Regolamento.

Art.56 - Criteri generali di concessione

1.    Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti in Torino, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità., manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.
2.    Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.
3.    Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi - a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a 4 vani loculi da realizzare, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.
4.    Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.
5.    La Civica Amministrazione determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

Art.57 - Obblighi del concessionario

1.    Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo art.69.
2.    Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente art.64, la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i famigliari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.
3.    L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4.    Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della Città in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
5.    In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Art.58 -Tipi di sepoltura in concessione

1.    Le aree e i manufatti per i quali la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di concessione sono così determinati:
a)    area per la costruzione di edicola (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico) la cui superficie è stabilita in:
    *    mq. 20 (5x4) vincolata alla realizzazione di n. 12 loculi in soprassuolo, con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 12 loculi;
    *    mq. 16 (4x4) vincolata alla realizzazione di n. 10 loculi in soprassuolo, con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 8 loculi;
    *    mq. 10,50 (3,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in soprassuolo con la facoltà di realizzare in camera sotterranea sino a n. 8 loculi;
b)    area per la costruzione di monumento (costruzione di camera in sottosuolo con sovrastante opera architettonica-scultorea a carattere artistico), la cui superficie è stabilita in:
    *    mq. 10,50 (3,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 8 loculi in camera sotterranea;
    *    mq. 7,5 (2,50 x 3) vincolata alla realizzazione di n. 4 loculi in camera sotterranea;
    *    area di superficie non standardizzata, vincolata alla costruzione:
    *    fuori terra di almeno n. 1 loculo ogni 2.00 mq.
    *    interrata di almeno n. 1 loculo ogni 1.60 mq.
c)    area di superficie non standardizzata vincolata a sepolture ad inumazione secondo le norme vigenti ed alla costruzione di adeguati cellari interrati o fuori terra;
d)    sepolture a tumulazione in camera sotterranea, realizzate dalla Civica Amministrazione, e con il vincolo di sistemazione esterna della superficie sovrastante;
e)     sepolture a tumulazione in concessioni dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a modalità specifiche di ristrutturazione, ripristino o demolizione (qualora non sussistano elementi di pregio artistico o architettonico), precisate di volta in volta da apposito provvedimento della Civica Amministrazione e inserite nell'atto di concessione.
2.    In ognuna delle tipologie di sepoltura è facoltà del concessionario realizzare cellette in numero non superiore ai loculi.

Art.59 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

1.    Il Sindaco con proprio atto provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti a tale normativa, fatti salvi ulteriori e specifici obblighi per le concessioni di cui ai punti c) ed e) del precedente articolo.
2.    L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto di massima, che riporti l'indicazione del costo delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale come previsto in tariffario.
3.    I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:
a)    presentazione, entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto o dell'approvazione della richiesta di cui al II comma, del progetto esecutivo delle opere da realizzare;
b)    ultimazione delle opere comunque entro trenta mesi dalla notificazione dell'avvenuta approvazione del progetto o della notificazione della valutazione interlocutoria del medesimo. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo è facoltà del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% del canone di concessione vigente;
c)    richiesta al Servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:
d)    licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
e)    verifica di agibilità effettuata dall'U.S.L. di Torino;
f)    risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio della città o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulla concessione.

Art.60 - Agibilità della sepoltura

Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Servizio Cimiteri, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture e si procede alla restituzione del deposito cauzionale di cui al comma IV dell'art.56 del presente Regolamento.

Art.61 - Ammissione nella sepoltura

1.    Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.
2.    Il concessionario o i concessionari nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
a)    parenti sino al VI grado;
b)    affini entro il III grado;
c)    altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;
d)    persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario.
3.    Nel caso di sepoltura indivisa si potrà. ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.
4.    L'ammissione di cui al punto d) è limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario ed è subordinata al versamento della relativa tariffa.

Art.62 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.

1.    Al termine di un periodo minimo della durata di quaranta anni per la tumulazione e di quindici anni per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.
2.    Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto previsto dal presente regolamento per le sepolture individuali.
3.    Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.
4.    L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Art.63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1.    Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.
2.    Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal Comune.

Art.64 - Subentri nella titolarità della concessione

1.    Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2.    Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3.    Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
4.    Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
5.    Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Art.65 - Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private

1.    I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione 99.le ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. A tal fine un loculo viene equiparato a mq. 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di area cimiteriale.
2.    Ove trattasi di sepolture in concessione 99.le si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.
3.    Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuità, su loculi già occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in 99.le.

Art.66 - Commissione tecnico Artistica

1.I progetti per la costruzione, la sistemazione, il ripristino o la ristrutturazione di sepolture private sono sottoposti al parere della Commissione Tecnico Artistica formata da:
a)    due membri esterni all'apparato comunale nominati dalla C.I.E., tra i suoi membri;
b)    tre membri interni - dipendenti comunali - con specifica competenza tecnica incaricati allo scopo dal Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali.
2.    La commissione Tecnico Artistica è presieduta dal Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali che firmerà tutti gli atti autorizzativi conseguenti a nome della Civica Amministrazione.
3.    La Commissione è così composta:                            Membro
    1)     Dirigente del Settore dei Servizi Cimiteriali                Interno - Presidente
    2)    Architetto                                    Esterno - C.I.E.
    3)    Esperto d'Arte                                Esterno - C.I.E.
    4)    Funzionario tecnico responsabile dell'edilizia cimiteriale         Interno - Settore
    5)    Istruttore addetto alla verifica delle pratiche con funzioni di segretario    Interno - Settore
4.    I componenti interni sono surrogabili da funzionari all'uopo delegati.
5.    Il parere della Commissione è di carattere consultivo e non vincola la Civica Amministrazione.

Art.67 - Rinuncia su aree libere da costruzione

1.    E' facoltà del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla Concessione. Il canone da rimborsare viene decurtato del 4% per ogni mese dalla data di stipulazione dell'atto con un minimo del 10%.
2.    Lo svincolo della cauzione verrà disposto secondo le modalità di legge.
3.    Le spese d'atto si intendono a carico del rinunciante.

Art.68 - Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione

1.    Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facoltà di rinunciare alla concessione. Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato con le modalità di cui all'articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dalla Civica Amministrazione per il ripristino dell'area, non coperte dal deposito cauzionale a suo tempo versato. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante e il deposito cauzionale viene incamerato.

Art.69 - Decadenza delle concessioni

1.    La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
a)    per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.59;
b)    quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
c)    quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
d)    quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.
2.    La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.
3.    Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4.    Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Art.70 - Procedure successive all'atto di decadenza

1.    Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 40 anni.
2.    Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dal punto e) dell'art.58 del vigente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

PARTE QUINTA - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE.

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI
Art.71 - Orari dei cimiteri

1.    I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orari esposti ad ogni ingresso.
2.    Il Sindaco disciplina gli orari di apertura prevedendo nelle festività principali un adeguato riposo per gli operatori cimiteriali.
3.    Il Servizio Cimiteriale, in funzione dell'organizzazione della vigilanza ed al fine di garantire una efficace sicurezza dei visitatori, disciplina l'accesso ad ambiti cimiteriali chiusi ove sono ubicate sepolture scarsamente frequentate.

Art.72 - Circolazione dei veicoli

1.    La circolazione dei veicoli privati all'intero dei cimiteri è disciplinata con apposita ordinanza del Sindaco.

Art.73 - Divieti speciali

1.    Nei cimiteri è vietato:
a)    introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
b)    tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
c)    introdurre animali;
d)    asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
e)    buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui coprifossa;
f)    portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
g)    calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h)    disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
i)    eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
j)    fare questue;
k)    assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'art.4 precedente.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE
Art.74 - Della impresa cimiteriale

1.    Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa tecnica.
2.    Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3.    La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
4.    Il responsabile dell'attività dell'impresa cimiteriale è individuato ai sensi del codice civile e dalle norme edilizie, in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare.
5.    Le imprese che, per conto di privati, intendono eseguire lavori nei cimiteri, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
6.    Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:
a)    Certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia dell'adeguatezza della prestazione;
b)    Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
c)    Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
d)    Documentazione che comprovi la stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.
7.    Il Dirigente del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
8.    Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.
9.    Le imprese che operano all'interno dei cimiteri sono responsabili dei danni inerenti lo svolgimento dei lavori cagionati a persone o beni del Comune o di terzi.

Art.75 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1.    Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.
2.    Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

Art.76 - Recinzione del cantiere

1.    La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.
2.    E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Art.77 - Lavori su sepolture individuali.

1.    L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione al Servizio Cimiteriale del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.
2.    Il Servizio Cimiteriale procede ai controlli secondo la disciplina prevista agli articoli 52 e 53 del presente Regolamento.

Art.78 - Materiale di scavo

1.    I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

Art.79 - Deposito di materiali

1.    I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
2.    E' vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio cimiteriale.
3.    Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art.80 - Orario di lavoro delle ditte

1.    Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura dei cimiteri al pubblico.
2.    L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

Art.81 - Sospensione attività lavorativa

1.    Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Art.82 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1.    Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e, o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
2.    Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.
3.    I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.
4.    Nell'interno dei cimiteri è vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

Art.83 - Responsabilità delle ditte private

1.    Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA - DELLE SANZIONI
Art.84 - Sanzioni.

1.    Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e su quelle che svolgono la loro attività nei cimiteri e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
2.    Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.
3.    Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.
4.    Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
5.    Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.
6.    Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

PARTE SETTIMA - Delle disposizioni transitorie e finali

Art.85 - Norme transitorie e finali.

1.    La decorrenza delle norme del presente regolamento e l'emanazione da parte dei competenti Organi dei provvedimenti attuativi correlati avvengono secondo la seguente tempistica:
a)    Dal primo giorno del mese successivo alla approvazione consiliare per le norme che non richiedano l'emanazione di ulteriori atti;
b)    Entro il 31/12/99, per quanto disposto alle altre parti del testo regolamentare, in relazione all'assunzione dei successivi atti da parte degli Organi competenti.
2.    Fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi si applicano le normative già in vigore, se non contrastanti con quanto disposto dal punto a) del comma precedente.
3.    Le nuove tariffe o la modificazione di quelle esistenti previste dal presente regolamento sono assunte in sede di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno 2000, ad eccezione di quelle relative al trasporto funebre e dell'importo del diritto di privativa per i quali è competente la Giunta secondo la disciplina dell'art.17.
4.    Le modifiche dell'organizzazione dei Servizi Cimiteriali conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento saranno oggetto di confronto con le OO.SS. del personale interno secondo quanto previsto dal CCNL.