Divisione Patrimonio

99 06099/08

Settore Amministrazione e Gestione Patrimonio
SC

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

(proposta dalla G.C. 16 luglio 1999)

OGGETTO: OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA CHIESA S. ANDREA SU AREA COMUNALE SITA IN VIA TORRAZZA PIEMONTE - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Passoni.

    L'Opera Diocesana Preservazione della Fede ha in concessione sin dal 1969 il terreno di proprietà comunale, sito in Via Torrazza Piemonte n. 25 (Pratica Inventario n. 1638), su cui è stato realizzato il Centro Religioso Chiesa di S. Andrea.
    Tale area, risulta destinata dal P.R.G. a “Servizi -S- attrezzature di interesse comune”.
    A seguito dell'avvenuta scadenza della concessione, e della sopravvenuta necessità di provvedere ad ingenti lavori di ristrutturazione, detta Opera ha richiesto alla Città la costituzione del diritto di superficie sul fabbricato a favore della suddetta Chiesa per la conservazione del Centro Religioso, come peraltro già avvenuto per le altre aree comunali interessate da tali Centri, ai fini dell'ottenimento dei necessari finanziamenti.
    Rientrando le strutture religiose, e relative pertinenze funzionali, tra le opere di urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 4 della Legge 29 settembre 1964 n. 847 e all'art. 51, punto 2, lettera m) della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, e considerate le finalità sociali pubbliche di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura facenti capo al Centro suddetto, la Città ritiene opportuno costituirne, alla stregua delle altre chiese, e in ottemperanza dell'art. 35 (commi 5° e 9°) della Legge n. 865 del 27 ottobre 1971, il diritto di superficie, a titolo gratuito, per la conservazione del Centro Religioso, per la durata di anni 99, sull'area indicata in tinta rossa nell'allegata planimetria (all. 1 - n. ).
    Occorre pertanto provvedere all'approvazione dello schema di convenzione, le cui modalità sono meglio specificate nel dispositivo del presente provvedimento.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1)    di approvare il sottoriportato schema di convenzione da stipularsi tra la Città di Torino e la Chiesa di S. Andrea per la costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie, in ottemperanza dell'art. 35 (commi 5° e 9°) della Legge 865 del 27 ottobre 1971, sul terreno comunale sito in Via Torrazza Piemonte n. 25, ai fini della conservazione del Centro Religioso, per la durata di anni 99, rientrando le chiese, costituite da edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio dello stesso, tra le attrezzature di interesse di tipo religioso, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 settembre 1964 n. 847 e dell'art. 51 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56.

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra la Città di Torino, rappresentata da
e la Chiesa di S. Andrea, rappresentata da

Premesso che:

-    la Città, in data 7 gennaio 1969, aveva concesso all'Opera Diocesana Preservazione della Fede l'area sita in Via Torrazza Piemonte n. 25, sulla quale è stata realizzata, a cura della stessa Opera, la Chiesa di S. Andrea.;
-    l'Opera Diocesana Preservazione della Fede ha richiesto la costituzione da parte della Città del diritto di superficie a favore della Chiesa di S. Andrea, ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti necessari alla straordinaria manutenzione;
-    la Chiesa di S. Andrea - Codice Fiscale n. 80088160017 - è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avente personalità giuridica (D.P.R. 3 giugno 1982 n. 578 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982:

Art. 1
DIRITTO DI SUPERFICIE

La Città di Torino costituisce a favore della Chiesa di S. Andrea, in persona del suo legale rappresentante, il diritto di superficie sul terreno di proprietà municipale, sito in Via Torrazza Piemonte n. 25, per la conservazione del Centro religioso.
    Detto terreno, della superficie di mq. 2.414 circa, è descritto a N.C.T. al foglio 1456 con i nn. 446,238, 448, come meglio indicato nell'unita planimetria (all. 1 - n. ).
    Il diritto di superficie di cui sopra viene costituito sull'area libera da vincoli di qualsiasi natura, nonché da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta.

Art. 2
PRESCRIZIONI E MODALITA' DI CARATTERE GENERALE

    Il diritto di superficie, come sopra indicato, sarà esercitato nei limiti e con le modalità fissate dalla presente convenzione e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia di diritto di superficie.
    E' fatto divieto alla Chiesa S. Andrea, salvo espressa autorizzazione, di cedere il diritto di superficie dell'area.
    Il fabbricato, i manufatti ed impianti rimangono vincolati alla destinazione a Centro Religioso.

Art. 3
CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

    Il diritto di superficie in oggetto viene costituito a titolo gratuito, ai sensi delle vigenti leggi.
    Eventuali oneri di urbanizzazione dovranno essere corrisposti alla Città esclusivamente per le opere non strettamente collegate all'attività religiosa e verranno determinate in sede di rilascio di concessione edilizia e secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4
DURATA E RINNOVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

    La durata del diritto di superficie viene stabilita nel periodo di 99 anni, con decorrenza dalla data di stipulazione della presente convenzione.
    In caso di rinnovo la sua durata non potrà essere superiore a quella prevista sopra.

Art. 5
ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

    Alla scadenza della convenzione, salvo il caso di rinnovo, e nei casi di decadenza previsti, si estingue il diritto di superficie ed il Comune diviene proprietario delle opere, senza che la Chiesa superficiaria possa richiedere indennizzi o compensi di sorta.

Art. 6
CAUSE OSTATIVE AL RINNOVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

    Costituiscono cause ostative al rinnovo del diritto di superficie:
a)    l'inadempienza, anche non altrimenti sanzionata, delle obbligazioni assunte nella convenzione;
b)    la mancata presentazione, almeno un anno prima della scadenza della convenzione, della istanza di rinnovo, previa reciproca comunicazione.

Art. 7
SPESE E DISPOSIZIONI FISCALI

    I comparenti autorizzano la trascrizione immediata della presente convenzione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino.
    Le spese relative accessorie e conseguenti alla convenzione sono a carico della Chiesa di S. Andrea che richiederà ogni beneficio applicabile.
    Ai soli effetti fiscali si attribuisce al diritto di superficie il valore di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41), fatta salva ogni esenzione fiscale in merito.

Art. 8
FORO COMPETENTE

    Per ogni controversia che dovesse insorgere dall'applicazione ed interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

2)    di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale qui approvato, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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