Divisione Patrimonio
99 06099/08
Settore Amministrazione e Gestione Patrimonio
SC
OGGETTO: OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA CHIESA S. ANDREA SU AREA COMUNALE SITA IN VIA TORRAZZA PIEMONTE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
L'Opera Diocesana Preservazione della
Fede ha in concessione sin dal 1969 il terreno di proprietà
comunale, sito in Via Torrazza Piemonte n. 25 (Pratica Inventario
n. 1638), su cui è stato realizzato il Centro Religioso
Chiesa di S. Andrea.
Tale area, risulta destinata dal P.R.G.
a Servizi -S- attrezzature di interesse comune.
A seguito dell'avvenuta scadenza della
concessione, e della sopravvenuta necessità di provvedere
ad ingenti lavori di ristrutturazione, detta Opera ha richiesto
alla Città la costituzione del diritto di superficie sul
fabbricato a favore della suddetta Chiesa per la conservazione
del Centro Religioso, come peraltro già avvenuto per le
altre aree comunali interessate da tali Centri, ai fini dell'ottenimento
dei necessari finanziamenti.
Rientrando le strutture religiose, e relative
pertinenze funzionali, tra le opere di urbanizzazione secondaria,
di cui all'art. 4 della Legge 29 settembre 1964 n. 847 e all'art.
51, punto 2, lettera m) della Legge Regione Piemonte 5 dicembre
1977 n. 56, e considerate le finalità sociali pubbliche
di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura facenti
capo al Centro suddetto, la Città ritiene opportuno costituirne,
alla stregua delle altre chiese, e in ottemperanza dell'art. 35
(commi 5° e 9°) della Legge n. 865 del 27 ottobre 1971,
il diritto di superficie, a titolo gratuito, per la conservazione
del Centro Religioso, per la durata di anni 99, sull'area indicata
in tinta rossa nell'allegata planimetria (all. 1 - n. ).
Occorre pertanto provvedere all'approvazione
dello schema di convenzione, le cui modalità sono meglio
specificate nel dispositivo del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare il sottoriportato schema
di convenzione da stipularsi tra la Città di Torino e la
Chiesa di S. Andrea per la costituzione a titolo gratuito del
diritto di superficie, in ottemperanza dell'art. 35 (commi 5°
e 9°) della Legge 865 del 27 ottobre 1971, sul terreno comunale
sito in Via Torrazza Piemonte n. 25, ai fini della conservazione
del Centro Religioso, per la durata di anni 99, rientrando le
chiese, costituite da edifici di culto e pertinenze funzionali
all'esercizio dello stesso, tra le attrezzature di interesse di
tipo religioso, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 settembre
1964 n. 847 e dell'art. 51 della Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56.
tra la Città di Torino, rappresentata da
e la Chiesa di S. Andrea, rappresentata da
Premesso che:
- la Città, in data 7 gennaio
1969, aveva concesso all'Opera Diocesana Preservazione della Fede
l'area sita in Via Torrazza Piemonte n. 25, sulla quale è
stata realizzata, a cura della stessa Opera, la Chiesa di S. Andrea.;
- l'Opera Diocesana Preservazione della
Fede ha richiesto la costituzione da parte della Città
del diritto di superficie a favore della Chiesa di S. Andrea,
ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti necessari alla straordinaria
manutenzione;
- la Chiesa di S. Andrea - Codice Fiscale
n. 80088160017 - è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto,
avente personalità giuridica (D.P.R. 3 giugno 1982 n. 578
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982:
La Città di Torino costituisce a favore della Chiesa
di S. Andrea, in persona del suo legale rappresentante, il diritto
di superficie sul terreno di proprietà municipale, sito
in Via Torrazza Piemonte n. 25, per la conservazione del Centro
religioso.
Detto terreno, della superficie di mq.
2.414 circa, è descritto a N.C.T. al foglio 1456 con i
nn. 446,238, 448, come meglio indicato nell'unita planimetria
(all. 1 - n. ).
Il diritto di superficie di cui sopra
viene costituito sull'area libera da vincoli di qualsiasi natura,
nonché da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie
e privilegi di sorta.
Il diritto di superficie, come sopra
indicato, sarà esercitato nei limiti e con le modalità
fissate dalla presente convenzione e secondo i principi generali
e le norme vigenti in materia di diritto di superficie.
E' fatto divieto alla Chiesa S. Andrea,
salvo espressa autorizzazione, di cedere il diritto di superficie
dell'area.
Il fabbricato, i manufatti ed impianti
rimangono vincolati alla destinazione a Centro Religioso.
Il diritto di superficie in oggetto
viene costituito a titolo gratuito, ai sensi delle vigenti leggi.
Eventuali oneri di urbanizzazione dovranno
essere corrisposti alla Città esclusivamente per le opere
non strettamente collegate all'attività religiosa e verranno
determinate in sede di rilascio di concessione edilizia e secondo
la normativa vigente in materia.
La durata del diritto di superficie
viene stabilita nel periodo di 99 anni, con decorrenza dalla data
di stipulazione della presente convenzione.
In caso di rinnovo la sua durata non potrà
essere superiore a quella prevista sopra.
Alla scadenza della convenzione, salvo il caso di rinnovo, e nei casi di decadenza previsti, si estingue il diritto di superficie ed il Comune diviene proprietario delle opere, senza che la Chiesa superficiaria possa richiedere indennizzi o compensi di sorta.
Costituiscono cause ostative al rinnovo
del diritto di superficie:
a) l'inadempienza, anche non altrimenti
sanzionata, delle obbligazioni assunte nella convenzione;
b) la mancata presentazione, almeno un
anno prima della scadenza della convenzione, della istanza di
rinnovo, previa reciproca comunicazione.
I comparenti autorizzano la trascrizione
immediata della presente convenzione presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Torino.
Le spese relative accessorie e conseguenti
alla convenzione sono a carico della Chiesa di S. Andrea che richiederà
ogni beneficio applicabile.
Ai soli effetti fiscali si attribuisce
al diritto di superficie il valore di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41),
fatta salva ogni esenzione fiscale in merito.
Per ogni controversia che dovesse insorgere dall'applicazione ed interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.
2) di dare mandato al Sindaco o a chi
per esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale
qui approvato, autorizzando il Notaio rogante ad apportare quelle
modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione
in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche
di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque
dirette ad una migliore redazione dell'atto.
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