Divisione Progetti

99 06026/59

Settore Grandi Opere
SC

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

(proposta dalla G.C. 27 luglio 1999)

OGGETTO: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - ATTO INTEGRATIVO CON LA SERVIZI TECNICI S.P.A. ALLA CONVENZIONE REP. 768 DEL 25 LUGLIO 1985 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI E FORNITURE NECESSARIE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DI IMPIANTI E STRUTTURE - IMPORTO PRESUNTO L. 1.900.000.000 IVA COMPRESA (EURO 981.268,11).

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione n. 1997 del Consiglio Comunale del 27 marzo 1985 (mecc. 8504592/03) è stato approvato l'affidamento alla Società Edil.Pro S.p.A. - denominata Servizi Tecnici S.p.A. - giusta deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in data 30 luglio 1993 a rogito Dott. Teseo Sirolli Mendoro Notaio in Roma che in copia autentica notarile è depositata in atti comunali -in regime di concessione di sola costruzione ai sensi degli uffici giudiziari con contestuale approvazione del testo della convenzione regolante i rapporti fra le due parti (Edil.Pro e Città di Torino).
    Il conseguente atto è stato stipulato il 25 luglio 1985 a rogito Di Stilo - repertorio n. 768 registrato in Torino il 30 luglio 1985 al n. 1165, successivamente modificato per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale del 2 luglio 1986 (mecc. 8606662/03), dichiarata immediatamente eseguibile , esecutiva dal 6 agosto 1986 con atto rogito Di Stilo in data 22 settembre 1986 - repertorio n. 1004 - registrato in Torino il 15 ottobre 1986.
    Con tale atto il Comune di Torino ha affidato alla Società Edil.Pro S.p.A. ai sensi e per gli effetti della Legge 24 giugno 1929, n. 1137 ed alle condizioni e con le modalità contenute nell'atto medesimo l'esecuzione in regime di concessione di tutte le attività necessarie per la realizzazione dei nuovi uffici giudiziari, da ubicare nell'area delimitata dai C.si Vittorio Emanuele II e Ferrucci e dalle Vie Cavalli e Principi d'Acaja.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 giugno 1998 (mecc. 8806607/30), esecutiva dal 1° agosto 1988, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta Municipale d'urgenza del 31 agosto 1988 (mecc. 8810176/30) - esecutiva dal 24 settembre 1988 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera predisposto dal Edil.Pro che prevede una volumetria complessiva di circa 900.000 mc ed un costo presunto complessivo di L. 346.945.545.050 a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 19 della Legge 30 marzo 1981 n. 119 e successive modificazioni e/o integrazioni.
    Unitamente all'approvazione della progettazione esecutiva, il Consiglio Comunale, nello stesso atto del 22 giugno 1988, deliberava, ai sensi dell'art. 7 primo comma della convenzione, le procedure e le modalità di appalto dei lavori, conformemente alla vigente legislazione in materia, manifestando la volontà di proseguire nel rapporto concessorio.
    In virtù di tale deliberazione, ai fini dell'appalto, l'opera è stata divisa in quattro lotti, di cui: il primo relativo alle opere di demolizione delle caserme Sani e Pugnani insistenti sull'area; il secondo ed il terzo relativi alla costruzione del Palazzo di Giustizia, ed il quarto relativo all'autorimessa interrata sull'area antistante.
    Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 gennaio 1989 (mecc. 890276/24), esecutiva dal 23 febbraio 1989 è stata reimpostata la spesa suddetta finanziata con mutuo (n. 1186) concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'importo richiesto di L. 346.945.545.000 a totale carico dello Stato per capitale ed interessi.
    La Civica Amministrazione ha nel frattempo sottoposto ad un attento esame dei contenuti del rapporto di concessione instaurato con la Società Edil.Pro, valutando la necessità di pervenire alla modificazione di alcuni aspetti dello stesso, direttamente dipendenti dall'approvazione del progetto esecutivo, quali la durata del rapporto di concessione e la durata dei lavori, e confermando sino al 31 dicembre 1994 la prosecuzione del rapporto di concessione ai sensi dell'art. 13 della convenzione sottoscritta in data 25 luglio 1985.
    Con deliberazione n. 7950 della Giunta Comunale del 29 novembre 1994 (mecc. 9409149/29) esecutiva dal 18 dicembre 1994 è stato prorogato il termine di validità della suddetta Concessione fino al 31 dicembre 1996.
    Con deliberazione n. 51 della Giunta Comunale del 20 gennaio 1998 (mecc. 9800124/59), esecutiva dal 10 febbraio 1998 il termine di validità della concessione è stato prorogato sino al 31 dicembre 1999.
    Le opere sia del II che del III lotto, relative alla Costruzione del Palazzo, sono ormai ultimate e sono tuttora in corso le relative operazioni di collaudo.
    In base a quanto sancito dall'art. 16.3 del Capitolato Speciale d'Appalto vol. 1° “sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione della stessa, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'appaltatore”.
    In proposito la Città ritiene opportuno che, sino alla data del suddetto collaudo definitivo delle opere, la responsabilità circa la corretta esecuzione delle stesse debbano rimanere legittimamente in capo all'Appaltatore.
    Tuttavia la Città ha l'improrogabile necessità di procedere all'esecuzione delle seguenti opere di completamento, senza le quali il Palazzo non potrebbe essere utilizzato dalla Magistratura:
-    fornitura in opera degli arredi fissi ed esecuzione delle relative opere accessorie soprattutto in ordine alla formazione degli archivi di piano;
-    realizzazione dell'impianto di fonia-dati dell'intero complesso giudiziario.
    Per effetto di quanto sopra la Città ha riscontrato la necessità di procedere alla presa in consegna anticipata del complesso, stante il fatto che in difetto di detta consegna non risulterebbe garantita la possibilità di accesso del personale delle ditte affidatarie delle forniture ed opere succitate.
    Con verbali in data 1° giugno 1999 e 4 giugno 1999 sono stati presi in consegna dalla Città rispettivamente i lotti II e III per i quali peraltro, la presa in consegna anticipata delle opere ormai ultimate, da parte della Città, è conforme a quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione di concessione.
    Attualmente sono inoltre ancora da affidare ed eseguire le opere relative alle sistemazioni esterne pertinenti gli spazi del III Lotto e le opere di integrazione dell'impianto di sicurezza antincendio richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rientranti nella convenzione n. 768 del 25 luglio 1985 e seguenti. In particolare solo il completo adeguamento dell'impianto di sicurezza antincendio, alle prescrizioni del Comando dei VV.F., consentirà alla Concessionaria di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi e la conseguente abilità del Palazzo.
    L'approvazione del collaudo definitivo dell'opera e l'ottenimento dell'abitabilità dei locali a sua volta condiziona, così come l'esecuzione delle sistemazioni esterne al III lotto, l'estinguersi del rapporto concessorio tra la Città e la Concessionaria Servizi Tecnici.
    E' prevedibile che l'esecuzione delle lavorazioni di integrazioni dell'impianto di sicurezza, in conseguenza dei tempi necessari per il finanziamento, dell'appalto e dell'esecuzione, non potranno completarsi prima dell'estate del 2000.
    Nel frattempo le opere del II e III lotto consegnate alla Civica Amministrazione dovranno essere assicurate le attività di gestione e manutenzione d'uso degli impianti e strutture del Nuovo Palazzo di Giustizia, attesa la realizzazione delle opere di cui sopra.
    Sino al trasferimento degli Uffici Giudiziari del Nuovo Palazzo di Giustizia le suddette attività di gestione e manutenzione d'uso dovranno esclusivamente garantire la salvaguardia degli impianti e delle strutture del palazzo medesimo ed evitare l'irreversibile deterioramento dei medesimi in caso di prolungato inutilizzo.
    Le suddette attività rivestono carattere di somma urgenza, vista l'avvenuta consegna delle opere per le motivazioni di cui ai precedenti punti.
    Solo successivamente a tale periodo di salvaguardia, compresa tra la data di consegna anticipata alla Città delle opere di costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia e la data di avvio del trasferimento degli Uffici Giudiziari dalle attuali sedi al nuovo edificio (durante il quale, per la presenza contemporanea di più ditte, incaricate sia dalla Concessionaria, sia dalla Città e dal Ministero, sarà necessario un attento controllo per la salvaguardia di quanto finora realizzato) il Comune di Torino potrà essere in grado di addivenire alla gestione di tutte le attività connesse con il funzionamento del nuovo complesso giudiziario.
    Inoltre in considerazione della complessità dell'opera, per coordinare ed effettuare le attività di gestione e manutenzione di salvaguardia per il periodo transitorio di cui ai precedenti punti, occorrerà possedere una profonda conoscenza degli impianti dell'opera medesima (rappresentati da un costo di circa 100 miliardi e le cui attrezzature tecnologiche e reti distributive di fluidi ed energia occupano un totale di circa 21.500 mq. netti oltre a 70 impianti elevatori).
    Tale bagaglio di conoscenza dovrà essere trasferita al Comune di Torino attraverso opportuni corsi di formazione del personale che sarà indicato dal Comune medesimo consentendo così la gestione e manutenzione definitiva del complesso giudiziario da parte della Città.
    Conseguentemente, per quanto evidenziato ai punti precedenti, si ritiene di integrare la convenzione rep. N. 768 del 25 luglio 1985 e successive integrazioni demandando temporaneamente alla Concessionaria l'espletamento dei servizi tecnico-organizzativi e gestionali occorrenti per la salvaguardia del Palazzo nel periodo di un anno decorrente dalla data della stipula dell'allegata convenzione integrativa che regolerà i rapporti tra la Città e la Soc. Servizi Tecnici per le prestazioni in argomento.
    La nuova convenzione integrativa della convenzione n. 768 del 25 luglio 1985 e successive, definisce le condizioni e modalità per l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture (escluse quelle relative ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica che saranno poste a capo alla Città) necessarie per la gestione e manutenzione d'uso per la salvaguardia di tutti gli impianti e delle strutture del Nuovo Palazzo di Giustizia di Torino, II e III lotto, nel periodo transitorio che viene stabilito in un anno dalla data di stipula dell'allegata Convenzione.
    Conseguentemente, la Convenzione di concessione n. 768 del 25 luglio 1985 si intenderà prorogata sino alla scadenza di cui sopra.
    Le prestazioni da effettuarsi, ed oggetto della suddetta Convenzione possono essere così elencate:
1.    Allestimento di idonei documenti operativi, che unitamente agli schemi costruttivi e funzionali ed alle norme di uso e manutenzione (già oggetto della convenzione n. 768 del 25 luglio 1985) dei vari impianti tecnologici posti in opera presso il Nuovo Palazzo di Giustizia, consentano la salvaguardia delle opere nel suddetto periodo transitorio.
    Il concessionario è tenuto a predisporre tutta la documentazione tecnica atta a consentire al Comune la relativa programmazione economica nell'ambito del proprio bilancio.
    Detti documenti dovranno definire per il periodo di gestione provvisoria:
-    la gestione e manutenzione d'uso degli impianti tecnici (riscaldamento, condizionamento e ventilazione), idrico-sanitario, antincendio, (idranti e sprinkler) e di irrigazione;
-    la gestione e manutenzione d'uso dell'impianto di supervisione e sicurezza;
-    il controllo dell'efficienza e la manutenzione d'uso degli impianti elettrici e degli impianti ascensori;
-    la manutenzione d'uso delle opere edili (escluse quelle a verde);
-    la formazione del personale;
-    guardania del complesso;
-    il Comune di Torino attiverà i necessari controlli della Forza Pubblica (Telecamere TV.CC.).
    I suddetti documenti progettuali dovranno consistere in:
-    relazione generale;
-    piano di manutenzione d'uso di salvaguardia degli impianti;
-    piano generale di massima di formazione del personale;
-    servizi di guardania;
-    capitolato speciale d'appalto;
-    preventivo di spesa;
-    elenco prezzi.
    Tali documenti operativi saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione.
2. Affidamento delle prestazioni di gestione e manutenzione d'uso degli impianti tramite appalti che saranno stipulati dal Concessionario, che svolgerà anche la Direzione dei Lavori.
    Tali prestazioni dovranno cessare, salvo l'eventualità di una proroga concordata, entro il termine di 1 anno dalla data della Convenzione.
    La previsione della spesa occorrente per le prestazioni di cui sopra ammonta a circa complessive L. 1.900.000.000 (IVA compresa) (Euro 981.268,11) e sarà meglio definita a seguito dell'allestimento ed approvazione dei documenti tecnici operativi di cui al precedente punto 1).
    La suddetta spesa per l'esecuzione delle attività di cui alla succitata convenzione è stata prevista nel Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 1999 e 2000.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l'integrazione della convenzione rep. n. 768 del 1985 e successive integrazioni regolanti il rapporto concessorio tra la Città e la Servizi Tecnici S.p.A. per la realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia, con l'allegata convenzione (all. 1 - n. ) che estende provvisoriamente alla Società individuata quale affidataria, Servizi Tecnici S.p.A. P.IVA 01149651000 anche l'esecuzione di quelle prestazioni e forniture (escluse quelle relative ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica che saranno posti in capo alla Città) necessarie per la gestione e manutenzione d'uso per la salvaguardia di tutti gli impianti e delle strutture del Nuovo Palazzo di Giustizia di Torino, II e III lotto, nel periodo transitorio che viene stabilito in un anno dalla stipula della convenzione medesima;
2)    di approvare lo schema della convenzione tra la Città e la Servizi Tecnici S.p.A. che regola i nuovi rapporti tra la Città e la Servizi Tecnici S.p.A..
    Con successiva determinazione dirigenziale verrà impegnata la spesa e perfezionato l'affidamento.
    La spesa presunta per l'espletamento delle attività di cui alla succitata convenzione ammonta a circa L. 1.900.000.000 è inserita nel P.P.I. 1999-2000-2001 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 1999 (mecc. 990452/24), esecutiva dal 7 aprile 1999 (n. 1678) e verrà finanziata con mezzi di bilancio ripartiti nell'anno 1999 e nell'anno 2000 essendo le prestazioni medesime da eseguirsi nei rispettivi anni;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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