Divisione Progetti
99 06026/59
Settore Grandi Opere
SC
OGGETTO: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - ATTO INTEGRATIVO CON LA SERVIZI TECNICI S.P.A. ALLA CONVENZIONE REP. 768 DEL 25 LUGLIO 1985 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI E FORNITURE NECESSARIE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DI IMPIANTI E STRUTTURE - IMPORTO PRESUNTO L. 1.900.000.000 IVA COMPRESA (EURO 981.268,11).
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione n. 1997 del Consiglio
Comunale del 27 marzo 1985 (mecc. 8504592/03) è stato approvato
l'affidamento alla Società Edil.Pro S.p.A. - denominata
Servizi Tecnici S.p.A. - giusta deliberazione dell'Assemblea Straordinaria
in data 30 luglio 1993 a rogito Dott. Teseo Sirolli Mendoro Notaio
in Roma che in copia autentica notarile è depositata in
atti comunali -in regime di concessione di sola costruzione ai
sensi degli uffici giudiziari con contestuale approvazione del
testo della convenzione regolante i rapporti fra le due parti
(Edil.Pro e Città di Torino).
Il conseguente atto è stato stipulato
il 25 luglio 1985 a rogito Di Stilo - repertorio n. 768 registrato
in Torino il 30 luglio 1985 al n. 1165, successivamente modificato
per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale del 2 luglio
1986 (mecc. 8606662/03), dichiarata immediatamente eseguibile
, esecutiva dal 6 agosto 1986 con atto rogito Di Stilo in data
22 settembre 1986 - repertorio n. 1004 - registrato in Torino
il 15 ottobre 1986.
Con tale atto il Comune di Torino ha affidato
alla Società Edil.Pro S.p.A. ai sensi e per gli effetti
della Legge 24 giugno 1929, n. 1137 ed alle condizioni e con le
modalità contenute nell'atto medesimo l'esecuzione in regime
di concessione di tutte le attività necessarie per la realizzazione
dei nuovi uffici giudiziari, da ubicare nell'area delimitata dai
C.si Vittorio Emanuele II e Ferrucci e dalle Vie Cavalli e Principi
d'Acaja.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 22 giugno 1998 (mecc. 8806607/30), esecutiva dal 1° agosto
1988, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta
Municipale d'urgenza del 31 agosto 1988 (mecc. 8810176/30) - esecutiva
dal 24 settembre 1988 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'opera predisposto dal Edil.Pro che prevede una volumetria
complessiva di circa 900.000 mc ed un costo presunto complessivo
di L. 346.945.545.050 a totale carico dello Stato ai sensi dell'art.
19 della Legge 30 marzo 1981 n. 119 e successive modificazioni
e/o integrazioni.
Unitamente all'approvazione della progettazione
esecutiva, il Consiglio Comunale, nello stesso atto del 22 giugno
1988, deliberava, ai sensi dell'art. 7 primo comma della convenzione,
le procedure e le modalità di appalto dei lavori, conformemente
alla vigente legislazione in materia, manifestando la volontà
di proseguire nel rapporto concessorio.
In virtù di tale deliberazione,
ai fini dell'appalto, l'opera è stata divisa in quattro
lotti, di cui: il primo relativo alle opere di demolizione delle
caserme Sani e Pugnani insistenti sull'area; il secondo ed il
terzo relativi alla costruzione del Palazzo di Giustizia, ed il
quarto relativo all'autorimessa interrata sull'area antistante.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale
del 23 gennaio 1989 (mecc. 890276/24), esecutiva dal 23 febbraio
1989 è stata reimpostata la spesa suddetta finanziata con
mutuo (n. 1186) concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'importo
richiesto di L. 346.945.545.000 a totale carico dello Stato per
capitale ed interessi.
La Civica Amministrazione ha nel frattempo
sottoposto ad un attento esame dei contenuti del rapporto di concessione
instaurato con la Società Edil.Pro, valutando la necessità
di pervenire alla modificazione di alcuni aspetti dello stesso,
direttamente dipendenti dall'approvazione del progetto esecutivo,
quali la durata del rapporto di concessione e la durata dei lavori,
e confermando sino al 31 dicembre 1994 la prosecuzione del rapporto
di concessione ai sensi dell'art. 13 della convenzione sottoscritta
in data 25 luglio 1985.
Con deliberazione n. 7950 della Giunta
Comunale del 29 novembre 1994 (mecc. 9409149/29) esecutiva dal
18 dicembre 1994 è stato prorogato il termine di validità
della suddetta Concessione fino al 31 dicembre 1996.
Con deliberazione n. 51 della Giunta Comunale
del 20 gennaio 1998 (mecc. 9800124/59), esecutiva dal 10 febbraio
1998 il termine di validità della concessione è
stato prorogato sino al 31 dicembre 1999.
Le opere sia del II che del III lotto,
relative alla Costruzione del Palazzo, sono ormai ultimate e sono
tuttora in corso le relative operazioni di collaudo.
In base a quanto sancito dall'art. 16.3
del Capitolato Speciale d'Appalto vol. 1° sino a che
non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo
delle opere, la manutenzione della stessa, ordinaria e straordinaria,
dovrà essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.
In proposito la Città ritiene opportuno
che, sino alla data del suddetto collaudo definitivo delle opere,
la responsabilità circa la corretta esecuzione delle stesse
debbano rimanere legittimamente in capo all'Appaltatore.
Tuttavia la Città ha l'improrogabile
necessità di procedere all'esecuzione delle seguenti opere
di completamento, senza le quali il Palazzo non potrebbe essere
utilizzato dalla Magistratura:
- fornitura in opera degli arredi fissi
ed esecuzione delle relative opere accessorie soprattutto in ordine
alla formazione degli archivi di piano;
- realizzazione dell'impianto di fonia-dati
dell'intero complesso giudiziario.
Per effetto di quanto sopra la Città
ha riscontrato la necessità di procedere alla presa in
consegna anticipata del complesso, stante il fatto che in difetto
di detta consegna non risulterebbe garantita la possibilità
di accesso del personale delle ditte affidatarie delle forniture
ed opere succitate.
Con verbali in data 1° giugno 1999
e 4 giugno 1999 sono stati presi in consegna dalla Città
rispettivamente i lotti II e III per i quali peraltro, la presa
in consegna anticipata delle opere ormai ultimate, da parte della
Città, è conforme a quanto previsto dall'art. 16
della Convenzione di concessione.
Attualmente sono inoltre ancora da affidare
ed eseguire le opere relative alle sistemazioni esterne pertinenti
gli spazi del III Lotto e le opere di integrazione dell'impianto
di sicurezza antincendio richieste dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco rientranti nella convenzione n. 768 del 25 luglio
1985 e seguenti. In particolare solo il completo adeguamento dell'impianto
di sicurezza antincendio, alle prescrizioni del Comando dei VV.F.,
consentirà alla Concessionaria di ottenere il Certificato
di Prevenzione Incendi e la conseguente abilità del Palazzo.
L'approvazione del collaudo definitivo
dell'opera e l'ottenimento dell'abitabilità dei locali
a sua volta condiziona, così come l'esecuzione delle sistemazioni
esterne al III lotto, l'estinguersi del rapporto concessorio tra
la Città e la Concessionaria Servizi Tecnici.
E' prevedibile che l'esecuzione delle
lavorazioni di integrazioni dell'impianto di sicurezza, in conseguenza
dei tempi necessari per il finanziamento, dell'appalto e dell'esecuzione,
non potranno completarsi prima dell'estate del 2000.
Nel frattempo le opere del II e III lotto
consegnate alla Civica Amministrazione dovranno essere assicurate
le attività di gestione e manutenzione d'uso degli impianti
e strutture del Nuovo Palazzo di Giustizia, attesa la realizzazione
delle opere di cui sopra.
Sino al trasferimento degli Uffici Giudiziari
del Nuovo Palazzo di Giustizia le suddette attività di
gestione e manutenzione d'uso dovranno esclusivamente garantire
la salvaguardia degli impianti e delle strutture del palazzo medesimo
ed evitare l'irreversibile deterioramento dei medesimi in caso
di prolungato inutilizzo.
Le suddette attività rivestono
carattere di somma urgenza, vista l'avvenuta consegna delle opere
per le motivazioni di cui ai precedenti punti.
Solo successivamente a tale periodo di
salvaguardia, compresa tra la data di consegna anticipata alla
Città delle opere di costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia
e la data di avvio del trasferimento degli Uffici Giudiziari dalle
attuali sedi al nuovo edificio (durante il quale, per la presenza
contemporanea di più ditte, incaricate sia dalla Concessionaria,
sia dalla Città e dal Ministero, sarà necessario
un attento controllo per la salvaguardia di quanto finora realizzato)
il Comune di Torino potrà essere in grado di addivenire
alla gestione di tutte le attività connesse con il funzionamento
del nuovo complesso giudiziario.
Inoltre in considerazione della complessità
dell'opera, per coordinare ed effettuare le attività di
gestione e manutenzione di salvaguardia per il periodo transitorio
di cui ai precedenti punti, occorrerà possedere una profonda
conoscenza degli impianti dell'opera medesima (rappresentati da
un costo di circa 100 miliardi e le cui attrezzature tecnologiche
e reti distributive di fluidi ed energia occupano un totale di
circa 21.500 mq. netti oltre a 70 impianti elevatori).
Tale bagaglio di conoscenza dovrà
essere trasferita al Comune di Torino attraverso opportuni corsi
di formazione del personale che sarà indicato dal Comune
medesimo consentendo così la gestione e manutenzione definitiva
del complesso giudiziario da parte della Città.
Conseguentemente, per quanto evidenziato
ai punti precedenti, si ritiene di integrare la convenzione rep.
N. 768 del 25 luglio 1985 e successive integrazioni demandando
temporaneamente alla Concessionaria l'espletamento dei servizi
tecnico-organizzativi e gestionali occorrenti per la salvaguardia
del Palazzo nel periodo di un anno decorrente dalla data della
stipula dell'allegata convenzione integrativa che regolerà
i rapporti tra la Città e la Soc. Servizi Tecnici per le
prestazioni in argomento.
La nuova convenzione integrativa della
convenzione n. 768 del 25 luglio 1985 e successive, definisce
le condizioni e modalità per l'esecuzione di tutte le prestazioni
e forniture (escluse quelle relative ai consumi di gas, acqua
ed energia elettrica che saranno poste a capo alla Città)
necessarie per la gestione e manutenzione d'uso per la salvaguardia
di tutti gli impianti e delle strutture del Nuovo Palazzo di Giustizia
di Torino, II e III lotto, nel periodo transitorio che viene stabilito
in un anno dalla data di stipula dell'allegata Convenzione.
Conseguentemente, la Convenzione di concessione
n. 768 del 25 luglio 1985 si intenderà prorogata sino alla
scadenza di cui sopra.
Le prestazioni da effettuarsi, ed oggetto
della suddetta Convenzione possono essere così elencate:
1. Allestimento di idonei documenti operativi,
che unitamente agli schemi costruttivi e funzionali ed alle norme
di uso e manutenzione (già oggetto della convenzione n.
768 del 25 luglio 1985) dei vari impianti tecnologici posti in
opera presso il Nuovo Palazzo di Giustizia, consentano la salvaguardia
delle opere nel suddetto periodo transitorio.
Il concessionario è tenuto a predisporre
tutta la documentazione tecnica atta a consentire al Comune la
relativa programmazione economica nell'ambito del proprio bilancio.
Detti documenti dovranno definire per
il periodo di gestione provvisoria:
- la gestione e manutenzione d'uso degli
impianti tecnici (riscaldamento, condizionamento e ventilazione),
idrico-sanitario, antincendio, (idranti e sprinkler) e di irrigazione;
- la gestione e manutenzione d'uso dell'impianto
di supervisione e sicurezza;
- il controllo dell'efficienza e la manutenzione
d'uso degli impianti elettrici e degli impianti ascensori;
- la manutenzione d'uso delle opere edili
(escluse quelle a verde);
- la formazione del personale;
- guardania del complesso;
- il Comune di Torino attiverà i
necessari controlli della Forza Pubblica (Telecamere TV.CC.).
I suddetti documenti progettuali dovranno
consistere in:
- relazione generale;
- piano di manutenzione d'uso di salvaguardia
degli impianti;
- piano generale di massima di formazione
del personale;
- servizi di guardania;
- capitolato speciale d'appalto;
- preventivo di spesa;
- elenco prezzi.
Tali documenti operativi saranno sottoposti
all'approvazione dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla stipula
della presente Convenzione.
2. Affidamento delle prestazioni di gestione e manutenzione d'uso
degli impianti tramite appalti che saranno stipulati dal Concessionario,
che svolgerà anche la Direzione dei Lavori.
Tali prestazioni dovranno cessare, salvo
l'eventualità di una proroga concordata, entro il termine
di 1 anno dalla data della Convenzione.
La previsione della spesa occorrente per
le prestazioni di cui sopra ammonta a circa complessive L. 1.900.000.000
(IVA compresa) (Euro 981.268,11) e sarà meglio definita
a seguito dell'allestimento ed approvazione dei documenti tecnici
operativi di cui al precedente punto 1).
La suddetta spesa per l'esecuzione delle
attività di cui alla succitata convenzione è stata
prevista nel Programma Triennale delle opere pubbliche per gli
anni 1999 e 2000.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per le motivazioni espresse
in premessa, l'integrazione della convenzione rep. n. 768 del
1985 e successive integrazioni regolanti il rapporto concessorio
tra la Città e la Servizi Tecnici S.p.A. per la realizzazione
del Nuovo Palazzo di Giustizia, con l'allegata convenzione (all.
1 - n. ) che estende provvisoriamente alla Società individuata
quale affidataria, Servizi Tecnici S.p.A. P.IVA 01149651000 anche
l'esecuzione di quelle prestazioni e forniture (escluse quelle
relative ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica che saranno
posti in capo alla Città) necessarie per la gestione e
manutenzione d'uso per la salvaguardia di tutti gli impianti e
delle strutture del Nuovo Palazzo di Giustizia di Torino, II e
III lotto, nel periodo transitorio che viene stabilito in un anno
dalla stipula della convenzione medesima;
2) di approvare lo schema della convenzione
tra la Città e la Servizi Tecnici S.p.A. che regola i nuovi
rapporti tra la Città e la Servizi Tecnici S.p.A..
Con successiva determinazione dirigenziale
verrà impegnata la spesa e perfezionato l'affidamento.
La spesa presunta per l'espletamento delle
attività di cui alla succitata convenzione ammonta a circa
L. 1.900.000.000 è inserita nel P.P.I. 1999-2000-2001 approvato
contestualmente al Bilancio di Previsione con deliberazione del
Consiglio Comunale del 30 marzo 1999 (mecc. 990452/24), esecutiva
dal 7 aprile 1999 (n. 1678) e verrà finanziata con mezzi
di bilancio ripartiti nell'anno 1999 e nell'anno 2000 essendo
le prestazioni medesime da eseguirsi nei rispettivi anni;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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