Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
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Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
OGGETTO: CONTRATTO CON L'ATM PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCAGGIO DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 159 COMMA 1 E DELL'ART. 215 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO 285/92) PERIODO 1° LUGLIO 1999 - 31 DICEMBRE 2001 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con il Vicesindaco Carpanini
e l'Assessore Corsico.
Da diversi anni la Città di
Torno si avvale dell'A.T.M., in relazione alla sua natura giuridica
di azienda speciale della Città, per il servizio di rimozione
e bloccaggio veicoli in attuazione degli artt. 159 e 215 del Codice
della Strada. Con diversi provvedimenti deliberativi, infatti,
la Civica Amministrazione provvedeva di volta in volta ad affidare
il predetto servizio all'A.T.M..
Nel corso dell'anno 1998, a seguito della
trasformazione dell'Azienda Municipalizzata in Azienda Speciale,
considerato che era intervenuta una modifica nella natura giuridica
dell'Azienda, con atto deliberativo del Consiglio Comunale del
22 dicembre 1997 (mecc. 9708712/48) veniva approvata la bozza
del contratto concernente le modalità di effettuazione
del servizio suddetto da parte dell'Azienda Torinese Mobilità,
determinandone la scadenza al 31 dicembre 1998. In tale provvedimento,
oltre ad impegnare l'A.T.M. a garantire l'organizzazione idonea
a consentire la corretta ed efficiente esecuzione del servizio,
veniva altresì confermata l'applicabilità e la validità
dei disciplinari precedentemente approvati.
Successivamente, con provvedimento della
Giunta Comunale in data 22 dicembre 1998 (mecc. 9812328/64), dichiarata
immediatamente eseguibile, la Civica Amministrazione prendeva
atto che le tariffe applicate dall'A.T.M. per il servizio di rimozione
e bloccaggio dei veicoli non erano in contrasto con quanto disposto
dal Decreto n. 401 del 4 settembre 1998.
Alla naturale scadenza del citato contratto,
essendo nel frattempo emersa sia la necessità di apportare
modifiche ed integrazioni ai disciplinari attualmente in vigore,
sia la necessità di adeguare le tariffe attualmente applicate
e ricomprese negli articoli. dei predetti disciplinari al Decreto
Ministeriale 401/98 citato, la Giunta Comunale con i provvedimenti
deliberativi in data 28 gennaio 1999 (mecc. 9900477/64), in data
30 marzo 1999 (mecc. 9902375/64) e in data 8 giugno 1999 (mecc.
9904953/64), dichiarate immediatamente eseguibili, approvava la
proroga medio-tempore del servizio di rimozione e bloccaggio veicoli,
in attuazione degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada (Decreto
Legislativo 285/92), fino al 30 giugno 1999, alle stesse condizioni
tariffarie di cui ai provvedimenti sopra richiamati.
In tale lasso di tempo, i competenti uffici
comunali, congiuntamente agli uffici dell'A.T.M., provvedevano
ad un attento controllo dei disciplinari ed effettuavano i conteggi
relativi all'adeguamento delle tariffe da applicare nei confronti
dei trasgressori ai citati articoli del Codice della Strada.
Considerato che la Civica Amministrazione
intende continuare ad avvalersi dell'A.T.M. per i servizi in argomento,
occorre provvedere a stipulare un nuovo contratto che si ritiene
di applicare nel periodo 1° luglio 1999/31 dicembre 2001.
A tale fine è stata elaborata una bozza di contratto di
servizio allegata al presente provvedimento, per regolamentare
la corretta ed efficiente esecuzione del servizio, conformemente
a quanto previsto dagli accordi tra la Città di Torino
e l'Azienda Torinese Mobilità. Sono stati altresì
predisposti i disciplinari relativi all'intervento di rimozione
e blocco dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 215 del Decreto
Legislativo 285/92 Nuovo Codice della Strada, che
vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale.
Si ritiene opportuno precisare che l'art.
10 - comma 1 del disciplinare relativo al servizio di rimozione
veicoli, è stato integrato e modificato, per uniformarlo
a quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del D.M. 401/98, come meglio
esplicitato nella tabella allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante.
Per quanto non previsto e laddove non
è stato possibile trovare un adeguato riferimento normativo
nel citato Decreto Ministeriale, le tariffe applicate vengono
individuate in ossequio ad una impostazione aziendale di equilibrio
economico tra spese e ricavi di gestione, che la Civica Amministrazione
condivide.
A specificazione di quanto esposto dall'art.
8 comma 2 dell'allegato disciplinare, il Corpo di Polizia Municipale
disporrà il servizio di bloccaggio autoveicoli, con attrezzi
bloccaruote nei seguenti casi:
- aree pedonali;
- parchi cittadini nei quali siano comprese
strade con possibilità di accesso agli autoceicoli;
- strade prioritarie riservate al mezzo
pubblico, purchè l'autoveicolo non intralci la circolazione;
- sui marciapiedi dove l'autoveicolo parcheggiato
lasci uno spazio utile al passaggio dei pedoni nei limiti previsti
dal C.d.S.;
- altre aree con analoghe caratteristiche,
individuate dal Corpo di Polizia Municipale.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di affidare il servizio
di rimozione e blocco dei veicoli lasciati in sosta vietata in
attuazione dell'art. 159 comma 1 dell'art. 215 del nuovo Codice
della Strada all'A.T.M. per il periodo 1°luglio 1999 - 31
dicembre 2001, come regolato dal contratto di servizio e dai disciplinari
che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale.
Tale affidamento viene effettuato direttamente
all'Azienda Torinese Mobilità ai sensi dell'art. 22 - comma
3 lett. e) della Legge 142/90, in relazione sia alla natura giuridica
di azienda speciale a prevalente capitale pubblico della medesima,
sia all'ambito territoriale del servizio da effettuare.
Con riserva di adozione di successiva
determinazione dirigenziale per il perfezionamento dell'affidamento
e del relativo impegno di spesa per gli oneri da porsi a carico
della Civica Amministrazione, così come previsto dall'art.
10 comma 2 e dell'art. 11 comma 1 del citato disciplinare di rimozione.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di affidare, per le motivazioni espresse
in narrativa, per il periodo 1° luglio 1999 - 31 dicembre
2001 all'Azienda Torinese Mobilità (A.T.M.), con sede in
corso Turati 19 bis - Torino, il servizio di rimozione e blocco
veicoli lasciati in sosta vietata in attuazione degli artt. 159
e 215 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/92), ai
sensi dell'art. 22 - comma 3 lett. e) Legge 142/90 e sue successive
integrazioni e modificazioni;
2) di approvare la bozza di Contratto di
Servizio tra la Città di Torino e l'A.T.M. (all. 1 - n.
) ed i relativi disciplinari tecnici riguardanti la rimozione
ed il bloccaggio veicoli lasciati in sosta vietata (all. 2 - n.
) e (all. 3 - n. ), allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, dando mandato alla Giunta Comunale,
qualora se ne ravvisi la necessità, di approvare eventuali
marginali modifiche di carattere tecnico e non tariffario in sede
di stipulazione del contratto;
3) di approvare le tariffe indicate all'art.
10 - comma 1 del citato disciplinare di rimozione e all'art. 18
- comma 1 del disciplinare di bloccaggio veicoli, come meglio
esplicitato nella tabella (all. 4 - n. ) allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante;
4) di rinviare a successiva determinazione
dirigenziale il perfezionamento dell'affidamento e del'impegno
di spesa presunta, necessaria a garantire la copertura finanziaria
degli oneri da porsi a carico della Civica Amministrazione così
come previsto dall'art. 10 - comma 2 e dall'art. 11 - comma 1
del disciplinare concernente la rimozione;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.