Servizio Centrale Risorse Finanziarie
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OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI LIRE 100.000.000 DA CONTRARSI TRA LA SOCIETA' INCREMENTO SPORTIVO E LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO MICHELOTTI.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Con deliberazione n. 4 del Consiglio
Comunale del 19 gennaio 1998 (mecc. 9709213/10) è stata
approvata la concessione in gestione dell'impianto sportivo di
proprietà municipale sito nel parco Michelotti alla Società
Incremento Sportivo ed in data 19 marzo 1998 è stata
stipulata apposita convenzione per regolare i rapporti tra le
parti.
La Società sportiva, con nota in
data 25 marzo 1999, ha richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria
della Città sul contraendo mutuo con la Banca Commerciale
Italiana S.p.A. per il finanziamento di un progetto per la realizzazione
di alcuni interventi strutturali sul fabbricato adibito a sede
sociale, comportante una spesa di Lire 100.000.000.
Il rilascio delle fideiussioni a favore
di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione
o ristrutturazione di opere a fini sportivi è regolato
dall'art. 49, comma 2 bis, del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche,
che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e
stipula di convenzione che regoli la possibilità di utilizzo
delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura al patrimonio
dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra
ente locale e mutuatario nel caso di rinunzia alla realizzazione
o alla ristrutturazione dell'opera.
Poiché il Settore Tecnico Edilizia
Sportiva ha attestato la congruità dell'importo preventivato
per le opere (nota del 20 aprile 1999 prot. 906) e dagli art.
2 e 4 della Convenzione risulta che la Società si impegna
a mettere a disposizione della Circoscrizione n. 8 l'impianto
in oggetto, che le eventuali nuove strutture si intendono acquisite
in proprietà del Comune e che il Comune potrà revocare
la concessione nel caso in cui le opere non siano iniziate ed
ultimate nei termini stabiliti, si ritengono soddisfatte le condizioni
previste dalla legge.
L'istituto mutuante ha presentato una
bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- saggio d'interesse: nominale
annuo - variabile semestralmente - pari al tasso EURIBOR a 6 mesi
rilevato per valuta il giorno di decorrenza del periodo di maturazione
degli interessi, maggiorato dello spread di 1 punto percentuale
annuo;
- durata: 5
anni;
- ammortamento: 60
rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi,
a decorrere dal mese successivo alla data di erogazione;
- garanzie: fideiussione
del Comune di Torino.
Considerato che, ai sensi del citato art.
49, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite
di cui al comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 77/95 e che tali interessi
aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano
iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite
di legge.
Considerato altresì che la fideiussione
non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine
ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza
dell'obbligato principale, talché il relativo importo non
può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto
segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Vista altresì la bozza dello stipulando
contratto di mutuo, del capitolato delle condizioni generali dei
contratti di finanziamento a medio e lungo termine e del testo
della fideiussione, si ritiene possibile concedere la fideiussione
richiesta.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art.
49 comma 2 bis del D.Lgs. 77/95, il rilascio della fideiussione
solidale da parte del Comune di Torino a favore della Banca Commerciale
Italiana S.p.A., a garanzia del mutuo di Lire 100.000.000 da perfezionare
tra la Società Incremento Sportivo e la Banca
stessa per il finanziamento delle opere di ristrutturazione dell'impianto
sportivo sito nel parco Michelotti;
2) di garantire il pagamento delle rate
di ammortamento del mutuo che matureranno dal mese successivo
alla data di erogazione;
3) di prendere atto del piano di rimborso
del capitale, allegato al presente provvedimento (all. 1 - n.
);
4) di approvare il contenuto dell'atto
di fideiussione specifica allegato al presente provvedimento,
unitamente alla bozza del contratto di mutuo ed al capitolato
delle condizioni generali dei contratti di finanziamento a medio
e lungo termine (all . 2 e 3 - nn. );
5) di iscrivere la fideiussione nelle passività
dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno
1999;
6) di dare mandato al Direttore Finanziario
dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale
dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento
per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
del 15 marzo 1999:
a) a perfezione
l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune mediante
la stipula del relativo contratto, nella forma in uso presso la
Società mutuante;
b) a rilasciare
nel contrato di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità
dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;
c) ad apportare
le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche
di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché
a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero
utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla
presente deliberazione;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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