Divisione Patrimonio
99 05494/08
Settore Amministrazione Gestione Patrimonio
OGGETTO: REG. CEE 2081/93 - OB. 2 - DOCUP 1997/1999 - SOTTOPROGRAMMA FESR - AZIONE 4.1B SISTEMAZIONE SITI INDUSTRIALI DEGRADATI EFFETTUATA DA ENTI PUBBLICI - RECUPERO DI PARTE DELL'AREA EX ARSENALE MILITARE - CONVENZIONE CON LA S.IN.AT.EC. S.P.A. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con gli Assessori Torresin
e Viano.
Con deliberazione della Giunta Comunale
del 30 ottobre 1997 (mecc. 9707411/15), la Città ha presentato
alla Regione Piemonte il progetto relativo al Recupero di
parte dell'ex Arsenale Militare sito in Via Borgo Dora,
al fine di beneficiare del contributo finanziario previsto dai
Fondi strutturali Europei (periodo 1997 - 1999) per le aree a
declino industriale di cui al Regolamento CEE 2081/93.
L'intervento, a regia regionale,
si inserisce nella misura 4.1b, come da Documento Unico di Programmazione
(DOCUP) 1997 - 1999 per le aree Obiettivo 2, finalizzata al recupero
di siti degradati dismessi dall'attività industriale, da
destinare all'insediamento di servizi di interesse pubblico nonché
di attività produttive e di servizio.
In tale senso la Città ha presentato,
nella sua dichiarata qualità di soggetto beneficiario del
contributo, un'apposita scheda riepilogativa del progetto di intervento,
individuando quale soggetto attuatore dello stesso la Società
Insediamenti Attività Economiche (S.IN.AT.EC. S.p.A.),
con sede in Torino, Galleria San Federico 54, costituita con la
partecipazione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese
- Finpiemonte S.p.A. - e delle principali associazioni di categoria
dell'artigianato e delle PMI, con lo scopo di realizzare aree
attrezzate per insediamenti produttivi nella Provincia di Torino.
La possibilità di avvalersi di
un soggetto attuatore terzo è peraltro espressamente
prevista dalla stessa misura 4.1b del DOCUP 1997-1999, laddove
si riconosce che i beneficiari possono realizzare gli interventi
mediante una convenzione con società miste, pubblico/private
e/o società di intervento.
A questo specifico riguardo S.IN.AT.EC.
rappresenta una società di intervento che si caratterizza
quale struttura specializzata di supporto tecnico-organizzativo
e finanziario nella realizzazione di progetti complessi di riqualificazione
immobiliare e che ha già collaborato con la Città
in altri importanti progetti di recupero urbano per finalità
produttive e di servizio.
In particolare, l'intervento proposto
dalla Città per parte dell'ex Arsenale Militare prevede
la creazione, da un lato, di spazi per l'insediamento di attività
artigianali-produttive e, dall'altro, di strutture a servizio
anche delle persone, mediante la bonifica, demolizione e sostituzione
edilizia di fabbricati esistenti attualmente in condizioni di
degrado fisico e funzionale.
Sul progetto di intervento presentato
dalla Città alla Regione Piemonte è stato riconosciuto,
con determinazione dirigenziale n. 56 del 18 giugno 1998, un contributo
di L. 9.444.000.000 a fronte di un investimento ammesso pari a
L. 11.805.000.000. Inoltre, sulla base del parere espresso dal
Comitato di Sorveglianza il 10 luglio 1998, è stato stabilito
che gli investimenti dovranno essere completamente realizzati
il 31 agosto 2001.
A tutt'oggi la realizzazione del progetto
di recupero di parte dell'area ex Arsenale Militare, salvo che
per lo sviluppo delle fasi di progettazione degli interventi,
non ha potuto essere avviata essenzialmente a causa dell'emergere
di nuove esigenze e circostanze di fatto che hanno imposto un
adeguamento dell'originario Studio Unitario di fattibilità
relativo all'intero complesso immobiliare. Con l'approvazione
di tale adeguamento, avvenuta con la deliberazione del Consiglio
Comunale del 17 maggio 1999 (mecc. 9902363/57), diventa possibile
e urgente riavviare il procedimento di recupero predisponendo
tutti gli atti a ciò necessari.
E' stato pertanto messo a punto lo schema
di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra la Città
e la S.IN.AT.EC., corredato di quadro di previsione economico-finanziaria
di massima da cui evincono le modalità di finanziamento
dell'iniziativa, nonché dei progetti preliminari delle
opere, e sono state sviluppate le attività di verifica
interna concernenti sia gli aspetti di carattere tecnico-economico
che i requisiti di ottimizzazione progettuale dei vari interventi
previsti. Si è in condizioni a questo punto di assumere
le decisioni di competenza dei vari organi comunali tenendo conto
altresì dei vincoli temporali correlati all'utilizzazione
del finanziamento comunitario disposto dalla Regione.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
descritte in narrativa e che integralmente si richiamano, lo schema
di convenzione (all. 1 - n. ) da sottoscriversi tra la Città
di Torino e la Società S.IN.AT.EC. S.p.A., corrente in
Torino, Galleria San Federico n. 54 - Cod. Fisc. 06341610019,
individuata quale soggetto attuatore dell'intervento di recupero
di parte degli edifici dell'area del'ex Arsenale Militare di via
Borgo Dora (all.ti A-B-C-D-E - nn. );
2) di autorizzare l'Ufficiale Rogante ad
apportare, ove occorra al momento della sottoscrizione della convenzione,
le modifiche di carattere puramente formale che si ritenessero
necessarie.
L'intervento globale previsto in L. 19.594.510.000.=
verrà finanziato per L. 9.444.000.000.= con contributo
CEE e per L. 10.150.510.000.= con le entrate derivanti dalla costituzione
dei diritti di superficie.
Con successive determinazioni verranno
definiti, a cura dei dirigenti dei settori competenti, gli aspetti
contabili previsti dal quadro economico allegato (all. F bis -
n. );
3) nell'eventualità di immobili
invenduti di cui all'art. 7 punto B) della convenzione e per quanto
riguarda le spese tecniche e gestionali sostenute di cui all'art.
14, 2° comma, le spese di cui la Città dovrà
farsi carico saranno oggetto di apposito provvedimento;
4) dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma,
della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Inoltre nello schema di convenzione, allegato 1 al provvedimento,
a pagina 2, dopo PREMESSO, al primo punto,
settima riga, dopo la parola: espositivi, aggiungere
la seguente frase: in cui troveranno posto anche esposizioni
promosse dall'Istituto di grafica pubblicitaria 'Albesteiner',
A pagina 6, articolo 6, secondo comma, sostituire la frase:
La Città provvederà alla costituzione del
diritto di superficie per 99 anni, per un valore complessivo di
L. 10.927.600.000.= di cui L. 1.795.500.000.= con la
seguente:
La Città provvederà alla costituzione del
diritto di superficie per 99 anni, per un valore complessivo di
L. 10.150.510.000.= di cui L. 1.715.800.000.=;
A pagina 7, articolo 6, al termine della prima riga, sostituire:
a con di;
A pagina 7, articolo 6, tredicesima riga, dopo la parola: promozionali,
sostituire il punto con la virgola ed aggiungere la seguente frase:
che comporteranno conseguentemente un adeguamento del
valore di diritto di superficie, di cui al 4^ comma dell'art.
6..
A pagina 7, articolo 7, quarta riga, sostituire la frase: gli
importi relativi ai servizi di commercializzazione ed accessori
prestati, saranno fatturati dalla S.IN.AT.EC. S.p.A. al termine
dei lavori con la seguente: gli altri importi
relativi ai servizi saranno fatturati dalla S.IN.AT.EC. S.p.A.
entro il termine di validità della presente convenzione;
A pagina 8, articolo 7, punto B), quarta riga, sostituire il periodo
da: Qualora, entro i sei mesi... fino a: ....diritto
di superficie con il seguente: Qualora alla
scadenza della convenzione, o alla cessazione di essa per qualunque
altra causa, residuino immobili che non hanno formato oggetto
di contratti preliminari o definitivi 'di costituzione del diritto
di superficie', la Città di Torino corrisponderà
alla S.IN.AT.EC. S.p.A. l'importo pari al 95,5% del valore di
costituzione del diritto di superficie determinato nel quadro
di previsione economico-finanziario di massima, (allegato sub.
lettera F), afferente agli immobili che non hanno formato oggetto
di contratti preliminari o definitivi di 'costituzione del diritto
di superficie'. L'importo dovrà essere versato entro
e non oltre 30 giorni dopo la scadenza della convenzione o dopo
la cessazione di essa per qualunque altra causa..
A pagina 9, al termine dell'art. 12, dopo la parola: rendicontazione
aggiungere: che la Città di Torino dovrà
effettuare ai sensi e per gli effetti del Reg. CEE 2081/93.