Divisione Patrimonio

99 05494/08

Settore Amministrazione Gestione Patrimonio

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 SETTEMBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REG. CEE 2081/93 - OB. 2 - DOCUP 1997/1999 - SOTTOPROGRAMMA FESR - AZIONE 4.1B “SISTEMAZIONE SITI INDUSTRIALI DEGRADATI EFFETTUATA DA ENTI PUBBLICI” - RECUPERO DI PARTE DELL'AREA EX ARSENALE MILITARE - CONVENZIONE CON LA S.IN.AT.EC. S.P.A. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Passoni,
    di concerto con gli Assessori Torresin e Viano.

    Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 1997 (mecc. 9707411/15), la Città ha presentato alla Regione Piemonte il progetto relativo al “Recupero di parte dell'ex Arsenale Militare sito in Via Borgo Dora”, al fine di beneficiare del contributo finanziario previsto dai Fondi strutturali Europei (periodo 1997 - 1999) per le aree a declino industriale di cui al Regolamento CEE 2081/93.
    L'intervento, a “regia regionale”, si inserisce nella misura 4.1b, come da Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 1997 - 1999 per le aree Obiettivo 2, finalizzata al recupero di siti degradati dismessi dall'attività industriale, da destinare all'insediamento di servizi di interesse pubblico nonché di attività produttive e di servizio.
    In tale senso la Città ha presentato, nella sua dichiarata qualità di soggetto beneficiario del contributo, un'apposita scheda riepilogativa del progetto di intervento, individuando quale soggetto attuatore dello stesso la Società Insediamenti Attività Economiche (S.IN.AT.EC. S.p.A.), con sede in Torino, Galleria San Federico 54, costituita con la partecipazione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A. - e delle principali associazioni di categoria dell'artigianato e delle PMI, con lo scopo di realizzare aree attrezzate per insediamenti produttivi nella Provincia di Torino.
    La possibilità di avvalersi di un soggetto attuatore “terzo” è peraltro espressamente prevista dalla stessa misura 4.1b del DOCUP 1997-1999, laddove si riconosce che i beneficiari possono realizzare gli interventi mediante una convenzione con società miste, pubblico/private e/o società di intervento.
    A questo specifico riguardo S.IN.AT.EC. rappresenta una società di intervento che si caratterizza quale struttura specializzata di supporto tecnico-organizzativo e finanziario nella realizzazione di progetti complessi di riqualificazione immobiliare e che ha già collaborato con la Città in altri importanti progetti di recupero urbano per finalità produttive e di servizio.
    In particolare, l'intervento proposto dalla Città per parte dell'ex Arsenale Militare prevede la creazione, da un lato, di spazi per l'insediamento di attività artigianali-produttive e, dall'altro, di strutture a servizio anche delle persone, mediante la bonifica, demolizione e sostituzione edilizia di fabbricati esistenti attualmente in condizioni di degrado fisico e funzionale.
    Sul progetto di intervento presentato dalla Città alla Regione Piemonte è stato riconosciuto, con determinazione dirigenziale n. 56 del 18 giugno 1998, un contributo di L. 9.444.000.000 a fronte di un investimento ammesso pari a L. 11.805.000.000. Inoltre, sulla base del parere espresso dal Comitato di Sorveglianza il 10 luglio 1998, è stato stabilito che gli investimenti dovranno essere completamente realizzati il 31 agosto 2001.
    A tutt'oggi la realizzazione del progetto di recupero di parte dell'area ex Arsenale Militare, salvo che per lo sviluppo delle fasi di progettazione degli interventi, non ha potuto essere avviata essenzialmente a causa dell'emergere di nuove esigenze e circostanze di fatto che hanno imposto un adeguamento dell'originario Studio Unitario di fattibilità relativo all'intero complesso immobiliare. Con l'approvazione di tale adeguamento, avvenuta con la deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 1999 (mecc. 9902363/57), diventa possibile e urgente riavviare il procedimento di recupero predisponendo tutti gli atti a ciò necessari.
    E' stato pertanto messo a punto lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra la Città e la S.IN.AT.EC., corredato di quadro di previsione economico-finanziaria di massima da cui evincono le modalità di finanziamento dell'iniziativa, nonché dei progetti preliminari delle opere, e sono state sviluppate le attività di verifica interna concernenti sia gli aspetti di carattere tecnico-economico che i requisiti di ottimizzazione progettuale dei vari interventi previsti. Si è in condizioni a questo punto di assumere le decisioni di competenza dei vari organi comunali tenendo conto altresì dei vincoli temporali correlati all'utilizzazione del finanziamento comunitario disposto dalla Regione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa e che integralmente si richiamano, lo schema di convenzione (all. 1 - n. ) da sottoscriversi tra la Città di Torino e la Società S.IN.AT.EC. S.p.A., corrente in Torino, Galleria San Federico n. 54 - Cod. Fisc. 06341610019, individuata quale soggetto attuatore dell'intervento di recupero di parte degli edifici dell'area del'ex Arsenale Militare di via Borgo Dora (all.ti A-B-C-D-E - nn. );
2)    di autorizzare l'Ufficiale Rogante ad apportare, ove occorra al momento della sottoscrizione della convenzione, le modifiche di carattere puramente formale che si ritenessero necessarie.
    L'intervento globale previsto in L. 19.594.510.000.= verrà finanziato per L. 9.444.000.000.= con contributo CEE e per L. 10.150.510.000.= con le entrate derivanti dalla costituzione dei diritti di superficie.
    Con successive determinazioni verranno definiti, a cura dei dirigenti dei settori competenti, gli aspetti contabili previsti dal quadro economico allegato (all. F bis - n. );
3)    nell'eventualità di immobili invenduti di cui all'art. 7 punto B) della convenzione e per quanto riguarda le spese tecniche e gestionali sostenute di cui all'art. 14, 2° comma, le spese di cui la Città dovrà farsi carico saranno oggetto di apposito provvedimento;
4)    dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


Inoltre nello schema di convenzione, allegato 1 al provvedimento, a pagina 2, dopo “PREMESSO”, al primo punto, settima riga, dopo la parola: “espositivi,” aggiungere la seguente frase: “in cui troveranno posto anche esposizioni promosse dall'Istituto di grafica pubblicitaria 'Albesteiner',”

A pagina 6, articolo 6, secondo comma, sostituire la frase:
La Città provvederà alla costituzione del diritto di superficie per 99 anni, per un valore complessivo di L. 10.927.600.000.= di cui L. 1.795.500.000.=” con la seguente:
La Città provvederà alla costituzione del diritto di superficie per 99 anni, per un valore complessivo di L. 10.150.510.000.= di cui L. 1.715.800.000.=”;
A pagina 7, articolo 6, al termine della prima riga, sostituire: “a” con “di”;

A pagina 7, articolo 6, tredicesima riga, dopo la parola: “promozionali”, sostituire il punto con la virgola ed aggiungere la seguente frase: “che comporteranno conseguentemente un adeguamento del valore di diritto di superficie, di cui al 4^ comma dell'art. 6.”.

A pagina 7, articolo 7, quarta riga, sostituire la frase: “gli importi relativi ai servizi di commercializzazione ed accessori prestati, saranno fatturati dalla S.IN.AT.EC. S.p.A. al termine dei lavori” con la seguente: “gli altri importi relativi ai servizi saranno fatturati dalla S.IN.AT.EC. S.p.A. entro il termine di validità della presente convenzione”;

A pagina 8, articolo 7, punto B), quarta riga, sostituire il periodo da: “Qualora, entro i sei mesi...” fino a: “....diritto di superficie” con il seguente: “Qualora alla scadenza della convenzione, o alla cessazione di essa per qualunque altra causa, residuino immobili che non hanno formato oggetto di contratti preliminari o definitivi 'di costituzione del diritto di superficie', la Città di Torino corrisponderà alla S.IN.AT.EC. S.p.A. l'importo pari al 95,5% del valore di costituzione del diritto di superficie determinato nel quadro di previsione economico-finanziario di massima, (allegato sub. lettera F), afferente agli immobili che non hanno formato oggetto di contratti preliminari o definitivi di 'costituzione del diritto di superficie'. L'importo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dopo la scadenza della convenzione o dopo la cessazione di essa per qualunque altra causa.”.

A pagina 9, al termine dell'art. 12, dopo la parola: “rendicontazione” aggiungere: “che la Città di Torino dovrà effettuare ai sensi e per gli effetti del Reg. CEE 2081/93”.