Servizio Centrale Risorse Finanziarie
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OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN TORINO - CORSO M. D'AZEGLIO 17 IN CONCESSIONE DI GESTIONE. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI LIRE 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80) DA CONTRARSI TRA LA FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LA DANZA E LA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Con deliberazione n. 5074 della Giunta
Comunale del 25 settembre 1996 (mecc. 9606157/08), è stata
approvata la concessione in gestione dell'immobile di proprietà
municipale sito in Torino - corso M. d'Azeglio 17 per un periodo
di venticinque anni ed in data 24 luglio 1998 è stata approvata
apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti.
La Fondazione Teatro Nuovo per la Danza,
con nota in data 21 maggio 1999, ha richiesto il rilascio della
garanzia fideiussoria della Città per Lire 2.000.000.000
sul contraendo mutuo con la Banca Cassa di Risparmio di Torino
S.p.A. per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e
adeguamento alle norme di sicurezza del complesso del Teatro Nuovo,
sito in corso M. d'Azeglio 17, comprendente 3 sale polivalenti
ad uso teatro-cinema-congressi-riunioni al piano terreno, sia
la struttura delle attività di danza al 1° piano.
Il rilascio delle fideiussioni a favore
di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione
o ristrutturazione di opere a fini culturali è regolato
dall'art. 49, comma 2 bis, del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche,
che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto sottoposto a verifica dell'Ufficio
Tecnico e stipula di convenzione che regoli la possibilità
di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura al patrimonio
dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra
ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia alla realizzazione
o alla ristrutturazione dell'opera.
Poiché, ai sensi dell'art. 8 della
concessione, il Settore Tecnico I Fabbricati Municipali ha attestato
la congruità del'importo preventivato per le opere e la
Fondazione Teatro Nuovo, come risulta dall'art. 4 del Disciplinare,
si impegna a mettere a disposizione della Città sale e
locali a titolo gratuito, mentre le eventuali nuove strutture
si intendono acquisite in proprietà del Comune che potrà
revocare la concessione nel caso in cui le opere non siano iniziate
ed ultimate nei termini stabiliti, si ritengono soddisfatte le
condizioni previste dalla legge.
L'Istituto mutuante ha presentato una
bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- saggio di interesse: nominale
annuo variabile semestralmente pari al tasso EURIBOR a 6 mesi
arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato dello spread di 0,80
punti percentuali;
- durata: 10
anni;
- ammortamento: 20
rate semestrali di quote capitali costanti posticipate, di Lire
100.000.000 a decorrere dal mese successivo alla data di erogazione,
oltre agli interessi;
- garanzie: fideiussione
del Comune di Torino.
Considerato che, ai sensi del citato art.
49, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite
di cui al comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 77/95 e che tali interessi
aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano
iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite
di legge.
Considerato altresì che la fideiussione
non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine
ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza
dell'obbligato principale, talché il relativo importo non
può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto
segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Vista la bozza dello stipulando contratto
di mutuo.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art.
49 comma 2 bis del D.Lgs. 77/95, il rilascio della fideiussione
solidale da parte del Comune di Torino a favore della Banca Cassa
di Risparmio di Torino S.p.A. a garanzia del mutuo da contrarsi
per un importo di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) tra la
Fondazione Teatro Nuovo per la Danza e la Banca stessa per il
finanziamento delle opere di ristrutturazione e adeguamento alle
norme di sicurezza del complesso del Teatro Nuovo;
2) di garantire il pagamento delle rate
di ammortamento del mutuo che matureranno dal mese successivo
alla data di erogazione;
3) di prendere atto del piano di rimborso
del capitale allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. );
4) di estendere la garanzia agli altri
eventuali oneri e penalità indicati nella bozza del contratto
di mutuo allegata (all. 2 - n. );
5) di iscrivere la fideiussione nelle passività
dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dall'anno
1999;
6) di dare mandato al Direttore Finanziario
dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale
dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento
per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
del 15 marzo 1999:
a) a perfezionare
l'operazione di fideiussione in nome e per conto del Comune mediante
la stipula del relativo contratto;
b) a rilasciare
nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità
dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;
c) ad apportare
le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche
di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché
a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero
utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla
presente deliberazione;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno
1990 n. 142.
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