Divisione Economia e Sviluppo

99 05225/10

Settore Sport

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 LUGLIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COMPLESSO SPORTIVO COSTITUENTE EX DOPOLAVORO LANCIA, SITO IN PIAZZA ROBILANT - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE AL CENTRO SPORT U.S. ACLI TORINO SOC. COOP. A R.L. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

    Proposta dell'Assessore Perone,
    di concerto con l'Assessore Passoni.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 novembre 1997 (mecc. 9707479/08), esecutiva dal 24 novembre 1997 la Città ha acquistato dalla Società Sisport Fiat S.p.A. l'Immobile sito in piazza Robilant con ingresso dal n. 16. Il complesso sportivo è costituito da una palazzina a 2 piani fuori terra oltre a piano cantina, spogliatoi e deposito attrezzi per una superficie coperta di mq. 1.584, superficie sviluppata mq. 3.155, 2 costruzioni accessorie in muratura, 1 di mq. 70 di superficie ad uso spogliatoio ed 1 di mq. 91 ad uso deposito attrezzi. L'allestimento impiantistico sportivo comprende campi da bocce per mq. 2.000, 6 campi da tennis per mq. 2.920 ed 1 campo da calcio per mq. 6.800.
    Oltre ad essere adibito a sede del Dopolavoro Lancia, l'immobile era aperto all'utilizzo dei cittadini del quartiere, soprattutto anziani; da più di 2 anni la struttura è chiusa.
    La Città ha acquisito il complesso in condizioni strutturali e manutentive che richiedono l'adeguamento alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, termici e di sicurezza sul lavoro.
    In data 28 luglio 1998, a rogito del Segretario Generale dr. Francesco Incandela, è stato stipulato l'atto di acquisto del compendio immobiliare in argomento. Pertanto rilevata la necessità di rendere fruibile all'utenza al più presto il complesso in oggetto, evitando anche un eventuale rapido degrado della struttura tutelandone anche il valore immobiliare, in applicazione del D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995, come già avvenuto in casi analoghi, la Giunta Comunale con provvedimento (mecc. 9805260/10), deliberava di indire gara per l'individuazione di un soggetto al quale affidare la titolarità della concessione del complesso sportivo sito in piazza Robilant 16.
    In esecuzione della deliberazione (mecc. 9805260/10), in data 21 agosto 1998 veniva pubblicato il conseguente bando di gara, successivamente integrato e modificato con avviso di rettifica pubblicato il 25 settembre 1998, con scadenza il 15 ottobre 1998, giusta deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 9808036/10).
    L'apposita Commissione si è riunita il 23 ottobre 1998, il 9 novembre 1998 ed il 24 novembre 1998 ed ha provveduto a redigere i verbali dei lavori e di assegnazione, allegati al presente atto deliberativo (all. 1 - n. ), proponendo quale assegnataria l'U.S. A.C.L.I. che interverrà alla stipula costituendosi nel Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata all'U.S. A.C.L.I.
    Considerata la portata sociale, la complessità e la specificità della struttura e del conseguente negozio, è stato preventivamente previsto di riconsolidare l'uso dell'immobile da parte della cittadinanza appartenente a tutte le fasce di età. Si è del parere che l'aggiudicazione, al di là degli aspetti formali tipici dei contratti pubblici, non debba configurarsi quale restrizione della fruibilità, ingabbiandola in rigide prescrizioni contrattuali. Ci si propone per contro di incentivare l'utilizzo e la presenza degli utenti storici e si confida inoltre in una compenetrazione di intenti fra i sodalizi radicati sul territorio circoscrizionale e rionale ed anche con il Circolo Ricreativo dei Dipendenti Comunali. La Civica Amministrazione ritiene necessaria la condivisione progettuale di alcune delle iniziative ricreative dopolavoristiche, che si auspica possano essere calendarizzate presso il complesso in oggetto, previ accordi di programma e di collaborazione secondo le rispettive norme statutarie.
    Valutati gli oneri di gestione, adeguamento e ristrutturazione, nonché relativi al carico economico delle utenze, si ritiene adeguata una durata ventinovennale, come già enunciato nel provvedimento di indizione della gara.
    La Civica Amministrazione, compatibilmente alle disponibilità finanziarie ed alla vigente normativa, potrà istruire la procedura per la costituzione della garanzia fidejussoria relativa al finanziamento dei lavori, che saranno eseguiti a cura e spese del concessionario.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di assegnare la gestione del complesso sportivo costituente ex Dopolavoro Lancia sito in Torino tra le vie San Paolo, Tolmino e Renier, con ingresso da piazza Robilant 16 al Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata all'U.S. A.C.L.I., con sede in Torino, piazza Robilant 16, P. IVA 07777950010, nella persona del Presidente sig. Giovanni Girardo, nato a Torino il 4 febbraio 1948, residente in Moncalieri (TO), strada Torino n. 12/A, C.F. GRR GNN 48B04 L219N, per un periodo di anni 29 a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'esecutività della presente deliberazione;
2)    di approvare la convenzione con il Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., alle condizioni tutte riportate nel contratto allegato che è parte integrante del presente provvedimento (all.2- n ).
    Il corrispettivo annuale determinato in Lire 200.000 pari a Euro 103,29 IVA compresa, dovrà essere versato alla Città entro il mese di gennaio di ogni anno, presso l'Ufficio Cassa del Settore Sport, che provvederà all'accertamento dell'entrata alle risorse e sul capitolo, pertinente, attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione e ristrutturazione da sostenersi a carico del concessionario.
    Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
    Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
    All'atto della consegna dell'immobile gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della Divisione Patrimonio.
    Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneria;
3)    di dare atto che le spese a carico della Città di cui all'art. 13 dell'allegata convenzione, relativamente all'acqua potabile, trovano capienza sui fondi impegnati dal Settore competente salvo integrazioni dei medesimi in relazione ai consumi;
4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO
E IL CENTRO SPORT U.S. ACLI TORINO SOC. COOP A R.L.
AFFILIATA ALL'U.S. A.C.L.I.

Premesso che la Citta ha necessita di assicurare il funzionamento del complesso sportivo costituente ex Dopolavoro Lancia sito in Torino tra le vie San Paolo, Tolmino e Renier, con ingresso da P.zza di Robilant 16; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, rappresentato dal Direttore del Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti Dr.ssa Mariangela Rossato, nata a Venaria (TO), il 7 marzo 1952 e residente in Ciriè (TO); in ottemperanza dell'art. 20 comma 2°, del Regolamento dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 Marzo 1992 (mecc. n. 9202021/46) n. 93/92 (esecutiva dal 15 giugno 1992), e il Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata all'U.S. A.C.L.I., con sede in Torino Piazza Robilant 16, (P. IVA ) qui rappresentata dal sig. Giovanni Girardo, nato a Torino il 4/2/1948 e residente in Moncalieri (TO), Strada Torino 12/A, (C.F. GRRGNN48B04L219N), in qualità di Presidente della Società Cooperativa stessa, affiliata all'U.S. A.C.L.I., come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. . . . . n. mecc. . . . . . . . . . . del consiglio Comunale del . . . . . . . . . . . . . . . , esecutiva dal . . . . . . . . . . . . . . . , vista la certificazione prefettizia rilasciata ai sensi
dell'art. 2 della legge 23.12.1982 n. 936, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Citta di Torino concede al Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata all'U.S. A.C.L.I. il complesso sportivo costituente ex Dopolavoro Lancia sito in Torino P.zza Robilant 16, consistente in: una palazzina a due piani fuori terra oltre a piano cantina, spogliatoi e deposito attrezzi per una superficie coperta di mq. 1584, superficie sviluppata mq. 3155, due costruzioni accessorie in muratura, una di mq. 70 di superficie ad uso spogliatoio ed una di mq. 91 ad uso deposito attrezzi; impianti sportivi comprendenti campi da bocce per mq. 2000, sei campi da tennis per mq. 2920 ed un campo da calcio per mq. 6800; come da planimetrie allegate (tavole 1-2-3-4-5).
Il tutto censito al N.C.T.: foglio F. 296 nn. 69 - 70 - 84 - 71, per una superficie totale fondiaria di mq. 21.834; alle coerenze a nord P.zza di Robilant, a est Via Tolmino F. 296 part. nn.72 - 73 - 74 - 83 - 85, a sud Via Renier F. 296 n. 72, ad ovest Via San Paolo F. 296 n. 68.
Il Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata all'U.S. A.C.L.I., qui di seguito
denominata società, concessionario, o societa concessionaria, effettuerà la gestione con gli stessi orari e le stesse tariffe degli altri analoghi impianti sportivi comunali, salvo specifici accordi con l'Assessorato allo Sport della Citta di Torino, destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere da parte della Citta, destinando l'immobile ad uso attività sportive , ricreative , culturali nell'ambito delle funzioni societarie e compatibili con l'impianto stesso.
L'immobile e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Città non e tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti della cosa. In questo caso sara accettato dalla Civica Amministrazione l'eventuale adeguamento, in corso di esecuzione, delle opere previste, anche nei termini temporali.

ART. 2

La concessione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione citata in premessa e durata di anni 29 (ventinove). Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente, ma dovrà essere rinnovata con nuovo provvedimento deliberativo.
Il concessionario si impegna a provvedere alla firma del contratto entro due mesi dalla data di consegna dell'immobile.
La Città potrà revocare in qualunque momento la concessione, previa semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti od agli impianti venga data una destinazione diversa da quella prevista all'art. 1. In detto caso il complesso dovra essere restituito alla Città entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e cose.
La Città si riserva altresì di revocare la concessione in qualunque momento con preavviso di mesi tre per ragioni di pubblico interesse, comunque vincolata ad un cambio di destinazione d'uso. In quest'ultimo caso la Città corrisponderà un indennizzo commisurato alle migliorie apportate dal concessionario .

ART. 3

Il canone annuo per l'utilizzo del complesso sportivo a di L. 200.000 (duecentomila) pari a Euro 103,29 IVA compresa. Detto canone sarà aumentato in ragione dell'indice Istat annuale.

ART. 4

La manutenzione ordinaria del verde, compresa la potatura, compete al Concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto, la manutenzione straordinaria delle alberate ad alto fusto e l'esercizio dei diritti e dei doveri che ad essa competono in quanto proprietaria.
Il Settore competente prima di procedere alla consegna del complesso al Concessionario procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente PRG a rilevare le alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del Concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti non se ne offendano gli apparati radicali. I nuovi piantamenti, dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in una relazione tecnica da indirizzare al Settore Tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le eventuali direttive necessarie.

ART. 5

Durante la concessione sono a carico della Società la custodia del Complesso sportivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, dei manufatti, delle attrezzature e delle recinzioni, nonche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13, lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi.

ART. 6

La Società potrà realizzare all'interno del complesso, previa autorizzazione degli Uffici competenti, nuove costruzioni od impianti. Dette opere, non appena eseguite, accederanno gratuitamente al Patrimonio della Città. In questo caso i termini della convenzione potranno essere rivisti in relazione alla durata.

ART. 7

Saranno a carico del Concessionario, oltre alla manutenzione straordinaria dell'immobile anche gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento per rendere agibile l'impianto alle destinazioni previste dalla presente concessione.

ART. 8

Il progetto riguardante le opere di miglioria e gli interventi sui manufatti e gli impianti di cui la Società concessionaria ha proposto la realizzazione, le cui opere dovranno essere eseguite a totale cure e spese della Società concessionaria, dovrà essere presentato, ai competenti Uffici del Comune di Torino entro 120 gg. dall'esecutività della deliberazione oggetto del presente contratto.
Qualora il concessionario intenda procedere alla ristrutturazione dell'Immobile in piu momenti, il progetto definitivo, che potrà essere modificato e/o integrato in sede esecutiva dei lavori previo esame ed autorizzazione dei Settori Tecnici competenti, ai quali spetterà il controllo sia nella fase di esecuzione che finale, dovrà indicare le varie fasi e l'ordine cronologico di attuazione; in particolare la prima fase dovrà contemplare gli interventi minimi per consentire l'apertura dell'Impianto in regime di sicurezza per i requentatori.
I progetti dovranno essere corredati, a cura del concessionario, da tutte le autorizzazioni di legge (C.I.E., C.P.V.L.P.S., VV.FF., etc.).
La società concessionaria dovrà comunque ultimare i lavori proposti entro 5 anni dal rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni di legge e comunque entro 5 anni dalla stipula della presente convenzione.
La Città di Torino potrà revocare in qualunque momento la concessione a semplice richiesta nel caso in cui le opere non siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti nel precedente comma del presente articolo, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova libero da persone o cose. Resta inteso che, qualora vengano proposti ed accettati ulteriori lavori di miglioria, il presente provvedimento potrà essere rivisto.

ART. 9

Il Concessionario costituirà cauzione definitiva, secondo le modalità di legge, fino alla concorrenza di L. 10.000.000 (diecimilioni) pari a Euro 5.164,57=, a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori, ed in particolare rispetto ai termini sia esecutivi che temporali. La costituzione della cauzione avrà decorrenza dalla data del rilascio delle relative concessioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente e verrà svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nel progetto.
La Civica Amministrazione al termine dei lavori si riserva di verificare l'entita dell'investimento. A seguito di tale verifica potranno essere rivisti gli accordi contrattuali riferiti alla durata.

ART. 10

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

ART. 11

Resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al Direttore dei lavori, scelti dalla società concessionaria tra i professionisti iscritti all'Albo e quello per ottenere l'eventuale accatastamento per variazione dell'immobile nonchè quello spettante al collaudatore in corso d'opera nominato dal Settore Tecnico competente su segnalazione dell'Ingegnere Capo.
Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni onere assistenziale ed assicurativo.

ART. 12

Le eventuali nuove strutture, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2 del presente disciplinare.
In conseguenza di cio, intendendo le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, le stesse sono esenti dagli oneri concessori ex art.3 della Legge 10/77 ai sensi dell'art. 9, lettera f della Legge 10/77.

ART. 13

Le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento, per la conduzione dell'impianto termico (D.P.R. 412/93), al telefono, ed alle imposte applicate a qualsiasi titolo sono a carico del concessionario, comprese quelle relative all'installazione, sostituzione o riparazione dei misuratori e di ogni altra tassa o imposta. Per le strutture previste dall'attuale convenzione, le spese relative all'acqua potabile sono a carico della Citta. Relativamente all'acqua potabile il concessionario provvederà alla manutenzione ordinaria delle rubinetterie esterne a valle del contatore ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto idrico all'interno dei fabbricati; pertanto la manutenzione straordinaria dell'impianto idrico sarà a carico della Città, ad esclusione delle rotture provocate da incuria o da danneggiamenti colposi e/o dolosi.
Per le utenze a contatore di pertinenza del concessionario sarà necessaria la volturazione a carico dello stesso.

ART. 14

La Societa concessionaria metterà a disposizione della Città e della Circoscrizione III, il complesso sportivo con le seguenti modalità:
-    viene garantito l'uso gratuito di locali per riunioni, sale polivalenti e relativi servizi, per non meno di mq. 150, per sei giorni al mese ciascuna, ovvero in equivalenti entità spazio/tempo e secondo un calendario da concordare; resta inteso che la metratura individuata potrà essere fruibile nella sua quantificazione massima anche contemporaneamente nelle giornate calendarizzate e non già frazionata o diluita nella programmazione oraria giornaliera;
-    viene garantito l'uso gratuito per le scuole di ogni ordine e grado degli Impianti sportivi, in misura massima di 1 classe per ogni ora, per tipologia di impianto, per un massimo di 3 classi all'ora, per 3 ore al giorno alla mattina e per 5 giorni alla settimana, sabato escluso, secondo un calendario mensile o stagionale da concordare preventivamente; resta inteso che per tali attività qualora dovessero essere utilizzati istruttori sportivi, dovrà essere interpellata la società concessionaria, quest'ultima applicherà gli stessi costi orari definiti annualmente tra gli Enti gestori ed il C.E.P.S.;
-    viene garantito l'uso a tariffe comunali del campo da calcio per tre ore al giorno, dal martedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le ore 17.00; nelle giornate di sabato e domenica il campo potrà essere messo a disposizione delle società sportive calcistiche, a tariffe comunali e nelle medesime fasce orarie di cui sopra, compatibilmente con la programmazione delle attività di campionato;
-    viene garantito l'uso a tariffe comunali dei campi da tennis con le stesse modalità per il campo da calcio;
-    viene garantito l'uso a tariffe comunali dei campi da bocce per il 70% degli spazi disponibili, durante gli orari di apertura, dal lunedì al venerdì, ad eccezione dell'eventuale riposo settimanale. Nelle giornate festive ed il sabato verrà garantito il medesimo uso tranne che in occasione di gare e tornei preventivamente programmati;
-    quando saranno realizzati i campi da calcetto verrà garantito l'uso a tariffa comunale o concordata di due campi, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e di uno di questi fino alle ore 20.00.
Il Concessionario metterà altresì gratuitamente a disposizione della Città e della Circoscrizione III la struttura per tre giorni l'anno, per la realizzazione di iniziative o lo svolgimento di manifestazioni, compatibilmente con le attività già programmate ed i calendari dei campionati; le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Società concessionaria almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la manifestazione.
La Città si riserva, gratuitamente, per ulteriori tre giorni l'anno, la disponibilità parziale dell'impianto per singole manifestazioni riferite alle attività svolte nel medesimo, compatibilmente con le attività già programmate ed i calendari dei campionati.
Tutte le comunicazioni interlocutorie riguardanti l'uso concordato al presente articolo, verranno accreditate dall'Assessorato allo Sport.
La Società concessionaria sentito il Comitato di programma proposto, del quale farà parte un rappresentante della Circoscrizione III, articolerà la gestione attuando il progetto di intervento ed il programma degli interventi proposti in sede di partecipazione alla gara, che si allegano quali parti integranti del presente atto (All. A) .La Società concessionaria, con cadenza biennale, sottoporrà all'approvazione preventiva dell'Assessorato allo Sport l'insieme delle proposte progettuali rivolte all'utenza e riferirà sulle iniziative svolte, fornendo tutti i rilevamenti relativi alle frequenze.
La Società concessionaria si impegna a garantire prioritariamente il mantenimento e la gestione degli Impianti all'aperto, con particolare salvaguardia della pratica delle bocce e di tutte le attività di socializzazione ad esso correlate e storicamente svolte nella struttura, verrà infatti garantita la possibilità di accesso alla stessa da parte dei precedenti fruitori del complesso alle condizioni sopra convenute.
Resta inteso che le eventuali iniziative correlate alla formazione sportiva saranno organizzate con la supervisione dell'U.S. A.C.L.I. e che iniziative accessorie quali l'esercizio di patronati e/o similari non potranno costituirsi quale sede operativa e/o legale degli stessi presso la struttura in concessione.
Gli incassi derivanti dall'applicazione delle tariffe, ove prevista, saranno introitati dal concessionario a parziale copertura dei costi di gestione.

ART 15

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. In riferimento a quanto normato dal precedente articolo 14, al fine di consentire la più ampia e libera accessibilità agli impianti da parte dei singoli fruitori ed alle eventuali Associazioni, Enti, Società che ne fanno richiesta d'uso, non potrà essere richiesta affiliazione alcuna all'U.S. di riferimento del Concessionario. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione. Per quanto riguarda la tariffa oraria da applicare per l'illuminazione degli spazi sportivi la società concessionaria presenterà una relazione tecnica dei costi, sottoscritta da un libero professionista iscritto all'Albo, sulla base delle indicazioni fornite dall'A.E.M.
In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).
In conformità alla mozione n. 58 approvata dal Consiglio Comunale il 23 ottobre 1995, all'ingresso dell'impianto dovrà essere obbligatoriamente affisso, a cura e spese del concessionario, un cartello recante, dopo la dicitura “Citta di Torino” l'indicazione della concessionaria, la durata della concessione, l'orario di apertura al pubblico e le relative tariffe.

ART. 16

Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte di L. 2.000.000.000 (duemiliardi) pari a Euro 1.032.913,80= indicizzato. Si farà inoltre carico dell'assicurazione dei fabbricati.
Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.P.R. 626/94, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.
Al personale dipendente e ai soci lavoratori della Cooperativa Centro Sport U.S. ACLI, denominata Società Concessionaria nell'articolato del presente atto, impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna della lista dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonchè della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore. I mancati adempimenti in materia di garanzie contrattuali dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori potranno costituire motivo di revoca della concessione.

ART. 17

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo ad altri; in ogni caso il gestore dovra essere iscritto al R.E.C. presso una C.C.I.A.A.
In ogni caso questa Amministrazione dovrà essere sollevata da ogni responsabilita e mallevadoria, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il concessionario o il sub-concessionario, per quanto attiene il servizio bar e ristoro, dovrà comunque richiedere regolare licenza per poter esercitare presso il complesso concesso.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar e ristoro.

ART. 18

La Civica Amministrazione provvederà ai controlli dell'attivita e del modo di conduzione dell'impianto e mediante i propri Uffici Tecnici competenti ad effettuare periodici controlli sullo stato manutentivo degli impianti e della struttura. A seguito di tali controlli potranno essere riviste le condizioni di affidamento compresa la revoca della concessione in caso di gravi inadempienze e secondo le procedure di cui al precedente art. 2. Saranno pertanto causa di revoca le inadempienze ai seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24.

ART. 19

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc... di cui al D. Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

ART. 20

All'atto della consegna dell'Immobile verrà redatto apposito verbale in triplice copia. Due copie del predetto verbale saranno conservate rispettivamente agli atti della Divisione Patrimonio e del Settore Sport.
Una copia sarà eventualmente inoltrata al Settore III Ispettorato di Ragioneria qualora risultassero inventariati beni mobili ed attrezzature eventualmente esistenti presso l'Impianto.

ART. 21

Alla scadenza della concessione o in caso di revoca anticipata della stessa, il complesso sportivo, gli impianti e le eventuali attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione.

ART. 22

Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni.

ART. 23

Il concessionario costituisce cauzione definitiva tramite ...................................... di L. 30.000.000 (trentamilioni) pari a Euro 15.493,71=, a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sara disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 24

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 25

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale in Torino, presso il Palazzo Municipale.

ART. 26

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.