Divisione Economia e Sviluppo
99 05225/10
Settore Sport
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: COMPLESSO SPORTIVO COSTITUENTE EX DOPOLAVORO LANCIA, SITO IN PIAZZA ROBILANT - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE AL CENTRO SPORT U.S. ACLI TORINO SOC. COOP. A R.L. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.
Proposta dell'Assessore Perone,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
dell'11 novembre 1997 (mecc. 9707479/08), esecutiva dal 24 novembre
1997 la Città ha acquistato dalla Società Sisport
Fiat S.p.A. l'Immobile sito in piazza Robilant con ingresso dal
n. 16. Il complesso sportivo è costituito da una palazzina
a 2 piani fuori terra oltre a piano cantina, spogliatoi e deposito
attrezzi per una superficie coperta di mq. 1.584, superficie sviluppata
mq. 3.155, 2 costruzioni accessorie in muratura, 1 di mq. 70 di
superficie ad uso spogliatoio ed 1 di mq. 91 ad uso deposito attrezzi.
L'allestimento impiantistico sportivo comprende campi da bocce
per mq. 2.000, 6 campi da tennis per mq. 2.920 ed 1 campo da calcio
per mq. 6.800.
Oltre ad essere adibito a sede del Dopolavoro
Lancia, l'immobile era aperto all'utilizzo dei cittadini del quartiere,
soprattutto anziani; da più di 2 anni la struttura è
chiusa.
La Città ha acquisito il complesso
in condizioni strutturali e manutentive che richiedono l'adeguamento
alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, termici
e di sicurezza sul lavoro.
In data 28 luglio 1998, a rogito del Segretario
Generale dr. Francesco Incandela, è stato stipulato l'atto
di acquisto del compendio immobiliare in argomento. Pertanto rilevata
la necessità di rendere fruibile all'utenza al più
presto il complesso in oggetto, evitando anche un eventuale rapido
degrado della struttura tutelandone anche il valore immobiliare,
in applicazione del D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995, come già
avvenuto in casi analoghi, la Giunta Comunale con provvedimento
(mecc. 9805260/10), deliberava di indire gara per l'individuazione
di un soggetto al quale affidare la titolarità della concessione
del complesso sportivo sito in piazza Robilant 16.
In esecuzione della deliberazione (mecc.
9805260/10), in data 21 agosto 1998 veniva pubblicato il conseguente
bando di gara, successivamente integrato e modificato con avviso
di rettifica pubblicato il 25 settembre 1998, con scadenza il
15 ottobre 1998, giusta deliberazione della Giunta Comunale (mecc.
9808036/10).
L'apposita Commissione si è riunita
il 23 ottobre 1998, il 9 novembre 1998 ed il 24 novembre 1998
ed ha provveduto a redigere i verbali dei lavori e di assegnazione,
allegati al presente atto deliberativo (all. 1 - n. ), proponendo
quale assegnataria l'U.S. A.C.L.I. che interverrà alla
stipula costituendosi nel Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop.
a R.L., affiliata all'U.S. A.C.L.I.
Considerata la portata sociale, la complessità
e la specificità della struttura e del conseguente negozio,
è stato preventivamente previsto di riconsolidare l'uso
dell'immobile da parte della cittadinanza appartenente a tutte
le fasce di età. Si è del parere che l'aggiudicazione,
al di là degli aspetti formali tipici dei contratti pubblici,
non debba configurarsi quale restrizione della fruibilità,
ingabbiandola in rigide prescrizioni contrattuali. Ci si propone
per contro di incentivare l'utilizzo e la presenza degli utenti
storici e si confida inoltre in una compenetrazione di intenti
fra i sodalizi radicati sul territorio circoscrizionale e rionale
ed anche con il Circolo Ricreativo dei Dipendenti Comunali. La
Civica Amministrazione ritiene necessaria la condivisione progettuale
di alcune delle iniziative ricreative dopolavoristiche, che si
auspica possano essere calendarizzate presso il complesso in oggetto,
previ accordi di programma e di collaborazione secondo le rispettive
norme statutarie.
Valutati gli oneri di gestione, adeguamento
e ristrutturazione, nonché relativi al carico economico
delle utenze, si ritiene adeguata una durata ventinovennale, come
già enunciato nel provvedimento di indizione della gara.
La Civica Amministrazione, compatibilmente
alle disponibilità finanziarie ed alla vigente normativa,
potrà istruire la procedura per la costituzione della garanzia
fidejussoria relativa al finanziamento dei lavori, che saranno
eseguiti a cura e spese del concessionario.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare la gestione del complesso
sportivo costituente ex Dopolavoro Lancia sito in Torino tra le
vie San Paolo, Tolmino e Renier, con ingresso da piazza Robilant
16 al Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata
all'U.S. A.C.L.I., con sede in Torino, piazza Robilant 16, P.
IVA 07777950010, nella persona del Presidente sig. Giovanni Girardo,
nato a Torino il 4 febbraio 1948, residente in Moncalieri (TO),
strada Torino n. 12/A, C.F. GRR GNN 48B04 L219N, per un periodo
di anni 29 a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'esecutività
della presente deliberazione;
2) di approvare la convenzione con il Centro
Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., alle condizioni tutte
riportate nel contratto allegato che è parte integrante
del presente provvedimento (all.2- n ).
Il corrispettivo annuale determinato in
Lire 200.000 pari a Euro 103,29 IVA compresa, dovrà essere
versato alla Città entro il mese di gennaio di ogni anno,
presso l'Ufficio Cassa del Settore Sport, che provvederà
all'accertamento dell'entrata alle risorse e sul capitolo, pertinente,
attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo
in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione
degli oneri di gestione e ristrutturazione da sostenersi a carico
del concessionario.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto,
di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà
automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni
con successivo provvedimento deliberativo.
All'atto della consegna dell'immobile
gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno
fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della Divisione
Patrimonio.
Copia dello stesso sarà trasmessa
al Settore III Ispettorato di Ragioneria;
3) di dare atto che le spese a carico della
Città di cui all'art. 13 dell'allegata convenzione, relativamente
all'acqua potabile, trovano capienza sui fondi impegnati dal Settore
competente salvo integrazioni dei medesimi in relazione ai consumi;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
Premesso che la Citta ha necessita di assicurare il funzionamento
del complesso sportivo costituente ex Dopolavoro Lancia sito in
Torino tra le vie San Paolo, Tolmino e Renier, con ingresso da
P.zza di Robilant 16; con il presente atto tra il Comune di Torino
C.F. 00514490010, rappresentato dal Direttore del Servizio Centrale
Acquisti Contratti e Appalti Dr.ssa Mariangela Rossato, nata a
Venaria (TO), il 7 marzo 1952 e residente in Ciriè (TO);
in ottemperanza dell'art. 20 comma 2°, del Regolamento dei
Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 23 Marzo 1992 (mecc. n. 9202021/46) n. 93/92 (esecutiva
dal 15 giugno 1992), e il Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop.
a R.L., affiliata all'U.S. A.C.L.I., con sede in Torino Piazza
Robilant 16, (P. IVA ) qui rappresentata dal sig. Giovanni Girardo,
nato a Torino il 4/2/1948 e residente in Moncalieri (TO), Strada
Torino 12/A, (C.F. GRRGNN48B04L219N), in qualità di Presidente
della Società Cooperativa stessa, affiliata all'U.S. A.C.L.I.,
come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del
Comune, in esecuzione della deliberazione n. . . . . n. mecc.
. . . . . . . . . . del consiglio Comunale del . . . . . . . .
. . . . . . . , esecutiva dal . . . . . . . . . . . . . . . ,
vista la certificazione prefettizia rilasciata ai sensi
dell'art. 2 della legge 23.12.1982 n. 936, si conviene e si stipula
quanto segue:
La Citta di Torino concede al Centro Sport U.S. ACLI Torino
Soc. Coop. a R.L., affiliata all'U.S. A.C.L.I. il complesso sportivo
costituente ex Dopolavoro Lancia sito in Torino P.zza Robilant
16, consistente in: una palazzina a due piani fuori terra oltre
a piano cantina, spogliatoi e deposito attrezzi per una superficie
coperta di mq. 1584, superficie sviluppata mq. 3155, due costruzioni
accessorie in muratura, una di mq. 70 di superficie ad uso spogliatoio
ed una di mq. 91 ad uso deposito attrezzi; impianti sportivi comprendenti
campi da bocce per mq. 2000, sei campi da tennis per mq. 2920
ed un campo da calcio per mq. 6800; come da planimetrie allegate
(tavole 1-2-3-4-5).
Il tutto censito al N.C.T.: foglio F. 296 nn. 69 - 70 - 84 - 71,
per una superficie totale fondiaria di mq. 21.834; alle coerenze
a nord P.zza di Robilant, a est Via Tolmino F. 296 part. nn.72
- 73 - 74 - 83 - 85, a sud Via Renier F. 296 n. 72, ad ovest Via
San Paolo F. 296 n. 68.
Il Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata
all'U.S. A.C.L.I., qui di seguito
denominata società, concessionario, o societa concessionaria,
effettuerà la gestione con gli stessi orari e le stesse
tariffe degli altri analoghi impianti sportivi comunali, salvo
specifici accordi con l'Assessorato allo Sport della Citta di
Torino, destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere
da parte della Citta, destinando l'immobile ad uso attività
sportive , ricreative , culturali nell'ambito delle funzioni societarie
e compatibili con l'impianto stesso.
L'immobile e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova.
La Città non e tenuta a risarcire alcun danno derivante
da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo
dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti
della cosa. In questo caso sara accettato dalla Civica Amministrazione
l'eventuale adeguamento, in corso di esecuzione, delle opere previste,
anche nei termini temporali.
La concessione avrà decorrenza dal primo giorno del
mese successivo all'esecutività della deliberazione citata
in premessa e durata di anni 29 (ventinove). Alla scadenza non
si rinnoverà automaticamente, ma dovrà essere rinnovata
con nuovo provvedimento deliberativo.
Il concessionario si impegna a provvedere alla firma del contratto
entro due mesi dalla data di consegna dell'immobile.
La Città potrà revocare in qualunque momento la
concessione, previa semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti
od agli impianti venga data una destinazione diversa da quella
prevista all'art. 1. In detto caso il complesso dovra essere restituito
alla Città entro un mese dalla richiesta, nello stato in
cui si trova, libero da persone e cose.
La Città si riserva altresì di revocare la concessione
in qualunque momento con preavviso di mesi tre per ragioni di
pubblico interesse, comunque vincolata ad un cambio di destinazione
d'uso. In quest'ultimo caso la Città corrisponderà
un indennizzo commisurato alle migliorie apportate dal concessionario
.
Il canone annuo per l'utilizzo del complesso sportivo a di L. 200.000 (duecentomila) pari a Euro 103,29 IVA compresa. Detto canone sarà aumentato in ragione dell'indice Istat annuale.
La manutenzione ordinaria del verde, compresa la potatura,
compete al Concessionario, rimanendo in capo alla Città
la potatura degli alberi ad alto fusto, la manutenzione straordinaria
delle alberate ad alto fusto e l'esercizio dei diritti e dei doveri
che ad essa competono in quanto proprietaria.
Il Settore competente prima di procedere alla consegna del complesso
al Concessionario procederà ai sensi dell'art. 27 comma
11 del N.U.E.A. del vigente PRG a rilevare le alberature di alto
fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole
fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da
parte del Concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti,
operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti
non se ne offendano gli apparati radicali. I nuovi piantamenti,
dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire,
contenuta in una relazione tecnica da indirizzare al Settore Tecnico
Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le eventuali
direttive necessarie.
Durante la concessione sono a carico della Società la custodia del Complesso sportivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, dei manufatti, delle attrezzature e delle recinzioni, nonche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13, lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi.
La Società potrà realizzare all'interno del complesso, previa autorizzazione degli Uffici competenti, nuove costruzioni od impianti. Dette opere, non appena eseguite, accederanno gratuitamente al Patrimonio della Città. In questo caso i termini della convenzione potranno essere rivisti in relazione alla durata.
Saranno a carico del Concessionario, oltre alla manutenzione straordinaria dell'immobile anche gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento per rendere agibile l'impianto alle destinazioni previste dalla presente concessione.
Il progetto riguardante le opere di miglioria e gli interventi
sui manufatti e gli impianti di cui la Società concessionaria
ha proposto la realizzazione, le cui opere dovranno essere eseguite
a totale cure e spese della Società concessionaria, dovrà
essere presentato, ai competenti Uffici del Comune di Torino entro
120 gg. dall'esecutività della deliberazione oggetto del
presente contratto.
Qualora il concessionario intenda procedere alla ristrutturazione
dell'Immobile in piu momenti, il progetto definitivo, che potrà
essere modificato e/o integrato in sede esecutiva dei lavori previo
esame ed autorizzazione dei Settori Tecnici competenti, ai quali
spetterà il controllo sia nella fase di esecuzione che
finale, dovrà indicare le varie fasi e l'ordine cronologico
di attuazione; in particolare la prima fase dovrà contemplare
gli interventi minimi per consentire l'apertura dell'Impianto
in regime di sicurezza per i requentatori.
I progetti dovranno essere corredati, a cura del concessionario,
da tutte le autorizzazioni di legge (C.I.E., C.P.V.L.P.S., VV.FF.,
etc.).
La società concessionaria dovrà comunque ultimare
i lavori proposti entro 5 anni dal rilascio delle relative concessioni
e/o autorizzazioni di legge e comunque entro 5 anni dalla stipula
della presente convenzione.
La Città di Torino potrà revocare in qualunque momento
la concessione a semplice richiesta nel caso in cui le opere non
siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti nel precedente
comma del presente articolo, senza dover corrispondere alcun indennizzo
o compenso a qualsiasi titolo. In detto caso il complesso dovrà
essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla
richiesta, nello stato in cui si trova libero da persone o cose.
Resta inteso che, qualora vengano proposti ed accettati ulteriori
lavori di miglioria, il presente provvedimento potrà essere
rivisto.
Il Concessionario costituirà cauzione definitiva, secondo
le modalità di legge, fino alla concorrenza di L. 10.000.000
(diecimilioni) pari a Euro 5.164,57=, a garanzia degli obblighi
contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori, ed in particolare
rispetto ai termini sia esecutivi che temporali. La costituzione
della cauzione avrà decorrenza dalla data del rilascio
delle relative concessioni o autorizzazioni previste dalla normativa
vigente e verrà svincolata alla data di ultimazione dei
lavori previsti nel progetto.
La Civica Amministrazione al termine dei lavori si riserva di
verificare l'entita dell'investimento. A seguito di tale verifica
potranno essere rivisti gli accordi contrattuali riferiti alla
durata.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso spettante al
progettista ed al Direttore dei lavori, scelti dalla società
concessionaria tra i professionisti iscritti all'Albo e quello
per ottenere l'eventuale accatastamento per variazione dell'immobile
nonchè quello spettante al collaudatore in corso d'opera
nominato dal Settore Tecnico competente su segnalazione dell'Ingegnere
Capo.
Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di
ogni onere assistenziale ed assicurativo.
Le eventuali nuove strutture, che dovranno comunque essere
preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali,
si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino
per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che
competa al concessionario alcuna indennità o compenso di
sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile, fatto salvo quanto
previsto al precedente art. 2 del presente disciplinare.
In conseguenza di cio, intendendo le opere equiparabili ad interventi
eseguiti direttamente dalla Città, le stesse sono esenti
dagli oneri concessori ex art.3 della Legge 10/77 ai sensi dell'art.
9, lettera f della Legge 10/77.
Le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento,
per la conduzione dell'impianto termico (D.P.R. 412/93), al telefono,
ed alle imposte applicate a qualsiasi titolo sono a carico del
concessionario, comprese quelle relative all'installazione, sostituzione
o riparazione dei misuratori e di ogni altra tassa o imposta.
Per le strutture previste dall'attuale convenzione, le spese relative
all'acqua potabile sono a carico della Citta. Relativamente all'acqua
potabile il concessionario provvederà alla manutenzione
ordinaria delle rubinetterie esterne a valle del contatore ed
alla manutenzione ordinaria dell'impianto idrico all'interno dei
fabbricati; pertanto la manutenzione straordinaria dell'impianto
idrico sarà a carico della Città, ad esclusione
delle rotture provocate da incuria o da danneggiamenti colposi
e/o dolosi.
Per le utenze a contatore di pertinenza del concessionario sarà
necessaria la volturazione a carico dello stesso.
La Societa concessionaria metterà a disposizione della
Città e della Circoscrizione III, il complesso sportivo
con le seguenti modalità:
- viene garantito l'uso gratuito di locali
per riunioni, sale polivalenti e relativi servizi, per non meno
di mq. 150, per sei giorni al mese ciascuna, ovvero in equivalenti
entità spazio/tempo e secondo un calendario da concordare;
resta inteso che la metratura individuata potrà essere
fruibile nella sua quantificazione massima anche contemporaneamente
nelle giornate calendarizzate e non già frazionata o diluita
nella programmazione oraria giornaliera;
- viene garantito l'uso gratuito per le
scuole di ogni ordine e grado degli Impianti sportivi, in misura
massima di 1 classe per ogni ora, per tipologia di impianto, per
un massimo di 3 classi all'ora, per 3 ore al giorno alla mattina
e per 5 giorni alla settimana, sabato escluso, secondo un calendario
mensile o stagionale da concordare preventivamente; resta inteso
che per tali attività qualora dovessero essere utilizzati
istruttori sportivi, dovrà essere interpellata la società
concessionaria, quest'ultima applicherà gli stessi costi
orari definiti annualmente tra gli Enti gestori ed il C.E.P.S.;
- viene garantito l'uso a tariffe comunali
del campo da calcio per tre ore al giorno, dal martedì
al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.00
e le ore 17.00; nelle giornate di sabato e domenica il campo potrà
essere messo a disposizione delle società sportive calcistiche,
a tariffe comunali e nelle medesime fasce orarie di cui sopra,
compatibilmente con la programmazione delle attività di
campionato;
- viene garantito l'uso a tariffe comunali
dei campi da tennis con le stesse modalità per il campo
da calcio;
- viene garantito l'uso a tariffe comunali
dei campi da bocce per il 70% degli spazi disponibili, durante
gli orari di apertura, dal lunedì al venerdì, ad
eccezione dell'eventuale riposo settimanale. Nelle giornate festive
ed il sabato verrà garantito il medesimo uso tranne che
in occasione di gare e tornei preventivamente programmati;
- quando saranno realizzati i campi da
calcetto verrà garantito l'uso a tariffa comunale o concordata
di due campi, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00
alle ore 17.00 e di uno di questi fino alle ore 20.00.
Il Concessionario metterà altresì gratuitamente
a disposizione della Città e della Circoscrizione III la
struttura per tre giorni l'anno, per la realizzazione di iniziative
o lo svolgimento di manifestazioni, compatibilmente con le attività
già programmate ed i calendari dei campionati; le richieste
dovranno essere presentate per iscritto alla Società concessionaria
almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la manifestazione.
La Città si riserva, gratuitamente, per ulteriori tre giorni
l'anno, la disponibilità parziale dell'impianto per singole
manifestazioni riferite alle attività svolte nel medesimo,
compatibilmente con le attività già programmate
ed i calendari dei campionati.
Tutte le comunicazioni interlocutorie riguardanti l'uso concordato
al presente articolo, verranno accreditate dall'Assessorato allo
Sport.
La Società concessionaria sentito il Comitato di programma
proposto, del quale farà parte un rappresentante della
Circoscrizione III, articolerà la gestione attuando il
progetto di intervento ed il programma degli interventi proposti
in sede di partecipazione alla gara, che si allegano quali parti
integranti del presente atto (All. A) .La Società concessionaria,
con cadenza biennale, sottoporrà all'approvazione preventiva
dell'Assessorato allo Sport l'insieme delle proposte progettuali
rivolte all'utenza e riferirà sulle iniziative svolte,
fornendo tutti i rilevamenti relativi alle frequenze.
La Società concessionaria si impegna a garantire prioritariamente
il mantenimento e la gestione degli Impianti all'aperto, con particolare
salvaguardia della pratica delle bocce e di tutte le attività
di socializzazione ad esso correlate e storicamente svolte nella
struttura, verrà infatti garantita la possibilità
di accesso alla stessa da parte dei precedenti fruitori del complesso
alle condizioni sopra convenute.
Resta inteso che le eventuali iniziative correlate alla formazione
sportiva saranno organizzate con la supervisione dell'U.S. A.C.L.I.
e che iniziative accessorie quali l'esercizio di patronati e/o
similari non potranno costituirsi quale sede operativa e/o legale
degli stessi presso la struttura in concessione.
Gli incassi derivanti dall'applicazione delle tariffe, ove prevista,
saranno introitati dal concessionario a parziale copertura dei
costi di gestione.
Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario
applicherà le tariffe approvate dal Consiglio Comunale
per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. In riferimento
a quanto normato dal precedente articolo 14, al fine di consentire
la più ampia e libera accessibilità agli impianti
da parte dei singoli fruitori ed alle eventuali Associazioni,
Enti, Società che ne fanno richiesta d'uso, non potrà
essere richiesta affiliazione alcuna all'U.S. di riferimento del
Concessionario. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla
società concessionaria a parziale copertura delle spese
di gestione. Per quanto riguarda la tariffa oraria da applicare
per l'illuminazione degli spazi sportivi la società concessionaria
presenterà una relazione tecnica dei costi, sottoscritta
da un libero professionista iscritto all'Albo, sulla base delle
indicazioni fornite dall'A.E.M.
In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti
ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata
con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino
di cassa e/o fattura (quando richiesta).
In conformità alla mozione n. 58 approvata dal Consiglio
Comunale il 23 ottobre 1995, all'ingresso dell'impianto dovrà
essere obbligatoriamente affisso, a cura e spese del concessionario,
un cartello recante, dopo la dicitura Citta di Torino
l'indicazione della concessionaria, la durata della concessione,
l'orario di apertura al pubblico e le relative tariffe.
Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa
che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle
cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale
minimo previsto per responsabilità civile verso terzi,
in caso di infortunio e/o morte di L. 2.000.000.000 (duemiliardi)
pari a Euro 1.032.913,80= indicizzato. Si farà inoltre
carico dell'assicurazione dei fabbricati.
Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione
del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini
presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte,
della sicurezza ai sensi del D.P.R. 626/94, e si obbliga a tenere
la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità,
civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi
genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per
effetto della presente concessione.
Al personale dipendente e ai soci lavoratori della Cooperativa
Centro Sport U.S. ACLI, denominata Società Concessionaria
nell'articolato del presente atto, impiegato presso il Complesso
Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul
lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente
potrà chiedere la consegna della lista dei lavoratori occupati
e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonchè della
documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali
a loro favore. I mancati adempimenti in materia di garanzie contrattuali
dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori potranno costituire
motivo di revoca della concessione.
Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale
servizio bar e ristoro od affidarlo ad altri; in ogni caso il
gestore dovra essere iscritto al R.E.C. presso una C.C.I.A.A.
In ogni caso questa Amministrazione dovrà essere sollevata
da ogni responsabilita e mallevadoria, anche nei confronti di
terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il concessionario o il sub-concessionario, per quanto attiene
il servizio bar e ristoro, dovrà comunque richiedere regolare
licenza per poter esercitare presso il complesso concesso.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte
le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo
esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento
del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte
anche la sola concessione del servizio bar e ristoro.
La Civica Amministrazione provvederà ai controlli dell'attivita e del modo di conduzione dell'impianto e mediante i propri Uffici Tecnici competenti ad effettuare periodici controlli sullo stato manutentivo degli impianti e della struttura. A seguito di tali controlli potranno essere riviste le condizioni di affidamento compresa la revoca della concessione in caso di gravi inadempienze e secondo le procedure di cui al precedente art. 2. Saranno pertanto causa di revoca le inadempienze ai seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc... di cui al D. Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.
All'atto della consegna dell'Immobile verrà redatto
apposito verbale in triplice copia. Due copie del predetto verbale
saranno conservate rispettivamente agli atti della Divisione Patrimonio
e del Settore Sport.
Una copia sarà eventualmente inoltrata al Settore III Ispettorato
di Ragioneria qualora risultassero inventariati beni mobili ed
attrezzature eventualmente esistenti presso l'Impianto.
Alla scadenza della concessione o in caso di revoca anticipata della stessa, il complesso sportivo, gli impianti e le eventuali attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione.
Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni.
Il concessionario costituisce cauzione definitiva tramite ...................................... di L. 30.000.000 (trentamilioni) pari a Euro 15.493,71=, a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sara disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale in Torino, presso il Palazzo Municipale.
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.