Divisione Economia e Sviluppo
99 05217/16
Settore Commercio
SS
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Con deliberazione n. 1090 del 21 marzo
1983, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato
il vigente Regolamento per la disciplina dell'attività
di parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini, in attuazione
della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 21
dicembre 1970, n. 1142.
Detto Regolamento ha subito negli anni
alcune modifiche al fine di adeguarne i contenuti al mutare delle
normative, nonchè alle esigenze degli esercenti le attività
di parrucchiere e mestieri affini e dei fruitori delle stesse.
Le modifiche sono state adottate con deliberazione n. 3456 del
Consiglio Comunale 9 settembre 1986 (mecc. 8609374/16), esecutiva
dal 10 ottobre 1986, con deliberazione n. 76 del Commissario Straordinario
5 marzo 1993 (mecc. 9301853/16) adottata ex art. 2 Legge 8 giugno
1990 n. 142, esecutiva dal 2 aprile 1993, e, da ultimo, con deliberazione
n. 196 del Consiglio Comunale del 13 giugno 1995 (mecc. 9503260/16),
anch'essa esecutiva ai sensi di legge.
La Legge 4 gennaio 1990, n. 1, avente
ad oggetto Disciplina dell'attività di estetista,
ha introdotto una normativa specifica per quanto riguarda l'attività
di estetica, non più considerata mestiere affine a quello
di parrucchiere, bensì come fenomeno ben distinto da disciplinarsi
attraverso una legislazione apposita, evidentemente vista l'espansione
dell'attività nel corso degli ultimi anni.
L'art. 5 di detta Legge ha previsto che,
al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con
le effettive esigenze del contesto sociale, le Regioni emanassero
norme di programmazione dell'attività di estetista e dettassero
disposizioni ai Comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformassero
alla legislazione nazionale.
La Regione Piemonte ha così adottato
la L.R. 9 dicembre 1992, n. 54, recante Norme di attuazione
della Legge 4 gennaio 1992, n. 1 - Disciplina dell'attività
di estetista, il cui articolo ha stabilito che i Comuni
adottassero appositi regolamenti per disciplinare l'attività
di estetista, anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione
di quello già previsto ai sensi della Legge n. 1142/1970,
avente ad oggetto Modifiche alla Legge 14 febbraio 1963,
n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
Detto Regolamento si sarebbe dovuto applicare
anche alle attività di estetica svolte anche in modo parziale
nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi
medici specializzati, centri di abbronzature e saune o da altre
imprese che effettuassero prestazioni o trattamenti compresi tra
quelli previsti nell'attività di estetista. Ciò
ha comportato che anche l'attività di solarium venisse
sottoposta alla disciplina del nuovo regolamento.
Dall'esame degli atti d'ufficio risalenti
al periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della
L.R. 9 dicembre 1992, n. 54, emerge come l'orientamento dei responsabili
dei competenti uffici sia stato quello di redigere un unico regolamento
per le attività di parrucchiere e di estetica, adeguando
alle novità legislative il contenuto del preesistente Regolamento
per la disciplina dell'attività di parrucchiere per uomo
e donna e mestieri affini in attuazione della Legge 23 dicembre
1970, n. 1142, ed integrandolo nei contenuti in particolar
modo per quanto concerne i requisiti igienici e di sicurezza dei
locali e per gli addetti.
La redazione del nuovo regolamento si
rivelò all'epoca piuttosto complessa, cosicché i
tempi per la formazione del testo definitivo si dilatarono, dovendosi
acquisire indicazioni puntuali in ordine a fondamentali aspetti
quali quelli igienico-sanitari, nonchè pareri sulla corretta
interpretazione della legislazione in relazione ad alcune attività
affini.
L'elaborazione è proseguita sino
a pochi mesi fa, con la collaborazione dei membri della Commissione
consultiva di cui all'art. 3 della Legge 1142/1970, alle cui sedute
hanno potuto partecipare, regolarmente convocati, avanzando proposte
e rilievi, i rappresentanti delle organizzazioni artigianali maggiormente
rappresentative. Per quanto riguarda la parte inerente i requisiti
igienico sanitari dei locali e degli addetti ci si è avvalsi
della fattiva collaborazione del membro della Commissione delegato
dal Medico Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica dell'ASL n. 1 di Torino.
Dopo ampio dibattito, la Commissione nella
seduta del 30 novembre 1998 ha finalmente approvato la bozza definitiva
del Regolamento, allegata alla presente per farne parte integrante
e sostanziale (all. A - n. ), successivamente inoltrata alle Circoscrizioni
con nota in data 18 dicembre 1998 al fine del parere obbligatorio
di cui all'art. 43 del vigente Regolamento del Decentramento della
Città di Torino.
La Circoscrizione 2 ha richiesto che il
termine di trenta giorni stabilito dal Regolamento del Decentramento
per l'espressione del parere venisse prorogato di quindici giorni,
mentre le Circoscrizioni 3 e 7 hanno chiesto una proroga di giorni
trenta.
Allo scadere dei termini così prorogati
si erano pronunciate in merito alla bozza di Regolamento cinque
Circoscrizioni, e cioè la n. 3 - San Paolo, Cenisia Cit
Turin, Pozzo Strada (all. B - n. ), la n. 4 - San Donato, Campidoglio,
Parella (all. C - n. ), la n. 6 - Regio Parco,
Barriera di Milano, Falchera (all. D - n. ), la n. 7 - Aurora,
Vanchiglia, Madonna del Pilone (all. E - n. ), e la n. 10 - Mirafiori
Sud (all. F - n. ).
Atteso che, ai sensi dell'art. 6 comma
2 della L.R. 9.12.1992, n. 54, con nota in data 24 marzo 1999,
n. prot. D10COM7198 è stato richiesto alle organizzazioni
artigianali maggiormente rappresentative di presentare eventuali
osservazioni in merito alla bozza definitiva del Regolamento,
e che nel termine fissato nulla è pervenuto in merito.
Visto il parere favorevole in linea igienico
sanitaria dell'ASL 1 - Dipartimento di Prevenzione, pervenuto
in data 14 aprile 1999, prot. n. D10COM9010 (all. G - n. )
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il nuovo Regolamento
per la disciplina dell'attività di parrucchiere ed estetista
in attuazione della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, della Legge
4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992,
n. 54, allegato alla presente (all. A - n. ) per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il previgente Regolamento
per la disciplina dell'attività di parrucchiere per uomo,
donna e mestieri affini in attuazione della Legge 23 dicembre
1970 n. 1142, approvato con deliberazione n. 1090 e s.m.i.
il 21 marzo 1983 è abrogato;
3) di trasmettere inoltre la presente,
ai sensi dell'art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265 (che definisce l'iter procedurale di approvazione
dei regolamenti comunali a contenuto igienico sanitario), al Consiglio
Regionale di Sanità ed Assistenza (CO.RE.S.A), per l'espressione
del parere di competenza.