Divisione Economia e Sviluppo

99 05217/16

Settore Commercio
SS

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

(proposta dalla G.C. 29 giugno 1999)

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    Con deliberazione n. 1090 del 21 marzo 1983, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il vigente “Regolamento per la disciplina dell'attività di parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini”, in attuazione della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 21 dicembre 1970, n. 1142.
    Detto Regolamento ha subito negli anni alcune modifiche al fine di adeguarne i contenuti al mutare delle normative, nonchè alle esigenze degli esercenti le attività di parrucchiere e mestieri affini e dei fruitori delle stesse. Le modifiche sono state adottate con deliberazione n. 3456 del Consiglio Comunale 9 settembre 1986 (mecc. 8609374/16), esecutiva dal 10 ottobre 1986, con deliberazione n. 76 del Commissario Straordinario 5 marzo 1993 (mecc. 9301853/16) adottata ex art. 2 Legge 8 giugno 1990 n. 142, esecutiva dal 2 aprile 1993, e, da ultimo, con deliberazione n. 196 del Consiglio Comunale del 13 giugno 1995 (mecc. 9503260/16), anch'essa esecutiva ai sensi di legge.
    La Legge 4 gennaio 1990, n. 1, avente ad oggetto “Disciplina dell'attività di estetista”, ha introdotto una normativa specifica per quanto riguarda l'attività di estetica, non più considerata mestiere affine a quello di parrucchiere, bensì come fenomeno ben distinto da disciplinarsi attraverso una legislazione apposita, evidentemente vista l'espansione dell'attività nel corso degli ultimi anni.
    L'art. 5 di detta Legge ha previsto che, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le Regioni emanassero norme di programmazione dell'attività di estetista e dettassero disposizioni ai Comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformassero alla legislazione nazionale.
    La Regione Piemonte ha così adottato la L.R. 9 dicembre 1992, n. 54, recante “Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1992, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista”, il cui articolo ha stabilito che i Comuni adottassero appositi regolamenti per disciplinare l'attività di estetista, anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quello già previsto ai sensi della Legge n. 1142/1970, avente ad oggetto “Modifiche alla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini”.
    Detto Regolamento si sarebbe dovuto applicare anche alle attività di estetica svolte anche in modo parziale nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzature e saune o da altre imprese che effettuassero prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nell'attività di estetista. Ciò ha comportato che anche l'attività di solarium venisse sottoposta alla disciplina del nuovo regolamento.
    Dall'esame degli atti d'ufficio risalenti al periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della L.R. 9 dicembre 1992, n. 54, emerge come l'orientamento dei responsabili dei competenti uffici sia stato quello di redigere un unico regolamento per le attività di parrucchiere e di estetica, adeguando alle novità legislative il contenuto del preesistente “Regolamento per la disciplina dell'attività di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini in attuazione della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142”, ed integrandolo nei contenuti in particolar modo per quanto concerne i requisiti igienici e di sicurezza dei locali e per gli addetti.
    La redazione del nuovo regolamento si rivelò all'epoca piuttosto complessa, cosicché i tempi per la formazione del testo definitivo si dilatarono, dovendosi acquisire indicazioni puntuali in ordine a fondamentali aspetti quali quelli igienico-sanitari, nonchè pareri sulla corretta interpretazione della legislazione in relazione ad alcune attività affini.
    L'elaborazione è proseguita sino a pochi mesi fa, con la collaborazione dei membri della Commissione consultiva di cui all'art. 3 della Legge 1142/1970, alle cui sedute hanno potuto partecipare, regolarmente convocati, avanzando proposte e rilievi, i rappresentanti delle organizzazioni artigianali maggiormente rappresentative. Per quanto riguarda la parte inerente i requisiti igienico sanitari dei locali e degli addetti ci si è avvalsi della fattiva collaborazione del membro della Commissione delegato dal Medico Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL n. 1 di Torino.
    Dopo ampio dibattito, la Commissione nella seduta del 30 novembre 1998 ha finalmente approvato la bozza definitiva del Regolamento, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. A - n. ), successivamente inoltrata alle Circoscrizioni con nota in data 18 dicembre 1998 al fine del parere obbligatorio di cui all'art. 43 del vigente Regolamento del Decentramento della Città di Torino.
    La Circoscrizione 2 ha richiesto che il termine di trenta giorni stabilito dal Regolamento del Decentramento per l'espressione del parere venisse prorogato di quindici giorni, mentre le Circoscrizioni 3 e 7 hanno chiesto una proroga di giorni trenta.
    Allo scadere dei termini così prorogati si erano pronunciate in merito alla bozza di Regolamento cinque Circoscrizioni, e cioè la n. 3 - San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada (all. B - n. ), la n. 4 - San Donato, Campidoglio, Parella (all. C - n. ), la n. 6 - Regio Parco,
Barriera di Milano, Falchera (all. D - n. ), la n. 7 - Aurora, Vanchiglia, Madonna del Pilone (all. E - n. ), e la n. 10 - Mirafiori Sud (all. F - n. ).
    Atteso che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 9.12.1992, n. 54, con nota in data 24 marzo 1999, n. prot. D10COM7198 è stato richiesto alle organizzazioni artigianali maggiormente rappresentative di presentare eventuali osservazioni in merito alla bozza definitiva del Regolamento, e che nel termine fissato nulla è pervenuto in merito.
    Visto il parere favorevole in linea igienico sanitaria dell'ASL 1 - Dipartimento di Prevenzione, pervenuto in data 14 aprile 1999, prot. n. D10COM9010 (all. G - n. )
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell'attività di parrucchiere ed estetista in attuazione della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54”, allegato alla presente (all. A - n. ) per farne parte integrante e sostanziale;
2)    di dare atto che il previgente “Regolamento per la disciplina dell'attività di parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini in attuazione della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142”, approvato con deliberazione n. 1090 e s.m.i. il 21 marzo 1983 è abrogato;
3)    di trasmettere inoltre la presente, ai sensi dell'art. 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (che definisce l'iter procedurale di approvazione dei regolamenti comunali a contenuto igienico sanitario), al Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza (CO.RE.S.A), per l'espressione del parere di competenza.