Divisione Economia e Sviluppo

99 04837/01

Settore Affari Generali e Manifestazioni

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ASSOCIAZIONE “TORINO 2006”: RATIFICA DI ULTERIORE FINANZIAMENTO DI LIRE 500.000.000 PARI AD EURO 258.228,45.

    Proposta del Sindaco Castellani,
    anche a nome dell'Assessore Perone.

    Con propria deliberazione del 6 aprile 1998 (mecc. 9802237/01) il Consiglio Comunale autorizzava la partecipazione della Città di Torino, unitamente alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, alla costituzione dell'Associazione “Torino 2006” per delineare un soggetto operativo avente il compito di curare le attività di preparazione di studi, ricerche e documentazione finalizzate alla promozione della candidatura su scala internazionale.
    Dal verbale della seduta dell'Assemblea del 9 febbraio 1999, che i soci fondatori, per la copertura delle spese finalizzate alla promozione della candidatura di Torino ai Giochi Olimpici 2006, hanno dato il proprio assenso all'integrazione della contribuzione, accertata complessivamente in Lire 10.000.000.000 suddiviso fra i medesimi negli importi di seguito indicati:
-    Comune di Torino per complessive Lire 3.500.000.000
-    Provincia di Torino per complessive Lire 1.500.000.000
-    Regione Piemonte per complessive Lire 5.000.000.000.
    Della somma prevista a carico della Città di Torino sono già stati stanziati ed erogati contributi, a favore della suindicata Associazione per Lire 3.000.000.000, di cui Lire 1.500.000.000 con deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 1998 (mecc. 9803817/01) (e relativa determinazione dirigenziale di impegno del 14 maggio 1998 - mecc. 9803959/01) e Lire 1.500.000.000 con deliberazione della Giunta Comunale del 23 marzo 1999 (mecc. 9902054/01) (e relative determinazioni dirigenziali di impegno del 24 marzo 1999 - mecc. 9902300/01 e del 2 aprile 1999 - mecc. 9902612/10), come previsto dalla precedente deliberazione della Giunta Comunale dell'8 gennaio 1998 (mecc. 9800055/01).
    Pertanto, visto il punto VII dell'atto costitutivo dell'Associazione “Torino 2006” stipulato in data 15 aprile 1998, che prevede che i soci fondatori - Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte - assicurano ciascuno un contributo finanziario di almeno Lire 700.000.000 ancor prima del riconoscimento della personalità giuridica; occorre prevedere un ulteriore intervento finanziario di Lire 500.000.000 pari a Euro 258.228,45, che va a sanare l'impegno assunto dal rappresentante della Città nell'ambito dell'Assemblea ordinaria dei soci fondatori del 9 febbraio 1999, quale contribuzione finalizzata alla copertura delle spese-perdite sostenute da detta Associazione per la promozione della candidatura della Città di Torino ai XX Giochi Olimpici Invernali del 2006.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di ratificare l'ulteriore intervento finanziario, per l'anno in corso, a favore dell'Associazione “Torino 2006”, della somma di Lire 500.000.000 pari ad Euro 258.228,45, che va a sanare l'impegno assunto dal rappresentante della Città nell'ambito dell'Assemblea ordinaria dei soci fondatori del 9 febbraio 1999, quale contribuzione finalizzata alla copertura delle spese-perdite sostenute da detta Associazione per la promozione della candidatura della Città di Torino ad ospitare i XX Giochi Olimpici Invernali del 2006;
2)    di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale la concessione dell'ulteriore finanziamento sopracitato, ad avvenuto reperimento dei fondi necessari;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.