Divisione Economia e Sviluppo
99 04837/01
Settore Affari Generali e Manifestazioni
OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO 2006: RATIFICA DI ULTERIORE FINANZIAMENTO DI LIRE 500.000.000 PARI AD EURO 258.228,45.
Proposta del Sindaco Castellani,
anche a nome dell'Assessore Perone.
Con propria deliberazione del 6 aprile
1998 (mecc. 9802237/01) il Consiglio Comunale autorizzava la partecipazione
della Città di Torino, unitamente alla Regione Piemonte
e alla Provincia di Torino, alla costituzione dell'Associazione
Torino 2006 per delineare un soggetto operativo avente
il compito di curare le attività di preparazione di studi,
ricerche e documentazione finalizzate alla promozione della candidatura
su scala internazionale.
Dal verbale della seduta dell'Assemblea
del 9 febbraio 1999, che i soci fondatori, per la copertura delle
spese finalizzate alla promozione della candidatura di Torino
ai Giochi Olimpici 2006, hanno dato il proprio assenso all'integrazione
della contribuzione, accertata complessivamente in Lire 10.000.000.000
suddiviso fra i medesimi negli importi di seguito indicati:
- Comune di Torino per complessive Lire
3.500.000.000
- Provincia di Torino per complessive Lire
1.500.000.000
- Regione Piemonte per complessive Lire
5.000.000.000.
Della somma prevista a carico della Città
di Torino sono già stati stanziati ed erogati contributi,
a favore della suindicata Associazione per Lire 3.000.000.000,
di cui Lire 1.500.000.000 con deliberazione della Giunta Comunale
del 12 maggio 1998 (mecc. 9803817/01) (e relativa determinazione
dirigenziale di impegno del 14 maggio 1998 - mecc. 9803959/01)
e Lire 1.500.000.000 con deliberazione della Giunta Comunale del
23 marzo 1999 (mecc. 9902054/01) (e relative determinazioni dirigenziali
di impegno del 24 marzo 1999 - mecc. 9902300/01 e del 2 aprile
1999 - mecc. 9902612/10), come previsto dalla precedente deliberazione
della Giunta Comunale dell'8 gennaio 1998 (mecc. 9800055/01).
Pertanto, visto il punto VII dell'atto
costitutivo dell'Associazione Torino 2006 stipulato
in data 15 aprile 1998, che prevede che i soci fondatori - Città
di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte - assicurano
ciascuno un contributo finanziario di almeno Lire 700.000.000
ancor prima del riconoscimento della personalità giuridica;
occorre prevedere un ulteriore intervento finanziario di Lire
500.000.000 pari a Euro 258.228,45, che va a sanare l'impegno
assunto dal rappresentante della Città nell'ambito dell'Assemblea
ordinaria dei soci fondatori del 9 febbraio 1999, quale contribuzione
finalizzata alla copertura delle spese-perdite sostenute da detta
Associazione per la promozione della candidatura della Città
di Torino ai XX Giochi Olimpici Invernali del 2006.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di ratificare l'ulteriore intervento
finanziario, per l'anno in corso, a favore dell'Associazione Torino
2006, della somma di Lire 500.000.000 pari ad Euro 258.228,45,
che va a sanare l'impegno assunto dal rappresentante della Città
nell'ambito dell'Assemblea ordinaria dei soci fondatori del 9
febbraio 1999, quale contribuzione finalizzata alla copertura
delle spese-perdite sostenute da detta Associazione per la promozione
della candidatura della Città di Torino ad ospitare i XX
Giochi Olimpici Invernali del 2006;
2) di demandare a successivo provvedimento
della Giunta Comunale la concessione dell'ulteriore finanziamento
sopracitato, ad avvenuto reperimento dei fondi necessari;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.