Divisione Edilizia e Urbanistica
99 04402/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA
CITTÀ DI TORINO AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990. N.142
ART. 27 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANA
"CASTELLO DI LUCENTO 2"- RATIFICA.
Proposta di concerto dell' Assessore
Corsico e dell'Assessore Viano.
Il programma "Castello di Lucento
2" (S.T. complessiva di 172.946 mq) comprende una parte dell'ambito
di trasformazione 4.15 di PRG, a carattere prevalentemente produttivo
(I.T. 0,7 mq SLP/mq ST).
In particolare interessa la parte di ambito,
oggi inutilizzata, già occupata dal "parco rottami"
del complesso di impianti siderurgici, ormai dismessi e compresi
nella zona di trasformazione "Spina 3".
Il sito in questione, confinante da un
lato con gli attuali stabilimenti A.S.T. - Acciai Speciali Terni
- ed Ilva, e per gli altri tre lati con le zone residenziali E15,
E27, e Lungo Dora, è quindi disponibile per interventi
di trasformazione urbana ed è stata oggetto di una proposta
di intervento di reindustrializzazione avanzata dalla proprietà
(CimiMontubi).
Per l'intero ambito 4.15 il PRG prevede
interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto,
sostituendo le attività esistenti (che in anni passati,
durante la formazione del nuovo PRG, sembrava dovessero cessare)
con nuove attività prevalentemente produttive, legate al
cosiddetto terziario avanzato, concentrate sul lato ovest dell'ambito,
destinando a parco pubblico il lato est.
Le indicazioni di PRG sono tali da comportare
un nuovo insediamento con edifici a 2 e 3 piani fuori terra e
densità fondiarie elevate per poter garantire una rilevante
cessione di aree per servizi.
Il PRG vigente prevede inoltre il prolungamento
dell'asse di corso Lombardia, che dovrebbe attraversare l'intero
ambito fino a raggiungere il corso Regina Margherita.
Le indicazioni del nuovo Piano Regolatore
risultano oggi in parte superate: le attività produttive
esistenti nella parte sud dell'ambito sono ancora vitali, in particolare
la Acciai Speciali Terni, e ciò rende opportuno un adeguamento
del piano stesso rivedendo tali indicazioni alla luce della situazione
in atto e delle mutate prospettive di sviluppo.
L'esigenza della Civica Amministrazione
di rivedere alcuni contenuti di piano si è quindi incontrata
con la proposta avanzata dai privati proponenti l'intervento oggetto
del programma, che interessa la parte dell'ambito 4.15 non occupata
dagli stabilimenti industriali in attività, nè l'area
posta a est (complesso storico del Castello di Lucento), di proprietà
Teksid, attualmente occupata da attività di tipo terziario-direzionale.
La proposta è stata avanzata autonomamente
dalla proprietà, per insediare sull'area libera nuovi insediamenti
prevalentemente produttivi, e successivamente si è prospettata
una concreta ipotesi di intervento da parte di un Consorzio di
piccole e medie imprese intenzionate a localizzarsi nell'area,
con la conseguente determinazione, in termini molto più
puntuali, dei caratteri e del mix funzionale del nuovo insediamento
produttivo.
Tale area era già stata oggetto
di proposta di Programma di Riqualificazione Urbana, più
ampio, presentato nel 1996, sul quale si è sviluppata una
lunga e complessa istruttoria che non ha potuto però concludersi
in tempo utile (31/12/98) per la firma dell'Accordo di Programma,
a seguito della volontà della Civica Amministrazione di
apportare, nella fase conclusiva dell'iter, alcune modifiche,
anche di rilievo urbanistico al programma stesso anche assumendo
come proprie alcune delle osservazioni poste in essere da residenti
della zona.
In fase di formazione del programma la
Città aveva anche avanzato una richiesta di finanziamento
delle urbanizzazioni necessarie all'insediamento, aderendo al
programma di iniziativa comunitaria Resider II, richiesta ammessa
dalla Regione Piemonte per un importo pari a circa 4,4 miliardi.
In tale fase è emersa la necessità
di consentire da un lato l'attuazione degli interventi edilizi
previsti dal programma a condizioni tali da non pregiudicare la
permanenza e l'adeguamento funzionale delle attività produttive
adiacenti (in particolare l'impianto della AST), dall'altro di
ricercare condizioni di fattibilità per l'intervento di
reindustrializzazione più attente al quadro ambientale
circostante.
La Civica Amministrazione ha quindi avviato
una serie di verifiche di compatibilità urbanistica e ambientale,
che si sono concluse con la definizione di alcuni criteri di impostazione
fatti propri dal programma e di alcune prescrizioni ambientali
inserite nelle norme tecniche da rispettare in sede attuativa.
In particolare sono stati condotti uno
studio sulle condizioni ambientali esistenti sotto il profilo
acustico, finalizzato a definire le condizioni di fattibilità
dell'intervento per garantire gli obiettivi di cui sopra ed uno
studio di carattere più generale sull'inserimento ambientale
dell'insediamento nel contesto urbano, condotto dalla soc. Environment
Park.
Il Sindaco della Città di Torino
indiceva conferenza di servizi, convocando i rappresentanti della
Regione Piemonte e della Provincia di Torino.
Il programma, contenendo variante parziale
al PRGC ai sensi della Legge Regionale 56/1977 art. 17 comma 7,
veniva pubblicato con affissione all'Albo Pretorio della Città
di Torino per trenta giorni consecutivi dal 28 gennaio 1999, nonché
sul Bollettino Ufficiale della Regione del 10 febbraio 1999; pervenivano
quattro osservazioni, di cui una fuori termine, le quali erano
esaminate e controdedotte in sede di conferenza di servizi del
22 aprile '99.
Con atto unilaterale d'obbligo del 19
maggio 1999 (rogito dr. Mario Mazzola notaio in Torino rep.n.
105972/25584- Torino 19.05.1999) la società Cimi Montubi
e il consorzio Bonafous si sono impegnati a sottoscrivere la convenzione
entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
La Conferenza di servizi del 18.05.1999
approvava il testo definitivo dello schema di convenzione, nonché
dell'accordo. I rappresentanti degli enti pubblici intervenuti
esprimevano il proprio assenso definitivo al Programma.
L' accordo di programma è stato
stipulato in data 19.05.1999 tra la Regione Piemonte in persona
dell' Assessore Angelo Burzi, delegato del Presidente della Regione
Piemonte on. Enzo Ghigo, e la Città di Torino in persona
del Sindaco prof. Valentino Castellani.
Ciò premesso, il programma viene
assunto dal PRG come una nuova Zona di Trasformazione Urbana,
i cui contenuti tecnici sono i seguenti:
Superficie territoriale: mq 172.946, di
cui mq. 3.240 di proprietà della Città di Torino
messi a disposizione per l'attuazione degli interventi previsti
dal programma senza utilizzare i relativi diritti edificatori;
SLP in programma: mq 72.350 , così articolata: attività
produttive 50.735 mq; commercio all'ingrosso 15.921 mq; attività
terziarie, di servizio e ricettive 5.694 mq.
Le aree per servizi pubblici ammontano
a mq 57.486 (minimo)-(33% della S.T.), le aree per viabilità
ammontano a mq 34.098, di cui 6310 per viabilità di collegamento
con Spina 3.
Le variazioni urbanistiche introdotte
comportano la creazione di una nuova zona di trasformazione, corrispondente
all'ambito oggetto di programma, denominata "4.19 Castello
di Lucento 2", con relativa nuova scheda normativa, i cui
contenuti tecnico-normativi sono quelli definiti dal programma.
Sono state anche apportate alcune modifiche,
esterne all'ambito del PRIU, che rispondono a specifiche motivazioni:
- è stato soppresso l'intero prolungamento
di corso Lombardia fino a corso Regina, nell'impossibilità
di mantenere nel PRG una indicazione grafica di sede stradale
limitata alla parte rimanente dell'ambito 4.15, fuori dal programma,
incompleta e quindi priva di significato;
- sono state apportate correzioni tecniche
marginali a indicazioni grafiche palesemente errate o imprecise.
Per quanto concerne la restante parte
dell'ambito 4.15 non oggetto di programma è in corso di
elaborazione una specifica variante di PRG finalizzata a confermare
la destinazione produttiva agli impianti esistenti prospicenti
corso Regina.
Dal punto di vista finanziario, il costo
delle opere di bonifica ambientale e delle opere di preurbanizzazione
e urbanizzazione previste dal programma è pari a L. 13.996.800.000
(I.V.A. compresa).
Le opere di bonifica ambientale sono finanziate
esclusivamente con risorse aggiuntive private a carico del soggetto
attuatore, pari presuntivamente a L. 1.434.000.000.
Il soggetto attuatore si impegna comunque
a realizzare a proprie spese tutte le opere di bonifica ambientale
necessarie, anche laddove eccedano l'importo suindicato.
Le opere di preurbanizzazione e urbanizzazione
sono realizzate con le risorse finanziarie di seguito indicate:
a) finanziamento Comunitario RESIDER II
L. 4.432.800.000
b) oneri di urbanizzazione primaria (tabellari)
da definire secondo le aliquote vigenti al momento del rilascio
delle singole concessioni edilizie L.
5.269.000.000
c) oneri di urbanizzazione secondaria (tabellari)
da definire secondo le aliquote vigenti al momento del rilascio
delle singole concessioni edilizie L.
1.345.000.000
d) risorse private
L. 1.516.000.000
Il Cronoprogramma definisce il programma
dei lavori e le fasi di esecuzione dei progetti.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977,
n.56 e s.m.i.;
Visto il P. R. G. della Città di
Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
Preso atto che la Circoscrizione n. 5,
alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, non si
è espressa nei termini;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi dell' art. 27
comma 5 della legge 142/90, l' accordo di programma tra la Regione
Piemonte e il Comune di Torino, stipulato in data 19 maggio 1999,
per la realizzazione del Programma di Trasformazione Urbana "Castello
di Lucento 2", con i relativi allegati che ne fanno parte
integrante (all.ti 1-18 - nn. );
2) di prendere atto che l' accordo, approvato
con atto del Sindaco, determina le variazioni del vigente P.R.G.;
3) di approvare specificatamente il programma
definitivo di trasformazione denominato "Castello di Lucento
2", i progetti esecutivi delle opere pubbliche nonchè
lo schema di convenzione tra il Comune di Torino e la società
"Cimi Montubi", con sede in Roma via Di Villa Massimo
47, e il Consorzio Bonafous, con sede in Torino, via Matteo Pescatore
2;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.