Divisione Servizi Socio-Assistenziali
99 04239/19
RG - pc
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA E DELLE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI GESTANTI E MADRI AI SENSI DELLA LEGGE N. 67/93. ANNI 1998/1999/2000.MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9805545/19 DEL 14 SETTEMBRE 1998. ENTRATA PRESUNTA DI L 11.047.500.000.
Proposta dell'Assessore Lepri
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 14 settembre 1998 ( mecc. 9805545/19) veniva approvato
il testo della Convenzione con la Provincia di Torino per la gestione
dei servizi in favore della maternità ed infanzia ai sensi
della legge 67/93 per gli anni 1998/1999/2000, comportante tra
l'altro l'assunzione da parte dell'Amministrazione Comunale della
gestione delle Comunità alloggio per minori e per gestanti
e madri della Provincia di Torino.
Al momento di assumere la gestione di
tali strutture, le clausole convenzionali a suo tempo approvate
dai due Enti si sono rilevate di difficile applicazione in particolare
in relazione alle modalità ivi previste per l'assunzione
del personale avventizio: il budget di spesa allora previsto,
oggetto di trasferimento al Comune di Torino affinchè provvedesse
direttamente a tale incombenza, si è rivelato insufficiente
nonché suscettibile di ulteriori modificazioni nel tempo,
stante il venir meno di ulteriori unità di personale di
ruolo rispetto a quello indicato nell'allegato A della medesima
convenzione e la previsione di ulteriori dimissionamenti e/o trasferimenti.
Si è ritenuto pertanto più
agevole prevedere il mantenimento della funzione dell'assunzione
del personale avventizio in capo alla Provincia stessa onde evitare
gravi problemi organizzativo- gestionali immediatamente ricadenti
sulla funzionalità dei servizi.
Inoltre, dall'esame congiunto delle clausole
convenzionali in precedenza approvate _ con particolare riferimento
alle spese da rimborsare da parte della Provincia _ sono emerse
divergenze interpretative, non di poco rilievo, da parte degli
uffici amministrativi delle due Amministrazioni, con il rischio
che in caso di mancato accordo ci si veda costretti ad aprire
un formale contenzioso per l'interpretazione di alcuni passi controversi.
Sono state pertanto concordate le modificazioni
ed integrazioni al testo originario riportate ed evidenziate nell'allegato
2 facente parte integrante del presente provvedimento e costituente
il nuovo testo della Convenzione, di cui con il presente atto
si propone l'approvazione.
Si dà atto che le modificazioni
ed integrazioni proposte non mutano gli elementi fondamentali
e sostanziali della convenzione, mentre costituiscono occasione
per provvedere alla correzione di alcuni errori materiali riscontrati
nei due testi approvati nonché di alcune espressioni rivelatesi
imprecise.
Inoltre è stato rivisto il sistema
dei rapporti finanziari tra i due Enti così da garantire
per un verso un ammontare complessivo di spesa definito per ciascun
esercizio finanziario ed opportunamente suddiviso tra somme trasferite
al Comune e spese da sostenere direttamente dalla Provincia e,
per altro verso, per eliminare ogni eventualità di spese
variabili in una previsione concordata e definitiva della spesa
complessiva da sostenere: tra le altre sono state previste a carico
del Comune le spese relative ai sussidi da erogarsi agli utenti
di tali servizi mediante provvedimenti di assistenza economica,
per cui occorre autorizzare la possibilità di estendere
alle donne ospiti di tali strutture, qualora prive di reddito,
la procedura già in uso per il riconoscimento di una quota
di piccole spese per gli anziani ospiti di comunità alloggio.
Infine è ora possibile sciogliere
la riserva introdotta dalla Convenzione già approvata circa
la formale definizione di criteri per l'ammissione nelle predette
comunità di minori e gestanti e madri provenienti da tutto
il territorio provinciale al fine di rendere omogenee e perequate
le prestazioni fornite da tali presidi: il documento di criteri
di cui all'allegato A al nuovo testo convenzionale è frutto
dell'accordo raggiunto nell'incontro realizzato tra Provincia,
Comune e rappresentanti dei Consorzi per la gestione delle attività
socio-assistenziali della Provincia.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare , per le ragioni e
le finalità di cui in narrativa, le modificazioni ed integrazioni
alla Convenzione da stipularsi con la Provincia di Torino( all.
1 - n. ), già approvato con deliberazione (mecc. 9805545/19)
citata in narrativa, così come riportate ed evidenziate
nel testo dell'allegato 2 (all. 2 - n. ) facente parte integrante
del presente atto deliberativo, che prevede pertanto un trasferimento
alla Città di L. 3.500.000.000 per l'anno 1998, di Lire
3.682.500.000 per l'anno 1999 avendo come riferimento per il passaggio
della gestione delle comunità alloggio la data presunta
del 1° luglio 1999 e di L. 3.865.000.000 per l'anno 2000;
2) di autorizzare l'erogazione di sussidi
di assistenza economica alle donne ospiti di tali strutture, qualora
prive di reddito, mediante la procedura già in uso per
il riconoscimento di una quota di piccole spese per gli anziani
ospiti di comunità alloggio;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore
interessato di provvedere alle incombenze amministrative tecniche
e finanziarie per l'effettiva assunzione della gestione delle
strutture di cui trattasi, conferendogli altresì la facoltà
di modificazioni o integrazioni non sostanziali delle modalità
di gestione della presente convenzione, che risultassero ulteriormente
utili nell'operatività;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.