Divisione Servizi Socio-Assistenziali

99 04239/19

RG - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 1999

(proposta dalla G.C. 8 giugno 1999)

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA E DELLE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI GESTANTI E MADRI AI SENSI DELLA LEGGE N. 67/93. ANNI 1998/1999/2000.MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9805545/19 DEL 14 SETTEMBRE 1998. ENTRATA PRESUNTA DI L 11.047.500.000.

    Proposta dell'Assessore Lepri

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 1998 ( mecc. 9805545/19) veniva approvato il testo della Convenzione con la Provincia di Torino per la gestione dei servizi in favore della maternità ed infanzia ai sensi della legge 67/93 per gli anni 1998/1999/2000, comportante tra l'altro l'assunzione da parte dell'Amministrazione Comunale della gestione delle Comunità alloggio per minori e per gestanti e madri della Provincia di Torino.
    Al momento di assumere la gestione di tali strutture, le clausole convenzionali a suo tempo approvate dai due Enti si sono rilevate di difficile applicazione in particolare in relazione alle modalità ivi previste per l'assunzione del personale avventizio: il budget di spesa allora previsto, oggetto di trasferimento al Comune di Torino affinchè provvedesse direttamente a tale incombenza, si è rivelato insufficiente nonché suscettibile di ulteriori modificazioni nel tempo, stante il venir meno di ulteriori unità di personale di ruolo rispetto a quello indicato nell'allegato A della medesima convenzione e la previsione di ulteriori dimissionamenti e/o trasferimenti.
    Si è ritenuto pertanto più agevole prevedere il mantenimento della funzione dell'assunzione del personale avventizio in capo alla Provincia stessa onde evitare gravi problemi organizzativo- gestionali immediatamente ricadenti sulla funzionalità dei servizi.
    Inoltre, dall'esame congiunto delle clausole convenzionali in precedenza approvate _ con particolare riferimento alle spese da rimborsare da parte della Provincia _ sono emerse divergenze interpretative, non di poco rilievo, da parte degli uffici amministrativi delle due Amministrazioni, con il rischio che in caso di mancato accordo ci si veda costretti ad aprire un formale contenzioso per l'interpretazione di alcuni passi controversi.
    Sono state pertanto concordate le modificazioni ed integrazioni al testo originario riportate ed evidenziate nell'allegato 2 facente parte integrante del presente provvedimento e costituente il nuovo testo della Convenzione, di cui con il presente atto si propone l'approvazione.
    Si dà atto che le modificazioni ed integrazioni proposte non mutano gli elementi fondamentali e sostanziali della convenzione, mentre costituiscono occasione per provvedere alla correzione di alcuni errori materiali riscontrati nei due testi approvati nonché di alcune espressioni rivelatesi imprecise.
    Inoltre è stato rivisto il sistema dei rapporti finanziari tra i due Enti così da garantire per un verso un ammontare complessivo di spesa definito per ciascun esercizio finanziario ed opportunamente suddiviso tra somme trasferite al Comune e spese da sostenere direttamente dalla Provincia e, per altro verso, per eliminare ogni eventualità di spese variabili in una previsione concordata e definitiva della spesa complessiva da sostenere: tra le altre sono state previste a carico del Comune le spese relative ai sussidi da erogarsi agli utenti di tali servizi mediante provvedimenti di assistenza economica, per cui occorre autorizzare la possibilità di estendere alle donne ospiti di tali strutture, qualora prive di reddito, la procedura già in uso per il riconoscimento di una quota di piccole spese per gli anziani ospiti di comunità alloggio.
    Infine è ora possibile sciogliere la riserva introdotta dalla Convenzione già approvata circa la formale definizione di criteri per l'ammissione nelle predette comunità di minori e gestanti e madri provenienti da tutto il territorio provinciale al fine di rendere omogenee e perequate le prestazioni fornite da tali presidi: il documento di criteri di cui all'allegato A al nuovo testo convenzionale è frutto dell'accordo raggiunto nell'incontro realizzato tra Provincia, Comune e rappresentanti dei Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali della Provincia.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di autorizzare , per le ragioni e le finalità di cui in narrativa, le modificazioni ed integrazioni alla Convenzione da stipularsi con la Provincia di Torino( all. 1 - n. ), già approvato con deliberazione (mecc. 9805545/19) citata in narrativa, così come riportate ed evidenziate nel testo dell'allegato 2 (all. 2 - n. ) facente parte integrante del presente atto deliberativo, che prevede pertanto un trasferimento alla Città di L. 3.500.000.000 per l'anno 1998, di Lire 3.682.500.000 per l'anno 1999 avendo come riferimento per il passaggio della gestione delle comunità alloggio la data presunta del 1° luglio 1999 e di L. 3.865.000.000 per l'anno 2000;
2)    di autorizzare l'erogazione di sussidi di assistenza economica alle donne ospiti di tali strutture, qualora prive di reddito, mediante la procedura già in uso per il riconoscimento di una quota di piccole spese per gli anziani ospiti di comunità alloggio;
3)    di dare mandato al Dirigente del Settore interessato di provvedere alle incombenze amministrative tecniche e finanziarie per l'effettiva assunzione della gestione delle strutture di cui trattasi, conferendogli altresì la facoltà di modificazioni o integrazioni non sostanziali delle modalità di gestione della presente convenzione, che risultassero ulteriormente utili nell'operatività;
4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.