Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
99 04149/64
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
OGGETTO: GESTORE UNICO PER IL SERVIZIO IDRICO NEL BACINO TORINESE.
APPROVAZIONE DI CONVENZIONE, STATUTO ATTO COSTITUTIVO E MODALITA'
DI PARTECIPAZIONE.
Proposta del Sindaco Castellani,
sentiti gli Assessori Peveraro, Torresin
e Vernetti.
La Legge 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni
in materia di risorse idriche ha previsto la riorganizzazione
territoriale del servizio idrico integrato demandando alle Regioni
la delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali.
L'art. 9 della legge conferisce ai Comuni
e Province di ciascun ambito territoriale la funzione di organizzare
il servizio mediante le forme previste dall'art. 22 Legge 8 giugno
1990 n. 142 e nel rispetto dei criteri indicati all'art. 8 della
Legge 36/94.
Il servizio deve essere gestito nella
sua forma integrata, costituita dall'insieme delle attività
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici,
di fognatura e di depurazione.
La Regione Piemonte ha dato attuazione
alla Legge Galli con la propria L.R. 20 gennaio 1997
n. 13 ed ha delimitato, tra gli altri, l'ambito n. 3, Torinese,
costituito da 13 aree omogenee e da 13 comunità montane;
7 di queste, che comprendono 52 Comuni del bacino torinese, sono
suscettibili di formare un sub-ambito.
La stessa legge prevede che il servizio
possa essere dalla Autorità d'ambito affidato anche a più
soggetti purchè questi provvedano, per la porzione di territorio
servito, alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile
di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
I Comuni del bacino torinese gestiscono
il servizio con pluralità di tipologie e con notevoli differenziazioni
organizzative in relazione agli acquedotti, fognature ed impianti
di depurazione.
L'acquedotto è prevalentemente
gestito con convenzione o concessione a terzi se si fa riferimento
al numero dei Comuni, mentre in termini di popolazione il 64,0%
è servito da imprese pubbliche, in particolare AAM S.p.A.
(61,0) la quale provvede anche, per ulteriore quota, mediante
convenzioni.
Il Settore fognature è prevalentemente
gestito in economia o in convenzione.
La depurazione vede 31 Comuni associati
in 4 Aziende Speciali mentre gli altri provvedono prevalentemente
in economia; l'azienda speciale Po Sangone associa n. 25 Comuni
con popolazione servita pari a circa l'85%.
La riorganizzazione, che deve rispondere
ai criteri enunciati alle lett. a), b) e c) dell'art. 8 Legge
36/94, si impone perché in base alla legge regionale è
possibile individuare sub-ambiti omogenei all'interno di quelli
ottimali, ma non è consentito ripartire tra più
soggetti le componenti del servizio.
Le due rilevanti aziende, AAM S.p.A. e
A.P.S., che svolgono i servizi per la assolutamente prevalente
popolazione del bacino torinese, il quale peraltro esprime il
71% di popolazione dell'intero ambito territoriale ottimale, non
sarebbero in grado di assolvere al servizio integrato, essendo
l'una operante nel campo degli acquedotti, ma non in quello delle
fognature e depurazione, e l'altra nel settore delle fognature
(parte) e della depurazione.
Dall'entrata in vigore della Legge 36/94,
e poi con l'accelerazione conseguente all'approvazione della L.R.
13/97, si è imposta l'esigenza della riorganizzazione,
che deve coinvolgere i Comuni che costituiscono il bacino torinese.
L'esistenza delle due rilevanti entità
AAM S.p.A e APS impone che il processo di riorganizzazione parta
proprio dalla riconsiderazione dei relativi assetti, naturalmente
prefigurando la contestuale o successiva aggregazione che coinvolga
auspicabilmente la generalità dei Comuni del bacino.
I mezzi per la gestione del
servizio, della Legge 36/94 e Legge Regionale 13/97 sono quelli
stabiliti dall'art. 22 della Legge 142/90 e dunque riconducibili
(escluse per inidoneità l'economia, per incoerenza l'istituzione
e per espresso impedimento della Legge Regionale 13/97 l'azienda
monocomunale) all'azienda speciale di tipo consortile, alla S.p.A.
o alla concessione a terzi.
Quest'ultima previsione non è auspicabile
perché implicherebbe l'impensabile smantellamento delle
aziende pubbliche esistenti, che invece debbono essere valorizzate
e dunque riorganizzate a fronte delle nuove esigenze.
Nell'alternativa tra azienda speciale
consortile e Società per Azioni è stata quest'ultima
a prevalere, per un complesso di considerazioni oggi così
riconosciute da non richiedere illustrazione (sulla forma della
S.p.A. è indirizzata anche la legislazione sul riordino
dei pubblici servizi in corso di emanazione).
L'esigenza di costituire una nuova azienda
nella quale far confluire quelle operanti nell'area metropolitana
(prima tra tutte AAM S.p.A. ed APS) venne discussa in assemblea
APS del 27 giugno 1997.
L'assemblea dette mandato al Consiglio
di Amministrazione APS di provvedere alle verifiche e studi ed
ha nominato una commissione ristretta di Sindaci per seguirne
l'andamento.
Le elaborazioni sono state coordinate
da CREDIOP S.p.A. e dai consulenti incaricati dall'Azienda.
Si è proceduto per successive verifiche
e valutazioni sulle diverse modalità per conseguire l'obiettivo
prefissato.
A seguito di numerose riunioni si è
pervenuti alla elaborazione di un progetto e di uno schema di
accordo di programma presentato all'assemblea APS del 18 giugno
1998.
L'assemblea ha approvato le linee generali
del progetto e dell'accordo di programma votando all'unanimità
la mozione per la costituzione di un gestore unico per il
servizio idrico nel bacino torinese.
Con questa mozione è stato dato
mandato alla commissione (allargata alla partecipazione AAM S.p.A.)
di coinvolgere direttamente i Comuni interessati e di predisporre
in via definitiva i necessari atti.
Il progetto è stato altresì
portato a conoscenza dei 27 Comuni dell'area omogenea non associati
in APS nonchè alle aziende pubbliche interessate.
Sono stati quindi predisposti, sulla base
del progetto approvato dall'Assemblea del 18 giugno 1998, gli
atti necessari costituiti dalla Convenzione, dallo Statuto con
relativa bozza dell'Atto Costitutivo, che nell'assemblea del 16
febbraio 1999 sono stati approvati.
Sul contenuto di tali atti:
a) Perché la S.p.A. sia qualificabile quale mezzo per la
gestione dei pubblici servizi occorre che essa sia appositamente
costituita ai sensi dell'art. 22, lett. e), Legge 142/90, non
potendo derivare tale qualificazione dalla semplice partecipazione
azionaria dei Comuni.
b) Per tale fine i comuni debbono associarsi mediante convenzione
ai sensi dell'art. 24 stessa Legge 142/90 allo scopo di concordare
la costituzione della Società e deliberare i rispettivi
impegni per il conferimento di tutti i servizi e beni previsti
dall'art. 12 comma 1 della Legge 36/94 (acquedotti - fognature
e depurazione) e per definire le modalità di partecipazione.
Nell'assemblea APS del 18 giugno 1998
la convenzione di cui al punto b) era stata prospettata nella
forma più complessa di accordo di programma poiché
si pensava fosse necessario impegnare i Comuni anche al percorso
necessario per la definizione degli obiettivi e delle modalità
per conseguirli.
Considerato il contenuto della mozione
APS del 18 giugno 1998, che chiede di pervenire ad unico documento
idoneo alla costituzione della Società, e considerato che
parte della proposta di accordo diretta alla definizione della
scelta è stato superato per la convergenza sugli indirizzi
operativi, oggi è sufficiente la convenzione che viene
sottoposta all'approvazione.
c) Unitamente a questa vengono proposti all'approvazione i documenti
qualificanti la costituenda Società: statuto e atto costitutivo.
La Società è inizialmente
costituita con solo capitale pubblico, in ragione del fatto che
essa è preordinata all'ingresso di Comuni e Comunità
Montane e Consorzi e in quanto questa scelta sembra accogliere
i maggiori consensi.
Come risulta dalla convenzione e confermato
negli atti societari l'operazione è concepita con queste
caratteristiche:
Viene costituita la S.p.A. ai sensi art.22 lett. e) della Legge
142/1990 quale mezzo dei Comuni associati per la gestione del
servizio idrico integrato e di altri complementari .
Il capitale iniziale è costituito
da 1600 azioni (quanti sono cioè gli abitanti del bacino
torinese espressi ed arrotondati in migliaia) con un valore nominale
di Lire 125.000, corrispondente al capitale richiesto di Lire
200.000.000, idoneo per la costituzione di una Società
per azioni.
Questo capitale è sottoscritto
da tutti i Comuni promotori, in tante azioni quanti sono i 1.000
abitanti, o frazione superiore a 500, del Comune aderente.
Ai fini di agevolare l'operazione di costituzione
della nuova Società e la confluenza dei soggetti interessati,
il Comune di Torino sottoscriverà, oltre che le 923 azioni
di propria competenza, anche l'eventuale restante capitale rispetto
alle 1600 azioni complessive, con obbligo di trasferire le azioni,
nella quantità di cui sopra, a favore di Comuni successivamente
aderenti e previa loro adesione alla convenzione.
I Comuni soci dovranno affidare alla Società
la gestione del servizio con rapporto regolato da specifica convenzione,
conferendo i relativi beni o in proprietà o in concessione
se si tratti di beni demaniali.
Il capitale finale della Società
sarà quello derivante dagli aumenti di capitale in conseguenza
dei conferimenti e, in secondo tempo, dall'eventuale ingresso
di altri azionisti.
A seguito di tali conferimenti, con la
confluenza a valori correnti almeno di AAM S.p.A. e APS, la Società
diverrà operativa e subentrerà in tutti i rapporti
attivi e passivi delle citate aziende.
La partecipazione dei Comuni sarà
data dalla titolarità di tante azioni corrispondenti al
valore dei beni conferiti e dagli eventuali conferimenti di capitali.
I conferimenti dei singoli Comuni soci
verranno effettuati con una perizia ai sensi dell'art. 2343 del
Codice Civile.
Considerata la particolare caratteristica
della Società, la partecipazione dei Comuni è salvaguardata,
oltreché dalle facoltà connesse alla qualifica di
soci azionisti, dalle garanzie illustrate nella convenzione derivanti
dalle maggioranze richieste per la validità delle sedute
per le deliberazioni e dalla composizione degli organi societari.
Attualmente occorre deliberare per la
costituzione della Società secondo il suo iniziale assetto.
Successivamente si dovrà operare
per la confluenza dei beni e servizi, secondo le modalità
differenziate in relazione agli attuali assetti dei vari soggetti
coinvolti: singoli Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità
Montane, AAM S.p.A., APS, altre aziende o enti.
Per quanto riguarda l'APS ed i Comuni
ad essa aderenti le fasi dovranno prevedere:
a) elaborazione di una perizia (a carico
APS) e definizione delle quote di partecipazione di ciascun Comune
al valore patrimoniale di APS sulla base delle norme statutarie,
per consentire di effettuare alla costituita Società, sulla
base di valori certi ed accertati;
b) decisione di sciogliere l'APS, ai sensi
art. 6 e 7 dello Statuto, con contestuale conferimento dei beni
rivenienti dallo scioglimento in aumento del capitale sociale
della costituenda Società e riconoscimento delle corrispondenti
azioni ai Comuni sulla base delle convenzioni e atti aggiuntivi
sottoscritti tra i Comuni stessi.
In esecuzione della convenzione e quale
prima fase dell'operazione occorre, al momento, deliberare la
costituzione della Società con capitale sociale di 200
milioni e con impegno a sottoscrivere le azioni per la sola iniziale
dotazione.
Compito dell'APS sarà quello di
provvedere alle elaborazioni delle quote di partecipazione di
ciascun Comune e di operare, in intesa con la costituita Società,
affinché le operazioni di conferimento dei beni siano temporalmente
collegate con quelle di confluenza dell'insieme delle attività
di AAM S.p.A. nella nuova società, per consentirne l'operatività.
Gli organi della Società avranno
anche il compito di coordinare la confluenza di altri Comuni che
intendessero aderire e di formalizzare i conferimenti dei beni
e servizi, previa predisposizione dei relativi disciplinari.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare lo schema di convenzione
che regola i rapporti tra i Comuni ai sensi art. 24 della Legge
8 giugno 1990 n. 142, nonché lo schema di atto costitutivo
e dello statuto della Società per azioni, riconosciuta
quale mezzo, ai sensi artt. 22 lett. e), per la gestione del servizio
idrico integrato ed altri complementari che costituiscono oggetto
della Società, atti che allegati rispettivamente n. 1,
2 e 3 costituiscono parte integrante della presente deliberazione
(all. 1-2-3 - nn. );
2) di stabilire l'iniziale partecipazione
alla Società mediante sottoscrizione di n. 923 azioni al
valore nominale di Lire 125.000 (per complessive Lire 115.375.000),
relative alla
specifica partecipazione della Città di Torino, nonché
di tutte le azioni residue rispetto a quelle di propria competenza,
come previsto dall'art. 4, c. 3, dello Statuto e dall'art.5della
Convenzione, per un importo totale massimo sino a Lire 200.000.000;
3) di prevedere che, successivamente alla
sottoscrizione delle quote del capitale sociale, potrà
rendersi necessaria la cessione ai Comuni costituenti il bacino
torinese area metropolitana, così come previsto dall'art.
4, c. 2 dello Statuto, delle azioni residue per un numero non
superiore a 677 azioni;
4) di finanziare la spesa a carico della
Città per complessive Lire 200.000.000 con mutuo da richiedere
ad Istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni
di legge. Gli oneri finanziari dell'investimento sono inclusi
nella previsione di spesa del Bilancio Pluriennale approvato contestualmente
al Bilancio Annuale con deliberazione consiliare n. 64 del 30
marzo 1999 (mecc. 9900452/24), CO.RE.CO 7 aprile 1999;
5) di attendere che l'APS predisponga le
quote di partecipazione dei Comuni, per l'approvazione e conseguente
deliberazione di scioglimento di APS e di conferimento dei beni
e servizi nella costituita Società che dovrà subentrare
in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ad APS, con attribuzione
ai Comuni delle azioni corrispondenti a valore dei conferimenti;
6) di predisporre gli atti necessari per
la definizione del valore dei servizi e beni di cui all'art. 12
comma 1 della Legge 36/94 dell'AAM S.p.A. e del servizio fognature
per il loro successivo totale conferimento alla Società
con distribuzione delle azioni corrispondenti al valore dei conferimenti
stessi;
7) di autorizzare il competente organo
comunale alla sottoscrizione della convenzione ed alla costituzione
della Società, ad avvenuta esecutività della determinazione
di impegno della relativa spesa nonché subordinatamente
al perfezionamento del mutuo di cui al precedente punto 4);
8) di riservare la formale decisione di
scioglimento dell'APS alla definizione delle quote di partecipazione
dei singoli Comuni nella costituita Società.
9) La Città di Torino si riserva
altresì di attuare ogni iniziativa volta ad ottenere all'atto
del conferimento di APS e AAM SpA il riconoscimento dei loro valori
di mercato.