Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale

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Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 luglio 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: GESTORE UNICO PER IL SERVIZIO IDRICO NEL BACINO TORINESE. APPROVAZIONE DI CONVENZIONE, STATUTO ATTO COSTITUTIVO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

    Proposta del Sindaco Castellani,
    sentiti gli Assessori Peveraro, Torresin e Vernetti.

    La Legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ha previsto la riorganizzazione territoriale del servizio idrico integrato demandando alle Regioni la delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali.
    L'art. 9 della legge conferisce ai Comuni e Province di ciascun ambito territoriale la funzione di organizzare il servizio mediante le forme previste dall'art. 22 Legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel rispetto dei criteri indicati all'art. 8 della Legge 36/94.
    Il servizio deve essere gestito nella sua forma integrata, costituita dall'insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione.
    La Regione Piemonte ha dato attuazione alla Legge “Galli” con la propria L.R. 20 gennaio 1997 n. 13 ed ha delimitato, tra gli altri, l'ambito n. 3, Torinese, costituito da 13 aree omogenee e da 13 comunità montane; 7 di queste, che comprendono 52 Comuni del bacino torinese, sono suscettibili di formare un sub-ambito.
    La stessa legge prevede che il servizio possa essere dalla Autorità d'ambito affidato anche a più soggetti purchè questi provvedano, per la porzione di territorio servito, alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
    I Comuni del bacino torinese gestiscono il servizio con pluralità di tipologie e con notevoli differenziazioni organizzative in relazione agli acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.
    L'acquedotto è prevalentemente gestito con convenzione o concessione a terzi se si fa riferimento al numero dei Comuni, mentre in termini di popolazione il 64,0% è servito da imprese pubbliche, in particolare AAM S.p.A. (61,0) la quale provvede anche, per ulteriore quota, mediante convenzioni.
    Il Settore fognature è prevalentemente gestito in economia o in convenzione.
    La depurazione vede 31 Comuni associati in 4 Aziende Speciali mentre gli altri provvedono prevalentemente in economia; l'azienda speciale Po Sangone associa n. 25 Comuni con popolazione servita pari a circa l'85%.
    La riorganizzazione, che deve rispondere ai criteri enunciati alle lett. a), b) e c) dell'art. 8 Legge 36/94, si impone perché in base alla legge regionale è possibile individuare sub-ambiti omogenei all'interno di quelli ottimali, ma non è consentito ripartire tra più soggetti le componenti del servizio.
    Le due rilevanti aziende, AAM S.p.A. e A.P.S., che svolgono i servizi per la assolutamente prevalente popolazione del bacino torinese, il quale peraltro esprime il 71% di popolazione dell'intero ambito territoriale ottimale, non sarebbero in grado di assolvere al servizio integrato, essendo l'una operante nel campo degli acquedotti, ma non in quello delle fognature e depurazione, e l'altra nel settore delle fognature (parte) e della depurazione.
    Dall'entrata in vigore della Legge 36/94, e poi con l'accelerazione conseguente all'approvazione della L.R. 13/97, si è imposta l'esigenza della riorganizzazione, che deve coinvolgere i Comuni che costituiscono il bacino torinese.
    L'esistenza delle due rilevanti entità AAM S.p.A e APS impone che il processo di riorganizzazione parta proprio dalla riconsiderazione dei relativi assetti, naturalmente prefigurando la contestuale o successiva aggregazione che coinvolga auspicabilmente la generalità dei Comuni del bacino.
    I “mezzi” per la gestione del servizio, della Legge 36/94 e Legge Regionale 13/97 sono quelli stabiliti dall'art. 22 della Legge 142/90 e dunque riconducibili (escluse per inidoneità l'economia, per incoerenza l'istituzione e per espresso impedimento della Legge Regionale 13/97 l'azienda monocomunale) all'azienda speciale di tipo consortile, alla S.p.A. o alla concessione a terzi.
    Quest'ultima previsione non è auspicabile perché implicherebbe l'impensabile smantellamento delle aziende pubbliche esistenti, che invece debbono essere valorizzate e dunque riorganizzate a fronte delle nuove esigenze.
    Nell'alternativa tra azienda speciale consortile e Società per Azioni è stata quest'ultima a prevalere, per un complesso di considerazioni oggi così riconosciute da non richiedere illustrazione (sulla forma della S.p.A. è indirizzata anche la legislazione sul riordino dei pubblici servizi in corso di emanazione).
    L'esigenza di costituire una nuova azienda nella quale far confluire quelle operanti nell'area metropolitana (prima tra tutte AAM S.p.A. ed APS) venne discussa in assemblea APS del 27 giugno 1997.
    L'assemblea dette mandato al Consiglio di Amministrazione APS di provvedere alle verifiche e studi ed ha nominato una commissione ristretta di Sindaci per seguirne l'andamento.
    Le elaborazioni sono state coordinate da CREDIOP S.p.A. e dai consulenti incaricati dall'Azienda.
    Si è proceduto per successive verifiche e valutazioni sulle diverse modalità per conseguire l'obiettivo prefissato.
    A seguito di numerose riunioni si è pervenuti alla elaborazione di un progetto e di uno schema di accordo di programma presentato all'assemblea APS del 18 giugno 1998.
    L'assemblea ha approvato le linee generali del progetto e dell'accordo di programma votando all'unanimità la “mozione per la costituzione di un gestore unico per il servizio idrico nel bacino torinese”.
    Con questa mozione è stato dato mandato alla commissione (allargata alla partecipazione AAM S.p.A.) di coinvolgere direttamente i Comuni interessati e di predisporre in via definitiva i necessari atti.
    Il progetto è stato altresì portato a conoscenza dei 27 Comuni dell'area omogenea non associati in APS nonchè alle aziende pubbliche interessate.
    Sono stati quindi predisposti, sulla base del progetto approvato dall'Assemblea del 18 giugno 1998, gli atti necessari costituiti dalla Convenzione, dallo Statuto con relativa bozza dell'Atto Costitutivo, che nell'assemblea del 16 febbraio 1999 sono stati approvati.
    Sul contenuto di tali atti:
a) Perché la S.p.A. sia qualificabile quale mezzo per la gestione dei pubblici servizi occorre che essa sia appositamente costituita ai sensi dell'art. 22, lett. e), Legge 142/90, non potendo derivare tale qualificazione dalla semplice partecipazione azionaria dei Comuni.
b) Per tale fine i comuni debbono associarsi mediante convenzione ai sensi dell'art. 24 stessa Legge 142/90 allo scopo di concordare la costituzione della Società e deliberare i rispettivi impegni per il conferimento di tutti i servizi e beni previsti dall'art. 12 comma 1 della Legge 36/94 (acquedotti - fognature e depurazione) e per definire le modalità di partecipazione.
    Nell'assemblea APS del 18 giugno 1998 la convenzione di cui al punto b) era stata prospettata nella forma più complessa di accordo di programma poiché si pensava fosse necessario impegnare i Comuni anche al percorso necessario per la definizione degli obiettivi e delle modalità per conseguirli.
    Considerato il contenuto della mozione APS del 18 giugno 1998, che chiede di pervenire ad unico documento idoneo alla costituzione della Società, e considerato che parte della proposta di accordo diretta alla definizione della scelta è stato superato per la convergenza sugli indirizzi operativi, oggi è sufficiente la convenzione che viene sottoposta all'approvazione.
c) Unitamente a questa vengono proposti all'approvazione i documenti qualificanti la costituenda Società: statuto e atto costitutivo.
    La Società è inizialmente costituita con solo capitale pubblico, in ragione del fatto che essa è preordinata all'ingresso di Comuni e Comunità Montane e Consorzi e in quanto questa scelta sembra accogliere i maggiori consensi.
    Come risulta dalla convenzione e confermato negli atti societari l'operazione è concepita con queste caratteristiche:
Viene costituita la S.p.A. ai sensi art.22 lett. e) della Legge 142/1990 quale mezzo dei Comuni associati per la gestione del servizio idrico integrato e di altri complementari .
    Il capitale iniziale è costituito da 1600 azioni (quanti sono cioè gli abitanti del bacino torinese espressi ed arrotondati in migliaia) con un valore nominale di Lire 125.000, corrispondente al capitale richiesto di Lire 200.000.000, idoneo per la costituzione di una Società per azioni.
    Questo capitale è sottoscritto da tutti i Comuni promotori, in tante azioni quanti sono i 1.000 abitanti, o frazione superiore a 500, del Comune aderente.
    Ai fini di agevolare l'operazione di costituzione della nuova Società e la confluenza dei soggetti interessati, il Comune di Torino sottoscriverà, oltre che le 923 azioni di propria competenza, anche l'eventuale restante capitale rispetto alle 1600 azioni complessive, con obbligo di trasferire le azioni, nella quantità di cui sopra, a favore di Comuni successivamente aderenti e previa loro adesione alla convenzione.
    I Comuni soci dovranno affidare alla Società la gestione del servizio con rapporto regolato da specifica convenzione, conferendo i relativi beni o in proprietà o in concessione se si tratti di beni demaniali.
    Il capitale finale della Società sarà quello derivante dagli aumenti di capitale in conseguenza dei conferimenti e, in secondo tempo, dall'eventuale ingresso di altri azionisti.
    A seguito di tali conferimenti, con la confluenza a valori correnti almeno di AAM S.p.A. e APS, la Società diverrà operativa e subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi delle citate aziende.
    La partecipazione dei Comuni sarà data dalla titolarità di tante azioni corrispondenti al valore dei beni conferiti e dagli eventuali conferimenti di capitali.
    I conferimenti dei singoli Comuni soci verranno effettuati con una perizia ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.
    Considerata la particolare caratteristica della Società, la partecipazione dei Comuni è salvaguardata, oltreché dalle facoltà connesse alla qualifica di soci azionisti, dalle garanzie illustrate nella convenzione derivanti dalle maggioranze richieste per la validità delle sedute per le deliberazioni e dalla composizione degli organi societari.
    Attualmente occorre deliberare per la costituzione della Società secondo il suo iniziale assetto.
    Successivamente si dovrà operare per la confluenza dei beni e servizi, secondo le modalità differenziate in relazione agli attuali assetti dei vari soggetti coinvolti: singoli Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità Montane, AAM S.p.A., APS, altre aziende o enti.
    Per quanto riguarda l'APS ed i Comuni ad essa aderenti le fasi dovranno prevedere:
a)    elaborazione di una perizia (a carico APS) e definizione delle quote di partecipazione di ciascun Comune al valore patrimoniale di APS sulla base delle norme statutarie, per consentire di effettuare alla costituita Società, sulla base di valori certi ed accertati;
b)    decisione di sciogliere l'APS, ai sensi art. 6 e 7 dello Statuto, con contestuale conferimento dei beni rivenienti dallo scioglimento in aumento del capitale sociale della costituenda Società e riconoscimento delle corrispondenti azioni ai Comuni sulla base delle convenzioni e atti aggiuntivi sottoscritti tra i Comuni stessi.
    In esecuzione della convenzione e quale prima fase dell'operazione occorre, al momento, deliberare la costituzione della Società con capitale sociale di 200 milioni e con impegno a sottoscrivere le azioni per la sola iniziale dotazione.
    Compito dell'APS sarà quello di provvedere alle elaborazioni delle quote di partecipazione di ciascun Comune e di operare, in intesa con la costituita Società, affinché le operazioni di conferimento dei beni siano temporalmente collegate con quelle di confluenza dell'insieme delle attività di AAM S.p.A. nella nuova società, per consentirne l'operatività.
    Gli organi della Società avranno anche il compito di coordinare la confluenza di altri Comuni che intendessero aderire e di formalizzare i conferimenti dei beni e servizi, previa predisposizione dei relativi disciplinari.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra i Comuni ai sensi art. 24 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché lo schema di atto costitutivo e dello statuto della Società per azioni, riconosciuta quale mezzo, ai sensi artt. 22 lett. e), per la gestione del servizio idrico integrato ed altri complementari che costituiscono oggetto della Società, atti che allegati rispettivamente n. 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. 1-2-3 - nn. );
2)    di stabilire l'iniziale partecipazione alla Società mediante sottoscrizione di n. 923 azioni al valore nominale di Lire 125.000 (per complessive Lire 115.375.000), relative alla

specifica partecipazione della Città di Torino, nonché di tutte le azioni residue rispetto a quelle di propria competenza, come previsto dall'art. 4, c. 3, dello Statuto e dall'art.5della Convenzione, per un importo totale massimo sino a Lire 200.000.000;
3)    di prevedere che, successivamente alla sottoscrizione delle quote del capitale sociale, potrà rendersi necessaria la cessione ai Comuni costituenti il bacino torinese area metropolitana, così come previsto dall'art. 4, c. 2 dello Statuto, delle azioni residue per un numero non superiore a 677 azioni;
4)    di finanziare la spesa a carico della Città per complessive Lire 200.000.000 con mutuo da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. Gli oneri finanziari dell'investimento sono inclusi nella previsione di spesa del Bilancio Pluriennale approvato contestualmente al Bilancio Annuale con deliberazione consiliare n. 64 del 30 marzo 1999 (mecc. 9900452/24), CO.RE.CO 7 aprile 1999;
5)    di attendere che l'APS predisponga le quote di partecipazione dei Comuni, per l'approvazione e conseguente deliberazione di scioglimento di APS e di conferimento dei beni e servizi nella costituita Società che dovrà subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ad APS, con attribuzione ai Comuni delle azioni corrispondenti a valore dei conferimenti;
6)    di predisporre gli atti necessari per la definizione del valore dei servizi e beni di cui all'art. 12 comma 1 della Legge 36/94 dell'AAM S.p.A. e del servizio fognature per il loro successivo totale conferimento alla Società con distribuzione delle azioni corrispondenti al valore dei conferimenti stessi;
7)    di autorizzare il competente organo comunale alla sottoscrizione della convenzione ed alla costituzione della Società, ad avvenuta esecutività della determinazione di impegno della relativa spesa nonché subordinatamente al perfezionamento del mutuo di cui al precedente punto 4);
8)    di riservare la formale decisione di scioglimento dell'APS alla definizione delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nella costituita Società.
9)    La Città di Torino si riserva altresì di attuare ogni iniziativa volta ad ottenere all'atto del conferimento di APS e AAM SpA il riconoscimento dei loro valori di mercato.