Dvisione Economia e Sviluppo
99 04054/01
Settore Affari Generali
RG
OGGETTO: ASSOCIAZIONE AIUTO ALLE VITTIME DI REATI-ONLUS MODIFICA ALLO STATUTO.
Proposta del Sindaco Castellani.
Con deliberazione consiliare adottata
il 1° marzo 1999 (mecc. 9901120/01), è stata approvata
la partecipazione del Comune di Torino alla costituzione, quale
socio fondatore, unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino e alla Compagnia di San Paolo, dell'Associazione Aiuto
alle vittime generalmente di carattere economico, ai cittadini
ed ai loro familiari che venissero a trovarsi in evidenti condizioni
di difficoltà e di bisogno in conseguenza di reati contro
la persona ed eventualmente contro il patrimonio.
Con il medesimo atto è stato altresì
approvato lo schema di statuto dell'Associazione, dando mandato
al Sindaco (o a chi per esso) di sottoscrivere l'atto costitutivo
e demandando a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione
dell'impegno di spesa.
La suddetta deliberazione è stata
assunta in esecuzione della mozione n. 50/98 del 14 dicembre 1998
con la quale il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco a promuovere
l'istituzione di una fondazione o di una associazione, non avente
scopo di lucro, quale strumento volto alla tutela delle vittime
di reati e violenza, mediante l'eventuale coinvolgimento di enti
privati e istituzionali, fondazioni di istituzioni bancarie, associazioni
pubbliche e private.
Successivamente, nelle more della costituzione
dell'Associazione, è pervenuta al Sindaco la lettera prot.
n. 2537 in data 28 aprile u.s. con la quale la Compagnia di San
Paolo, informando di aver deliberato uno stanziamento di L. 50.000.000
per la costituzione del fondo da utilizzare per lo svolgimento
dell'attività di sostegno alle persone vittime di eventi
criminosi, comunica la decisione di non voler più assumere
la qualità di socio fondatore, ferma restando la disponibilità
a collaborare direttamente all'iniziativa.
La decisione della Compagnia di San Paolo
non impedisce di dare corso alla costituzione dell'Associazione
in quanto, stante la mozione n. 50/98 approvata dal Consiglio
Comunale, la partecipazione di altri Enti è solo eventuale,
nè, d'altra parte viene meno l'apporto economico della
Compagnia; inoltre è comunque prevista la presenza di un
altro socio fondatore.
Si può pertanto procedere a dare attuazione a quanto
stabilito dalla deliberazione consiliare in data 1° marzo
1999 (mecc. 9901120/01), ma è necessario apportare una
modifica allo statuto approvato, laddove è prevista la
presenza, quale socio fondatore, della Compagnia di San Paolo.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di modificare lo schema di statuto
approvato con propria deliberazione (mecc. 9901120/01) citata
in narrativa eliminando all'art. 1, 1° comma le parole la
Compagnia di San Paolo;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
______________________________________________________________________________