Divisione Economia e Sviluppo
99 03986/58
Settore Mercati all'Ingrosso
SS
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI - VARIAZIONE ALL'ART. 25 - COMMA 5.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
L'esercizio del commercio all'ingrosso nel
Civico Mercato Ortofrutticolo e il funzionamento dello stabilimento
medesimo sono disciplinati dalla Legge Regionale 30 ottobre 1979
n. 62, dal relativo Regolamento di esecuzione deliberato dal Consiglio
Regionale il 18 dicembre 1980 n. 35 - 6332 e, in quanto non in
contrasto, dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1990, esecutiva dal
10 marzo 1990.
Il Regolamento Comunale è composto
da 44 articoli nonchè da due tabelle allegate allo stesso.
L'art. 25 - comma 5 - del suddetto Regolamento
Comunale prevede: Il rilascio delle concessioni dei posteggi
di vendita viene effettuato in base a modalità e criteri
stabiliti dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, che tengano
conto dell'anzianità e della correttezza commerciale, della
posizione fiscale, della quantità di merce introdotta in
mercato e del fatturato, realizzato, nel Mercato e altrove, degli
impianti, delle attrezzature e del numero dei dipendenti dei singoli
richiedenti. I predetti criteri debbono essere resi noti almeno
60 giorni prima del termine utile per la presentazione delle domande..
Ultimamente, per incrementare la loro
potenzialità commerciale, le imprese hanno realizzato delle
riforme strutturali, al fine di rendere moderna e competitiva
la propria azienda, riducendo i costi di gestione ed aumentando
il volume delle vendite.
Pertanto, tenuto conto della natura del
commercio esercitato, i parametri relativi all'anzianità,
alla posizione fiscale, agli impianti, alle attrezzature e al
numero dei dipendenti di cui al suddetto comma 5, non possono
più essere ritenuti significativi dell'attività
delle singole ditte.
Per quanto sopra, appare opportuno modificare
l'art. 25, comma 5, del Regolamento di Mercato, prevedendo che
il rilascio delle concessioni dei posteggi di vendita venga effettuato
in base a modalità e criteri stabiliti dal Comune, sentita
la Commissione di Mercato, che tengano conto della correttezza
commerciale, della quantità di merce commercializzata nel
Mercato e del fatturato realizzato nel Mercato stesso, rendendo
noti i predetti criteri almeno 60 giorni prima del termine utile
per la presentazione delle domande e subordinando, in ogni caso,
il rilascio della concessione al realizzo nel quinquennio precedente,
dei minimi di attività commerciali previsti per il posteggio
da assegnare.
Considerato che la variazione al Regolamento
concerne esclusivamente i criteri per esperire concorsi interni,
si prescinde dalla richiesta di parere alla Circoscrizioni per
ravvisata carenza d'interesse diretto circoscrizionale.
La Commissione di Mercato, nella riunione
del 25 novembre 1998, all'unanimità ha espresso in merito
parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare la variazione all'art. 25, comma 5, del Regolamento
Comunale per il Mercato Ortofrutticolo Ingrosso come segue:
Il rilascio delle concessioni dei posteggi di vendita viene
effettuato in base a modalità e criteri stabiliti dal Comune,
sentita la Commissione di Mercato, che tengano conto della correttezza
commerciale, della quantità di merce commercializzata in
Mercato e del fatturato realizzato nel Mercato stesso e in ogni
caso, le ditte concorrenti devono aver realizzato, nel quinquennio
precedente, i minimi di attività commerciali previsti per
il posteggio da assegnare.
I predetti criteri devono essere resi noti almeno 60 giorni prima
del termine utile per la presentazione delle domande.