Divisione Ambiente e Mobilità
99 03859/06
Settore Esercizio
OGGETTO: ATM - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO ED IN STRUTTURE DEDICATE NONCHÈ PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE E STRUTTURE PER LA MOBILITÀ- MODIFICA STATUTO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico
di concerto con l'Assessore Peveraro e
Vernetti.
La Città di Torino, sin dall'anno
1986, si è avvalsa dell'ATM per la gestione di spazi di
sosta su suolo pubblico; in tale anno infatti, utilizzando personale
dell'ATM risultato inidoneo per altre mansioni, fu istituita la
sosta a pagamento nelle quattro aree di Corso Galileo Ferraris,
Corso Re Umberto, Piazzale Valdo Fusi e Giardino della Cittadella,
attrezzando opportunamente le aree medesime.
L'attività attuata dall'ATM ed
il progressivo aumento della necessità di regolare, tramite
una rotazione, l'utilizzo del suolo pubblico, hanno portato in
tempi più recenti ad una sosta a pagamento generalizzata
nell'Area Centrale cittadina (Anticipazioni al PUT - Anno 1994)ed
alle successive progressive estensioni delle zone a pagamento,
in adesione a quelle che erano state le previsioni del PUT, approvato
nell'anno 1995.
La gestione fu regolata inizialmente da
disciplinari e, dopo la trasformazione dell'Azienda medesima in
Azienda speciale con personalità giuridica a decorrere
dal 1° aprile 1997, da uno specifico contratto di servizio,
che normava l'erogazione dei servizi attinenti sia la sosta su
suolo pubblico che quella in strutture dedicate. (deliberazione
Consiglio Comunale 13 marzo 1997 - mecc. 9701208/64).
A tale ultimo proposito si rende opportuno
ricordare che la Città ha ritenuto di individuare, sin
dal 1994, nell'ATM, quale suo Ente Strumentale, uno dei possibili
realizzatori di parcheggi in struttura.
Infatti, con provvedimenti vari, anche
in attuazione del PUP della Città di Torino, l'ATM è
stata individuata per la progettazione, costruzione e gestione
di tali tipi di parcheggi.
Nel corso di questi anni sono però
emerse, da più parti, perplessità in ordine alla
natura dei rapporti che si vengono man mano instaurando con l'ATM,
soprattutto per quel che concerne la realizzazione di parcheggi
in struttura.
Di conseguenza è stato innanzi
tutto precisato, con una interpretazione autentica, il disposto
dell'art. 3 dello Statuto dell'ATM, laddove, nell'oggetto societario,
individuava la gestione di parcheggi pubblici sia in proprio,
sia della Città di Torino, dalla stessa affidatagli,
riformulando il medesimo con la dizione la gestione, comprendente
anche l'eventuale progettazione e realizzazione, di parcheggi
pubblici affidati dalla Città di Torino (deliberazione
Consiglio Comunale 4 maggio 1998 - mecc. 9802732/64).
E' peraltro emersa la necessità
di riformulare anche il contratto di servizio relativo alla sosta.
La bozza di contratto predisposta, che
norma in modo più preciso l'erogazione dei servizi attinenti
alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate
nonché la realizzazione di tali strutture da parte dell'Azienda
Torinese Mobilità prevede che all'ATM, quale Ente Strumentale
della Città, ai sensi dell'art. 23 della L. 142/90, siano
concesse in uso sia le aree di suolo pubblico, ove sono stati
istituiti i parcheggi a pagamento a raso, che i parcheggi in struttura
già realizzati o ristrutturati dall'ATM (es. Palagiustizia,
V Padiglione) ed in diritto di superficie le aree, in cui dovranno
essere realizzati parcheggi in struttura a cura dell'ATM.
Inoltre, tenuto conto che l'ATM, per la
realizzazione della segnaletica sia orizzontale che verticale
nelle zone dove è istituita la sosta a pagamento, si è
opportunamente attrezzata, al fine di evitare duplicazioni di
strutture operative, si ritiene di individuare nell'ATM medesima,
il soggetto che attui, secondo le indicazioni della Città,
la manutenzione ordinaria e straordinaria anche della segnaletica
orizzontale e verticale in tutta la Città di Torino, normandone
l'attuazione con il contratto oggetto del presente provvedimento.
Di conseguenza si rende parimenti necessario
modificare, integrandolo, l'oggetto sociale previsto all'art.
3 dello Statuto societario, prevedendo espressamente la possibilità
da parte dell'ATM di essere il soggetto attuatore della realizzazione
e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale
e verticale in tutta la Città di Torino.
Inoltre, tenuto conto che all'ATM, con
deliberazioni Giunta Comunale in data 27.06.1995 - mecc. 9504769/21,
Giunta Comunale in data 06.08.1996 - mecc. 9605127/21, Giunta
Comunale in data 17.02.1998 - mecc. 9800907/21 e Giunta Comunale
in data 22.12.1998 - mecc. 9812285/21, è stata affidata
la gestione del parcheggio sperimentale per auto elettriche di
Piazza Vittorio Veneto, si ritiene opportuno regolare, con il
contratto che si propone per l'approvazione, i rapporti con l'ATM
medesima per lo sviluppo del sistema di parcheggi di veicoli a
ridotto o nullo impatto ambientale, che si individua come uno
degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, alla luce anche
della recente normativa in materia di mobilità sostenibile
nelle Aree Urbane (D.M. 27.03.1998, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 03.08.1998).
L'ATM, a tale proposito, dovrà
progettare, secondo le indicazioni della Città, l'inserimento
in parcheggi in struttura, di spazi di sosta per i veicoli sopracitati
attrezzandoli opportunamente,
nonché dovrà realizzare e gestire ulteriori spazi
di sosta su suolo pubblico, provvedendo parimenti al loro attrezzaggio.
L'ATM dovrà altresì studiare,
progettare, realizzare e successivamente gestire un nuovo sistema
integrato di parcheggi con noleggio di veicoli a ridotto o nullo
impatto ambientale.
L'ATM dovrà altresì ampliare
il parco di veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale, attualmente
gestito per l'utilizzo da parte dei cittadini, nell'ottica dello
sviluppo del sistema di cui sopra.
A fronte di tutto ciò l'ATM corrisponderà
alla Città un canone annuo onnicomprensivo pari a 200 volte
la tariffa oraria di riferimento, IVA compresa, che per il 1999
ammonta a L.1.600, per ogni posto auto equivalente medio.
L'utile risultante dovrà essere
riutilizzato, su indicazione della Città, per la realizzazione
di parcheggi e di opere migliorative della mobilità urbana
e/o accantonato quale fondo di riserva.
L'ATM, per la realizzazione di nuove strutture,
potrà pertanto utilizzare sia contributi in conto capitale
della L. 122/89, sia contributi in c/capitale erogati da parte
della Città, sia reinvestimento degli utili che l'autofinanziamento
finanziario, secondo un piano finanziario da approvare parcheggio
per parcheggio da parte della Civica Amministrazione. Inoltre,
ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente (D.M. 780/98),
potranno essere richiesti finanziamenti per l'acquisto di veicoli
a ridotto o nullo impatto ambientale, nonché per l'allestimento
delle strutture ad essi dedicati.
Si rende pertanto ora opportuno approvare
la bozza del nuovo contratto di servizio da stipulare tra la Città
di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità per l'erogazione
dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico
ed in strutture dedicate, nonchè per la realizzazione e
gestione di opere e strutture per la mobilità, oltre che
la modifica dello Statuto dell'ATM.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano, la
modifica dell'art. 3 dello Statuto dell'Azienda Torinese Mobilità,
integrando gli oggetti previsti con il seguente: - la
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica
orizzontale e verticale.
2) di avvalersi dell'ATM, in forza della
modifica dello Statuto societario dell'Azienda medesima di cui
al p. 1) che precede, per la realizzazione e manutenzione di opere
e strutture per la mobilità urbana, così come meglio
specificato nella bozza di contratto di servizio di cui al successivo
p. 3);
3) di approvare, per le motivazioni indicate
in narrativa che qui integralmente si richiamano, la bozza del
nuovo contratto di servizio per l'erogazione in via esclusiva
dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico
ed in strutture dedicate nonché per la realizzazione e
manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana
(all. 1 - n. ), da stipulare tra la Città di Torino e l'Azienda
Torinese Mobilità - C.so Turati 19/6 - Torino P. IVA 07309340011,
Ente strumentale della Città di Torino ai sensi dell'art.
23 L 142/90, in totale sostituzione del contratto di servizio
stipulato tra gli stessi enti in data 18/04/1997, a seguito dell'intervenuta
trasformazione dell'ATM, a decorrere dal 1° aprile 1997, in
Azienda speciale con personalità giuridica ai sensi degli
artt. 22 e 23 L. 142/90;
4) di concedere in uso all'ATM le aree
e gli edifici, meglio individuati nella relazione descrittiva
allegata alla bozza di contratto di servizio, affinchè
siano destinati all'offerta di servizi di sosta a pagamento;
5) di concedere in diritto di superficie
per anni 20 all'ATM le aree, sulle quali o nel sottosuolo delle
quali è stata prevista la realizzazione di parcheggi in
struttura da parte dell'ATM, meglio individuate nell'elenco allegato
alla bozza di contratto di servizio, nonchè di rinviare
a specifici provvedimenti la concessione in diritto di superficie
di ulteriori aree, la cui durata ed il cui canone verranno meglio
precisati con i singoli provvedimenti deliberativi;
6) di concedere all'ATM in diritto d'uso
i veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale nonché le
attrezzature ad essi dedicati che verranno utilizzate dai cittadini
secondo quanto meglio indicato nelle specifiche allegate al contratto;
7) di approvare che l'ATM per i compiti
di cui ai punti precedenti corrisponda a decorrere dal 1°
gennaio 1999 alla Città un canone annuo onnicomprensivo
pari a 200 volte la tariffa oraria di riferimento, IVA compresa,
per ogni posto auto equivalente medio.
I posti auto alla data del 31.3.1999,
risultano, come da provvedimenti fino a tale data approvati pari
a n.40992 su suolo pubblico compresi n. 893 posti in parcheggi
a barriera su suolo pubblico, oltre a n. 1715 in parcheggi in
struttura già funzionanti.
8) di approvare che l'utile risultante,
detratti dai ricavi tutte le spese, compresi gli oneri per la
manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale
e verticale della Città di Torino, nonchè compresi
il canone e gli ammortamenti, venga utilizzato, su indicazione
della Città, per la realizzazione di parcheggi e di opere
migliorative della mobilità urbana e/o accantonato quale
fondo di riserva, da utilizzare su indicazione della Città;
9) di rinviare a specifiche determine dirigenziali
l'introito dei canoni annui;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma,
della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Emendamento all'allegato n. 1 al provvedimento - Bozza del
Contratto di Servizio -
All'articolo 2, punto 1., prima riga, dopo la parola: concede
aggiungere le parole: in via esclusiva;
All'articolo 2, punto 2., prima riga, dopo la parola: concede
aggiungere le parole: in via esclusiva:
All'articolo 5, punto 1., seconda riga, dopo la parola: contratto
aggiungere le seguenti parole: a decorrere dal 1°
gennaio 1999.
N.B.: Il Consiglio Comunale nella seduta del 24 maggio 1999
ha approvato il seguente emendamento all'allegato n. 1 al provvedimento
- Bozza del Contratto di Servizio:
All'art. 4, eliminare il punto
2.
Di conseguenza il punto 3. diventa punto 2.
L'attuale punto 2. viene sostituito con il seguente nuovo testo:
Il Sindaco conferirà le
specifiche funzioni previste dall'art. 17 comma 132 della L. 127/97,
relativo alle sanzioni di cui al D. Lgs. 285/92, agli addetti
ATM preposti al controllo della sosta e segnalati dall'Azienda
medesima, previo corso di formazione e verifica di idoneità
da parte del Corpo di Polizia Municipale. Gli addetti abilitati
provvederanno ad emettere esclusivamente le sanzioni amministrative
del C.d.S..