Divisione Edilizia ed Urbanistica
9903706/09
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N.142 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI TORINO PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI E L'ATTUAZIONE DI OPERE NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL LINGOTTO - RATIFICA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con gli Assessori Viano e
Torresin.
Con deliberazione della Giunta Regionale
del Piemonte n.113-36507 del 27 marzo 1990 è stato approvato
il Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. relativo al Centro
Polifunzionale del Lingotto di via Nizza, che disciplina il recupero
fisico e funzionale dell'ex complesso industriale destinato ad
ospitare varie nuove attività: un centro fieristico-espositivo;
un centro congressi; insediamenti universitari; insediamenti a
carattere terziario-direzionale, per la ricerca e la sperimentazione;
attività commerciali, turistico-ricettive, culturali, per
lo spettacolo, il tempo libero ecc.; attrezzature al servizio
dell'insediamento (verde, parcheggi, ecc.), viabilità e
spazi di relazione. Tali attività sono state aggregate
in quattro lotti, aventi le seguenti destinazioni d'uso: lotto
I - centro fiere e congressi; lotto II - centro per l'innovazione;
lotto III - università; lotto IV - attrezzature di servizio.
Successivamente, in attuazione di alcuni
disposti della deliberazione di adozione del P.P. da parte del
C.C., recepita dalla deliberazione della G.R., la Città
e la Società Lingotto, proprietaria del complesso, hanno
stipulato in data 1° marzo 1991 una convenzione quadro che
delinea gli impegni generali assunti dalla Società per
la realizzazione del P.P.: e in seguito quattro convenzioni attuative
con le quali sono stati definiti tempi e modalità di realizzazione
degli interventi privati e delle opere pubbliche articolati in
varie unità di intervento, cui si è dato attuazione
negli anni successivi.
Attualmente risultano realizzate gran
parte delle opere relative al centro fiere e congressi (mq. 68.600
ca.), parte delle opere relative al centro per l'innovazione (mq.
91700 ca. oltre a mq. 13.000 ca. solo concessionate) nonché
le seguenti opere di urbanizzazione:
- sedi stradali veicolari comprese le rampe
d'accesso, parcheggi a raso e in strutture interrate;
- portici e rampa sud d'accesso alla pista,
reti tecnologiche, illuminazione, verde e verde attrezzato,
per complessivi mq. 118.293 ca. di aree per servizi oltre a 16.000
mq. ca. di parcheggi provvisori come previsto dall'art. 8 della
convenzione quadro e risultano invece già concessionate
le opere di urbanizzazione residue (parcheggi a raso e in struttura,
viabilità, reti tecnologiche, verde, ecc.).
A seguito della necessità di adeguare
alcuni contenuti del P.P. ad esigenze sopravvenute in fase attuativa,
il Consiglio Comunale, con deliberazione n.186 del 22 giugno 1998
ha approvato una variante al P.P. nella quale si prevede tra l'altro
che con atti successivi si provvederà a definire
una più organica integrazione degli insediamenti ancora
da attuare nell'ambito del complesso polifunzionale del Lingotto
con le previsioni di più ampie trasformazioni urbanistico_edilizie
riguardanti il complesso di aree dello scalo ferroviario, dei
Mercati Generali, delle Dogane, estendendosi fino alla piazza
Galimberti. In tale contesto si provvederà altresì
a definire un migliore inserimento del complesso polifunzionale
del Lingotto nella viabilità circostante, nonché
a ridurre la quantità dei parcheggi su soletta, che verranno
reperiti in superficie, nel rispetto comunque delle quantità
complessive previste dagli standard.
Recentemente, infine, si è manifestata
l'esigenza di apportare ulteriori adeguamenti al progetto di recupero
del complesso nonché alla dislocazione dei parcheggi di
uso pubblico, che richiedono, coerentemente a quanto disposto
nella citata deliberazione, ulteriori parziali adeguamenti e modificazioni
del Piano Particolareggiato e dello stesso Piano Regolatore Generale.
Le nuove esigenze sono giustificate in particolare dall'opportunità
di poter beneficiare dei finanziamenti comunitari approvati dalla
Regione Piemonte (Documento unico di programmazione per il triennio
1997-1999, ai sensi del Reg. CEE 2081/93 - obiettivo 2 aree
a declino industriale) per la realizzazione dei seguenti
progetti:
a) Foresteria per scambi culturali e universitari
a livello comunitario e internazionale su iniziativa del Comune
di Torino (per un contributo complessivo di L 21.093.800.000=
pari ad Euro 10.894.038,54);
b) Centro di formazione universitaria e
ricerca per l'ingegneria dell'autoveicolo su iniziativa del Politecnico
di Torino (per un contributo complessivo di L. 19.844.000.000=
pari ad Euro 10.248.570.71);
c) Centro di eccellenza per la ricerca,
formazione e sostegno dell'attività economica e di servizio
nel settore dentario e facciale su iniziativa dell'Università
di Torino (per un contributo complessivo di L. 32.815.200.000=
pari ad Euro 16.947.636,44).
Considerato che per poter fruire dei finanziamenti
comunitari occorre avviare la realizzazione dei relativi progetti
entro giugno 1999, con l'impegno a mantenere la destinazione d'uso
degli immobili e delle infrastrutture per dieci anni, la Città
ha richiesto alla Regione, con nota del Sindaco del 17 dicembre
1998, di promuovere un accordo di programma per approvare le variazioni
urbanistiche necessarie ed i progetti della Foresteria e delle
urbanizzazioni correlate agli interventi di cui sopra, mentre
per l'approvazione delle due strutture universitarie si sono svolte
distinte procedure ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e del
D.P.R. 383/94.
Il Consiglio Comunale, inoltre, con deliberazione
dell'8 febbraio 1999 (mecc. 9900586/01) ha approvato la costituzione
del Consorzio "Zona Nord-Lingotto", avvenuta in data
9 febbraio1999, tra la Lingotto SpA e i soggetti titolari dei
progetti (ad eccezione per ora dell'Università la cui adesione
è in corso di formalizzazione) con l'obiettivo di procedere
ad un unico appalto pubblico delle opere relative ai predetti
progetti e delle quote parte delle rispettive opere di urbanizzazione.
Sotto il profilo urbanistico la variante
al P.P., nel dettaglio descritta nei documenti allegati all'accordo
di programma, prevede:
- l'ampliamento dell'ambito 12.16 Lingotto,
oggetto di Piano Particolareggiato, lungo il limite ovest, per
accorpare all'ambito stesso un'area di circa mq 62.600, destinata
alla realizzazione di parcheggi pubblici a raso (oltre ad eventuali
parcheggi a carattere privato, anche interrati);
- l'eliminazione della previsione del
vigente Piano Particolareggiato di realizzare una struttura pluripiano
entro e fuori terra destinata a parcheggi pubblici;
- la realizzazione di una struttura leggera
a copertura del cortile localizzato nel settore nord del complesso
da destinare a spazi di relazione chiusi assoggettati all'uso
pubblico;
- la possibilità di utilizzare,
nel rispetto della S.L.P. massima ammessa, parte degli spazi dell'ultimo
piano (sesto fuori terra) dell'edificio sito nel settore nord
del centro polifunzionale, per attività proprie del lotto
III;
- la parziale revisione degli elaborati
di progetto (tavole A, B e mappa catastale), dell'elenco catastale
e delle Norme Urbanistico_Edilizie di Attuazione del Piano Particolareggiato
per renderli coerenti con le modificazioni descritte ai punti
precedenti;
- la modifica della disciplina relativa
agli spazi da destinare a parcheggi privati e da assoggettare
all'uso pubblico;
- la proroga del termine di efficacia
del Piano Particolareggiato, per cinque anni a decorrere dalla
data di esecutività della variante, fermo restando il principio
che le opere di urbanizzazione relative ad ogni unità di
intervento devono essere realizzate contestualmente alle ristrutturazioni
dei fabbricati.
Gli adeguamenti sopra descritti richiedono
una contestuale variante al P.R.G., i cui contenuti sono in sintesi
i seguenti:
- la riduzione di circa mq 62600 dell'ambito
12.15 Scalo Lingotto, modificandone il limite est nel tratto confinante
con l'ambito 12.16 Lingotto. Conseguentemente la stima della superficie
territoriale dell'ambito, pari a mq 545.099 viene ridotta a mq
482.482;
- la perdita della capacità edificatoria
originaria dell'area stralciata, costituente ampliamento dell'ambito
oggetto del Piano Particolareggiato Lingotto. Conseguentemente
la stima della superficie lorda di pavimento generata dalla rimanente
parte dell'ambito 12.15 Scalo Lingotto viene ridotta di circa
mq 14.610, per cui da mq 127.190 passa a circa mq 112.580 (0,7/3*482482);
- con deliberazione n. 324/98 (mecc.
n. 98-08096/09) approvata dal C.C. il 19/10/98 - Indicazioni
programmatiche per la revisione della Spina Centrale - è
prevista la riduzione della capacità edificatoria generata
nell'intera Spina Centrale; in particolare la riduzione stimata
in Spina 2, è tale da non rendere più necessario
il parziale trasferimento dei diritti edificatori generati dalle
F.S. da Spina 2 negli ambiti 12.2 S. Paolo e 12.15 Scalo Lingotto
(come indicato dal P.R.G. vigente); dal momento però che
tale deliberazione non può costituire salvaguardia non
essendo ancora un atto di adozione di variante al P.R.G., in attesa
di tale adozione si rende necessario sotto il profilo formale
confermare la possibilità di tale trasferimento di diritti
edificatori F.S. dalla Spina 2 nell'ambito 12.5 Scalo Lingotto
in una nuova area di concentrazione prevista (in variante quindi
al P.R.G. vigente) in alternativa a quella ora indicata dal P.R.G.
ma compromessa dalla estensione del perimetro del P.P.;
- conseguentemente si rende necessaria
la revisione delle schede normative delle zone urbane di trasformazione
12.5 Scalo Lingotto e 12.6 Lingotto .
Il Comune di Torino, con deposito presso
l'Albo Pretorio della Città e con avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 10 marzo 1999, ha pubblicato
la variante agli strumenti urbanistici con i relativi allegati
per la durata di quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque
ha potuto prenderne visione. Alla scadenza dei successivi quindici
giorni non sono pervenute osservazioni.
Accogliendo la richiesta del Sindaco il
Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. 4381/S1 del
22 febbraio 1999, ha convocato per il giorno 1 marzo 1999 i soggetti
interessati alla definizione dell'accordo di programma in oggetto
alla conferenza prevista dall'art. 27, comma 3, legge 8 giugno
1990, n. 142. Verificata la possibilità di concordare l'accordo,
si è dato inizio all'istruttoria, che è proseguita
con le successive sedute del 31 marzo e del 12 aprile e si è
conclusa con la seduta del 29 aprile 1999. La conferenza ha espresso
il consenso unanime sull'iniziativa nonchè sulla compatibilità
delle previsioni urbanistiche relative alle localizzazioni degli
interventi proposti dai soggetti attuatori , del disegno urbanistico
complessivo proponendo collegialmente, dopo aver preso atto dei
singoli pareri necessari, gli assensi e le variazioni al P.R.G.
e al P.P. Lingotto e ha infine approvato il testo dell'accordo
di programma.
L'accordo di programma è stato
sottoscritto in data 4 maggio 1999 per la Regione Piemonte dal
Presidente della Giunta Regionale, Enzo GHIGO e per la Città
di Torino dal Sindaco Valentino CASTELLANI.
Al fine di consentire l'inizio dei lavori
nei tempi previsti dalla Regione Piemonte per l'erogazione dei
finanziamenti comunitari, l'adozione dell'Accordo di programma
con decreto del Presidente della Giunta Regionale sostituisce,
ai sensi del 4° comma dell'art. 27 della L 142/90, il rilascio
della concessione edilizia a titolo gratuito a favore del Consorzio
progetto zona nord Lingotto, con decorrenza dalla stipula della
relativa convenzione allegata all'accordo di programma, per la
realizzazione della Foresteria per scambi culturali e universitari
a livello comunitario e internazionale e della quota parte
delle opere di urbanizzazione di completamento del Piano Particolareggiato.
L'accordo di programma, inoltre, ha dato atto che le opere riguardanti
il Centro di formazione universitaria e ricerca per l'ingegneria
dell'autoveicolo del Politecnico di Torino e il Centro
di eccellenza per la ricerca, formazione e sostegno dell'attività
economica e di servizio nel settore dentario e facciale
dell'Università di Torino sono state approvate ai sensi
dell'art.81, D.P.R. 616/77, e del D.P.R. 383/94.
Inoltre con l'adozione del presente accordo
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale saranno assentite
le variazioni del Piano regolatore generale del Comune di Torino
e al Piano Particolareggiato Lingotto, sopradescritte ed evidenziate
nella documentazione urbanistica allegata all'accordo di programmma.
In questi casi l'adesione del Sindaco
all'accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio
Comunale, ai sensi del 5° comma dell'art. 27 della L 142/90,
entro 30 giorni a pena di decadenza.
Gli interventi oggetto di contributo in
attuazione del Docup della Regione Piemonte per il triennio 1997-1999
dovranno essere iniziati entro il 30 giugno 1999 e dovranno essere
completamente realizzati entro il 31 agosto 2001. I rimanenti
interventi, oggetto del Piano Particolareggiato Lingotto, dovranno
essere completamente realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione
sul Bolletttino Ufficiale della Regione Piemonte del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale di adozione del presente accordo.
L'attuazione degli interventi previsti dal Piano
Particolareggiato, nonchè la disciplina dei diritti ed
obblighi delle parti, sono regolamentati da una convenzione tra
il Comune di Torino, il "Consorzio Progetto Zona Nord Lingotto"
e la Società Lingotto S.p.a. Il Consorzio Progetto Zona
Nord Lingotto e la Società Lingotto S.p.a., con atto d'obbligo
in data 29 aprile 1999, hanno dichiarato di conoscere ed accettare
i contenuti della convenzione, impegnandosi a sottoscriverla entro
30 giorni dalla ratifica dell'adesione del Sindaco al presente
accordo da parte del Consiglio comunale, pena la decadenza dell'accordo
stesso. Per le opere inerenti la viabilità
e gli accessi indicate nell'elaborato B7 allegato all'accordo,
potranno eventualmente essere approvate da parte dell'Amministrazione
le varianti urbanistiche indispensabili a rendere coerenti le
opere con le previsioni del P.R.G comunale, con le procedure di
cui all'art. 17, c. 7, L.r. 56/77, e contestuale comunicazione
al Collegio di vigilanza.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. della Città di
Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
Viste le disposizioni legislative regolamentari
nonché gli atti deliberativi sopra richiamati;
Preso atto che la Circoscrizione n. 9,
alla quale è stato richiesto parere ai sensi degli artt.
43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere
favorevole (all. 2 - n. );
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi dell' art. 27
comma 5 della legge 142/90, l' accordo di programma (all. 1 -
n. ) tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, stipulato
in data 4 maggio 1999, per la definizione di interventi e l'attuazione
di opere nel complesso polifunzionale del Lingotto, con i relativi
allegati che ne fanno parte integrante;
2) di prendere atto che l' accordo, adottato
con decreto del Presidente della Regione, determina le variazioni
del vigente P.R.G. e del Piano Particolareggiato Lingotto, sostituisce
la concessione edilizia per la realizzazione della "Foresteria
per scambi culturali e universitari a livello comunitario e internazionale"
e della quota parte delle urbanizzazioni a cura del Consorzio
e che ha dato atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 81 del
D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 383/94, delle opere relative al "Centro
di formazione e ricerca per l'ingegneria dell'autoveicolo"
e al "Centro di eccellenza per la ricerca, formazione e sostegno
dell'attività economica e di servizio nel settore dentario
e facciale";
3) di approvare lo schema di convenzione,
allegato all'accordo di programma, tra il Comune di Torino, il
Consorzio Progetto Zona Nord - Lingotto e la Società
"Lingotto SpA";
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.