Divisione Edilizia ed Urbanistica
99 03578/09
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA
LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA OSPEDALIERA
OIRM - S.ANNA, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO
EDILIZIO FUNZIONALE ALLA CONNESSIONE DEI PLESSI OSPEDALIERI OIRM
- S.ANNA.- RATIFICA - APPROVAZIONE.
Proposta degli Assessori Corsico e
Viano.
L'intervento previsto nell'Accordo di
Programma è finalizzato a realizzare una maggiore connessione,
per mezzo di una cerniera di raccordo funzionale, tra le strutture
dell'Ospedale Infantile Regina Margherita ed il complesso dell'Ospedale
Ostetrico Ginecologico S. Anna. Poiché
la realizzazione del nuovo complesso edilizio - che permetterà
l'inserimento di nuove funzioni medico-specialistiche, l'accorpamento
di altre, la razionalizzazione dei collegamenti interni - interessa
buona parte del sedime della via Zuretti per la quale si rendeva
necessaria adottare una variazione urbanistica, oltre alla sdemanializzazione
e acquisizione dell'area interessata da parte dell'Azienda Ospedaliera
Materno Infantile S. ANNA - OIRM, il Commissario Straordinario
dell'azienda stessa, ha richiesto con formale comunicazione alla
Regione Piemonte di promuovere con il Comune di Torino, un accordo
di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8.06.1990 n.-
142, per coordinare, nell'ambito delle reciproche funzioni istituzionali,
l'iniziativa dell'Azienda Ospedaliera in oggetto.
In seguito all'adesione alla richiesta
avanzata dall'azienda, da parte degli Assessori alla Sanità
e all'Urbanistica della Regione Piemonte, il Presidente della
Giunta Regionale convocava un incontro con il Comune e l'Azienda
Ospedaliera per verificare gli aspetti progettuali e urbanistici
dell'iniziativa.
Il gruppo di lavoro che venne costituito
esaminava nel corso di successive riunioni gli interventi edilizi,
gli aspetti patrimoniali e finanziari e la proposta di variazione
urbanistica. In particolare venne valutata positivamente la chiusura
del tratto della via Zuretti, tra la piazza Polonia e la via Baiardi,
organizzando in modo più funzionale le corsie preferenziali
di accesso al pronto soccorso e alle tre entrate principali dell'Azienda
Ospedaliera Materno Infantile S. Anna - O.I.R.M.
Con comunicazione del 15.12.1997, il Presidente
della Giunta Regionale convocava in data 22.12.1997, i soggetti
interessati alla Conferenza prevista dal 3° comma dell'art.27
della legge 142/ 90, al fine di verificare definitivamente la
possibilità di addivenire alla conclusione del medesimo;
i convenuti, nelle successive sedute dopo ampio dibattito in merito
agli aspetti patrimoniali e finanziari dell'intervento e acquisiti
i pareri dei Settori e degli Enti interessati, esprimevano il
consenso unanime sull'iniziativa nonchè sulla compatibilità
della previsione urbanistica relativa alla localizzazione dell'intervento
proposta dall'azienda.
Con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n.52 del 31.12.1997, veniva data comunicazione
dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990 n.
241 e della legge regionale 25.07.1994 n. 27 artt. 12 e 13.
L'accordo di programma è stato
sottoscritto in data 21 aprile 1999 tra la Regione Piemonte, in
persona del Presidente della Giunta Regionale on. Enzo GHIGO,
il Comune di Torino dall'Assessore Franco CORSICO, all'uopo delegato
dal Sindaco, e l'Azienda Ospedaliera dal Direttore generale, Dott.
Gian Luigi BOVERI.
L'accordo di programma prevede, ai sensi
del 4° e 5° comma dell'art. 27 della L.142 /90, che il
progetto riguardante la realizzazione di un complesso edilizio
funzionale alla connessione dei plessi ospedalieri, Infantile
Regina Margherita e Ostetrico - Ginecologico S. Anna.,costituisca,
all'atto dell'adozione del presente accordo di programma con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale , variazione allegato all'Accordo,
nonchè prevede che il progetto medesimo, costituisca condizione
sostitutiva al rilascio della concessione edilizia, a titolo gratuito
ai sensi dell'art.9 lettera f) della legge 28.01.1997 n. 10 a
favore dell'Azienda Ospedaliera Materno Infantile S.Anna - Oirm,
soggetto attuatore.
La variante urbanistica prevede:
a) la soppressione del tratto di Via Zuretti,
tra Via Baiardi e Piazza Polonia, e del tratto stradale di Piazza
Polonia, tra Via Zuretti e Corso Spezia, come da indicazione planimetrica
allegata alla documentazione urbanistica, annessa all'intervento,
i cui sedimi, destinati attualmente alla viabilità e al
verde pubblico, assumono la destinazione delle aree adiacenti,
cioè a servizi pubblici S e più specificatamente
ad aree per attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere h.
Di conseguenza le aree interessate dalla
variante sono assoggettate ai disposti del PianoRegolatore Generale
afferenti alle aree normative S.
b) l'assenso alla realizzazione del nuovo
fabbricato alla distanza minima di mt.10 dall'esistente edificio
a 9 piani prospettante la via Zuretti, in difformità dalla
prescrizione dell'art. 41 del Regolamento Edilizio, in quanto
i parametri edilizi del progetto, oggetto dell'accordo di programma
e della relativa variante urbanistica, sono da intendersi prevalenti,
ai sensi dell'art.34 delle norme del PRGC.
Il progetto prevede la realizzazione di
un complesso edilizio dove saranno allocati servizi e laboratori
medico-specialistici, ambulatori, vari reparti di degenza e servizi
generali per il pubblico e gli operatori.
La delimitazione dell'area territoriale,
oggetto della variazione urbanistica e a tutti gli effetti degli
impegni del presente accordo, è pari a mq. 3450. Nelle
more del procedimento amministrativo di sdemanializzazione e successiva
acquisizione da parte dell'Azienda Ospedaliera al prezzo, valutato
dal Settore Tecnico competente, di L. 1.180.000.000 pari a Euro
609.419,14, il Direttore Generale dell'Azienda è stato
autorizzato (determinazione dirigenzale del Dirigente Settore
Amministrazione e Patrimonio mecc. 9801339/08 approvata in data
24 febbraio 1998) a gestire l'operazione edilizia con esclusione
di ogni onere a carico della Città.
Il programma degli investimenti riferiti
agli interventi edilizi previsti nell'ambito dello Accordo di
programma, ammonta a Lit. 11.800.000.000 pari a Euro 6.094.191,41
per interventi edilizi e Lire 1.180.000.000 pari a Euro 609.419,14
per acquisizione dell'area, come sopra precisato, ed è
finanziato complessivamente nel seguente modo:
- interventi finanziati con contributo pubblico ex art. 20 legge
67/88 L 9.310.000.000=
- 5% finanziamento regionale ex art.20 legge 67/88
L. 490.000.000=
- interventi autofinanziati da parte dell'Azienda Ospedaliera
L. 2.000.000.000=
- interventi autofinanziati da parte dell'Azienda per acquisizione
area. L. 1.180.000.000=.
Ritenuti condivisibili gli obiettivi del
progetto, considerato l'interesse generale per un più efficiente
servizio pubblico, nonchè i benefici ambientali (riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico) derivante dalla riorganizzazione
viabile con sottrazione al pubblico transito della parte di via
Zuretti interessata dall'intervento,
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento
delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32
sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. della Città di
Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
Preso atto che la Circoscrizione n. 9,
alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, non si
è espressa nei termini;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) ratificare, ai sensi dell' art. 27
comma 5 della legge 142/90, l' accordo di programma (all. 1 -
n. ) tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'Azienda
Ospedaliera O.I.R.M.-S. ANNA, finalizzato alla realizzazione di
un complesso edilizio funzionale alla connessione dei complessi
ospedalieri O.I.R.M. - S.ANNA, di corso Spezia n. 60;
2) di prendere atto che l' accordo, adottato
con decreto del Presidente della Regione Piemonte, determina le
variazioni urbanistiche al P.R.G. e sostituisce la concessione
edilizia per la realizzazione del complesso edilizio in oggetto;
3) di prendere atto che, nelle more del
procedimento amministrativo di sdemanializzazione e successivo
trasferimento dell'area interessata all'Azienda Ospedaliera al
prezzo, valutato dal Settore Tecnico competente, di L. 1.180.000.000
pari a Euro 609.419,14, il Direttore Generale dell'Azienda è
stato autorizzato (determinazione dirigenziale del Dirigente Settore
Amministrazione e Patrimonio mecc. 9801339/08 approvata in data
24 febbraio 1998) a gestire l'operazione edilizia prevista dall'Accordo
di Programma, comprendente ogni attività inerente il procedimento
edilizio presso gli Uffici Comunali e di altri Enti Pubblici con
esclusione di ogni onere a carico della Città;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.