Divisione Edilizia e Urbanistica
9903393/12
Settore Convenzioni e Contratti
OGGETTO: ALIENAZIONE AI LEGITTIMI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E BOX PERVENUTI IN PROPRIETA' AL COMUNE PER EFFETTO DELL'ESTINZIONE DELL'I.P.A.B. "ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA" SITI IN MONCALIERI VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 6 - VIA LEONARDO DA VINCI NN. 1-3 - CORSO TRIESTE NN. 57-59-61-63-65-67-69-71-73-75 .
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Lepri.
Gli stabili in oggetto, siti in Moncalieri,
Via San Giovanni Bosco n. 6 - Via Leonardo da Vinci nn. 1-3 -
Corso Trieste nn. 57-59-61-63-65-67-69-71-73-75, sono costituiti
nel seguente modo:
- n. 257 alloggi
- n. 192 box
- n. 24 locali commerciali.
Essi fanno parte dei beni patrimoniali
pervenuti in proprietà a questo Comune, per effetto dell'estinzione
dell'I.P.A.B. "Istituto di Riposo per la Vecchiaia",
con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 5801
in data 27 giugno 1980.
Con detto provvedimento la Giunta Regionale
ha stabilito il trasferimento delle funzioni, del personale e
del patrimonio, al Comune di Torino, con il vincolo della destinazione
dei beni o delle rendite a servizi di assistenza sociale.
Ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale
13 aprile 1995 n. 62, conformemente a quanto disposto dalle abrogate
leggi regionali n. 20/1982 e n. 44/1991, i beni pervenuti in proprietà
ai Comuni per effetto dell'estinzione di I.P.A.B. e di E.C.A.,
se idonei allo svolgimento di attività socio assistenziali
mantengono tale destinazione, se non idonei per attività
socio assistenziali, possono essere alienati previa autorizzazione
rilasciata dalla Giunta Regionale. I relativi proventi sono utilizzati
prioritariamente per acquisto, realizzazione, ristrutturazione
e manutenzione di strutture socio assistenziali.
Ai sensi del combinato disposto dell'
art. 39 e dell'art. 33 della citata legge regionale le autorizzazioni
regionali relative ai beni immobili sono rilasciate sulla base
del valore dei beni ricavato da una perizia giurata ed asseverata
predisposta da tecnici incaricati dall'Ente interessato e regolarmente
iscritti presso i relativi ordini professionali.
In seguito all'emanazione delle Leggi
127/1997 e 191/1998, cosiddette legge Bassanini -bis e Bassanini-ter,
il Presidente della Regione Piemonte con la circolare n. 13 in
data 22 settembre 1998 ha comunicato l'intervenuta abrogazione
delle norme relative all'autorizzazione regionale, dovuta all'abrogazione
delle disposizioni che prescrivono autorizzazione per l'acquisto
e l'alienazione di immobili... da parte di persone giuridiche.
Pertanto, ferma restando la normativa
in materia di perizia e di destinazione di proventi, i Comuni
restano solo soggetti ad un obbligo di trasmissione di copia degli
atti deliberativi e dei conseguenti atti negoziali relativi al
patrimonio di provenienza IPAB-ECA, ai fini della programmazione
regionale delle attività socio-assistenziali, e dell'esistenza
dei vincoli di destinazione.
La Giunta Comunale di Torino con deliberazione
assunta in via d'urgenza in data 12 novembre 1981, prendendo atto
del predetto trasferimento in data 27 giugno 1980 ha deliberato
la formale presa d'atto del rendiconto finale del Commissario
Liquidatore dell'Istituto di Riposo per la vecchiaia, nonchè
tra l'altro, la successione della Città nei rapporti contrattuali
e patrimoniali già facenti capo all'Ente disciolto, fatta
salva la facoltà del Comune di assumere provvedimenti autonomi
a seguito di proprie valutazioni.
Gli immobili in oggetto, al momento del
trasferimento, erano in parte già condotti in locazione,
in virtù di regolare contratto che il conduttore aveva
stipulato con l'estinto Istituto di Riposo per la Vecchiaia. Detto
contratto veniva stipulato per la durata di un anno, rinnovabile
di anno in anno, ad un canone di locazione soggetto alla rivalutazione
ISTAT, con l'obbligo di destinare i locali ad abitazione privata,
e con il divieto di cedere, anche parzialmente l'alloggio, nonchè
di sub-locarlo. Nessun requisito soggettivo era invece previsto
per poter accedere alla locazione di detti beni.
Dal trasferimento dei beni al Comune di
Torino gli alloggi di risulta, compendianti gli stabili in oggetto
sono stati inseriti tra gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
assegnati dall'attuale divisione Edilizia ed Urbanistica.
Gli alloggi di risulta, dall'entrata in
vigore della Legge Regione Piemonte n. 46/95 e successive modifiche
ed integrazioni, vengono assegnati, come gli altri alloggi di
E.R.P., a richiedenti collocati in posizione utile nella graduatoria
del Bando Generale, nonchè, ove possibile, al di fuori
delle graduatorie, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa,
prevalentemente riferite a casi sociali segnalati dai competenti
servizi: pertanto essi possono essere definiti "beni non
idonei allo svolgimento diretto di attività socio assistenziali,
anche se indirettamente tramite le predette assegnazioni si adempie
a tali finalità".
Il Consiglio Comunale di Torino, con deliberazione
n. 248 del 22 aprile 1991 (mecc. 9102697/12), esecutiva dal 21
maggio 1991, nell'approvare il piano di vendita di parte del patrimonio
di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà della Città,
ai sensi e per gli effetti della Legge 22 dicembre 1990 n. 403,
inseriva anche alcuni immobili provenienti dalle I.PA.B. estinte
poichè gli stessi erano stati in parte destinati ad incrementare
il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e tra essi gli
immobili in oggetto.
Con la deliberazione n. 599 del 1991 (
mecc. 9108425/12), il prezzo di vendita veniva determinato sulla
base del valore locativo ai sensi della Legge 392 del 1978, e
della Legge Regionale n. 33/84.
La Città, in esecuzione della citata
deliberazione n. 248/91, inviava agli assegnatari le proposte
di vendita. Successivamente le vendite venivano sospese poichè
la Regione Piemonte, per concedere l'autorizzazione richiedeva
l'applicazione integrale delle leggi regionali disciplinanti i
beni delle estinte IPAB. e non riteneva pertanto applicabile agli
immobili in oggetto la normativa di vendita del patrimonio di
E.R.P. ai sensi della legge 403/90, sia relativamente ai criteri
di determinazione del prezzo di vendita, sia per quanto riguarda
la destinazione dei proventi. In particolare si instaurava un
lungo "iter" che brevemente si riassume nei punti salienti.
La Regione Piemonte con nota del 17 marzo
1992, richiedeva la destinazione dei proventi a fini socio assistenziali,
quale condizione per concedere l'autorizzazione alla vendita proposta
ai sensi della legge 403/90 ed in esecuzione della predetta deliberazione
248/91.
La Città con deliberazione n. 599
della Giunta Comunale in data 7 luglio 1992 (mecc. 9205666/12),
stabiliva la destinazione dei proventi conformemente a quanto
richiesto dalla Regione.
La Regione con nota del 4 settembre 1992
rifiutava nuovamente di concedere l'autorizzazione, richiedendo
l'invio di una perizia estimativa giurata ed asseverata al fine
di determinare il valore economico dei beni in oggetto.
La Giunta Comunale pertanto, con deliberazione
in data 5 luglio 1994, preso atto di quanto richiesto dalla Regione,
nonchè dell'intervenuto stralcio ad opera della Regione
stessa dei beni dal piano di alienazione ai sensi della legge
560/93 "Norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica", deliberava di sospendere l'operazione
di vendita ai sensi della legge 403/90 e di demandare a successivi
provvedimenti deliberativi la vendita secondo le "disposizioni
impartite dalla Regione" .
La Regione con note del 20 febbraio 1995
e del 13 maggio 1996 riaffermava l'esigenza di alienare detti
beni nel rispetto della disciplina in materia di IPAB, richiedeva
una perizia estimativa asseverata o in mancanza, su espressa richiesta
della Città acconsentiva ad una valutazione dei beni secondo
i parametri indicati dalla legge 560/93 (valori catastali). In
detto caso però richiedeva un formale impegno deliberativo
consiliare per integrare eventuali differenze di valore tra il
prezzo di vendita ai privati e la valutazione in base alla legge
560/93.
La Giunta Comunale di Torino con deliberazione
n. 6021 del 19 novembre 1996 (mecc. 9607304/12) recepiva le indicazioni
della Regione Piemonte, ma, volendo conciliare le leggi in materia
di beni ex I.P.A.B. con le leggi disciplinanti l'E.R.P., deliberava
di alienare i beni al prezzo stabilito per le vendite, ai sensi
della Legge 403/90, ed alle condizioni di cui alle predette deliberazioni
n. 248/91 e n. 599/91. Si impegnava altresì a valutare
gli stessi secondo i parametri della Legge 560/93, e ad integrare
con fondi propri la differenza di valore tra i prezzi calcolati
in base alle due diverse leggi, in modo da devolvere una somma
maggiore a fini socio-assistenziali.
Tuttavia, nonostante la Giunta Regionale del Piemonte abbia concesso
l'autorizzazione alla vendita alle predette condizioni in data
13 ottobre 1997, non è stato possibile adottare una deliberazione
consiliare di reperimento dei fondi per integrare la suddetta
differenza di valori, e sono state sollevate perplessità
in ordine alla legittimità dell'operazione.
Infatti le norme dettate per l'edilizia
residenziale pubblica non possono trovare applicazione nei confronti
delle alienazioni di immobili ex I.P.A.B., poichè dette
vendite devono consentire ricavi per la realizzazioni di fini
qualitativamente diversi, anch'essi previsti espressamente dalla
legge, in connessione con obbiettivi di finanza pubblica parimenti
essenziali e rilevanti.
Ai sensi della predetta Legge Regionale
n. 62/95, come sopra detto, i beni immobili pervenuti in proprietà
ai Comuni per effetto dell'estinzione delle I.P.A.B. ed E.C.A.,
non idonei ad attività socio-assistenziali possono sì
essere alienati , ma sulla base del valore ricavato da una perizia
giurata ed asseverata, e i relativi proventi devono essere utilizzati
prioritariamente per la realizzazione, la ristrutturazione e la
manutenzione di strutture socio assistenziali.
Ad oggi si propone di tenere fermo il
proposito della Città di alienare detto patrimonio, sia
per soddisfare le apettative degli assegnatari, che da molti anni
sperano di accedere alla proprietà, sia perchè detto
patrimonio necessita della messa a norma degli stabili, nonchè
di costosi interventi manutentivi volti al ripristino delle facciate,
come evidenziato dalle ordinanze del Sindaco di Moncalieri.
La vendita sarà proposta esclusivamente
a favore di coloro che conducono regolarmente l'alloggio a titolo
di locazione-assegnazione, alle seguenti condizioni:
- prezzo desunto da una previa relazione
di stima, giurata ed asseverata predisposta dai tecnici regolarmente
iscritti presso il relativo Ordine professionale. Si propone di
affidare l'incarico per la redazione della perizia ai geometri
che nel corso degli anni passati hanno già predisposto
tutta la documentazione catastale relativa agli stabili: il costo
della perizia sarà a carico dell'acquirente, unitamente
ai costi nascenti dalle operazioni per la sistemazione tecnico-catastale
dei beni, e per la predisposizione dei regolamenti di condominio;
il costo dell'invenduto sarà a carico della Città
- Divisione Servizi Socio Assistenziali, cui spettano i relativi
proventi;
- destinazione dei proventi per acquisto,
realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di strutture socio
assistenziali.
La vendita non sarà consentita
a favore di terzi, ma sarà consentita solo a favore di
coloro che conducono gli alloggi e i box posti in vendita con
contratto di locazione o a seguito di assegnazione e che non sono
in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto di
presentazione della domanda di acquisto.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno
1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di procedere all'alienazione di tutti
gli alloggi ed i box - posti auto di proprietà della Città,
facenti parte degli stabili siti in Moncalieri in Via San Giovanni
Bosco n. 6 - Via Leonardo da Vinci nn. 1-3 - Corso Trieste nn.
57-59-61-63-65-67-69-71-73-75, pervenuti in proprietà a
questo Comune per effetto dell'estinzione dell' I.P.A.B "Istituto
di Riposo per la Vecchiaia", a favore di tutti coloro che
ad oggi conducono l'alloggio a titolo di locazione o di assegnazione
e che non sono in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.
La vendita ai sensi del combinato disposto
degli artt. 33, 39 e 40 della Legge Regione Piemonte n. 62/95
dovrà avvenire alle seguenti condizioni:
- prezzo desunto
da una previa relazione di stima, giurata ed asseverata a carico
degli acquirenti; il costo della perizia per le unità immobiliari
invendute sarà a carico della Città - Divisione
Servizi Socio assistenziali;
- destinazione
dei proventi per acquisto, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione
di strutture socio assistenziali .
La vendita non sarà consentita
a favore di terzi, ma sarà consentita solo a favore di
chi conduce l'alloggio o il box con contratto di locazione o a
seguito di assegnazione;
2) di annullare tutte le pregresse deliberazioni
relative alla alienazione del patrimonio in oggetto sito in Moncalieri
e precisamente la deliberazione del Consiglio Comunale n.248/91
per la parte relativa a detti beni, deliberazione peraltro superata
dall'entrata in vigore della legge 560/93, nonchè tutti
i provvedimenti deliberativi conseguenti non conformi alla legge
regionale n.62/95 e alle precedenti leggi regionali in materia
abrogate da quest'ultima;
3) di affidare la redazione della perizia
ai geometri, regolarmente iscritti presso il Collegio dei Geometri
di Torino, che hanno già svolto tutte le operazioni tecnico-catastali,
ed hanno già predisposto i regolamenti di condominio degli
stabili in oggetto: ciò al fine di ampliare e completare
un'attività ampiamente svolta, con riduzione dei tempi
e dei costi, nascenti da eventuali nuovi incarichi. Il costo della
perizia sarà a carico dell'acquirente, come specificato
in narrativa;
4) di demandare a successivi provvedimenti
l'approvazione dei nominativi degli acquirenti, ulteriori specificazioni
sulle norme per la vendita, anche con riferimento agli abbinamenti
alloggi-box, ed eventuali modalità per il versamento del
prezzo, stabilendo sin d'ora che sarà richiesto un anticipo
del prezzo nella misura del 10% o nella cifra superiore prescelta
dall'acquirente, mentre il saldo dovrà essere versato non
oltre la data di stipula dell'atto notarile di vendita;
5) di dare atto che i proventi derivanti
dall'alienazione in oggetto, potranno essere utilizzati esclusivamente
da parte della divisione Servizi Socio-Assistenziali, con l'adozione
di successivi provvedimenti per acquisto, realizzazione, ristrutturazione,
manutenzione di presidi socio-assistenziali a gestione diretta;
6) di dare atto che la Città è
esente dal pagamento dell' imposta sull'incremento di valore degli
immobili (INVIM) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
(art. 2 D.L. 599/1996 convertito in legge 24 gennaio 1997 n. 5);
7) di demandare la stesura dell'atto di
vendita-tipo ai notai che saranno individuati dal Consiglio Notarile
di Torino, i quali potranno concordare la bozza stessa con gli
uffici comunali competenti;
8) di adottare con successivo provvedimento
deliberativo, i regolamenti di condominio, peraltro già
predisposti come sopra detto, e di affidarne il deposito al notaio/notai
che verranno designati dal Collegio Notarile;
9) di consentire che l'atto di vendita
possa essere intestato anche a parenti conviventi degli assegnatari;
10) di stabilire che a far tempo dalla
data di pagamento dell'intero costo di cessione dell'alloggio
l'assegnatario è sollevato dal pagamento del canone di
locazione;
11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142 al fine di portare ad esecuzione il piano
di vendita.