Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
99 03277/03
Settore Appalti
RG
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
e degli Assessori Viano, Perone e Torresin.
In data 9 febbraio 1996 è deceduta
in Torino la signora BACCIGALUPI Maria, nata ad Aosta il 4 febbraio
1912 e residente in vita in Torino, la quale dispose delle proprie
sostanze con testamento olografo datato 20 marzo 1993, pubblicato
con verbale a rogito notaio Caterina BIMA in data 7 giugno 1996
rep. 33870/3276, registrato a Torino il 17 giugno 1996 al n°
16348.
Successivamente veniva dichiarata la giacenza
dell'eredità e nominato curatore ex art. 528 c.c. l'Avv.
Emanuele CONTINO, nato a Messina il 26 febbraio 1966 con studio
in Torino, piazza Peyron, 28.
Il testamento de quo contiene una
serie di disposizioni alquanto articolate, dalle quali si evince
che il Comune di Torino è nominato erede dei soli beni
siti in Torino (Nomino erede dei beni mobili ed immobili
che possiedo in Torino, il Comune di Torino).
Tale espressione induce a ritenere che
si tratti d'institutio ex re certa,
cioè di una disposizione a titolo universale con indicazione
di un complesso di beni quale quota del patrimonio ereditario.
Occorre precisare che tale disposizione
risulta essere gravata dai seguenti oneri:
a) il reddito del denaro e dei titoli depositati
presso un'agenzia della Cassa di Risparmio di Torino (deposito
sostituito da un c/c presso il Banco di Sicilia S.p.A.) e dell'alloggio
di corso Massimo D'Azeglio n° 2 (di cui la de cuius
ha vietato la vendita) dovranno essere utilizzati per istituire
uno o più premi annuali per l'arte, da assegnarsi ad uno
o più artisti italiani o stranieri, particolarmente insigni
nel campo della pittura, scultura, architettura;
b) i mobili di pregio dovranno essere
esposti in una sala del Museo d'Arte Antica di Palazzo Madama,
con apposto il nome della donatrice;
c) inoltre il Comune di Torino curerà
la manutenzione dei loculi ove riposano, nel Cimitero Monumentale,
Madre e Fratello; fu Mario della testatrice e nel Cimitero Sud
di Torino, Guido BACCIGALUPI.
La scheda testamentaria prosegue istituendo
erede delle case site in Aosta l'Istituto Missioni Consolata di
Torino, che è altresì sostituito dell'istituito
Comune di Torino, qualora quest'ultimo rinunciasse al lascito
dei beni siti in Torino.
Infine l'Istituto delle Piccole Suore
dei Poveri viene istituito erede della casa e dei terreni siti
nel Comune di Camporosso Ligure ed è sostituito dell'Istituto
Missioni Consolata di Torino, qualora quest'ultimo rinunciasse
al lascito delle case site in Aosta.
Occorre precisare che, trattandosi d'istituzione
di più eredi con uno stesso testamento (coniunctio verbis)
ma in quote diverse, non opera l'accrescimento tra coeredi ex
art. 674 c.c..
Pertanto, anche qualora gli altri Enti
istituiti dovessero rinunciare alle disposizioni a loro favore
la Civica Amministrazione non subentrerebbe nella titolarità
dei beni siti in Aosta e Camporosso Ligure, né tanto meno
negli oneri di cui le relative disposizioni sono gravate.
Peraltro il curatore ha comunicato che
l'Istituto Missioni Consolata ha già accettato l'eredità.
In conseguenza i cespiti di spettanza
della Città sono:
mobili vari L.
11.395.000=
mobili di valore e quadri L.
212.100.000=
appartamento in corso Massimo D'Azeglio
n° 2
con relativa cantina (Censito NCEU FG.
190 n° 185 sub. 4-
vani 9,5 rend. 8.787.500), a cui devono
aggiungersi 11,17
millesimi del locale portineria (censito
al NCEU al FG. 190
n. 185 sub 3), stimato dagli Uffici Tecnici
Comunali L. 900.000.000=
appartamento in via Aosta n° 44 (censito
al FG. 171 n° 870
sub. 1 _ vani 3 rend. 855.000) stimato
dagli U.T.C L.
72.000.000=
conto corrente presso il Banco di Sicilia
S.p.A., oltre
interessi maturandi L.
111.582.805=
Titoli di Stato con scadenza al 15.12.98 L.
1.100.000.000=
CCT con scadenza al 1 marzo 1999 L.
90.000.000=
Alla scadenza questi titoli saranno reinvestiti
dal curatore.
Al momento pertanto il valore complessivo
dei titoli è di L. 1.190.000.000
(pari a 614.583,71= EURO), oltre interessi
maturandi.
Il valore complessivo dell'asse ereditario
di spettanza della Città è pertanto di Lire 2.497.077.805=
(pari a 1.289.633,06= EURO), oltre interessi maturandi.
Per quanto riguarda invece le passività,
il curatore dell'eredità giacente, avv. CONTINO, ha provveduto
a cancellare un'ipoteca iscritta sull'immobile di corso Massimo
D'Azeglio n° 2 ed ha comunicato queste passività:
- parcella dell'avv. Enrico GIUSIANA L.
52.520.817=
- parcella dr.ssa NICODAMO L.
570.000=
- parcella dr. Alberto GIULIANO L.
2.241.408=
- spese condominiali preventivo 1998/99 L
9.589.504=
- ICI saldo '98 L.
3.341.000=
Il totale delle passività è
quindi di £.68.262.729= (pari a 35.254,76= EURO), oltre
ai premi per l'assicurazione contro il furto e l'incendio (con
scadenza nel febbraio 1999) e le spese di curatela al momento
non quantificabili.
Tuttavia la quota di eredità spettante
al Comune di Torino è - secondo quanto calcolato e comunicato
dal curatore, avv. CONTINO _ corrispondente all'82,29% del valore
dell'intero asse ereditario.
Pertanto le passività dell'eredità
giacente graveranno sulla Città nella stessa percentuale,
salvo _ ovviamente _ quelle che per loro natura gravano integralmente
su beni relativi alla quota della Città e con esclusione
di quelle che gravano su beni degli altri eredi.
Le attività pertanto superano di
gran lunga le passività, anche se alcuni dei più
importanti cespiti sono vincolati all'adempimento degli oneri
di cui la de cuius ha gravato l'eredità.
L'onere dà luogo ad un'obbligazione
a titolo gratuito ex art. 647 C.C. a carico dell'onerato, che
è quindi tenuto all'adempimento, salvo che l'onere sia
impossibile od illecito, nel qual caso (art. 647 C.C., ult. com.)
esso si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione,
se ne ha costituito il solo motivo determinante.
La Civica Amministrazione onerata deve
pertanto adempiere gli oneri summenzionati, salvo valutarne l'impossibilità
o l'illiceità.
Nel caso specifico nessuno degli oneri
_ singolarmente considerati _ può dirsi determinante del
consenso: è chiaro tuttavia che, ove tutti gli oneri fossero
impossibili e/o illeciti, la disposizione testamentaria a favore
della Città sarebbe nulla.
Tuttavia i Servizi e Divisioni interessati
hanno evidenziato la possibilità di adempiere- in alcuni
casi solo parzialmente- gli oneri suddetti.
Per quanto riguarda
l'onere di cui alla precedente lettera c) la Divisione Servizi
Cimiteriali ha effettuato delle verifiche dalle quali è
emerso che:
1) la testatrice BACCIGALUPI Maria risulta
essere sepolta presso il Cimitero Monumentale, con sepoltura ad
inumazione per un periodo di 15 anni a decorrere dall'8/3/96.
Ciò si è verificato in quanto all'atto del suo decesso
si è provveduto d'ufficio alla sepoltura, a carico della
Città, in assenza di parenti;
2) la madre FAVRE Maria, vedova BACCIGALUPI,
deceduta il 16/5/66 ed i fratelli della de cuius BACCIGALUPI Mario
e Guido, deceduti rispettivamente il 13/4/69 e l'1/12/87 risultano
essere sepolti presso il Cimitero Monumentale (Madre e Mario)
ed il Cimitero Parco (Guido), con sepoltura in loculo, per periodi
di 50 (Madre) o 40 anni (fratelli).
Poiché la Civica Amministrazione
provvede ad attività di manutenzione esclusivamente per
le sepolture ad inumazione, la richiesta della testatrice non
può avere un riscontro oggettivo nei servizi della Città
relativamente alle sepolture in loculo, ma si riduce all'onere
di esumare la salma della testatrice, con successiva sua sepoltura
in loculo, previo ottenimento del c.d. bollettino necroscopico
da parte dei competenti uffici comunali (ex art. 84 del D.P.R.
285/90), dal quale risulti che la morte non è stata dovuta
a malattia infettiva - contagiosa.
L'operazione comporta dei costi (fornitura
del feretro di zinco, spese per la traslazione della salma, concessione
del loculo ed altre) per complessive L. 6.287.500= (pari a 3.247,22=
EURO), salvo aggiornamento delle tariffe.
Per quanto riguarda l'onere di cui al
punto b) la Divisione Servizi Socio Culturali - Settore Musei
ha precisato, previo parere favorevole del Comitato Scientifico
per l'Arte Antica, che una parte dei mobili di pregio e quadri,
databili dopo l'inizio dell'Ottocento, potranno essere destinati
solamente alla Galleria d'Arte Moderna. Gli altri _ con esclusione
di quelli non autentici, ma realizzati successivamente in stile
_ potranno essere esposti al Museo d'Arte Antica, ma solo ove
ciò sia compatibile col nuovo progetto scientifico di riallestimento
del Museo. In ogni caso l'esposizione, sia nell'uno che nell'altro
caso, potrà avvenire secondo il principio di rotazione
dei beni, secondo quanto previsto dai più recenti orientamenti
di museologia e comunque annotando la provenienza dell'oggetto
nella didascalia che accompagna ogni opera esposta.
Per quanto riguarda l'onere di cui alla
lettera a) la Divisione Servizi Culturali - Settore Musei (tramite
la Galleria d'Arte Moderna), ha manifestato la disponibilità
ad organizzare il premio annuale per artisti italiani o stranieri,
secondo modalità che saranno successivamente stabilite.
I fondi per l'istituzione del premio,
dovrebbero essere attinti, oltre che dal reddito del denaro
e dei titoli depositati presso il Banco di Sicilia, anche dalla
rendita dell'alloggio di corso Massimo D'Azeglio n° 2, gravato
da vincolo d'inalienabilità dalla de cuius.
Per il predetto alloggio la Divisione
Patrimonio esperirà le procedure più opportune a
tale scopo.
Nel complesso quindi, preso atto che l'attivo
ereditario è maggiore delle passività, e che la
Città ha la possibilità di adempiere gli oneri di
cui sopra, appare opportuno accettare con beneficio d'inventario
l'eredità morendo dismessa dalla signora BACCIGALUPI Maria.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di accettare, con beneficio d'inventario,
l'eredità morendo dismessa dalla signora BACCIGALUPI Maria,
deceduta in Torino il 9 febbraio 1996, previo testamento olografo
datato 20 marzo 1993, pubblicato con verbale a rogito notaio Caterina
BIMA in data 7 giugno 1996 rep. 33870/3276, registrato a Torino
il 17 giugno 1996 al n° 16348;
2) di prendere atto che l'asse ereditario
è costituito da tutti i beni mobili ed immobili elencati
in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata; il tutto
come risulta altresì nell'allegato verbale d'inventario
(all. 1 - n. ) formato dal Cancelliere della Pretura di Torino
dr.ssa Adele PROTO in data 6.5.96 e proseguito in data 22.5.96,
28.5.96, 29.5.96, 12.7.96, 31.7.96, 18.11.96, 13.5.97, per una
consistenza attiva di L. 2.497.077.805= (pari a 1.289.633,06=
EURO), oltre interessi maturandi e una consistenza passiva di
L. 68.262.729= (pari a 35.254,76= EURO), oltre alle spese di curatela
al momento non quantificabili, fatte salve le prescrizioni di
cui in narrativa;
3) di prendere atto che l'eredità
è gravata dagli oneri di cui alla richiamata narrativa
che saranno adempiuti dalla Civica Amministrazione nei limiti
e con le modalità già precisate nella narrativa,
salvo quanto previsto al successivo punto 4;
4) di demandare, per le motivazioni di
cui in narrativa, alla Giunta Comunale o nei limiti dei loro poteri
decisionali, ai Dirigenti competenti, l'assunzione di quei provvedimenti
che si rendessero necessari per l'adempimento degli oneri di cui
al punto 3;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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