Divisione Servizi Civici e Tributari

99 03225/17


Settore Polizia Amministrativa Sanità
SC

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 MAGGIO 1999

(proposta dalla G.C. 4 maggio 1999)

OGGETTO: MODIFICA SANZIONI PECUNIARIE ART. 44, COMMI 1 E 2 E ART. 45 DEL REGOLAMENTO POLIZIA URBANA.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con l'Assessore Alfieri.

    Ragioni legate alla vigilanza dei comportamenti e delle attività sulla vita della Comunità cittadina e, in particolare, sulle condizioni della convivenza civile e sulla qualità della vita e dell'ambiente, suggeriscono di intervenire secondo quanto in appresso specificato.
    Parte cospicua del compito di conservazione, negli abitati urbani, di una buona qualità della convivenza, è rappresentata dalla protezione della quiete, essendo a tale bene riservato l'intero V del Civico Regolamento di Polizia Urbana.
    La mole dell'impegno richiesto dall'azione di contrasto, attestata dall'elevato numero delle violazioni accertate, ha richiamato l'attenzione, soprattutto, sui fenomeni dannosi connessi alle attività di pubblico intrattenimento ed agli esercizi pubblici.
    La dovuta considerazione per l'utilità sociale delle attività private che producono intrattenimento non può, tuttavia, sovrastare le dinanzi esposte esigenze di preservazione della quiete pubblica e privata.
    In particolare, occorre intervenire a tutela dell'interesse pubblico a che i titolari e gli altri soggetti giuridicamente responsabili per le attività di pubblico spettacolo o trattenimento, per gli esercizi pubblici di somministrazione e per le sale pubbliche di biliardi e giochi, assicurino che suoni e rumori non siano comunque udibili all'esterno nell'orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 8.00 (art. 44, comma 1); vigilino affinché, all'uscita dai locali, non si creino schiamazzi od altri disturbi alla quiete (art. 44, comma 2); osservino, nel caso di spettacoli o trattenimenti all'aperto, le prescrizioni e gli orari indicati nelle licenze (art. 44, comma 3).
    Pur nella consapevolezza della non esaustività del rimedio repressivo, l'intensificarsi dei fatti di disturbo alle occupazioni e al riposo e, non ultimo, il fatto contingente dell'approsimarsi della stagione mite, costringono l'Amministrazione all'emanando provvedimento.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Ravvisata l'opportunità di provvedere secondo la premessa e la proposta che precede, con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare:

1)    La sanzione amministrativa pecuniaria per le condotte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 1° aprile 1996, in vigore dal 27 maggio 1996, è stabilita da un minimo di L. 125.000 pari a 64,56 Euro ad un massimo di L. 750.000 pari a 387,34 Euro.
2)    La Sanzione amministrativa pecuniaria per la previsione di cui al comma 3 dell'art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 1° aprile 1996, in vigore dal 27 maggio 1996, rimane stabilita da un minimo di L. 200.000 pari a 103,29 Euro ad un massimo di L. 1.000.000 pari a 516,46 Euro.
3)    La sanzione amministrativa pecuniaria per le previsioni di cui all'art. 45 (circoli privati) del Regolamento di Polizia Urbana approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 1° aprile 1996, in vigore dal 27 maggio 1996, è stabilita da un minimo di L. 125.000 pari a 64,56 Euro ad un massimo di L. 750.000 pari a 387,34 Euro.
4)    Solo per la parte interessata, sono revocate le deliberazioni del Consiglio Comunale del 29 maggio 1996 (mecc. 9603522/17) e del 10 giugno 1996 (mecc. 9603896/17).

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