Divisione Servizi Civici e Tributari
99 03225/17
Settore Polizia Amministrativa Sanità
SC
OGGETTO: MODIFICA SANZIONI PECUNIARIE ART. 44, COMMI 1 E 2 E ART. 45 DEL REGOLAMENTO POLIZIA URBANA.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Alfieri.
Ragioni legate alla vigilanza dei comportamenti
e delle attività sulla vita della Comunità cittadina
e, in particolare, sulle condizioni della convivenza civile e
sulla qualità della vita e dell'ambiente, suggeriscono
di intervenire secondo quanto in appresso specificato.
Parte cospicua del compito di conservazione,
negli abitati urbani, di una buona qualità della convivenza,
è rappresentata dalla protezione della quiete, essendo
a tale bene riservato l'intero V del Civico Regolamento di Polizia
Urbana.
La mole dell'impegno richiesto dall'azione
di contrasto, attestata dall'elevato numero delle violazioni accertate,
ha richiamato l'attenzione, soprattutto, sui fenomeni dannosi
connessi alle attività di pubblico intrattenimento ed agli
esercizi pubblici.
La dovuta considerazione per l'utilità
sociale delle attività private che producono intrattenimento
non può, tuttavia, sovrastare le dinanzi esposte esigenze
di preservazione della quiete pubblica e privata.
In particolare, occorre intervenire a
tutela dell'interesse pubblico a che i titolari e gli altri soggetti
giuridicamente responsabili per le attività di pubblico
spettacolo o trattenimento, per gli esercizi pubblici di somministrazione
e per le sale pubbliche di biliardi e giochi, assicurino che suoni
e rumori non siano comunque udibili all'esterno nell'orario compreso
tra le ore 22.00 e le ore 8.00 (art. 44, comma 1); vigilino affinché,
all'uscita dai locali, non si creino schiamazzi od altri disturbi
alla quiete (art. 44, comma 2); osservino, nel caso di spettacoli
o trattenimenti all'aperto, le prescrizioni e gli orari indicati
nelle licenze (art. 44, comma 3).
Pur nella consapevolezza della non esaustività
del rimedio repressivo, l'intensificarsi dei fatti di disturbo
alle occupazioni e al riposo e, non ultimo, il fatto contingente
dell'approsimarsi della stagione mite, costringono l'Amministrazione
all'emanando provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Ravvisata l'opportunità di provvedere
secondo la premessa e la proposta che precede, con voti unanimi,
espressi in forma palese;
di approvare:
1) La sanzione amministrativa pecuniaria
per le condotte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 44 del Regolamento
di Polizia Urbana approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale del 1° aprile 1996, in vigore dal 27 maggio 1996,
è stabilita da un minimo di L. 125.000 pari a 64,56 Euro
ad un massimo di L. 750.000 pari a 387,34 Euro.
2) La Sanzione amministrativa pecuniaria
per la previsione di cui al comma 3 dell'art. 44 del Regolamento
di Polizia Urbana approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale del 1° aprile 1996, in vigore dal 27 maggio 1996,
rimane stabilita da un minimo di L. 200.000 pari a 103,29 Euro
ad un massimo di L. 1.000.000 pari a 516,46 Euro.
3) La sanzione amministrativa pecuniaria
per le previsioni di cui all'art. 45 (circoli privati) del Regolamento
di Polizia Urbana approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale del 1° aprile 1996, in vigore dal 27 maggio 1996,
è stabilita da un minimo di L. 125.000 pari a 64,56 Euro
ad un massimo di L. 750.000 pari a 387,34 Euro.
4) Solo per la parte interessata, sono
revocate le deliberazioni del Consiglio Comunale del 29 maggio
1996 (mecc. 9603522/17) e del 10 giugno 1996 (mecc. 9603896/17).