Divisione Ambiente e Mobilità
99 03181/21
Settore Tutela Ambiente
LL - pc
OGGETTO: ACCORDO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' CIMIMONTUBI
PER LA CESSIONE DI AREE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO
AMBIENTALE IN REGIONE BASSE DI STURA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Vernetti,
di concerto con gli Assessori Viano e
Corsico.
Il Piano Regolatore della Città
di Torino, nell'ambito delle aree destinate a parco fluviale,
ha individuato una specifica problematica e specifiche modalità
di realizzazione per l'ambito P17, corrispondente alle Basse di
Stura, in sponda destra della Stura tra il ponte di strada dell'Aeroporto
e il ponte della superstrada di Caselle.
Al fine di interrompere il processo di
degrado in atto il PRG evidenzia la necessità di promuovere
azioni di riqualificazione, bonifica e recupero ambientale.
L'attuazione del parco fluviale è
subordinata alla predisposizione di un piano esecutivo di recupero
ambientale complessivo per l'intera area, che tenga conto delle
seguenti condizioni:
- le opere che si realizzano dovranno posizionarsi
in condizioni di sicurezza dal rischio di esondazioni del Torrente
Stura;
- cessazione delle attività inquinanti;
- bonifica delle aree inquinate.
Nel progetto Torino Città d'Acque
approvato dal Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1994 particolare
attenzione viene posta per l'area Basse di Stura.
In particolare, essendo la zona connotata
da anni di presenza industriale inquinante, si erano previsti
interventi finalizzati al risanamento ed alla sistemazione del
suolo, alla riqualificazione e al recupero a parco delle due sponde
del torrente Stura.
In seguito, considerata la rilevanza e
la necessità di procedere con sollecitudine agli interventi
di risanamento, il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, su indicazione del Ministero per l'Ambiente, ha approvato
un finanziamento a favore della Città di Torino di L. 20.000.000.000
per il progetto: Interventi di bonifica dell'area Basse
di Stura, con deliberazione del 23 aprile 1997 n. 74/97
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 in data 1 settembre
1997.
Al fine di utilizzare in modo più
efficace tali finanziamenti è stato avviato un confronto
con le proprietà delle aree maggiormente compromesse dal
punto di vista ambientale, ossia con la società Cimimontubi,
con la società Acque Potabili e con la società Teksid.
Si è ritenuto opportuno procedere
secondo lo schema degli accordi volontari fra ente pubblico e
soggetti privati, più efficaci in casi similari rispetto
a procedure ordinatorie e di espropriazione, spesso foriere di
contenziosi in sede legale per l'oggettiva difficoltà di
distinguere in modo chiaro e netto, trattandosi di discariche
autorizzate, fra oneri di bonifica facenti capo per obbligo di
legge ai proprietari ed interventi di riqualificazione ambientale
ovviamente dipendenti dalle scelte di destinazione d'uso finale
delle aree e quindi non formalmente imputabili ai proprietari.
La soc. Cimimontubi ha pertanto collaborato
con la Città nell'attività di indagine sulle passività
ambientali nelle aree di proprietà, sostenendo, a propria
cura e spese, attività di ricerca e di progettazione degli
interventi.
Con deliberazione in data 2 ottobre 1997
(mecc. 9706289/09) la Giunta Comunale approvava un primo accordo,
finalizzato ad una richiesta di finanziamento alla Comunità
Europea, con la soc. Cimimontubi, nel quale si prevedeva sia la
cessione delle aree per la realizzazione degli interventi sia
la possibilità per la soc. Cimimontubi di trasferire i
diritti edificatori nell'ambito di Spina 3.
In seguito la Città, con deliberazione
della Giunta Comunale del 28 aprile 1998, (mecc. 9803219/21) ha
affidato l'incarico per la redazione del piano esecutivo di recupero
ambientale previsto dal P.R.G. per coordinare gli interventi di
risanamento ambientale.
Nel corso dell'estate-autunno 1998 sono
state portate a compimento altre attività di sondaggio
e di ricerca al fine di acquisire un'esauriente caratterizzazione
ambientale dell'intero ambito P17 Basse di Stura.
Sulla base delle indagini svolte dalla
Città e dai privati proprietari è stata in seguito
predisposta l'analisi del rischio globale al fine di valutare
in maniera oggettiva gli effettivi rischi presenti per l'uomo
e l'ambiente nell'area Basse di Stura.
Nel frattempo, con deliberazione del Consiglio
Comunale del 15 dicembre 1998 (mecc. 9809947/09) è stato
approvato uno schema di accordo fra la Città e la soc.
Cimimontubi nel quale, nell'ambito di accordi complessivi riguardanti
anche l'area Spina 3, si ribadiva l'impegno delle parti a perfezionare
entro il 28 febbraio 1999 il trasferimento delle aree in regione
Basse di Stura nel quadro delle procedure di accordo volontario
in fase di definizione per l'utilizzo da parte della Città
del finanziamento concesso dal CIPE per il risanamento e la bonifica
dell'area.
L'analisi del rischio, consegnata alla
Città in data 21 gennaio 1999, ha confermato la necessità
di procedere con sollecitudine ad interventi di messa in sicurezza
delle vasche contenenti morchie oleose, fanghi e melme e ad interventi
di copertura e impermeabilizzazione della restante area utilizzata
come discarica di scorie di acciaieria.
Già con ordinanza numero 13/94
del 6 aprile 1994, a seguito di uno sversamento sul terreno circostante,
era stato imposto alla soc. Cimimontubi l'obbligo di progettare
e realizzare opere di asportazione della fase liquida e di copertura
delle due vasche. La soc. Cimimontubi ha predisposto un progetto
su cui era stato espresso parere favorevole dell'U.S.L. e per
il quale è stata rilasciata concessione edilizia dalla
Città di Torino, in data 9 aprile 1996 (n. 225/96). Il
costo di tale progetto è stato stimato in L. 3.000.000.000.
Con successivi provvedimenti in data 25
giugno 1997, prot. 4466, e del 18 dicembre 1998, prot. 9673, emessi
sulla base di parere favorevole dell'ARPA, è stata concessa
proroga sino al 31 ottobre 1999 per la piena attuazione di quanto
prescritto dall'ordinanza n. 13/94. La proroga è stata
condizionata all'effettuazione di adeguati monitoraggi sotto il
controllo dell'ARPA.
Tali controlli, convalidati anche dalle
indagini più recenti compiute dall'ARPA sui nuovi piezometri
posizionati per l'analisi del rischio, confermano l'assenza di
una contaminazione della falda attribuibile ai rifiuti contenuti
nelle due vasche, che sono state costruite sulla base di licenza
edilizia n. 48/1974 e di concessione edilizia n. 1420/1977, rilasciate
dal Comune di Torino. Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 915/82
le vasche sono state autorizzate con delibera della Giunta Regionale
del Piemonte n. 65/33649 del 12 aprile 1984, scheda 110/F.
Le vasche appaiono quindi mantenere integra
l'originaria capacità di impermeabilizzazione. Tuttavia,
in una prospettiva di completo recupero ambientale dell'area,
pare sicuramente opportuno valutare anche altre metodologie d'intervento
al fine di procedere ad una corretta valutazione costi/benefici.
Pertanto, la soc. Cimimontubi, nell'ambito
dei rapporti di collaborazione con la Città ha predisposto
a propria cura e spese un progetto di massima consistente nella
totale inertizzazione dei materiali contenuti nelle vasche, mediante
la rimozione preliminare della fase liquida e il suo smaltimento
all'esterno, la successiva inertizzazione e il consolidamento
dei materiali solidi in modo da impedire il rilascio di sostanze
inquinanti per azione delle acque meteoriche di percolamento.
Il progetto di massima è stato
presentato in data 1 febbraio 1999 per una valutazione preliminare
alla conferenza di servizi con la partecipazione della Regione
Piemonte, della Provincia di Torino, dell'Ente Parco del Po e
dell'Arpa. I costi sono stati valutati con una prima stima estremamente
cautelativa in L. 10.100.000.000 IVA compresa.
La Cimimontubi si è dichiarata
disponibile al fine di approfondire questa seconda modalità
progettuale, a predisporre, a propria cura e spese, anche il progetto
esecutivo di messa in sicurezza delle vasche mediante inertizzazione.
Occorre comunque precisare che nel caso venga prescelta dalla
Civica Amministrazione questa seconda ipotesi progettuale, molto
più costosa ma sicuramente più coerente con la destinazione
a parco pubblico dell'area, gli oneri relativi non possono essere
imputati alla società proprietaria stante l'attuale situazione
di tenuta delle vasche.
Le restanti aree, di proprietà
della soc. Cimimontubi, sono state utilizzate come discariche
autorizzate, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 915/82, con
deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 65/33649
del 12 aprile 1984, scheda 107/F e successive autorizzazioni della
Giunta Provinciale di Torino n. 87/81/63040 del 18 giugno 1987
e n. 87/81/64226 del 16 luglio 1987.
Al fine di un completo recupero ambientale,
tali aree contenenti scorie di acciaieria, qualificate materiale
inerte nelle autorizzazioni della Giunta Provinciale sopracitate,
necessitano comunque, al fine di evitare il percolamento delle
acque meteoriche che potrebbero alterare l'attuale situazione
di ph basico che rende praticamente insolubili i metalli pesanti
presenti nelle scorie, di opere di impermeabilizzazione, ricopertura
e risistemazione delle scarpate. Le opere al confine con la proprietà
Acque Potabili sono ricomprese, in quanto funzionalmente connesse,
nel progetto predisposto per la bonifica con misure di sicurezza
della discarica Solfatara e sono state stimate in L. 600.000.000
IVA compresa.
La progettazione e la realizzazione degli
interventi sulle aree restanti, in quanto dipendente dalle scelte
sulla destinazione finale delle aree, dovrà essere oggetto
di valutazione nell'ambito del piano esecutivo di recupero ambientale
attualmente in corso di predisposizione. Una prima stima di massima
quantifica i costi relativi in L. 3.983.000.000, ovviamente variabili
in relazione alle scelte progettuali e di destinazione d'uso.
Peraltro occorre rilevare che l'autorizzazione
rilasciata dalla Giunta Provinciale di Torino in data 16 luglio
1987 n. 87/81/64226, modificando la prescrizione della deliberazione
della Giunta Regionale del 12 aprile 1984, esentava la Cimimontubi
dall'obbligo di ricopertura delle aree in oggetto, al fine di
permettere al Comune di poter disporre delle aree secondo le sue
esigenze urbanistiche.
Pertanto, sulla base dei titoli autorizzativi
esistenti e degli atti amministrativi in seguito emanati, la soc.
Cimimontubi risulta attualmente obbligata al solo intervento di
copertura delle vasche sulla base dell'ordinanza n. 13/94, con
un costo stimato di L. 3.000.000.000.
Tenuto conto che l'area di proprietà
della soc. Cimimontubi, della superficie di mq. 143.735, è
stata valutata, con riferimento ad un probabile valore di esproprio,
determinato ai sensi della L. 359/92, attribuendo un valore unitario
di L. 45.000 mq. alla parte confinante con l'ex stabilimento Rifometal
e di L. 30.000 mq. alla parte rimanente (altopiano Deltasider)
per un valore totale di L. 5.362.000.000, si ritiene di addivenire
ad accordo con la soc. Cimimontubi, i cui punti principali possono
così riassumersi:
- cessione gratuita alla Città delle
aree di proprietà Cimimontubi con rinuncia ai diritti edificatori
pertinenti;
- impegno da parte della soc. Cimimontubi
a predisporre, a propria cura e spese, il progetto esecutivo di
messa in sicurezza delle vasche mediante inertizzazione dei materiali
contenuti entro il 30 maggio 1999;
- acquisizione a titolo gratuito da parte
della Città del progetto sopracitato, del progetto per
il quale era stata assentita concessione edilizia nel 1994 e di
tutte le indagini correlate;
- svolgimento a cura della Città
di procedure di gara e di appalto;
- realizzazione delle opere a spese della
Città con l'utilizzo del finanziamento approvato dal CIPE;
Per una più dettagliata descrizione
degli accordi tra la Società e la Città si rimanda
allo schema di accordo, oggetto di approvazione della presente
deliberazione e relativi allegati.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti in narrativa che qui integralmente si richiamano,
di approvare l'allegato schema di accordo fra la Città
e la Soc. Cimimontubi (all. 1 - n. ) concernente cessione di aree
e interventi di bonifica e messa in sicurezza nell'area Basse
di Stura.