Servizi Tecnici e Patrimonio
99 03110/29
Settore Ispettorato Tecnico
OGGETTO: L. 109/94.AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTUALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE 200.000 ECU FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. INTEGRAZ. E MODIFICA DEL. 9901375/29. REVOCA DELIBERAZIONE C.C. DEL 20 FEBBRAIO 1997, N. MECC. 9700016/29.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'affidamento degli incarichi di attività
di progettazione di lavori pubblici, è disciplinato dall'art.
17 della legge 109/94 come ulteriormente novellata dalla legge
415/98; in particolare i commi 11 e 12 disciplinano gli incarichi
il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU rinviando tuttavia
la completa disciplina della modalità di aggiudicazione
al Regolamento di cui all'art. 3 della stessa legge.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 febbraio 1997 (mecc. 9700016/29), sono stati regolamentati
gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo stimato
inferiore a 200.000 ECU sulla base delle disposizioni al momento
vigenti.
In mancanza di precise norme comportamentali
di legge, con la citata delibera era stato approvato un regolamento
piuttosto dettagliato che anticipava tra l'altro alcuni criteri
contenuti nella bozza di Regolamento di attuazione della legge
216/95 edizione maggio 1996, che non ha avuto ulteriore seguito
a causa delle successive modifiche della legge tradottesi nella
L. 415/98.
La nuova bozza di Regolamento, opportunamente
adeguata alle nuove formulazioni della legge, è attualmente
all'esame degli organismi competenti, ma non di immediata applicazione.
Tuttavia, al fine di non rallentare l'attività
progettuale e l'attuazione del Programma delle Opere Pubbliche,
risulta necessario provvedere ad aggiornare le modalità
di affidamento degli incarichi professionali sottosoglia sia per
adeguarle alla nuova lettura della legge sia per correggere riscontrate
difficoltà attuative della citata deliberazione del Consiglio
Comunale del 26 febbraio 1997 (mecc. 9700016/29), esecutiva dal
24 marzo 1997.
A tal proposito si ritiene opportuno revocare,
per semplicità di lettura delle norme interne, la suddetta
delibera, procedendo a definire i nuovi principi generali su cui
basare l'attività in oggetto evitando altresì di
definire particolari minuti che da un lato non possono essere
esaustivi e onnicomprensivi, dall'altro suscettibili di frequenti
variazioni col divenire della legge e delle sue interpretazioni.
La nuova regolamentazione non può
che fondarsi su due cardini: da un lato la legge 109/94 novellata
e dall'altro l'autorevole interpretazione del Consiglio di Stato
proprio sul punto (Sez. V - 2/10/98 - 26/1/99 - n° 64/99).
Anzitutto il contesto della legge 109/94
affida al Responsabile del Procedimento ampi margini di definizione
operativa, beninteso nel rispetto dei fondamentali principi che
la legge sancisce.
Per gli incarichi sottosoglia le stazioni
appaltanti devono "verificare l'esperienza e la capacità
professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta
in relazione al progetto da affidare" (art. 17, comma 12,
ultimo periodo).
Inoltre, in attesa di ulteriori specifiche
del Regolamento, le stazioni appaltanti per incarichi tra 40.000
e 200.000 ECU "devono procedere in ogni caso a dare adeguata
pubblicità" e procedere all'affidamento "sulla
base dei curricula presentati dai progettisti" (art. 17,
comma 12).
Infine "nella convenzione stipulata
tra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste
le modalità di pagamento dei corrispettivi", oltre,
ai contenuti progettuali della prestazione ai sensi di legge.
In secondo luogo il Consiglio di Stato,
con la citata decisione, ha stabilito che, sino all'entrata in
vigore del Regolamento, l'incarico debba esclusivamente essere
affidato "sulla base dei curricula" (art. 14 comma 12)
essendo quindi "illegittima la rilevanza ad elementi
del tutto estranei a quelli meramente curricolari e, in particolare,
alla percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione,
spese e accessori", contrariamente anche a quanto in precedenza
indicato dalla C.M. 7/10/96 n° 4488.
Pertanto, fino al Regolamento e per gli
incarichi sotto soglia, non può essere applicato il criterio
che prevede la valutazione dell'offerta più vantaggiosa
sulla base di molteplici elementi.
Da tutto quanto sopra ne discende che
i Responsabili del Procedimento, ai quali compete l'attribuzione
degli incarichi, dovranno, sulla base del proprio convincimento
e responsabilità, verificare in via esclusiva il rispetto
dei disposti normativi e disciplinare adeguatamente l'incarico
onde assicurarne la corretta esecuzione.
A tal fine provvederanno a dare pubblicità
agli affidamenti di incarichi professionali ricompresi nella disciplina
della legge 109/94, ovvero agli incarichi di progettazione, di
direzione lavori, di collaudo, nonchè di supporto al progettista
e connessi al D. Lgs. 496/96, il cui importo stimato sia compreso
tra 40.000 e 200.000 ECU, attraverso la pubblicazione dell'avviso
di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito
INTERNET della Città di Torino 'http://www.comune.torino.it'
ed all'Albo Pretorio.
Il bando dovrà segnalare che la
scelta sarà effettuata su base curriculare.
L'Amministrazione terrà conto anche della necessità
di assicurare adeguata rotazione e di promuovere l'accesso agli
incarichi professionali delle giovani generazioni.
Il bando segnalerà altresì
che l'Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista
dalla legge n. 155/89 di ridurre l'onorario posto a base dell'affidamento
fino al massimo del 20%.
La selezione sarà effettuata a
cura di una commissione convocata dal Responsabile del Procedimento
e composta dal Responsabile del Procedimento stesso, dall'Ingegnere
Capo e dal Dirigente dell'Ispettorato Tecnico o loro delegati.
Il verbale della commissione dovrà
contenere il riscontro delle verifiche relative all'esperienza
e capacità professionale dei professionisti incaricati
e le motivazioni specifiche della scelta in relazione all'incarico
da affidare ed ai criteri sopraindicati.
L'affidamento dell'incarico professionale
sarà effettuato, a cura del Responsabile del procedimento,
nel rispetto delle vigenti attribuzioni di competenza.
Il Responsabile del Procedimento accerterà
sotto la sua responsabilità che non si operino frazionamenti
artificiosi di incarico volti a ricondurre l'ammontare del compenso
al di sotto delle soglie fissate dalla normativa vigente.
I criteri sopraindicati, per quanto concerne
gli incarichi di collaudo, integrano e in parte modificano la
precedente disciplina di cui alla deliberazione della G.C. del
16/03/1999, n. mecc. 9901375/29, I.E. dal 06/04/1999.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto l'art. 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 quale modificato dal decreto legge 101/1995 come
convertito nella legge 216/1995;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di revocare la deliberazione (mecc.
9700016/29) citata in narrativa;.
2) di definire che i Responsabili del Procedimento
nell'affidamento degli incarichi di attività di progettazione
di LL.PP. fino a 200.000 ECU dovranno attenersi ai criteri indicati
nella legge 109/94 (in particolare art. 17) e nella sentenza del
Consiglio di Stato n° 64/99 come indicato in premessa, verificando
e definendo in via esclusiva e sulla base del convincimento e
responsabilità, i singoli elementi di legge e quelli conseguenti
all'affidamento;
3) di adottare tali criteri anche per gli
affidamenti di attività di supporto al progettista (art.
17, comma 1), di direzione lavori (art. 27, comma 2), di collaudo
(art. 28, comma 4) nonchè per quelli connessi al D. Lgs
494/96. Per la parte relativa al collaudo tali criteri generali
integrano, e in parte modificano, la precedente disciplina di
cui alla deliberazione (mecc. 9901375/29) citata in narrativa.
Si dà atto che il presente provvedimento
deliberativo non comporta impegno di spesa;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.