Servizi Tecnici e Patrimonio

99 03110/29


Settore Ispettorato Tecnico

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 SETTEMBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: L. 109/94.AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTUALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE 200.000 ECU FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. INTEGRAZ. E MODIFICA DEL. 9901375/29. REVOCA DELIBERAZIONE C.C. DEL 20 FEBBRAIO 1997, N. MECC. 9700016/29.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    L'affidamento degli incarichi di attività di progettazione di lavori pubblici, è disciplinato dall'art. 17 della legge 109/94 come ulteriormente novellata dalla legge 415/98; in particolare i commi 11 e 12 disciplinano gli incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU rinviando tuttavia la completa disciplina della modalità di aggiudicazione al Regolamento di cui all'art. 3 della stessa legge.
    Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 1997 (mecc. 9700016/29), sono stati regolamentati gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 200.000 ECU sulla base delle disposizioni al momento vigenti.
    In mancanza di precise norme comportamentali di legge, con la citata delibera era stato approvato un regolamento piuttosto dettagliato che anticipava tra l'altro alcuni criteri contenuti nella bozza di Regolamento di attuazione della legge 216/95 edizione maggio 1996, che non ha avuto ulteriore seguito a causa delle successive modifiche della legge tradottesi nella L. 415/98.
    La nuova bozza di Regolamento, opportunamente adeguata alle nuove formulazioni della legge, è attualmente all'esame degli organismi competenti, ma non di immediata applicazione.
    Tuttavia, al fine di non rallentare l'attività progettuale e l'attuazione del Programma delle Opere Pubbliche, risulta necessario provvedere ad aggiornare le modalità di affidamento degli incarichi professionali sottosoglia sia per adeguarle alla nuova lettura della legge sia per correggere riscontrate difficoltà attuative della citata deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 1997 (mecc. 9700016/29), esecutiva dal 24 marzo 1997.
    A tal proposito si ritiene opportuno revocare, per semplicità di lettura delle norme interne, la suddetta delibera, procedendo a definire i nuovi principi generali su cui basare l'attività in oggetto evitando altresì di definire particolari minuti che da un lato non possono essere esaustivi e onnicomprensivi, dall'altro suscettibili di frequenti variazioni col divenire della legge e delle sue interpretazioni.
    La nuova regolamentazione non può che fondarsi su due cardini: da un lato la legge 109/94 novellata e dall'altro l'autorevole interpretazione del Consiglio di Stato proprio sul punto (Sez. V - 2/10/98 - 26/1/99 - n° 64/99).
    Anzitutto il contesto della legge 109/94 affida al Responsabile del Procedimento ampi margini di definizione operativa, beninteso nel rispetto dei fondamentali principi che la legge sancisce.
    Per gli incarichi sottosoglia le stazioni appaltanti devono "verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare" (art. 17, comma 12, ultimo periodo).
    Inoltre, in attesa di ulteriori specifiche del Regolamento, le stazioni appaltanti per incarichi tra 40.000 e 200.000 ECU "devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità" e procedere all'affidamento "sulla base dei curricula presentati dai progettisti" (art. 17, comma 12).
    Infine "nella convenzione stipulata tra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le modalità di pagamento dei corrispettivi", oltre, ai contenuti progettuali della prestazione ai sensi di legge.
    In secondo luogo il Consiglio di Stato, con la citata decisione, ha stabilito che, sino all'entrata in vigore del Regolamento, l'incarico debba esclusivamente essere affidato "sulla base dei curricula" (art. 14 comma 12) essendo quindi "illegittima la rilevanza ad elementi del tutto estranei a quelli meramente curricolari e, in particolare, alla percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, spese e accessori", contrariamente anche a quanto in precedenza indicato dalla C.M. 7/10/96 n° 4488.
    Pertanto, fino al Regolamento e per gli incarichi sotto soglia, non può essere applicato il criterio che prevede la valutazione dell'offerta più vantaggiosa sulla base di molteplici elementi.
    Da tutto quanto sopra ne discende che i Responsabili del Procedimento, ai quali compete l'attribuzione degli incarichi, dovranno, sulla base del proprio convincimento e responsabilità, verificare in via esclusiva il rispetto dei disposti normativi e disciplinare adeguatamente l'incarico onde assicurarne la corretta esecuzione.
    A tal fine provvederanno a dare pubblicità agli affidamenti di incarichi professionali ricompresi nella disciplina della legge 109/94, ovvero agli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di collaudo, nonchè di supporto al progettista e connessi al D. Lgs. 496/96, il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, attraverso la pubblicazione dell'avviso di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito INTERNET della Città di Torino 'http://www.comune.torino.it' ed all'Albo Pretorio.
    Il bando dovrà segnalare che la scelta sarà effettuata su base curriculare.
L'Amministrazione terrà conto anche della necessità di assicurare adeguata rotazione e di promuovere l'accesso agli incarichi professionali delle giovani generazioni.
    Il bando segnalerà altresì che l'Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dalla legge n. 155/89 di ridurre l'onorario posto a base dell'affidamento fino al massimo del 20%.
    La selezione sarà effettuata a cura di una commissione convocata dal Responsabile del Procedimento e composta dal Responsabile del Procedimento stesso, dall'Ingegnere Capo e dal Dirigente dell'Ispettorato Tecnico o loro delegati.
    Il verbale della commissione dovrà contenere il riscontro delle verifiche relative all'esperienza e capacità professionale dei professionisti incaricati e le motivazioni specifiche della scelta in relazione all'incarico da affidare ed ai criteri sopraindicati.
    L'affidamento dell'incarico professionale sarà effettuato, a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto delle vigenti attribuzioni di competenza.
    Il Responsabile del Procedimento accerterà sotto la sua responsabilità che non si operino frazionamenti artificiosi di incarico volti a ricondurre l'ammontare del compenso al di sotto delle soglie fissate dalla normativa vigente.
    I criteri sopraindicati, per quanto concerne gli incarichi di collaudo, integrano e in parte modificano la precedente disciplina di cui alla deliberazione della G.C. del 16/03/1999, n. mecc. 9901375/29, I.E. dal 06/04/1999.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 quale modificato dal decreto legge 101/1995 come convertito nella legge 216/1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di revocare la deliberazione (mecc. 9700016/29) citata in narrativa;.
2)    di definire che i Responsabili del Procedimento nell'affidamento degli incarichi di attività di progettazione di LL.PP. fino a 200.000 ECU dovranno attenersi ai criteri indicati nella legge 109/94 (in particolare art. 17) e nella sentenza del Consiglio di Stato n° 64/99 come indicato in premessa, verificando e definendo in via esclusiva e sulla base del convincimento e responsabilità, i singoli elementi di legge e quelli conseguenti all'affidamento;
3)    di adottare tali criteri anche per gli affidamenti di attività di supporto al progettista (art. 17, comma 1), di direzione lavori (art. 27, comma 2), di collaudo (art. 28, comma 4) nonchè per quelli connessi al D. Lgs 494/96. Per la parte relativa al collaudo tali criteri generali integrano, e in parte modificano, la precedente disciplina di cui alla deliberazione (mecc. 9901375/29) citata in narrativa.
    Si dà atto che il presente provvedimento deliberativo non comporta impegno di spesa;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.