Divisione Economia e Sviluppo
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Settore Sport
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO DI BASE SITO IN VIA OCCIMIANO 15/13 - ASSEGNAZIONE IN GESTIONE SOCIALE ALL'U.S.. BARCANOVA.
Proposta dell'Assessore Perone,
di concerto con l'Assessore Viano.
L'impianto di base di via Occimiano
è stato sino ad ora gestito, come da deliberazione Circoscrizionale
del 13 gennaio 1987 (mecc. 8700066/89), mediante un Comitato di
Gestione composto da 5 società sportive, da 4 componenti
della V Commissione, da 1 rappresentante del Distretto scolastico
e da 1 rappresentante del Centro di Incontro. Il rinnovo del suddetto
Comitato è stato effettuato per ogni anno sportivo, così
come previsto dalla succitata deliberazione, sino al 1996 con
vigenza del Comitato sino al mese di giugno 1997. Da tale data
non si è potuto provvedere alla nomina per ragioni interne
al Comitato stesso.
Considerata la mancata operatività
del predetto Comitato, lo stesso si configura pertanto decaduto.
Contestualmente, al fine di garantire
la continuità della struttura, con particolare riguardo
all'utilizzo degli spazi da parte dei componenti il sodalizio
uscente e di eventuali altri utenti con attività in corso,
tenuto inoltre conto del vasto bacino d'utenza che in relazione
alla distanza degli altri impianti si troverebbe privato della
possibilità di praticare il calcio, si ritiene indilazionabile
provvedere all'avvio della gestione sociale in convenzione, individuando
l'U.S. Barcanova, che ha inoltrato idonea istanza e in quanto
già facente parte del predetto Comitato si configura quale
avente titolo poiché emanazione del precedente sodalizio.
Inoltre ha presentato un programma pienamente rispettoso delle
attuali esigenze ed ha garantito il mantenimento della destinazione
della struttura e la continuità delle attività in
atto. La soluzione è finalizzata ad assicurare la funzionalità
dell'Impianto ed è stata ufficializzata in sede circoscrizionale
tramite assemblea pubblica.
Il Consiglio della VI Circoscrizione,
nella seduta del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810826/89), ha espresso
parere favorevole alla gestione pluriennale dell'immobile in oggetto,
secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla
presente deliberazione (all. 1 - n. ).
In ottemperanza alla deliberazione (mecc.
9410962/10), e successive integrazioni, nonché alla mozione
n. 44 (mecc. 9506840/02), tale concessione, in accordo con l'attuale
linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione degli
impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia
un miglior utilizzo degli stessi, sia il recupero dei costi di
manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche
considerando che il concessionario si accollerà tutte le
spese di conduzione fatta eccezione per la sola spesa riferita
all'acqua potabile.
Si dà atto inoltre che la concessione
oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi
di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale
comunale.
Alla luce di quanto evidenziato, pare
opportuno provvedere ad assegnare la gestione pluriennale dell'immobile
in oggetto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
all'esecutività del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare la gestione dell'Impianto
sportivo di base sito in via Occimiano n. 15/13, all'U.S. Barcanova,
con sede in Torino, via Centallo 25, P. IVA 04493770012, nella
persona del legale rappresentante sig. Parrella Josè, nato
a Pariaguan (Venezuela) il 12 gennaio 1955, residente in Torino,
corso Giulio Cesare 261, un periodo di anni 4 a far tempo dal
1° giorno del mese successivo all'esecutività della
presente deliberazione;
2) di approvare la convenzione con l'U.S.
Barcanova alle condizioni tutte riportate nel contratto allegato
che è parte integrante del presente provvedimento (all.
2 - n. ).
Il corrispettivo annuale determinato in
Lire 640.000 pari a Euro 330,53 IVA compresa, dovrà essere
versato alla Città entro il mese di gennaio di ogni anno,
presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione VI, che provvederà
all'accertamento dell'entrata sul capitolo pertinente, attestando
sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità
alla normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di
gestione da sostenersi a carico del concessionario.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto,
di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà
automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni
con successivo provvedimento deliberativo.
All'atto della consegna dell'immobile
gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno
fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della VI
Circoscrizione.
Copia dello stesso sarà trasmessa
al Settore III Ispettorato di Ragioneria;
3) di dare atto che le spese a carico della
Città di cui all'art. 9 dell'allegata convenzione trovano
capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori
competenti.
Premesso che la Città ha necessità di assicurare il funzionamento dell'Impianto sportivo E/16 denominato "OCCIMIANO" sito in Torino Via Occimiano, 15/13, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, rappresentato dal Dirigente del Settore Amministrativo III Contratti e Appalti Dr.ssa Mariangela Rossato, nata a Venaria (TO), il 7 marzo l952 e residente in Cirie' (TO); in ottemperanza dell'art. 20 comma 20, del Regolamento dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 Marzo 1992 (mecc. n. 9202021/46) n. 93/92- (esecutiva dal 15 giugno 1992), e l'associazione U.S. BARCANOVA con sede in Torino via Centallo, 25 (P.IVA 04493770012) qui rappresentata dal Sig, PARRELLA JOSE', nato a PARIAGUAN (Venezuela) e residente in Torino C.so G. Cesare 261, in qualità di legale rappresentante dell' U.S. BARCANOVA stessa, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. ........... n. mecc. .....................del Consiglio Comunale del ................., esecutiva dal ............... vista la certificazione prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1982 n. 936, si conviene e si stipula quanto segue:
La Città di Torino concede all'U.S. BARCANOVA l'impianto
sportivo sito in via Occimiano 15/13, denominato come sopra, composto
da:
- 2 campi di calcio di cui uno illuminato;
- 1 campo polivalente. trasformato in campo da calcio a 5 illuminato;
- 4 campi bocce;
- 5 spogliatoi con docce per il calcio;
- 1 prefabbricati per deposito materiali;
- l toilette pubblica;
- 1 centrale termica a metano.
L'U.S. BARCANOVA qui di seguito denominata società, concessionario,
o società concessionaria, effettuerà la gestione
con gli stessi orari e le stesse tariffe degli altri analoghi
impianti sportivi comunali, destinando le risorse umane necessarie,
senza alcun onere da parte della Città, ad uso attività
sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie
e compatibili con l'impianto stesso. L'immobile è consegnato
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante
da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo
dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi o difetti
della cosa.
La concessione avrà decorrenza dal primo giorno del
mese successivo all'esecutività della deliberazione citata
in premessa e durata di anni 4. Alla scadenza non si rinnoverà
automaticamente, ma dovrà essere rinnovata con nuovo provvedimento
deliberativo. Il presente provvedimento non costituisce diritto
di prelazione all'ottenimento di un successivo provvedimento deliberativo
di concessione pluriennale. La Città potrà revocare
in qualunque momento la concessione, previa semplice richiesta,
nel caso in cui ai manufatti od agli impianti venga data una destinazione
diversa da quella di cui all'art. 1. In detto caso il complesso
dovrà essere restituito alla Città entro un mese
dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone
e cose.
In quest'ultimo caso si applicherà il disposto del comma
seguente.
La Città si riserva altresì di revocare la concessione
in qualunque momento con preavviso di mesi tre per comprovate
ragioni di pubblico interesse. In quest'ultimo caso la Città
corrisponderà un indennizzo commisurato alle migliorie
apportate dal concessionario. Il concessionario non potrà
cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione
oggetto della presente, a nessun titolo e per nessuna causale.
Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto sopraccitato
è di L. 640.000 annue pari a Euro 330,53 IVA compresa che
verrà versato presso l'ufficio cassa della Circoscrizione
entro il mese di gennaio.
Il primo versamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla
esecutività dell'atto definitivo. Detto canone sarà
aumentato applicando la percentuale di incremento corrispondente
ai futuri aggiornamenti delle tariffe comunali per l'uso degli
impianti sportivi.
La manutenzione ordinaria del verde compete al Concessionario, compresa la potatura, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto, la manutenzione straordinaria delle alberate ad alto fusto e l'esercizio dei diritti e dei doveri che ad essa competono in quanto proprietaria.
Durante la concessione sono a carico della Società la custodia del Complesso sportivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, delle attrezzature e delle recinzioni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi. Pertanto il concessionario dovrà smantellare, entro un mese dalla data di esecutività della deliberazione citata in premessa, tutte le eventuali strutture e/o impianti non corrispondenti alla vigente normativa; oppure si impegna. entro 90 giorni, ad accreditare alla Circoscrizione VI la certificazione attestante la conformità degli impianti, con particolare riferimento agli impianti di illuminazione.
La Società potrà realizzare all'interno del complesso, previa autorizzazione degli uffici competenti, nuove costruzioni od impianti. Dette opere, non appena eseguite, accederanno gratuitamente al Patrimonio della Città.
Saranno a carico del Concessionario, oltre alla manutenzione straordinaria dell'immobile anche gli eventuali interventi di ristrutturazione e di adeguamento per rendere agibile l'impianto alle destinazioni previste dalla presente concessione.
Le eventuali nuove strutture, che dovranno comunque essere
preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali,
si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino
per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che
competa al concessionario alcuna indennità o compenso di
sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile, fatto salvo quanto
previsto al precedente art. 2 del presente disciplinare.
In conseguenza di ciò, intendendo le opere equiparabili
ad interventi eseguiti direttamente dalla città, le stesse
sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77
ai sensi dell'art. 9, lettera f della Legge 10/77.
Le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento,
per la conduzione dell'impianto termico (D.P.R. 412/93), al telefono,
ed alle imposte applicate a qualsiasi titolo sono a carico del
concessionario, comprese quelle relative all'installazione, sostituzione
o riparazione dei misuratori e di ogni altra tassa o imposta.
Per le strutture previste dall'attuale convenzione, le spese relative
all'acqua potabile, esclusivamente riferite agli spazi sportivi,
sono a carico della Città, mentre sarà a carico
del concessionario la spesa di acqua potabile riferita al fabbricato,
nonché l'installazione di apposito misuratore per la quantificazione
della spesa. Relativamente all'acqua potabile il concessionario
provvederà alla manutenzione ordinaria delle rubinetterie
esterne a valle del contatore ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto
idrico all'interno dei fabbricati; pertanto la manutenzione straordinaria
dell'impianto idrico sarà a carico della Città,
ad esclusione delle rotture provocate da incuria o da danneggiamenti
colposi e/o dolosi.
Per le utenze a contatore di pertinenza del concessionario sarà
necessaria la volturazione a carico dello stesso.
La società concessionaria metterà a disposizione
della Circoscrizione 6, l'impianto sportivo, secondo le modalità
da concordarsi con la Circoscrizione stessa per sue iniziative;
tra queste rientrano eventuali spazi che saranno assegnati. Tali
spazi saranno assegnati, secondo le richieste, alle associazioni
sportive operanti sul territorio circoscrizionale. Il pagamento
dei campi, in questo caso, dovrà essere effettuato al concessionario.
L'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente per
gli alunni delle scuole, in accordo con la Circoscrizione 6, nelle
mattinate dei giorni feriali dal lunedì al venerdì
o in alternativa, e con modalità da concordare, in orario
mattutino; inoltre l'impianto sarà messo a disposizione
gratuitamente dei partecipanti al centro d'incontro di via Anglesio
con le stesse modalità delle scuole ed anche per due pomeriggi
settimanali, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, o il martedì
e il giovedì, o il mercoledì e il venerdì.
Il concessionario presenterà proposte di attività
promozionali che coinvolgano le scuole della Circoscrizione.
Il concessionario concederà alle associazioni che componevano
il decaduto comitato di gestione di utilizzare l'impianto dal
lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle 22 con l'ora
legale e dalle ore 21 alle 23 con l'ora solare. Per la stagione
in corso 1998/99 si manterrà invariato l'utilizzo dell'impianto
per consentire l'effettuazione delle partite di campionato. A
partire dalla stagione successiva e per la durata della presente
concessione il concessionario concorderà annualmente l'utilizzo
per le partite di campionato limitandolo al solo sabato o alla
sola domenica.
L'inosservanza del presente articolo comporta il ricorso al precedente
art . 2.
Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario
applicherà le tariffe approvate dal
Consiglio Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla
Città. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società
concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione. Per
quanto riguarda la tariffa oraria da applicare per l'illuminazione
dei campi di calcio e di calcetto, la società concessionaria
presenterà una relazione tecnica dei costi, sottoscritta
da un libero professionista iscritto all'Albo, sulla base delle
indicazioni fornite dall'A.E.M.
In ottemperanza alla normativa vigente la vendita dei biglietti
ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata
con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino
di cassa e/o fattura (quando richiesta).
In ottemperanza alla mozione n. 58 approvata dal Consiglio Comunale
il 23 ottobre 1995, all'ingresso dell'impianto dovrà essere
obbligatoriamente affisso, a cura e spese del concessionario,
un cartello recante, dopo la dicitura "Città di Torino"
l'indicazione della concessionaria, la durata della concessione,
l'orario di apertura al pubblico e le relative tariffe indicate
nella delibera comunale.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione
prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di
controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente
irregolarità direttamente imputabili al concessionario,
circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale
ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in
argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro
titolo).
Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa
che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle
cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale
minimo previsto per responsabilità civile verso terzi,
in caso di infortunio e/o morte di L. 2.000.000.000 (duemiliardi)
indicizzato pari a Euro 1.032.913,80. Si farà inoltre carico
dell'assicurazione del fabbricato.
Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione
del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini
presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte,
della sicurezza ai sensi del D.P.R. 626/94 e successive modificazioni
ed integrazioni, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione
sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile
e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi
genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per
effetto della presente concessione.
Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale
servizio bar e ristoro od affidarlo ad altri; in ogni caso il
gestore dovrà essere iscritto al R.E.C. presso una C.C.I.A.A.
In ogni caso questa Amministrazione dovrà essere sollevata
da ogni responsabilità e mallevadoria, anche nei confronti
di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il concessionario o il sub-concessionario, per quanto attiene
il servizio bar e ristoro, dovrà comunque richiedere regolare
licenza per poter esercitare presso il complesso concesso. L'eventuale
servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni
emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio,
per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del concessionario,
potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione
servizio bar.
La Circoscrizione 5 mediante una Commissione autonomamente nominata secondo quanto disposto dall'art. B.2 della deliberazione comunale 13/02/1995 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi e che dovrà comprendere Presidente di Circoscrizione, 1 Consigliere di Maggioranza, 1 Consigliere di Minoranza della Circoscrizione stessa ed eventualmente integrata da un componente della V C.C.P. circoscrizionale, provvederà ai controlli dell'attività e del modo di conduzione dell'impianto. La Civica Amministrazione per parte sua provvederà mediante i propri uffici Tecnici competenti ad effettuare periodici controlli sullo stato manutentivo degli impianti e della struttura. A seguito di tali controlli potranno essere riviste le condizioni di affidamento compresa la revoca della concessione in caso di gravi inadempienze e secondo le procedure di cui al precedente art. 2. Saranno pertanto causa di revoca le inadempienze ai seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D. Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.
La Città mette a disposizione del concessionario, anche per la manutenzione, tutte le attrezzature ed i beni mobili inventariati esistenti presso l'impianto stesso fatti constare da apposito verbale da redigersi in loco da parte di un rappresentante della Circoscrizione 6. Copia del verbale dovrà essere inviata al Settore III Ispettorato di Ragioneria.
Alla scadenza della concessione o in caso di revoca anticipata della stessa, gli impianti e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione.
Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni.
Il concessionario costituisce cauzione definitiva tramite .........................,
di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), pari a Euro 774,69
a garanzia degli obblighi contrattuali.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni
assunte o pregresse non saldate prima della stipula del contratto
da parte del concessionario, fatti salvi i maggiori diritti della
Città e/o le eventuali azioni di rivalsa e di tutela, sarà
disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale in Torino, presso il Palazzo Municipale.
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.