Divisione Economia e Sviluppo

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Settore Sport

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO DI BASE SITO IN VIA OCCIMIANO 15/13 - ASSEGNAZIONE IN GESTIONE SOCIALE ALL'U.S.. BARCANOVA.

    Proposta dell'Assessore Perone,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    L'impianto di base di via Occimiano è stato sino ad ora gestito, come da deliberazione Circoscrizionale del 13 gennaio 1987 (mecc. 8700066/89), mediante un Comitato di Gestione composto da 5 società sportive, da 4 componenti della V Commissione, da 1 rappresentante del Distretto scolastico e da 1 rappresentante del Centro di Incontro. Il rinnovo del suddetto Comitato è stato effettuato per ogni anno sportivo, così come previsto dalla succitata deliberazione, sino al 1996 con vigenza del Comitato sino al mese di giugno 1997. Da tale data non si è potuto provvedere alla nomina per ragioni interne al Comitato stesso.
    Considerata la mancata operatività del predetto Comitato, lo stesso si configura pertanto decaduto.
    Contestualmente, al fine di garantire la continuità della struttura, con particolare riguardo all'utilizzo degli spazi da parte dei componenti il sodalizio uscente e di eventuali altri utenti con attività in corso, tenuto inoltre conto del vasto bacino d'utenza che in relazione alla distanza degli altri impianti si troverebbe privato della possibilità di praticare il calcio, si ritiene indilazionabile provvedere all'avvio della gestione sociale in convenzione, individuando l'U.S. Barcanova, che ha inoltrato idonea istanza e in quanto già facente parte del predetto Comitato si configura quale avente titolo poiché emanazione del precedente sodalizio. Inoltre ha presentato un programma pienamente rispettoso delle attuali esigenze ed ha garantito il mantenimento della destinazione della struttura e la continuità delle attività in atto. La soluzione è finalizzata ad assicurare la funzionalità dell'Impianto ed è stata ufficializzata in sede circoscrizionale tramite assemblea pubblica.
    Il Consiglio della VI Circoscrizione, nella seduta del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810826/89), ha espresso parere favorevole alla gestione pluriennale dell'immobile in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
    In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), e successive integrazioni, nonché alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), tale concessione, in accordo con l'attuale linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia un miglior utilizzo degli stessi, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche considerando che il concessionario si accollerà tutte le spese di conduzione fatta eccezione per la sola spesa riferita all'acqua potabile.
    Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale comunale.
    Alla luce di quanto evidenziato, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione pluriennale dell'immobile in oggetto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'esecutività del presente provvedimento.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di assegnare la gestione dell'Impianto sportivo di base sito in via Occimiano n. 15/13, all'U.S. Barcanova, con sede in Torino, via Centallo 25, P. IVA 04493770012, nella persona del legale rappresentante sig. Parrella Josè, nato a Pariaguan (Venezuela) il 12 gennaio 1955, residente in Torino, corso Giulio Cesare 261, un periodo di anni 4 a far tempo dal 1° giorno del mese successivo all'esecutività della presente deliberazione;
2)    di approvare la convenzione con l'U.S. Barcanova alle condizioni tutte riportate nel contratto allegato che è parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n. ).
    Il corrispettivo annuale determinato in Lire 640.000 pari a Euro 330,53 IVA compresa, dovrà essere versato alla Città entro il mese di gennaio di ogni anno, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione VI, che provvederà all'accertamento dell'entrata sul capitolo pertinente, attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario.
    Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
    Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
    All'atto della consegna dell'immobile gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della VI Circoscrizione.
    Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneria;
3)    di dare atto che le spese a carico della Città di cui all'art. 9 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E U.S. BARCANOVA

Premesso che la Città ha necessità di assicurare il funzionamento dell'Impianto sportivo E/16 denominato "OCCIMIANO" sito in Torino Via Occimiano, 15/13, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, rappresentato dal Dirigente del Settore Amministrativo III Contratti e Appalti Dr.ssa Mariangela Rossato, nata a Venaria (TO), il 7 marzo l952 e residente in Cirie' (TO); in ottemperanza dell'art. 20 comma 20, del Regolamento dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 Marzo 1992 (mecc. n. 9202021/46) n. 93/92- (esecutiva dal 15 giugno 1992), e l'associazione U.S. BARCANOVA con sede in Torino via Centallo, 25 (P.IVA 04493770012) qui rappresentata dal Sig, PARRELLA JOSE', nato a PARIAGUAN (Venezuela) e residente in Torino C.so G. Cesare 261, in qualità di legale rappresentante dell' U.S. BARCANOVA stessa, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. ........... n. mecc. .....................del Consiglio Comunale del ................., esecutiva dal ............... vista la certificazione prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1982 n. 936, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Città di Torino concede all'U.S. BARCANOVA l'impianto sportivo sito in via Occimiano 15/13, denominato come sopra, composto da:
- 2 campi di calcio di cui uno illuminato;
- 1 campo polivalente. trasformato in campo da calcio a 5 illuminato;
- 4 campi bocce;
- 5 spogliatoi con docce per il calcio;
- 1 prefabbricati per deposito materiali;
- l toilette pubblica;
- 1 centrale termica a metano.
L'U.S. BARCANOVA qui di seguito denominata società, concessionario, o società concessionaria, effettuerà la gestione con gli stessi orari e le stesse tariffe degli altri analoghi impianti sportivi comunali, destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere da parte della Città, ad uso attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie e compatibili con l'impianto stesso. L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi o difetti della cosa.

ART. 2

La concessione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione citata in premessa e durata di anni 4. Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente, ma dovrà essere rinnovata con nuovo provvedimento deliberativo. Il presente provvedimento non costituisce diritto di prelazione all'ottenimento di un successivo provvedimento deliberativo di concessione pluriennale. La Città potrà revocare in qualunque momento la concessione, previa semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti od agli impianti venga data una destinazione diversa da quella di cui all'art. 1. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Città entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e cose.
In quest'ultimo caso si applicherà il disposto del comma seguente.
La Città si riserva altresì di revocare la concessione in qualunque momento con preavviso di mesi tre per comprovate ragioni di pubblico interesse. In quest'ultimo caso la Città corrisponderà un indennizzo commisurato alle migliorie apportate dal concessionario. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione oggetto della presente, a nessun titolo e per nessuna causale.

ART. 3

Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto sopraccitato è di L. 640.000 annue pari a Euro 330,53 IVA compresa che verrà versato presso l'ufficio cassa della Circoscrizione entro il mese di gennaio.
Il primo versamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla esecutività dell'atto definitivo. Detto canone sarà aumentato applicando la percentuale di incremento corrispondente ai futuri aggiornamenti delle tariffe comunali per l'uso degli impianti sportivi.

ART. 4

La manutenzione ordinaria del verde compete al Concessionario, compresa la potatura, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto, la manutenzione straordinaria delle alberate ad alto fusto e l'esercizio dei diritti e dei doveri che ad essa competono in quanto proprietaria.

ART. 5

Durante la concessione sono a carico della Società la custodia del Complesso sportivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, delle attrezzature e delle recinzioni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi. Pertanto il concessionario dovrà smantellare, entro un mese dalla data di esecutività della deliberazione citata in premessa, tutte le eventuali strutture e/o impianti non corrispondenti alla vigente normativa; oppure si impegna. entro 90 giorni, ad accreditare alla Circoscrizione VI la certificazione attestante la conformità degli impianti, con particolare riferimento agli impianti di illuminazione.

ART. 6

La Società potrà realizzare all'interno del complesso, previa autorizzazione degli uffici competenti, nuove costruzioni od impianti. Dette opere, non appena eseguite, accederanno gratuitamente al Patrimonio della Città.

ART. 7

Saranno a carico del Concessionario, oltre alla manutenzione straordinaria dell'immobile anche gli eventuali interventi di ristrutturazione e di adeguamento per rendere agibile l'impianto alle destinazioni previste dalla presente concessione.

ART. 8

Le eventuali nuove strutture, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2 del presente disciplinare.
In conseguenza di ciò, intendendo le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla città, le stesse sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77 ai sensi dell'art. 9, lettera f della Legge 10/77.

ART. 9

Le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento, per la conduzione dell'impianto termico (D.P.R. 412/93), al telefono, ed alle imposte applicate a qualsiasi titolo sono a carico del concessionario, comprese quelle relative all'installazione, sostituzione o riparazione dei misuratori e di ogni altra tassa o imposta. Per le strutture previste dall'attuale convenzione, le spese relative all'acqua potabile, esclusivamente riferite agli spazi sportivi, sono a carico della Città, mentre sarà a carico del concessionario la spesa di acqua potabile riferita al fabbricato, nonché l'installazione di apposito misuratore per la quantificazione della spesa. Relativamente all'acqua potabile il concessionario provvederà alla manutenzione ordinaria delle rubinetterie esterne a valle del contatore ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto idrico all'interno dei fabbricati; pertanto la manutenzione straordinaria dell'impianto idrico sarà a carico della Città, ad esclusione delle rotture provocate da incuria o da danneggiamenti colposi e/o dolosi.
Per le utenze a contatore di pertinenza del concessionario sarà necessaria la volturazione a carico dello stesso.

ART. 10

La società concessionaria metterà a disposizione della Circoscrizione 6, l'impianto sportivo, secondo le modalità da concordarsi con la Circoscrizione stessa per sue iniziative; tra queste rientrano eventuali spazi che saranno assegnati. Tali spazi saranno assegnati, secondo le richieste, alle associazioni sportive operanti sul territorio circoscrizionale. Il pagamento dei campi, in questo caso, dovrà essere effettuato al concessionario.
L'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente per gli alunni delle scuole, in accordo con la Circoscrizione 6, nelle mattinate dei giorni feriali dal lunedì al venerdì o in alternativa, e con modalità da concordare, in orario mattutino; inoltre l'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente dei partecipanti al centro d'incontro di via Anglesio con le stesse modalità delle scuole ed anche per due pomeriggi settimanali, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, o il martedì e il giovedì, o il mercoledì e il venerdì. Il concessionario presenterà proposte di attività promozionali che coinvolgano le scuole della Circoscrizione.
Il concessionario concederà alle associazioni che componevano il decaduto comitato di gestione di utilizzare l'impianto dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle 22 con l'ora legale e dalle ore 21 alle 23 con l'ora solare. Per la stagione in corso 1998/99 si manterrà invariato l'utilizzo dell'impianto per consentire l'effettuazione delle partite di campionato. A partire dalla stagione successiva e per la durata della presente concessione il concessionario concorderà annualmente l'utilizzo per le partite di campionato limitandolo al solo sabato o alla sola domenica.
L'inosservanza del presente articolo comporta il ricorso al precedente art . 2.

ART. 11

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dal
Consiglio Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione. Per quanto riguarda la tariffa oraria da applicare per l'illuminazione dei campi di calcio e di calcetto, la società concessionaria presenterà una relazione tecnica dei costi, sottoscritta da un libero professionista iscritto all'Albo, sulla base delle indicazioni fornite dall'A.E.M.
In ottemperanza alla normativa vigente la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).
In ottemperanza alla mozione n. 58 approvata dal Consiglio Comunale il 23 ottobre 1995, all'ingresso dell'impianto dovrà essere obbligatoriamente affisso, a cura e spese del concessionario, un cartello recante, dopo la dicitura "Città di Torino" l'indicazione della concessionaria, la durata della concessione, l'orario di apertura al pubblico e le relative tariffe indicate nella delibera comunale.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12

Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte di L. 2.000.000.000 (duemiliardi) indicizzato pari a Euro 1.032.913,80. Si farà inoltre carico dell'assicurazione del fabbricato.
Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.P.R. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

ART. 13

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo ad altri; in ogni caso il gestore dovrà essere iscritto al R.E.C. presso una C.C.I.A.A.
In ogni caso questa Amministrazione dovrà essere sollevata da ogni responsabilità e mallevadoria, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il concessionario o il sub-concessionario, per quanto attiene il servizio bar e ristoro, dovrà comunque richiedere regolare licenza per poter esercitare presso il complesso concesso. L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione servizio bar.

ART. 14

La Circoscrizione 5 mediante una Commissione autonomamente nominata secondo quanto disposto dall'art. B.2 della deliberazione comunale 13/02/1995 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi e che dovrà comprendere Presidente di Circoscrizione, 1 Consigliere di Maggioranza, 1 Consigliere di Minoranza della Circoscrizione stessa ed eventualmente integrata da un componente della V C.C.P. circoscrizionale, provvederà ai controlli dell'attività e del modo di conduzione dell'impianto. La Civica Amministrazione per parte sua provvederà mediante i propri uffici Tecnici competenti ad effettuare periodici controlli sullo stato manutentivo degli impianti e della struttura. A seguito di tali controlli potranno essere riviste le condizioni di affidamento compresa la revoca della concessione in caso di gravi inadempienze e secondo le procedure di cui al precedente art. 2. Saranno pertanto causa di revoca le inadempienze ai seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22.

ART. 15

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D. Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

ART. 16

La Città mette a disposizione del concessionario, anche per la manutenzione, tutte le attrezzature ed i beni mobili inventariati esistenti presso l'impianto stesso fatti constare da apposito verbale da redigersi in loco da parte di un rappresentante della Circoscrizione 6. Copia del verbale dovrà essere inviata al Settore III Ispettorato di Ragioneria.

ART. 17

Alla scadenza della concessione o in caso di revoca anticipata della stessa, gli impianti e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione.

ART. 18

Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni.

ART. 19

Il concessionario costituisce cauzione definitiva tramite ........................., di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), pari a Euro 774,69 a garanzia degli obblighi contrattuali.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte o pregresse non saldate prima della stipula del contratto da parte del concessionario, fatti salvi i maggiori diritti della Città e/o le eventuali azioni di rivalsa e di tutela, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 20

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 21

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale in Torino, presso il Palazzo Municipale.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.