Divisione Servizi Civici e Tributari
99 02928/17
Settore Polizia Amministrativa e Sanità
AA
OGGETTO: MODIFICA SANZIONE ART. 53, 6 COMMA REGOLAMENTO POLIZIA
URBANA.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Alfieri.
L'aggravarsi del problema ambientale,
in particolare per quanto concerne le condizioni del suolo pubblico
urbano, ha reso prioritarie ed urgenti tutte le questioni che
possono contribuire al miglioramento dell'igiene e del decoro
delle strade cittadine.
In questo ambito si rende necessaria l'adozione
di misure e di interventi tesi ad eliminare o, quanto meno, a
ridurre, i fenomeni dannosi ed il processo di degrado della vivibilità
urbana.
In particolare, si deve segnalare un sensibile
calo di attenzione, da parte della Cittadinanza, verso gli obblighi
e i doveri che il possesso degli animali di affezione e, in modo
specifico, dei cani, comporta, soprattutto per quanto riguarda
le necessità fisiologiche di questi, durante il passeggio
nelle aree pubbliche.
Gli interessi pubblici coinvolti, affidati
alla responsabilità dell'Amministrazione, sono plurimi
e rilevanti.
Vi è certamente una preoccupazione
legata a motivi igienici, in relazione alla tutela sanitaria degli
utenti della strada, ma anche - e non meno importante - una irrinunciabile
esigenza di preservazione e tutela del decoro dell'abitato urbano.
Alla luce dei ricordati interessi pubblici
ed allo scopo di contrastare il segnalato e preoccupante fenomeno
dell'aumento delle violazioni, vengono formulate le seguenti proposte.
La normativa regolarmente attualmente
in vigore e di cui, in particolare, al Civico Regolamento di Polizia
Urbana, artt. 6 e 53, co.6 e 7, e alle deliberazioni del Consiglio
Comunale del 29 maggio 1996 (mecc. 9603522/17) e del 10 giugno
1996 (mecc. 9603896/17), non assicura una progressività
sanzionatoria commisurata al livello di gravità crescente
delle condotte ivi descritte. Più specificamente, e solo
per miglior ricordo, sono enucleabili dalle citate disposizioni
normative, le seguenti tre fattispecie: a) la condotta di colui
sorpreso puramente e semplicemente a condurre il cane in spazi
pubblici senza avere al seguito idonea attrezzatura (comma 6 prima
parte); b) la condotta di chi comunque non impedisce che particolari
ed individuati spazi pubblici di uso pedonale, quali portici e
marciapiedi, vengano indecorosamente insudiciati (comma 7); c)
la condotta di chi omette di ripulire dopo che il cane abbia imbrattato
il suolo pubblico, mediante conferimento nei contenitori dei rifiuti
solidi urbani (comma 6 seconda parte).
Si propone pertanto, per la fattispecie
di cui al capo c), di modificare l'entità della sanzione
pecuniaria edittale, in relazione alla maggiore dannosità
della condotta ivi prevista.
Allo scopo si reputa congruo innalzare,
per la nominata ipotesi, i limiti minimo e massimo attualmente
vigenti, così come aggiornati dalle deliberazioni (mecc.
9603522/17) e (mecc. 9603896/17), da Lire 25.000 a Lire 100.000
per il minimo, e da Lire 210.000 a Lire 600.000 per il massimo.
Ciò fermo restando che le residue ipotesi della mancanza
di idonea attrezzatura e dell'omesso impedimento su particolari
aree, continueranno ad essere trattate con le rispettive ed invariate
sanzioni da Lire 25.000 a Lire 210.000 per la mancanza di attrezzatura
e da Lire 50.000 a Lire 400.000 per l'omesso impedimento. Così
pure non si intende innovare rispetto al generale criterio dettato
dall'art. 16 della deliberazione del Consiglio Comunale del 26
marzo 1985 (mecc. 8503932/17) in ordine alla determinazione dell'entità
della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento.
Nella consapevolezza della non esaustività
dell'emanando provvedimento, ed anzi della necessità, di
contestuali azioni di informazione e sensibilizzazione tra la
cittadinanza, sulle tematiche della tutela e valorizzazione dell'ambiente
urbano, peraltro da adottarsi con separati provvedimenti.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Ravvisata l'opportunità di provvedere
secondo la premessa e la proposta che precede,
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare:
La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della
disposizione di cui al comma 6 dell'art. 53 del regolamento di
Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 1° aprile 1996, in vigore dal 27 maggio 1996, laddove
si stabilisce l'obbligo di depositare le medesime nei contenitori
dei rifiuti solidi urbani, è stabilita da un minimo
di Lire 100.000 pari a Euro 51,65 ad un massimo di Lire 600.000
pari a Euro 309,87.
Solo per la parte interessata, sono revocate le deliberazioni
del Consiglio Comunale (mecc. 9603522/17) e (mecc. 9603896/17)
citate in narrativa.
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