Divisione Edilizia e Urbanistica
99 02925/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
SS - pc
OGGETTO: IMMOBILE SITO IN CORSO MONCALIERI, 249/5 - VARIANTE
PARZIALE N. 5 (AL P.R.G.) AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA 7 DELLA
L.U.R. COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 41/97
- APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 22 dicembre 1998 (mecc. 9810589/09), esecutiva in data 4 gennaio
1999, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, c.7 della
L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R. n. 41/97,
la variante parziale n.5 al nuovo P.R.G. dell'immobile sito in
c.so Moncalieri, 249/5.
La deliberazione predetta, unitamente
ai suoi elaborati tecnici, è stata depositata, in visione,
presso la Segreteria Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 3 al 17 febbraio 1999.
Dell'avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso, pubblicato presso l'Albo
Pretorio, dal 3 al 17 febbraio 1999 nonché sul B.U.R. n.5
del 3 febbraio 1999.
Nei termini prescritti, entro i 15 giorni
successivi, precisamente entro il 3 marzo 1999, non sono pervenute
osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che, con deliberazione n. 7-25147/1999 del 17 febbraio
1999 della Giunta Provinciale di Torino, ha dichiarato che la
variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale
Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la
Provincia è a conoscenza. (All. 1 - n. ).
Il presente provvedimento, avuto riguardo
al fatto che attiene a limitata superficie territoriale con rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con
i piani sovracomunali vigenti.
Visto l'atto di vincolo della Società
"Amelia s.a.s. di Freccero Giovanni & C." (rogito
Dr. Mario Mazzola, notaio in Torino, rep. n. 105631/25374 del
16 marzo 1999) con la previsione
della limitazione dell'utilizzo di eventuali strutture e/o
attrezzature sportive realizzate o da realizzare nell'immobile
di c.so Moncalieri, 249/5, annesse agli altri servizi previsti,
esclusivamente a beneficio degli utenti dei servizi medesimi.
(All. 2 - n. ).
Occorre, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della
L.U.R., prendendo atto che non sono pervenute osservazioni.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n.56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi espressi nella parte narrativa che
qui integralmente si richiamano:
1) la presa d'atto che, entro i termini
previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della
variante parziale n.5 al vigente P.R.G.;
2) la variante parziale n.5 al vigente
P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono sono
gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del
22 dicembre 1998 (mecc. 9810589/09), esecutiva in data 4 gennaio
1999, di adozione della variante medesima;
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