Servizio Centrale Risorse Finanziarie
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OGGETTO: PRESTAZIONE DI GARANZIA DELEGATORIA DEL COMUNE DI TORINO SUL MUTUO DA CONTRARSI TRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - CIT E L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO S.P.A. PER IL COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 86 ALLOGGI NEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE. SPESA COMPLESSIVA LIRE 1.855.903.480 DI CUI QUOTA PARTE DEL COMUNE DI TORINO L. 1.330.868.386 (EURO 687.336,16).
Proposta del Sindaco Castellani,
di concerto con l'Assessore Peveraro.
Il Consorzio Intercomunale Torinese
- Cit, con il quale il Comune di Torino è consorziato,
in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Consortile del
7 ottobre 1988 n. 309/88 stipulò un mutuo edilizio agevolato,
regolato dalla Legge n. 457/78, con l'Istituto Bancario S. Paolo
di Torino per L. 9.400.000.000, da destinare al finanziamento
della costruzione di n. 102 alloggi nel Comune di Orbassano e
n. 86 alloggi nel Comune di Settimo Torinese da assegnare per
il 50% al Comune sede dell'intervento e per il restante 50% da
ripartire, su base consortile, fra i vari Comuni. La quota di
mutuo a carico della Città, secondo i criteri di ripartizione
stabiliti dalla deliberazione succitata, ammontava a L. 6.740.740.000
pari al 71,71% del finanziamento complessivo. In relazione a detta
partecipazione, la Città, con deliberazione n. 53 del Commissario
Straordinario del 12 febbraio 1993 (mecc. 9300833/24), prestò
garanzia delegatoria, accollandosi gli oneri finanziari pro-quota.
Con successiva deliberazione n. 143 del
Commissario Straordinario del 19 aprile 1993 (mecc. 9301494/24),
venne approvata la prestazione di una ulteriore garanzia delegatoria
per la quota parte di L. 2.312.143.350 del mutuo di L. 3.224.296.960
che il Cit aveva contratto con l'Istituto Bancario San Paolo di
Torino per integrare il finanziamento per la costruzione degli
alloggi nel Comune di Settimo Torinese. Il mutuo era assistito
dai benefici di cui all'art. 1 della L.R. n. 28/76, modificato
dalla L.R. n. 30/85, a favore di Comuni e loro Consorzi beneficiari
dei finanziamenti della Legge n. 457/78.
A seguito di variante al progetto degli
alloggi in Settimo Torinese, sono stati presentati alla Regione
Piemonte i nuovi Quadri Tecnici Economici per l'integrazione del
finanziamento per l'importo di L. 1.855.903.480 ottenendone l'attestazione
di conformità.
Pertanto, con deliberazione dell'Assemblea
Consortile del 7 luglio 1998 n. 12/98 il Cit ha approvato l'assunzione
con la Banca San Paolo - IMI S.p.A. di un mutuo suppletivo di
Lire 1.855.903.480 ai sensi della L.R. n. 28/76, impegnandosi
a ripartire pro-quota fra i Comuni consorziati i contributi messi
a disposizione dalla Regione.
Le quote di ripartizione del mutuo del
ciascun Comune, sulla base delle percentuali già stabilite
con la citata deliberazione n. 309/88, risultano le seguenti:
Comune
Percentuale Quota
Alpignano 0,93 L. 17.259.902
Beinasco 1,29 L. 23.941.155
Borgaro 0,61
L.
11.321.011
Bruino 0,4
L.
7.423.614
Caselle 0,83 L. 15.403.999
Collegno 3,24 L. 60.131.273
Grugliasco 2,36 L. 43.799.322
Leinì 0,8 L. 14.847.228
Moncalieri 4,07 L. 75.535.272
Nichelino 3,06 L. 56.790.646
Orbassano 1,24 L. 23.013.203
Piossasco 1,06 L. 19.672.577
Rivalta 0,98 L. 18.187.854
Rivoli 3,31 L. 61.430.405
San Mauro 1,05 L. 19.486.987
Settimo 3,06 L. 56.790.646
Torino
71,71 L.
1.330.868.386
Totale L.
1.855.903.480
La Banca San Paolo - IMI S.p.A., che ha
aderito alla concessione del mutuo edilizio agevolato, richiede
come ulteriore garanzia dell'operazione, oltre all'ipoteca di
quarto grado sui beni finanziati, il rilascio da parte dei Comuni
consorziati della garanzia mediante delegazioni di pagamento a
valere sulle proprie entrate.
Poiché l'Istituto mutuante effettuerà
le erogazioni al C.I.T. in conto del mutuo predetto, sulla base
degli stati di avanzamento lavori, mediante stipulazione di singoli
atti pubblici di erogazione e quietanza con inizio dell'ammortamento
dal 1° gennaio successivo alla stipulazione di ciascuno di
essi, è a questi atti che occorre fare riferimento per
l'individuazione, di volta in volta, degli oneri pro-quota a carico
della Città, fino alla concorrenza della somma mutuata.
Il mutuo sarà regolato dalle seguenti
condizioni:
- saggio di interesse: variabile determinato
con riferimento ai parametri stabiliti con Decreto Ministeriale
per le operazioni di credito fondiario-edilizio nel bimestre di
stipulazione dell'atto o degli atti di erogazione del mutuo; tale
tasso, per il bimestre marzo-aprile 1999, è indicato nel
2,37% semestrale effettivo pari al tasso annuo del 4,80%;
- durata: anni 15;
- preammortamento: saranno calcolati gli
interessi sulle eventuali somministrazioni nel periodo intercorrente
tra l'atto di erogazione e quietanza e la decorrenza dell'ammortamento,
allo stesso tasso applicato al mutuo, ulteriormente maggiorati
degli interessi maturati sulle somme durante il primo semestre
di ammortamento;
- ammortamento: 30 semestralità
costanti posticipate, a decorrere dal 1° gennaio successivo
alla data di stipula dei relativi atti di erogazione e quietanza;
- garanzie: rilascio di delegazione di
pagamento ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 77/95
alla stipula degli atti di erogazione e quietanza.
Visto che il bilancio di previsione dell'anno
1999 è stato approvato con deliberazione consiliare n.
64 del 30 marzo 1999 (mecc. 9900452/24), esecutiva dal 7 aprile
1999.
Visto che gli oneri finanziari derivanti
dall'operazione trovano capienza nelle previsioni di spesa del
bilancio pluriennale approvato, contestualmente al bilancio annuale,
con la deliberazione consiliare n. 64 sopra citata.
Visto che con deliberazione consiliare
n. 196 del 1° luglio 1998 (mecc. 9804666/24), è stato
approvato il conto consuntivo 1997 corredato della relazione di
cui all'art. 73 del Decreto Legislativo 77/95 e certificato dall'organo
di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui
all'art. 105, comma 1, lettera d) dello stesso decreto.
Visto che viene rispettato l'art. 45 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in quanto il Comune
non si trova in situazione di dissesto finanziario.
Visto che l'ammontare degli interessi
derivanti dal rilascio della delegazione di pagamento, aggiunti
a quelli dei mutui già contratti, non supera il limite
del 25% dei primi tre titoli di entrata del Conto Consuntivo dei
due anni precedenti quello in cui viene deliberata l'assunzione
del prestito, così come previsto dall'art. 46, comma 1,
del Decreto Legislativo 77/95.
Visto il piano di ammortamento predisposto
dall'Istituto mutuante, allegato alla deliberazione Cit n. 12/98,
dal quale risulta che la rata annua è L. 190.679.234 di
cui a carico della Città L. 136.736.078 (71,71%).
Vista la vigente normativa in materia
di finanza locale.
Viste le bozze dello stipulando contratto
di mutuo e del testo delle Condizioni generali per i mutui stipulati
con la Banca San Paolo - IMI S.p.A..
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di prestare garanzia delegatoria
sulla quota parte di L. 1.330.868.386 (Euro 687.336,16) del mutuo
di L. 1.855.903.480 concesso dall'Istituto Bancario San Paolo
di Torino - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. al Consorzio Intercomunale
Torinese - Cit per il completamento del finanziamento della costruzione
di n. 86 alloggi nel Comune di Settimo Torinese;
2) di restituire la quota parte del mutuo
suddetto in 15 annualità;
3) di garantire le n. 15 annualità
di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valore
sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio;
4) di delegare come si delega alla Banca
San Paolo - IMI S.p.A. la quota annua di entrate irrevocabilmente
"pro-solvendo" e non "pro-soluto";
5) di emettere sul Tesoriere come sopra
un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Istituto
mutuante indicherà quale importo della annualità
di ammortamento, in sede di stipula dell'atto o degli atti di
erogazione e quietanza, nell'intesa che le annualità medesime
saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che
con la delegazione suddetta non si supera il 25% delle entrate
ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo 77/1995;
6) di iscrivere la rata di cui l'Ente è
debitore per il rimborso del prestito nella parte passiva del
bilancio per il periodo di anni considerato;
7) di porre in capo all'Istituto di credito
mandatario l'obbligo di accantonare le somme occorrenti a soddisfare,
alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso
dell'anno;
8) di approvare il piano di restituzione
del capitale calcolato al tasso semestrale del 3,053% corrispondente
al tasso annuo del 6,20% che, allegato al presente provvedimento
(all. 1 - n. ) ne fa parte integrante e sostanziale unitamente
allo schema di contratto ed alle condizioni generali (all. 2 -
n. ), con riserva di rideterminare gli oneri relativi agli interessi
in sede di stipula degli atti di erogazione e quietanza;
9) di dare mandato al Direttore Finanziario
dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Settore Finanza
e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 20 punto
3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione del 23 marzo 1992 e successive modifiche, di
compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento della prestazione
della garanzia delegatoria pro-quota relativa al mutuo in oggetto,
con la sottoscrizione dei relativi atti;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.