Divisione Economia e Sviluppo
99 02668/10
Settore Sport
LL
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA DEI GLADIOLI 33/A - CONCESSIONE IN USO AL CRAL TRASPORTI TORINESI. MODIFICA E INTEGRAZIONE.
Proposta dell'Assessore Perone,
di concerto con l'Assessore Viano.
Con deliberazione (mecc. 9809495/10),
proposta dalla Giunta Comunale il 17 novembre 1998 ed adottata
dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 1998, esecutiva dal 4 gennaio
1999, veniva approvata la concessione in gestione dell'impianto
sportivo municipale sito in Via dei Gladioli 33/A al Cral Trasporti
Torinesi.
A tale provvedimento venivano allegate,
come parti integranti dello stesso, sia la convenzione proposta
dal Consiglio della Circoscrizione V, con provvedimento (mecc.
9802737/88) del 18 maggio 1998, che la convenzione rivista dagli
uffici dell'Assessorato proponente.
Mentre la Circoscrizione prevedeva come
durata della convenzione un periodo di anni otto, il Settore Sport
rettificava in quattro anni tale periodo, in quanto la durata
delle concessioni viene calibrata anche in relazione agli interventi
migliorativi documentati dal concessionario, ma nel caso specifico
la documentazione tecnica non è pervenuta agli Uffici centrali.
Per contro si è recentemente accertato
che il concessionario aveva accreditato idonei elaborati progettuali
e rendiconti di spese delle opere relative agli interventi migliorativi,
in parte già effettuati.
Inoltre la presenza di materiali di amianto
nel prefabbricato tipo "Morteo", utilizzato come spogliatoio
dai frequentatori dell'Impianto Sportivo, richiede l'attivazione
del "programma di controllo dei materiali di amianto in sede"
ai sensi dell'art. 4 del D.M. 6 settembre 1994, fintanto che non
verrà realizzata, eventualmente in area confinante a quella
assegnata in concessione, una nuova struttura da adibire a locali
spogliatoi e Centrale Termica. Sarà così possibile
procedere alla definitiva bonifica dell'area, smantellando il
predetto prefabbricato tipo "Morteo".
Si evidenzia pertanto la necessità
di procedere ad una modifica ad integrazione del precedente provvedimento
deliberativo, concedendo la gestione dell'impianto per un periodo
di otto anni anzichè di quattro, alle medesime condizioni
contrattuali.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la modifica ad integrazione
della deliberazione (mecc. 9809495/10) adottata dal Consiglio
Comunale nella seduta del 21 dicembre 1998, esecutiva dal 4 gennaio
1999, aggiungendo al punto 2) del dispositivo, terza riga, dopo
il punto, la seguente frase: "Resta a carico del Concessionario
l'attivazione del "Programma di controllo dei materiali di
amianto in sede" ai sensi dell'art. 4 del D.M. 6 settembre
1994 fintanto che non verrà realizzata eventualmente in
area confinante a quella assegnata, una nuova struttura da adibire
a locali spogliatoi e Centrale Termica. Sarà così
possibile procedere alla definitiva bonifica dell'area, smantellando
il predetto prefabbricato tipo "Morteo";
2) di approvare la modifica ad integrazione
della deliberazione (mecc. 9809495/10) adottata dal Consiglio
Comunale nella seduta del 21 dicembre 1998, esecutiva dal 4 gennaio
1999, rettificando in otto anni la durata della concessione dell'impianto
sportivo di Via Dei Gladioli 33/A al Cral Trasporti Torinesi,
a far tempo dalla data di stipulazione del contratto;
3) di approvare conseguentemente la convenzione
modificata (all. 1 - n. ) che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
4) di revocare contestualmente il testo
di convenzione che si configurava quale allegato 2 del precedente
atto deliberativo (mecc. 9809495/10), già citato in narrativa;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.