Divisione Edilizia e Urbanistica 99 02443/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
CITTA' DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 APRILE 1999
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE
142/90, TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI TORINO, FINALIZZATO
ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DEI PADIGLIONI
"E" ED "F", NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DI VILLA GUALINO - RATIFICA.
Proposta del Sindaco Castellani e dell'Assessore Corsico.
In data 17/08/1998, tra il delegato del legale rappresentante della Regione Piemonte e il
delegato del legale rappresentante del Comune di Torino, veniva stipulato l'accordo di programma
avente come oggetto: "Accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90, tra la
Regione Piemonte e il Comune di Torino, finalizzato all'attuazione dei progetti relativi alla
costruzione dei padiglioni "E" ed "F" nonché alla previsione del padiglione "G", da destinare a
sede degli Istituti di Ricerca e della Fondazione Europea per la Formazione (E.T.F.), nell'ambito
del complesso di Villa Gualino, sito in Torino, Viale Settimio Severo n.63.
Il Presidente della Giunta Regionale adottava l'accordo di programma con Decreto
n.55/98.
Con successivo Decreto n. 59/98 del 25/09/1998, il Presidente della Giunta Regionale
dichiarava decaduto l'accordo di programma adottato con il precedente Decreto non avendo il
Consiglio Comunale di Torino ratificato l'adesione all'accordo di programma nei termini previsti
dal 5° comma dell'art. 27 della Legge 142/90, ritenendo di dovere approfondire ulteriormente i
contenuti dell'accordo medesimo.
Successivamente il Comune di Torino, con nota n.1894 del 26/12/98 ha chiesto alla
Regione Piemonte di attivare la nuova procedura per la conclusione dell'accordo di programma
ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90, finalizzato alla attuazione del progetto relativo alla
costruzione dei padiglioni "E" ed "F" da destinare a sede degli Istituti di ricerca e della
Fondazione Europea.
Il Presidente della Regione Piemonte ha convocato il giorno 15/02/99 la Conferenza
prevista ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Legge 142/90, per verificare la possibilità di
addivenire alla conclusione dell'accordo di programma.
I convenuti hanno espresso consenso unanime al perfezionamento dell'accordo di
programma e alle conseguenti variazioni urbanistiche del P.R.G. che avranno efficacia all'atto
della firma del Presidente della Regione Piemonte del decreto di adozione dell'accordo di
programma, stante la necessità di accelerare l'inizio dei lavori.
L'accordo di programma è stato sottoscritto in data 22/03/1999 per la Regione Piemonte
dal Presidente della Giunta Regionale, On. Enzo GHIGO, e per la Città di Torino dall'Assessore
all'Urbanistica, Franco CORSICO.
L'adesione del Sindaco all'accordo di programma deve essere ratificata, ai sensi dell'art.
27 della legge 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
L'accordo di programma, che ha validità quinquennale, adottato con decreto del Presidente
della Regione Piemonte sostituisce, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della L. 142/90, il rilascio delle
concessioni edilizie riguardanti gli interventi attuativi riferiti ai padiglioni "E" ed "F".
Come illustrato nella relazione di accompagnamento del progetto, la Villa, costruita nel
1928 quale residenza-museo, subì nel tempo diversi passaggi di proprietà e, contestualmente,
ristrutturazioni e cambiamenti di destinazione d'uso; infatti nel 1935 fu convertita in colonia
elioterapica per bambini e, nel dopoguerra, divenne sede di fondazione per l'assistenza dei
mutilatini. In tempi più recenti - anno 1973 - fu acquisita dall'Opera Universitaria di Torino, per
l'insediamento di un proprio Centro Polifunzionale, ed infine, nel 1982, passò in proprietà alla
Regione Piemonte, che ne programmò ed avviò il recupero, per insediarvi attività di studio, di
lavoro intellettuale, di ricerca, di residenza alberghiera ecc.; attività che, occupando ormai
interamente i fabbricati esistenti, dovranno necessariamente trovare collocazione, per rispondere
alle ulteriori esigenze insediative e riorganizzative, in nuovi edifici, denominati, nell'allegato
progetto, rispettivamente "padiglione o settore E", "padiglione o settore F".
Le attività da allocare nei singoli padiglioni, come pure la puntuale descrizione degli
interventi e gli obiettivi da conseguire, sono illustrati negli elaborati del progetto edilizio,
costituente parte integrante dell'Accordo di Programma, cui si rimanda.
Ritenute condivisibili le finalità del progetto, inteso ad assicurare alla collettività un
servizio di rilevante interesse pubblico, di livello non solo locale, bensì internazionale, avuto
riguardo ai pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici ed Enti, che formano parte integrante
del presente provvedimento, la Civica Amministrazione, per dare attuazione all'intervento
proposto dal Consorzio Villa Gualino, è addivenuta nella determinazione di aderire all' Accordo
di Programma, con contestuale variante allo strumento urbanistico generale, dovuta, come in
seguito specificato, alla non conformità al medesimo del progetto stesso.
Infatti il Piano Regolatore Generale della Città, quale approvato dalla Regione Piemonte
in data 21/4/1995:
a) comprende gli appezzamenti di terreno interessati dalle nuove edificazioni in ambito sottoposto
alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 30 della Legge Regionale Urbanistica, che impone,
per ragioni di stabilità sotto il profilo geologico, il divieto di nuove costruzioni ed opere di
urbanizzazione.
In rapporto a tale aspetto, conseguente peraltro a modificazione ex-officio introdotta dalla
Regione Piemonte in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale della Città, è
stato specificamente sentito il Settore Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico e
Sismico della Regione stessa, che, con nota allegata al presente provvedimento, cui si rimanda,
ha riconosciuto la fattibilità degli interventi previsti e la possibilità di superare gli attuali vincoli
normativi nell'ambito di un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 142/90
e s.m.i.;
b) comprende la maggior parte del terreno di proprietà della Regione Piemonte, oggetto di nuove
edificazioni, in area normativa "S", destinata, più specificamente, ad attività di interesse pubblico
generale di tipo "z", idonea quindi ad accogliere gli insediamenti contemplati nel progetto. E'
tuttavia da rilevare che una cospicua porzione di tale area normativa è classificata, dal P.R.G.,
quale "pertinenza storica" relativa ad edifici di particolare interesse, disciplinata all'articolo 26
delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del Piano stesso, il quale stabilisce che gli
interventi, nell'ambito di tali aree, "devono essere finalizzati alla conservazione ed al recupero
dei singoli manufatti edilizi principali o accessori...", escludendo cioè interventi di ampliamento
e di nuovo impianto, fatta eccezione per le autorimesse interrate.
I pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici ed Enti, allegati al presente
provvedimento, cui si rimanda, consentono, anche sotto tale profilo, di superare, in sede di
Accordo di Programma, i succitati vincoli normativi;
c) stabilisce, al capoverso 7 dell'articolo 19 delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione, che
"i servizi ricadenti nelle zone collinari hanno i parametri urbanistici ed edilizi della zona
consolidata R7, secondo le indicazioni della Tavola normativa n.4".
Per quanto riguarda, in particolare, al parametro urbanistico "indice di edificabilità
fondiario", stabilito dal P.R.G. per le aree normative R7 in mq/mq 0,20, rilevato che la nuova
Superficie Lorda di Pavimento in progetto, di circa mq.3.800, sommata a quella di circa mq.
12.000 dei fabbricati esistenti, comporta edificazione complessiva di circa mq. 15.800, tale da
superare notevolmente il suddetto indice di edificabilità fondiario riferito all'area "z", quale
definita dal presente provvedimento di variante, della superficie di circa mq. 48.760, si rende
conseguentemente necessario elevarlo, limitatamente all'area medesima.
Per quanto attiene ai parametri edilizi relativi alle altezze ed alle distanze fra fabbricati,
non totalmente rispettati nell'allegato progetto, in sede del presente Accordo di Programma si
procede con approvazione in deroga, come peraltro consentito all'articolo 32 delle Norme
Urbanistico-Edilizie di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.
Avuto riguardo a quanto sopra specificato, la variante al Piano Regolatore Generale
prevede:
1) il cambiamento dell'indice di edificabilità fondiario, da mq/mq 0,20 a mq/mq 0,33,
riferito all'area destinata a "Servizi pubblici S - attrezzature di interesse generale z".
Al fine dell'individuazione della suddetta area "z" di riferimento, la medesima viene
delimitata, a sud, lungo il confine della proprietà della Regione Piemonte, con linea che
la separa dalla contigua area normativa destinata a servizi privati "a";
2) l'integrazione del capoverso 29 dell'art.26 delle norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione,
intesa a consentire l'edificazione di nuovi corpi di fabbrica nell'ambito dell'area di "
pertinenza storica ", quale delimitata sulla Tavola 1, foglio 13A del P.R.G., compresa
entro i limiti della proprietà della Regione Piemonte;
3) l'enucleazione dell'area per Servizi pubblici-attrezzature di interesse generale "z", dal
complesso degli immobili soggetti alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 30 della
Legge Regionale Urbanistica, in quanto costituente sub-area stabile, come da parere
allegato al presente provvedimento, espresso dal Settore Prevenzione del Rischio
Geologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte;
4) in conseguenza alla nuova edificazione ammessa la prescrizione del reperimento,
nell'ambito dell'area destinata a servizi pubblici attrezzature di interesse generale "z",
degli spazi a parcheggio pubblico (o da assoggettare ad uso pubblico), nella misura
minima dell'80% della Superficie Lorda.
Le modificazioni descritte ai punti che precedono comportano variante al testo di alcuni
articoli delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione; variante costituita da integrazioni,
riportate, con caratteri in grassetto, nell'estratto delle medesime, allegato al presente
provvedimento.
Le modificazioni descritte al precedente punto 1) sono riportate sull'allegato estratto
planimetrico alla scala 1:5.000 -- variante --, costituito dalla composizione dei fogli 13A parte
e 13B parte della Tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale. (Copia conforme all'originale,
giacente agli atti della Segreteria Generale del Comune di Torino, dei predetti fogli e della relativa
legenda, nella loro dimensione originale, viene allegata al presente provvedimento, come pure
estratto autenticato degli articoli delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione interessati).
Su supporto trasparente, sovrapposto all'unito estratto planimetrico della variante, fogli --
13Ap. e 13Bp, per una più chiara lettura della medesima, vengono indicati il limite dell'area di
proprietà della Regione Piemonte, l'area oggetto della variante stessa, nonché l'ingombro dei
nuovi corpi di fabbrica in progetto.
Il progetto edilizio allegato al presente provvedimento di Accordo di Programma ai sensi
dell'articolo 27 della Legge 142/90 e s.m.i. riguarda la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica,
integrativi di quelli esistenti, nel complesso della Villa Gualino, ubicato nel territorio collinare
torinese, Circoscrizione 8, viale Settimio Severo, 63.
Il programma complessivo degli investimenti riguardanti gli interventi edilizi
programmati e le opere riguardanti le aree a parcheggi e la sistemazione a verde ammonta a Lire
19.000.000.000. La Città di Torino interviene al finanziamento nella misura di Lire
3.000.000.000.
La rimanente somma è devoluta dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione Europea
(E.T.F.), dall'istituto di credito S.Paolo di Torino, dalla CRT, dalla Camera di Commercio.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà
all'aggiornamento del foglio 13A della Tavola 1 e delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione
del Piano Regolatore Generale, in conformità alle variazioni descritte in precedenza.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile
1995;
Visto l'art. 27 della Legge 142/90;
Considerato che la Giunta della Circoscrizione 8, alla quale è stato richiesto il parere ai
sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, si è espessa negativamente (all.
2 - n. ) si espongono le seguenti
CONTRODEDUZIONI
- l'accordo di Programma produce variante al P.R.G. modificando i parametri urbanistici
edilizi dell'area oggetto di intervento. Gli interventi sono pertanto congruenti con lo
strumento urbanistico;
- il Settore Prevenzione del rischio Geologico Metereologico e sismico della Regione
Piemonte a seguito di puntuali indagini geognostiche ha dichiarato gli interventi previsti
nell'area in esame fattibili attraverso una accurata progettazione geotecnica ed esecuzione
delle opere verificate da un esperto in geotecnica. L'area subordinata alle prescrizioni
surrichiamate, è stata riconosciuta quale sub-area stabile;
- trattasi di una scelta già precedentemente avallata ed oggetto di specifici finanziamenti
della Comunità Europea;
- la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, con lettera del
29/07/1997 - prot. n. 9414, a seguito di esame del progetto ha dichiarato le realizzazioni
proposte (manufatti e sistemazione delle aree antistanti) ... compatibili e non lesive delle
caratteristiche architettoniche della Villa Gualino;
- l'accordo di Programma non regolamenta e non pregiudica la libera o controllata fruizione
del parco di Villa Gualino.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi del 5° comma dell'art.27 della Legge 8 giugno 1990 n.142, l'Accordo
di programma fra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, firmato il 22/03/99,
finalizzato all'attuazione del progetto relativo alla costruzione dei padiglioni "E" ed "F"
da destinare a sede degli Istituti di ricerca e della Fondazione Europea E.T.F., nell'ambito
del complesso di Villa Gualino, sito in Torino, viale Settimio Severo, 63, con i relativi
allegati che ne fanno parte integrante (all.1 - n. );
2) di prendere atto che l'accordo, determina variante del vigente P.R.G. e che l'efficacia
della variante decorre all'atto della firma da parte del Presidente della Giunta Regionale
del Decreto di adozione dell'accordo medesimo, nonché che i progetti riferiti ai due nuovi
padiglioni da realizzare costituiscono concessione edilizia in deroga, come illustrato in
narrativa e nel testo dell'Accordo che qui integralmente si richiamano.
Fanno parte integrante del presente provvedimento l'Accordo di Programma e la
documentazione ad esso allegata;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della
Legge 8 giugno 1990 n. 142.