Divisione Servizi Educativi
99 02435/07
Settore Gestione Amministrativa dei Servizi Educativi
OGGETTO: REVOCA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
DI STUDIO - BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS E PRIMO
VITTORIOASSUNTO CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 25/11/85 (MECC. 8513530/07) - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI CUI TRATTASI.
Proposta dell'Assessore Pozzi.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
16 febbraio 1970 Doc. 333/70 (G.P.A. 10 ottobre 1970 dec. Pref.
23 ottobre 1970 - Div. S 1129/2.272.29) è stato accettato
il lascito disposto dalla signora Bonifetti Vittoria ved. De Amicis
a favore della Città di Torino, costituito da beni immobili
, i cui redditi sono destinati all'assegnazione di borse di studio
a favore di studenti di Scuole secondarie meritevoli di aiuto.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
13 settembre 1976 Doc. 1645/76 (esecutiva per decorrenza di termini
dal 15 ottobre 1976) è stato accettato il legato disposto
dalla signora Gribaldo Vittoria ved. Primo, costituito da beni
immobili, il cui reddito è finalizzato alla istituzione
di una borsa di studio da intestarsi al nome del marito Primo
Vittorio.
Il Comune pertanto ha istituito annualmente
un concorso per borse di studio a favore di studenti meritevoli
e bisognosi che siano iscritti in una classe di scuola media superiore
.
Le modalità di partecipazione al concorso, i requisiti
ed i criteri per l'assegnazione delle borse, sono stabiliti da
apposito Regolamento oggetto di provvedimento adottato con deliberazione
n. 3118 del Consiglio Comunale del 25 novembre 1985 (mecc. 8513530/07).
Attualmente, viste le nuove normative
in tema di autocertificazioni nonché gli orientamenti della
Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse in questione
(prevista dal summenzionato Regolamento mecc. 8513530/07), si
rende necessario revocare il Regolamento riferito alle borse di
studio di cui all'oggetto e approvare il nuovo Regolamento come
di seguito esposto.
Premessa:
Art. 1
La Città di Torino ha accettato in epoche diverse i
lasciti della Sig.ra Bonifetti Vittoria ved. De Amicis e della
Sig.ra Gribaldo Vittoria ved. Primo costituiti da beni immobili
il cui reddito è destinato, per volontà testamentarie,
a borse di studio intitolate a Bonifetti Vittoria ved. De
Amicis e Primo Vittorio.
Il Comune pertanto istituisce annualmente borse di studio a favore
di studenti meritevoli e bisognosi, iscritti ad una classe di
scuola media superiore che abbiano frequentato, nell'anno scolastico
precedente, una classe compresa fra la 3° media inferiore
e il penultimo anno di scuola media superiore.
L'importo e il numero delle borse intitolate a Bonifetti
Vittoria ved. De Amicis può variare di anno in anno
in corrispondenza al maturato delle rendite relative, mentre l'unica
borsa di studio intitolata a Primo Vittoriopuò
variare per il solo importo, da erogarsi allo studente classificato
al primo posto della graduatoria unica, Bonifetti - Primo.
Disposizioni:
Art. 2
Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1, con apposito provvedimento
per ogni anno scolastico, occorre attuare:
a) l'apertura di un concorso per l'assegnazione delle borse di
studio, precisandone il numero e l'importo, il cui bando è
parte integrante del provvedimento;
b) la determinazione di due graduatorie delle domande presentate
redatte da apposita Commissione, relative rispettivamente agli
studenti che, l'anno precedente a quello cui la borsa si riferisce,
abbiano ottenuto la licenza media o frequentato una classe di
scuola media superiore;
c) la successiva erogazione delle borse ai vincitori.
Art. 3
La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse
di studio, determinata nominatamente con apposito provvedimento,
è così composta:
- Segretario Generale del Comune di Torino,
o suo delegato, - presidente
- Dirigente del Settore Servizi Integrativi
e Convenzioni - Divisione Servizi Educativi -, o suo delegato
- Rappresentante del Provveditorato agli
studi di Torino.
I lavori della Commissione si svolgono con l'assistenza di uno
o più segretari.
Art. 4
a) Le deliberazioni della Commissione, prese a maggioranza
assoluta con voto palese, devono risultare da verbale sottoscritto
da tutti i componenti.
La Commissione si riunisce per il numero di sedute necessario
all'esame delle domande pervenute.
b) è ammesso ricorso, avverso le decisioni della commissione
, secondo le normative vigenti
Criteri
Art. 5
Nel formulare le graduatorie dei concorrenti, la Commissione
deve attenersi ai seguenti criteri:
a) le borse di studio messe a concorso sono ripartite fra gli
studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media inferiore
e gli studenti di scuola media superiore di cui all'art.1) proporzionalmente
al numero delle domande ammesse per ciascun grado di scuola;
b) per ciascun concorrente si deve provvedere alla valutazione
del reddito familiare annuo pro- capite lordo;
c) la valutazione del merito deve necessariamente prendere in
considerazione l'anno scolastico precedente a quello cui è
riferita la borsa di studio, pertanto gli studenti iscritti al
I° anno di una scuola media superiore, concorrono con la valutazione
espressa nell'esame di licenza media (minimo buono)
cui sono riferiti i seguenti punteggi: Buono = 7; Distinto = 8;
Ottimo= 9.
Per gli altri concorrenti il merito è valutato corrispondentemente
alla votazione media riportata nello scrutinio finale (escluse
educazione fisica, religione e condotta);
d) le graduatorie vengono costituite tenendo in considerazione
sia il reddito che il merito. La Giunta Comunale provvederà
con proprio atto deliberativo a definire le modalità operative
di applicazione di tali criteri.
Requisiti
Art. 6
Il concorrente deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) non aver compiuto l'età di anni 21 alla data di scadenza
del concorso;
b) aver frequentato, nell'anno scolastico precedente a quello
cui la borsa si riferisce, una scuola media inferiore o superiore
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta di Torino.
La partecipazione al concorso è estesa agli studenti residenti
in Torino ma obbligati, per zonizzazione, alla frequenza in istituti
ubicati nei comuni della prima cintura della Città;
c) aver conseguito, nell'anno scolastico di cui al precedente
comma b) del presente articolo, la licenza media con la valutazione
di almeno Buono oppure aver ottenuto una media non
inferiore a 6,5/10 (escluse condotta, religione, educazione fisica),
in una classe di scuola media superiore senza aver riportato debiti
formativi;
d) dimostrare la frequenza regolare di una classe di scuola media
superiore durante l'anno scolastico cui la borsa di studio si
riferisce;
e) essere meritevoli di aiuto;
f) non fruire di altre borse di studio.
g) non superare il reddito familiare lordo pro-capite previsto
per la fascia tariffaria massima per la refezione delle scuole
dell'obbligo.
Documentazione:
Art. 7
Il concorrente deve redigere domanda valendosi dell'apposito
modulo fornito dall'ufficio competente e consegnarla allo stesso,
corredata di tutti i documenti necessari, entro il termine fissato
nel bando di concorso.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, fatta
salva la facoltà, concessa dalla norma, di avvalersi di
autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive o temporaneamente
sostitutive.
a) stato di famiglia e residenza del candidato;
b) fotocopia della modulistica reddituale di tutti i componenti
il nucleo familiare che hanno prodotto redditi nell'anno precisato
nel bando di concorso, i moduli devono essere completi di ogni
facciata;
c) certificato della votazione riportata al termine dell'anno
scolastico precedente a quello cui la borsa si riferisce in ogni
singola materia della scuola media superiore o certificato del
diploma di licenza media inferiore con giudizio finale;
d) certificato di frequenza in una classe di scuola media superiore
nell'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce e per
il quale è bandito il concorso;
Inoltro delle domande
Art. 8
Sul bando di concorso dovrà essere precisato il termine
ultimo per la presentazione delle domande nonché le modalità
di inoltro delle stesse.
Non sono da prendere in considerazione le domande che pervengono
oltre i termini stabiliti dal bando di concorso, incomplete o
sprovviste di uno o più documenti.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di revocare, a decorrere dal concorso
per l'anno scolastico 1999/2000, il regolamento Bonifetti
- Primo, assunto con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3118 del 25 novembre 1985 (mecc. 8513530/07);
2) di approvare il Regolamento Bonifetti
Primo, così come definito in premessa, per l'assegnazione
delle borse di studio intitolate ai nomi di Bonifetti Vittoria
ved. De Amicis e Primo Vittorio e di renderlo
esecutivo dal concorso per l'anno scolastico 1999/2000.
Si precisa che il presente provvedimento
non comporta oneri di spesa.