Divisione Servizi Socio-Assistenziali
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OGGETTO: PAGAMENTO TRASPORTO A.C.I. - RICONOSCIMENTO DI DEBITO
FUORI BILANCIO EX ART. 37 D.LGS. 25.2.1995 N. 77.
Proposta dell'Assessore Lepri.
Nei mesi di ottobre e novembre 1998
l'insediamento sul territorio dei Comuni di Torino e Venaria di
nomadi provenienti dalla Romania ha determinato la necessità
di attivare interventi urgenti per la protezione dei minori e
delle persone più deboli, soprattutto in vista dell'approssimarsi
dell'inverno.
Il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni, vista la relazione del Nucleo Stranieri
e Nomadi del Corpo Vigili Urbani in cui si rilevava la presenza
sotto il ponte della ferrovia Torino-Milano, a lato di V. Germagnano,
di circa 60 Rom di nazionalità rumena provvisti di 23 tende,
privi di servizi igienici e di ogni forma di approvvigionamento
idrico, e si segnalava la presenza tra di essi di donne incinte
e di bambini, tra cui alcuni in precarie condizioni di salute,
ordinò al Comune di Torino di intervenire per garantire
ai minori presenti nell'insediamento condizioni igieniche, sanitarie
ed, in generale, di vita accettabili, con contestuale verifica
di eventuali situazioni di abbandono.
Valutato che la stragrande maggioranza
delle persone presenti aveva chiesto il riconoscimento dello status
di rifugiati politici, la Prefettura di Torino, che in successive
riunioni aveva sollecitato i Comuni, sul cui territorio i rom
rumeni si erano insediati, ad offrire forme temporanee di accoglienza
a quanti fossero in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri
in Italia, richiese, in accordo con il Comune di Torino, la disponibilità
di 20 roulotte al Dipartimento della protezione civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con nota del 3 novembre
u.s. prot. 33361/EME/563 le assegnò all'Amministrazione
Comunale di Torino, ponendo a carico di quest'ultima le spese
di trasporto, installazione e manutenzione e disponendo il trasporto
a cura dell'ACI Soccorso Stradale.
Considerata l'urgenza di intervenire,
il Sindaco, con ordinanza n. 385-98 del 16 novembre 1998, ordinò
alle famiglie di sgomberare l'area occupata e le autorizzò
a sostare provvisoriamente nell'area di proprietà comunale
delimitata dall'autostrada e dal canile municipale, disponendo
che fossero loro consegnate in prestito d'uso le roulotte della
Protezione civile.
Visto che il preventivo di massima per
il trasporto, inviato dall'A.C.I. con nota del 4.11.1998 prot.
169 URLU 98, non consentiva di quantificare in termini sufficientemente
precisi la spesa necessaria, e considerato che le procedure di
identificazione delle persone presenti, nonché le verifiche
sociali, disposte dalla Procura minorile con particolare riguardo
alle donne incinte ed ai bambini, erano in corso, si è
proceduto, senza preventivamente impegnare la somma presunta,
al trasporto immediato, dal deposito materiali di Grosseto a Torino,
dapprima di dieci roulotte e, dopo qualche giorno, di altre quattro.
Le spese complessive delle operazioni
di identificazione, assistenza, ricovero d'emergenza dei Rom rumeni
sono state presentate all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza
della Regione Piemonte, che, con determinazione dirigenziale n.
547/30.1/IMM. del 29/12/1998 relativa a Attuazione programma
1998 degli interventi in materia di immigrazione extracomunitaria
previsti dalla L.R. 64/89 notificata al Comune di Torino
l'8 febbraio '99, ha assegnato alla Città un contributo
di L. 45.470.000 (Euro 23.483,30).
Successivamente, in data 3.2.1999, è
pervenuta dall'A.C.I. la fattura n. 14035 del 31.12.1998 relativa
al servizio di trasporto effettuato per un importo pari a L. 13.475.000
più IVA al 20 % pari a L. 2.695.000 e per un totale complessivo
di L. 16.170.000 (Euro 8.351,11).
Considerato, pertanto, che la spesa ordinata
appare chiaramente connessa all'espletamento delle funzioni assistenziali
che competono all'ente locale e segnatamente all'adempimento degli
obblighi che l'art.403 del codice civile e la legislazione in
materia di tutela dei minori pone a carico dei Comuni; preso atto,
altresì, che il servizio reso dall'A.C.I., su indicazione
della Protezione Civile, ha permesso di disporre in tempi brevissimi
delle roulotte necessarie che non sarebbe stato possibile reperire
diversamente in tempi e con costi altrettanto contenuti; valutato,
infine, che la spesa è stata ammessa a contributo regionale;
occorre, ai sensi dell'art. 37 comma 1 let. e) dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, riconoscere la legittimità
del debito fuori bilancio contratto nelle forme sopra indicate.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art.
37 comma 1 let. e) dell'ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali (D. Lgs. 77/95) e per le motivazioni espresse in narrativa
che qui si richiamano integralmente, il riconoscimento del debito
fuori bilancio quantificato nella somma di L. 16.170.000 IVA al
20% compresa (Euro 8.351,11), pari all'applicazione delle tariffe
di trasporto concordate dall'A.C.I. con la Presidenza del Consiglio
_ Dipartimento della Protezione Civile, di cui alla fattura n.
14035 del 31/12/1998 e relativo al servizio reso dall'A.C.I. Servizio
Soccorso Stradale S.p.A. con sede a Roma in v. Solferino 32 Partita
IVA 00979011004 per il trasporto da Grosseto a Torino di 14 roulotte
della Protezione civile effettuato in due momenti il 6.11.1998
e nei giorni successivi al 20.11.1998;
2) di demandare a successivo provvedimento
dirigenziale l'impegno della somma suddetta;
3) di dare atto dell'eventuale indebito
arricchimento della Città nei confronti dell'ACI, per un
servizio reso alla Città in ossequio all'ordinanza del
Sindaco n. 385-98, qualora non venisse riconosciuto il debito
nei confronti della medesima a fronte dell'utilità pubblica
derivata alla Città in termini di interventi urgenti ed
obbligatori attuati nei confronti di minori e donne incinte per
tutelare diritti fondamentali, quali vita e salute;
4) di dare atto che la spesa in oggetto
è inoltre stata finanziata dal contributo di L. 45.470.000
(Euro 23.483,30) approvato dalla Regione Piemonte con determinazione
dirigenziale n. 547/30.1/IMM. del 29/12/1998, notificata al Comune
di Torino l'8 febbraio 1999;
5) di non rilevare responsabilità
alcuna nei confronti di dipendenti e amministratori in relazione
alla mancata precedente formalizzazione del debito in oggetto
con emissione del connesso impegno della spesa, stante l'urgenza
verificatasi e la precedente indeterminatezza della spesa, anche
in relazione alla richiesta di contributo di cui al punto precedente.
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