Divisione Edilizia e Urbanistica
99 02225/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
RG
OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 9.14 "UNIVERSITÀ"-
VARIANTE PARZIALE N.9 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7
DELLA L.U.R. COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 41/97 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 15 dicembre 1998 (mecc. 9810123/09), esecutiva in data 28
dicembre 1998, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17,
c.7 della L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R.
n. 41/97, la variante parziale n. 9 al vigente P.R.G. di modificazione
della destinazione delle norme urbanistiche e di alcune prescrizioni
dell'ambito 9.14.
La deliberazione predetta, unitamente
ai suoi elaborati tecnici, è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 3 al 17 febbraio 1999.
Dell' avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio dal 3 al 17 febbraio 1999 e pubblicato sul B.U.R. n.5
del 3 febbraio 1999.
Nei termini prescritti e cioè entro
i 15 giorni successivi e, precisamente, entro il 3 marzo 1999,
non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che, con deliberazione n. 08-25149/1999 del 17 febbraio
1999 della Giunta Provinciale di Torino, ha dichiarato che la
variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale
Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la
Provincia è a conoscenza.
Il presente provvedimento, avuto riguardo
al fatto che attiene a limitata superficie territoriale con rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con
i piani sovracomunali vigenti.
Occorre, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, c.7 della L.U.R.,
prendendo atto che non sono pervenute osservazioni. Tutto
ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n.56 e s.m.i.;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi espressi nella parte narrativa che
qui integralmente si richiamano:
1) la presa d'atto che, entro i termini
previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della
variante parziale n.9 al vigente P.R.G.
2) la variante parziale n.9 al vigente
P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono sono
gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del
15 dicembre 1998 (mecc. 9810123/09), esecutiva in data 28 dicembre
1998, di adozione della variante medesima.
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