Divisione Edilizia e Urbanistica
99 02224/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
SC - pc
OGGETTO: P.R.G. IMMOBILI SITI IN C.SO TAZZOLI, 176, 184 E IN VIA
TARICCO, 3, 5, 7 - VARIANTE PARZIALE N.6 AL P.R.G. AI SENSI DELL'
ART. 17, COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/77 COME SOSTITUITO
DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 41/97 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 21 dicembre 1998 (mecc. 9809324/09), esecutiva in data 4 gennaio
1999, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, c.7 della
L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R. n. 41/97,
la variante parziale n.6 al vigente P.R.G. degli immobili siti
in c.so Tazzoli, 176, 184 e in via Taricco, 3, 5 e 7.
La deliberazione predetta, unitamente
ai suoi elaborati tecnici, è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 3 a 17 febbraio 1999.
Dell' avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio, dal 3 al 17 febbraio 1999 nonché sul B.U.R. N.5
del 3 febbraio 1999.
Nei termini prescritti e cioè entro
i 15 giorni successivi e, precisamente, entro il 3 marzo 1999,
non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La delibera in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che, con deliberazione n. 12-25925/1999 del 17 febbraio
1999 della Giunta Provinciale di Torino, ha dichiarato che la
variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale
Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la
Provincia è a conoscenza.
Occorre, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, c.7 della L.U.R.,
prendendo atto che non sono pervenute osservazioni.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento
delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32
sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n.56 e s.m.i.;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi espressi nella parte narrativa che
qui integralmente si richiamano:
1) la presa d'atto che, entro i termini
previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della
variante parziale n.6 al vigente P.R.G;
2) la variante parziale n.6 al vigente
P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono sono
gli stessi di cui alla deliberazione (mecc. 9809324/09) citata
in narrativa, di adozione della variante medesima.
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