Divisione Edilizia e Urbanistica

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Settore Procedure Amm.ve Edilizie

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA TRATTAZIONE DEI RELATIVI INSEDIAMENTI E INIZIATIVE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano,
    di concerto con l'Assessore Vernetti.

    L'installazione e la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni è attualmente disciplinata dalla L.R. 3 gennaio 1989 n. 6 che subordina tali interventi ad autorizzazione sanitaria ed ambientale da parte del Presidente della Giunta Regionale e ad autorizzazione edilizia da parte del Comune, quest'ultima assentibile in ogni zona salvo espresso divieto posto dallo strumento urbanistico o da altre eventuali disposizioni.
    Con deliberazione adottata nel periodo immediatamente successivo e precisamente l'11 aprile 1989 dalla Giunta Regionale, sono stati fissati criteri per il rilascio della autorizzazione sanitaria regionale che puntualizzano anche aspetti procedurali, secondo cui l'istanza alla Regione deve essere corredata dall'autorizzazione edilizia già rilasciata, oltre il parere sanitario rilasciato dall'ARPA di Ivrea, ma solamente per apparati con potenza media, fornita al sistema irradiante, superiore a 50W.
    Per inciso va comunque riferito che fin dall'origine della procedura gli uffici comunali, dati tali aspetti sanitari, per maggior cautela, hanno sempre inoltrato alla Regione comunicazione e copia di tutte le autorizzazioni edilizie rilasciate anche per impianti con potenza inferiore.
    Con l'introduzione delle procedure accelerate previste inizialmente da un D.L. più volte reiterato per circa un biennio e definitivamente confermate dalla L. 662/96, l'autorizzazione edilizia è diventata alternativa alla denuncia di inizio di attività (DIA), pertanto anche gran parte degli impianti, salvo i casi riguardanti immobili od aree soggette a vincoli paesaggistico- ambientali o monumentali, ha potuto essere realizzata con ricorso a DIA.
    Tralasciate le procedure, sotto l'aspetto sostanziale, come noto, è intervenuto il recentissimo D.M. n. 381/98 entrato in vigore il 2 gennaio 1999, che, in attuazione dell'art. 1 comma 6 lettera
a n. 15, della L. 31 luglio 1997 n. 249, fissa nuovi limiti cautelativi dei valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti in questione e assegna alle Regioni il compito di disciplinare con propria normativa l'installazione e la modifica degli impianti di teleradiocomunicazione nonché le attività di controllo e vigilanza sui medesimi, e le azioni di risanamento degli impianti esistenti non rispondenti ai nuovi requisiti.
    Sul punto risulta che la Regione abbia allo studio l'apposito testo di legge, tuttavia attualmente si è in presenza di un vuoto normativo e proprio in un momento in cui la situazione contingente è in una fase di evidente evoluzione per la presenza progressiva sul territorio dei vari gestori previsti dalla citata legge nazionale.
    Allo stesso tempo la contemporaneità di un certo numero di installazioni negli ultimi mesi, ha destato l'attenzione e la preoccupazione della cittadinanza, per i possibili aspetti negativi sulla salute con richieste di verifiche puntuali sui livelli di inquinamento elettromagnetico e in generale di garanzie per l'installazione di nuovi impianti.
    E' per queste ragioni che si è valutato come ricorrere a strumenti utili almeno ad assicurare le verifiche e i controlli opportuni fin d'ora, nel corso cioè di un periodo di transizione che peraltro potrebbe coincidere con quello della realizzazione complessiva della rete nella sua consistenza definitiva.
    Le iniziative che si propongono e che per quanto di spettanza diretta sono state in parte avviate sono le seguenti.
    In primo luogo, conformemente al comportamento già tenuto per il passato in modo spontaneo da parte degli uffici, l'Amministrazione dovrebbe esprimere precise linee di indirizzo affinché le comunicazioni alla Regione su qualsiasi autorizzazione edilizia rilasciata, indipendentemente dalla potenza degli impianti siano sempre effettuate e più significativamente ancora affinché per qualsiasi impianto di cui venga richiesta autorizzazione edilizia, indipendentemente dalla potenza, venga richiesto anche il rilascio di autorizzazione sanitaria regionale e venga quindi inviata la documentazione relativa all'Organismo operativo apposito costituito dall'ARPA di Ivrea.
    Per assicurare poi un monitoraggio e una verifica puntuale e sollecita degli impianti già insediati che hanno destato maggior preoccupazione nella cittadinanza si vorrebbe richiedere all'ARPA, affidando apposito incarico, di procedere capillarmente alle singole verifiche, alla valutazione complessiva sull'impatto ambientale prodotto dalla intera rete e alla valutazione del livello di fondo elettromagnetico dovuto anche ad altri tipi di sorgente a valere sull'intero territorio cittadino.
    Infine, a fronte della impossibilità di valutare allo stato attuale l'effettivo livello di inquinamento ambientale, data l'assenza e in attesa della legge regionale specifica e in attesa dei controlli generali sulle stazioni già installate da parte dell'ARPA, si ritiene vi sia margine per disporre di escludere l'ammissione delle procedure accelerate delle denunce di inizio attività.
    Si propone pertanto di impartire l'ulteriore indirizzo affinché tutte le pratiche di installazione di impianti/antenne di teleradiocomunicazione vengano sottoposte alla procedura dell'autorizzazione edilizia, la cui istruttoria comporta esame diretto da parte degli uffici anche sul merito della documentazione tecnica e amministrativa prodotta dai richiedenti completa anche del parere dell'ARPA sull'impatto elettromagnetico generato dall'impianto e che si conclude con il rilascio di espresso provvedimento autorizzatorio solo a fronte di istruttoria con esito positivo sotto ogni profilo edilizio/urbanistico, oltre che ambientale per i profili paesistico-ambientali o monumentali, ove ricorrenti, fermo restando che dovrà, come si è detto, seguire in ogni caso, l'autorizzazione sanitaria specifica regionale per l'attivazione effettiva dell'impianto.
    Fra l'altro anche uffici regionali, comunicando con gli uffici comunali per l'edilizia in occasione della trattazione di casi specifici, hanno espresso lo stesso orientamento sul ricorso alla procedura delle autorizzazioni e a tali uffici comunali e regionali è fatto riferimento per tutte le competenze sulle modalità operative connesse agli iter delle pratiche.
    In sintesi, lo scopo di questo provvedimento è di limitare e regolare l'insediamento degli 'oggetti edilizi' (impianti/antenne), assicurando verifiche puntuali in materia sanitaria, garantendo da un lato, con il ricorso alla procedura dell'autorizzazione edilizia in luogo della DIA, un esame preliminare e dettagliato della pratica edilizia in tempi tecnici congrui rispetto alle procedure accellerate che devono concludersi per diritto in soli venti giorni e, dall'altro lato, subordinando in modo generalizzato l'attivazione della installazione approvata con la pratica edilizia, alla preventiva e positiva verifica sotto l'aspetto sanitario.
    Inoltre si afferma la necessità del rispetto di precisi criteri sotto il profilo urbanistico da precisarsi con provvedimento successivo e conseguente al contenuto del nuovo testo legislativo regionale in fase di predisposizione.
    Quest'ultima non sarebbe limitata ai singoli impianti, ma, con il prospettato incarico all'ARPA, verrebbe effettuata in modo comparato, quindi anche rispetto alla interazione di ogni nuova struttura, con quelle già presenti sul territorio, zona per zona.
    Per una maggior trasparenza ed efficiacia dei risultati dei rilevamenti eseguiti dai tecnici ARPA sull'inquinamento elettromagnetico, si provvederà ad invitare il Presidente della Circoscrizione interessata ed il primo firmatario (o suo delegato) di petizione popolare, qualora esista, al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini interessati.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare le seguenti linee di indirizzo per la trattazione della materia di cui in narrativa:
  a)    che l'installazione, le modifiche e il potenziamento di impianti di teleradiocomunicazione di qualsiasi potenza possano avvenire esclusivamente mediante il rilascio di autorizzazione edilizia a seguito della relativa procedura subordinatamente al parere favorevole espresso dall'ARPA con esclusione della procedura accellerata della denuncia di inizio attività (DIA);
  b)    che l'effettiva attivazione dei suddetti impianti sia da considerarsi subordinata all'autorizzazione sanitaria regionale per tutti i tipi di impianti, indipendentemente dalla loro potenza;
2)    di dare mandato alla Giunta Comunale per l'affidamento di incarico all'ARPA ad effettuare il monitoraggio, le verifiche puntuali e la valutazione complessiva dell'impatto ambientale dell'intera rete e del livello di fondo elettromagnetico a valere sull'intero territorio cittadino, come meglio indicato in premessa.
    Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.