Divisione Edilizia e Urbanistica
99 02191/20
Settore Procedure Amm.ve Edilizie
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Vernetti.
L'installazione e la modifica di impianti
per le teleradiocomunicazioni è attualmente disciplinata
dalla L.R. 3 gennaio 1989 n. 6 che subordina tali interventi ad
autorizzazione sanitaria ed ambientale da parte del Presidente
della Giunta Regionale e ad autorizzazione edilizia da parte del
Comune, quest'ultima assentibile in ogni zona salvo espresso divieto
posto dallo strumento urbanistico o da altre eventuali disposizioni.
Con deliberazione adottata nel periodo
immediatamente successivo e precisamente l'11 aprile 1989 dalla
Giunta Regionale, sono stati fissati criteri per il rilascio della
autorizzazione sanitaria regionale che puntualizzano anche aspetti
procedurali, secondo cui l'istanza alla Regione deve essere corredata
dall'autorizzazione edilizia già rilasciata, oltre il parere
sanitario rilasciato dall'ARPA di Ivrea, ma solamente per apparati
con potenza media, fornita al sistema irradiante, superiore a
50W.
Per inciso va comunque riferito che fin
dall'origine della procedura gli uffici comunali, dati tali aspetti
sanitari, per maggior cautela, hanno sempre inoltrato alla Regione
comunicazione e copia di tutte le autorizzazioni edilizie rilasciate
anche per impianti con potenza inferiore.
Con l'introduzione delle procedure accelerate
previste inizialmente da un D.L. più volte reiterato per
circa un biennio e definitivamente confermate dalla L. 662/96,
l'autorizzazione edilizia è diventata alternativa alla
denuncia di inizio di attività (DIA), pertanto anche gran
parte degli impianti, salvo i casi riguardanti immobili od aree
soggette a vincoli paesaggistico- ambientali o monumentali, ha
potuto essere realizzata con ricorso a DIA.
Tralasciate le procedure, sotto l'aspetto
sostanziale, come noto, è intervenuto il recentissimo D.M.
n. 381/98 entrato in vigore il 2 gennaio 1999, che, in attuazione
dell'art. 1 comma 6 lettera
a n. 15, della L. 31 luglio 1997 n. 249, fissa nuovi limiti cautelativi
dei valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
generati dagli impianti in questione e assegna alle Regioni il
compito di disciplinare con propria normativa l'installazione
e la modifica degli impianti di teleradiocomunicazione nonché
le attività di controllo e vigilanza sui medesimi, e le
azioni di risanamento degli impianti esistenti non rispondenti
ai nuovi requisiti.
Sul punto risulta che la Regione abbia
allo studio l'apposito testo di legge, tuttavia attualmente si
è in presenza di un vuoto normativo e proprio in un momento
in cui la situazione contingente è in una fase di evidente
evoluzione per la presenza progressiva sul territorio dei vari
gestori previsti dalla citata legge nazionale.
Allo stesso tempo la contemporaneità
di un certo numero di installazioni negli ultimi mesi, ha destato
l'attenzione e la preoccupazione della cittadinanza, per i possibili
aspetti negativi sulla salute con richieste di verifiche puntuali
sui livelli di inquinamento elettromagnetico e in generale di
garanzie per l'installazione di nuovi impianti.
E' per queste ragioni che si è
valutato come ricorrere a strumenti utili almeno ad assicurare
le verifiche e i controlli opportuni fin d'ora, nel corso cioè
di un periodo di transizione che peraltro potrebbe coincidere
con quello della realizzazione complessiva della rete nella sua
consistenza definitiva.
Le iniziative che si propongono e che
per quanto di spettanza diretta sono state in parte avviate sono
le seguenti.
In primo luogo, conformemente al comportamento
già tenuto per il passato in modo spontaneo da parte degli
uffici, l'Amministrazione dovrebbe esprimere precise linee di
indirizzo affinché le comunicazioni alla Regione su qualsiasi
autorizzazione edilizia rilasciata, indipendentemente dalla potenza
degli impianti siano sempre effettuate e più significativamente
ancora affinché per qualsiasi impianto di cui venga richiesta
autorizzazione edilizia, indipendentemente dalla potenza, venga
richiesto anche il rilascio di autorizzazione sanitaria regionale
e venga quindi inviata la documentazione relativa all'Organismo
operativo apposito costituito dall'ARPA di Ivrea.
Per assicurare poi un monitoraggio e una
verifica puntuale e sollecita degli impianti già insediati
che hanno destato maggior preoccupazione nella cittadinanza si
vorrebbe richiedere all'ARPA, affidando apposito incarico, di
procedere capillarmente alle singole verifiche, alla valutazione
complessiva sull'impatto ambientale prodotto dalla intera rete
e alla valutazione del livello di fondo elettromagnetico dovuto
anche ad altri tipi di sorgente a valere sull'intero territorio
cittadino.
Infine, a fronte della impossibilità
di valutare allo stato attuale l'effettivo livello di inquinamento
ambientale, data l'assenza e in attesa della legge regionale specifica
e in attesa dei controlli generali sulle stazioni già installate
da parte dell'ARPA, si ritiene vi sia margine per disporre di
escludere l'ammissione delle procedure accelerate delle denunce
di inizio attività.
Si propone pertanto di impartire l'ulteriore
indirizzo affinché tutte le pratiche di installazione di
impianti/antenne di teleradiocomunicazione vengano sottoposte
alla procedura dell'autorizzazione edilizia, la cui istruttoria
comporta esame diretto da parte degli uffici anche sul merito
della documentazione tecnica e amministrativa prodotta dai richiedenti
completa anche del parere dell'ARPA sull'impatto elettromagnetico
generato dall'impianto e che si conclude con il rilascio di espresso
provvedimento autorizzatorio solo a fronte di istruttoria con
esito positivo sotto ogni profilo edilizio/urbanistico, oltre
che ambientale per i profili paesistico-ambientali o monumentali,
ove ricorrenti, fermo restando che dovrà, come si è
detto, seguire in ogni caso, l'autorizzazione sanitaria specifica
regionale per l'attivazione effettiva dell'impianto.
Fra l'altro anche uffici regionali, comunicando
con gli uffici comunali per l'edilizia in occasione della trattazione
di casi specifici, hanno espresso lo stesso orientamento sul ricorso
alla procedura delle autorizzazioni e a tali uffici comunali e
regionali è fatto riferimento per tutte le competenze sulle
modalità operative connesse agli iter delle pratiche.
In sintesi, lo scopo di questo provvedimento
è di limitare e regolare l'insediamento degli 'oggetti
edilizi' (impianti/antenne), assicurando verifiche puntuali in
materia sanitaria, garantendo da un lato, con il ricorso alla
procedura dell'autorizzazione edilizia in luogo della DIA, un
esame preliminare e dettagliato della pratica edilizia in tempi
tecnici congrui rispetto alle procedure accellerate che devono
concludersi per diritto in soli venti giorni e, dall'altro lato,
subordinando in modo generalizzato l'attivazione della installazione
approvata con la pratica edilizia, alla preventiva e positiva
verifica sotto l'aspetto sanitario.
Inoltre si afferma la necessità
del rispetto di precisi criteri sotto il profilo urbanistico da
precisarsi con provvedimento successivo e conseguente al contenuto
del nuovo testo legislativo regionale in fase di predisposizione.
Quest'ultima non sarebbe limitata ai singoli
impianti, ma, con il prospettato incarico all'ARPA, verrebbe effettuata
in modo comparato, quindi anche rispetto alla interazione di ogni
nuova struttura, con quelle già presenti sul territorio,
zona per zona.
Per una maggior trasparenza ed efficiacia
dei risultati dei rilevamenti eseguiti dai tecnici ARPA sull'inquinamento
elettromagnetico, si provvederà ad invitare il Presidente
della Circoscrizione interessata ed il primo firmatario (o suo
delegato) di petizione popolare, qualora esista, al fine di favorire
il coinvolgimento dei cittadini interessati.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare le seguenti linee di
indirizzo per la trattazione della materia di cui in narrativa:
a) che l'installazione, le
modifiche e il potenziamento di impianti di teleradiocomunicazione
di qualsiasi potenza possano avvenire esclusivamente mediante
il rilascio di autorizzazione edilizia a seguito della relativa
procedura subordinatamente al parere favorevole espresso dall'ARPA
con esclusione della procedura accellerata della denuncia di inizio
attività (DIA);
b) che l'effettiva attivazione
dei suddetti impianti sia da considerarsi subordinata all'autorizzazione
sanitaria regionale per tutti i tipi di impianti, indipendentemente
dalla loro potenza;
2) di dare mandato alla Giunta Comunale
per l'affidamento di incarico all'ARPA ad effettuare il monitoraggio,
le verifiche puntuali e la valutazione complessiva dell'impatto
ambientale dell'intera rete e del livello di fondo elettromagnetico
a valere sull'intero territorio cittadino, come meglio indicato
in premessa.
Il presente provvedimento non comporta
oneri di spesa.