DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 APRILE 1999
(proposta dalla G.C. 25 marzo 1999)
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE
SITA IN VIA FILANGERI IN DIRITTO DI SUPERFICIE - CONCESSIONE ALLA SOC.
COOP. CEDIPARK A R. L. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
La Legge 24 marzo 1989 n. 122 oltre a prevedere all'art. 6 che i principali Comuni italiani,
tra cui Torino, formulino un Programma Urbano dei Parcheggi per il triennio 1989-91, all'art. 9,
comma 4, dà la facoltà ai Comuni previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di
superficie e su richiesta dei privati interessati o di società, anche cooperative, costituite tra gli
stessi di prevedere nell'ambito del P.U.P. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza
di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
Tale disciplina, nel corso degli anni è stata modificata ad opera di Decreti Legge più volte
reiterati con modificazioni; l'ultima modifica è stata introdotta dal comma 2 ter dell'art. 10 del
D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998 n. 30.
Al fine di verificare a titolo conoscitivo e pertanto non vincolante per la Civica
Amministrazione la domanda di parcheggi di tipo pertinenziale, con deliberazione n. 9712 della
Giunta Comunale del 21 dicembre 1993 (mecc. 9310901/17), era stato approvato un prebando
sotto la vigenza del Decreto Legge n. 399 del 5 ottobre 1993; con la stessa deliberazione erano
stati, inoltre, approvati i criteri ai quali l'Amministrazione si sarebbe attenuta nella valutazione
delle domande presentate, fatte salve le eventuali modifiche che sarebbero intervenute per effetto
dell'emanando decreto del Ministro per i problemi delle Aree Urbane previsto dai Decreti Legge
succitati.
Considerate le numerose richieste presentate e considerato che l'avvio della realizzazione
dei parcheggi pertinenziali non è più procrastinabile, alla luce anche del ritorno in termini di
riferimento legislativo alla Legge n. 122/89, è stata approvata, con deliberazione n. 315 del
Consiglio Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva dal 13 ottobre 1995,
l'indizione del bando pubblico per la presentazione delle domande intese ad ottenere la
concessione del diritto di superficie su spazi od aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per
la realizzazione di parcheggi ad uso privato a cura e spese dei privati, da parte di quei privati
cittadini interessati o società, anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, ai sensi
dell'art. 9 - comma 4 - della Legge n. 122/89. Il suddetto bando, pubblicato sui principali
quotidiani il 15 ottobre 1995, comprendeva e prevedeva:
- i criteri per la valutazione delle richieste per la concessione del diritto di superficie su aree
comunali o nel sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza
di immobili privati;
- lo schema di convenzione tipo;
- le tariffe di zona e la tariffa di suolo costituiscono l'onere di concessione del diritto di superficie
che avrà durata di 90 anni;
- la data del 29 febbraio entro cui i richiedenti dovevano presentare le domande.
Alla data del 29 febbraio 1996 sono state presentate circa 130 domande che hanno richiesto
attività e procedure di catalogazione, classificazione, ubicazione, verifiche e valutazioni tecnico-
amministrative preliminari e definitive. Al fine di poter procedere all'esame di tutte le domande
presentate, nonché alla loro catalogazione, classificazione, ubicazione, verifica e valutazione
tecnico-amministrativa preliminare, con deliberazione n. 1392 della Giunta Comunale del 15
marzo 1996 (mecc. 9601787/39), è stata approvata la nomina di una Commissione di Valutazione
delle domande di parcheggi pertinenziali presentate.
Tutte le domande pervenute sono state esaminate ed alcune di esse hanno concluso l'iter
preliminare composto dalle seguenti fasi:
A) Fase istruttoria
Le domande pervenute sono state catalogate e classificate ai fini di provvedere all'esame
delle stesse ed essere in grado, di conseguenza, di formulare un primo parere di ammissibilità
formale. In seguito, sono stati informatizzati i dati più significativi relativi a ciascuna
richiesta presentata e, infine, per ogni pratica, è stato stilato un referto tecnico-
amministrativo preliminare.
B) Valutazione preliminare
E' stato, in questa seconda fase, esaminato e discusso il referto tecnico-amministrativo
preliminare in sede di Commissione di Valutazione dove sono stati, altresì, definiti i pareri
tecnici ulteriormente necessari da richiedere ai competenti Uffici Comunali, Enti esterni e
Circoscrizioni Amministrative.
C) Valutazione tecnica di competenza
Nell'ambito della valutazione tecnica di competenza è stato, da parte delle competenti
Divisioni, Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative, esaminato il progetto preliminare del
parcheggio, definendo così i vari vincoli e le prescrizioni alle quali il parcheggio era
assoggettabile, nonché dando eventuali indicazioni progettuali migliorative della
sistemazione superficiale.
Per alcune richieste si è ora giunti alla parte conclusiva della parte principale che prevede,
preso atto dei vari pareri formulati dai competenti Uffici Comunali, Enti esterni e Circoscrizioni
Amministrative, così come meglio evidenziato nella scheda di valutazione allegata (allegato n. 3),
l'esame finale della Commissione di Valutazione con la Valutazione definitiva della domanda
presentata.
Per quanto riguarda il parcheggio in oggetto l'iniziale richiesta era stata presentata con
riferimento all'area di C.so Re Umberto/Giardini Colombo, ma, a causa delle difficoltà che
presentava il sito prescelto, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 1997, esecutiva
il 10 aprile 1997 (mecc. 9701698/06), era stata approvata la non accoglibilità della domanda.
Il 24 marzo 1997 la Soc. Coop. CEDIPARK a r. l., venuta a conoscenza della deliberazione
sopra citata, ha ripresentato il progetto rilocalizzandolo in Via Filangeri.
Nel corso della riunione tenutasi il 5 giugno 1997 la Commissione di Valutazione,
considerata la vicinanza del nuovo sito proposto rispetto al precedente, ha ritenuto ammissibile
la presentazione di un progetto sulla nuova area proposta.
In data 12 dicembre 1998 si è provveduto, ai sensi dell'art. 43, comma 8, del nuovo
Regolamento sul Decentramento, a chiedere alla Circoscrizione n. 1, nel cui ambito si trova l'area
di Via Filangeri, il parere in merito al progetto di parcheggio pertinenziale da realizzare nel
sottosuolo dell'area di Via Filangeri; la Circoscrizione n. 1 con provvedimento del 18 gennaio
1999 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del parcheggio in oggetto pur
raccomandando una particolare attenzione affinché l'esecuzione dei lavori non pregiudichi
l'utilizzo della parte di giardino attrezzato per il gioco bimbi ed una verifica progettuale del
sistema di protezione dell'accesso, valutandone l'impatto ambientale nel contesto generale.
Alla luce pertanto del giudizio finale della Commissione di Valutazione si intende ora, con
il presente provvedimento, procedere alla concessione alla Soc. Coop. CEDIPARK a r. l. del
diritto di superficie sull'area di proprietà comunale sita in Via Filangeri per la realizzazione del
parcheggio da destinare a pertinenza di immobili, per n. 40 posti auto, ai sensi dell'art. 9, comma
4, della Legge n. 122/89, così come previsto dalla citata deliberazione n. 315 della Giunta
Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva dal 13 ottobre 1995.
Si rimanda a successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l'approvazione
del progetto definitivo inerente la realizzazione del parcheggio, a cui seguirà la stipula della
relativa convenzione regolante i rapporti tra il Concessionario Richiedente ed il Comune di Torino.
La presentazione del progetto definitivo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al
Concessionario Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo, con
possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata da
motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si
procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
Il Progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a
sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall'approvazione del
progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze, ecc...).
L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente
ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia
suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il
progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto
della presente deliberazione.
Il progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a
sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall'approvazione del
progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze, ecc..);
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
4)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
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