Divisione Ambiente e Mobilità
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 APRILE 1999

(proposta dalla G.C. 25 marzo 1999)


OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN VIA FILANGERI IN DIRITTO DI SUPERFICIE - CONCESSIONE ALLA SOC. COOP. CEDIPARK A R. L. - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    La Legge 24 marzo 1989 n. 122 oltre a prevedere all'art. 6 che i principali Comuni italiani, tra cui Torino, formulino un Programma Urbano dei Parcheggi per il triennio 1989-91, all'art. 9, comma 4, dà la facoltà ai Comuni “previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società, anche cooperative, costituite tra gli stessi” di prevedere nell'ambito del P.U.P. “la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse”.
    Tale disciplina, nel corso degli anni è stata modificata ad opera di Decreti Legge più volte reiterati con modificazioni; l'ultima modifica è stata introdotta dal comma 2 ter dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998 n. 30.
    Al fine di verificare a titolo conoscitivo e pertanto non vincolante per la Civica Amministrazione la domanda di parcheggi di tipo “pertinenziale”, con deliberazione n. 9712 della Giunta Comunale del 21 dicembre 1993 (mecc. 9310901/17), era stato approvato un “prebando” sotto la vigenza del Decreto Legge n. 399 del 5 ottobre 1993; con la stessa deliberazione erano stati, inoltre, approvati i criteri ai quali l'Amministrazione si sarebbe attenuta nella valutazione delle domande presentate, fatte salve le eventuali modifiche che sarebbero intervenute per effetto dell'emanando decreto del Ministro per i problemi delle Aree Urbane previsto dai Decreti Legge succitati.
    Considerate le numerose richieste presentate e considerato che l'avvio della realizzazione dei parcheggi pertinenziali non è più procrastinabile, alla luce anche del ritorno in termini di riferimento legislativo alla Legge n. 122/89, è stata approvata, con deliberazione n. 315 del Consiglio Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva dal 13 ottobre 1995, l'indizione del bando pubblico per la presentazione delle domande intese ad ottenere la

concessione del diritto di superficie su spazi od aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per



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la realizzazione di parcheggi ad uso privato a cura e spese dei privati, da parte di quei privati cittadini interessati o società, anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, ai sensi dell'art. 9 - comma 4 - della Legge n. 122/89. Il suddetto bando, pubblicato sui principali quotidiani il 15 ottobre 1995, comprendeva e prevedeva:
-    i criteri per la valutazione delle richieste per la concessione del diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati;
-    lo schema di convenzione tipo;
-    le tariffe di zona e la tariffa di suolo costituiscono l'onere di concessione del diritto di superficie che avrà durata di 90 anni;
-    la data del 29 febbraio entro cui i richiedenti dovevano presentare le domande.
    Alla data del 29 febbraio 1996 sono state presentate circa 130 domande che hanno richiesto attività e procedure di catalogazione, classificazione, ubicazione, verifiche e valutazioni tecnico- amministrative preliminari e definitive. Al fine di poter procedere all'esame di tutte le domande presentate, nonché alla loro catalogazione, classificazione, ubicazione, verifica e valutazione tecnico-amministrativa preliminare, con deliberazione n. 1392 della Giunta Comunale del 15 marzo 1996 (mecc. 9601787/39), è stata approvata la nomina di una Commissione di Valutazione delle domande di parcheggi pertinenziali presentate.
    Tutte le domande pervenute sono state esaminate ed alcune di esse hanno concluso l'iter preliminare composto dalle seguenti fasi:
A)    Fase istruttoria
    Le domande pervenute sono state catalogate e classificate ai fini di provvedere all'esame delle stesse ed essere in grado, di conseguenza, di formulare un primo parere di ammissibilità formale. In seguito, sono stati informatizzati i dati più significativi relativi a ciascuna richiesta presentata e, infine, per ogni pratica, è stato stilato un referto tecnico- amministrativo preliminare.
B)    Valutazione preliminare
    E' stato, in questa seconda fase, esaminato e discusso il referto tecnico-amministrativo preliminare in sede di Commissione di Valutazione dove sono stati, altresì, definiti i pareri tecnici ulteriormente necessari da richiedere ai competenti Uffici Comunali, Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative.
C)    Valutazione tecnica di competenza
    Nell'ambito della valutazione tecnica di competenza è stato, da parte delle competenti Divisioni, Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative, esaminato il progetto preliminare del parcheggio, definendo così i vari vincoli e le prescrizioni alle quali il parcheggio era assoggettabile, nonché dando eventuali indicazioni progettuali migliorative della sistemazione superficiale.


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    Per alcune richieste si è ora giunti alla parte conclusiva della parte principale che prevede, preso atto dei vari pareri formulati dai competenti Uffici Comunali, Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative, così come meglio evidenziato nella scheda di valutazione allegata (allegato n. 3), l'esame finale della Commissione di Valutazione con la Valutazione definitiva della domanda presentata.
    Per quanto riguarda il parcheggio in oggetto l'iniziale richiesta era stata presentata con riferimento all'area di C.so Re Umberto/Giardini Colombo, ma, a causa delle difficoltà che presentava il sito prescelto, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 1997, esecutiva il 10 aprile 1997 (mecc. 9701698/06), era stata approvata la non accoglibilità della domanda.
    Il 24 marzo 1997 la Soc. Coop. CEDIPARK a r. l., venuta a conoscenza della deliberazione sopra citata, ha ripresentato il progetto rilocalizzandolo in Via Filangeri.
    Nel corso della riunione tenutasi il 5 giugno 1997 la Commissione di Valutazione, considerata la vicinanza del nuovo sito proposto rispetto al precedente, ha ritenuto ammissibile la presentazione di un progetto sulla nuova area proposta.
    In data 12 dicembre 1998 si è provveduto, ai sensi dell'art. 43, comma 8, del nuovo Regolamento sul Decentramento, a chiedere alla Circoscrizione n. 1, nel cui ambito si trova l'area di Via Filangeri, il parere in merito al progetto di parcheggio pertinenziale da realizzare nel sottosuolo dell'area di Via Filangeri; la Circoscrizione n. 1 con provvedimento del 18 gennaio 1999 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del parcheggio in oggetto pur raccomandando una particolare attenzione affinché l'esecuzione dei lavori non pregiudichi l'utilizzo della parte di giardino attrezzato per il gioco bimbi ed una verifica progettuale del sistema di protezione dell'accesso, valutandone l'impatto ambientale nel contesto generale.
    Alla luce pertanto del giudizio finale della Commissione di Valutazione si intende ora, con il presente provvedimento, procedere alla concessione alla Soc. Coop. CEDIPARK a r. l. del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale sita in Via Filangeri per la realizzazione del parcheggio da destinare a pertinenza di immobili, per n. 40 posti auto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 122/89, così come previsto dalla citata deliberazione n. 315 della Giunta Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva dal 13 ottobre 1995.
    Si rimanda a successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l'approvazione del progetto definitivo inerente la realizzazione del parcheggio, a cui seguirà la stipula della relativa convenzione regolante i rapporti tra il Concessionario Richiedente ed il Comune di Torino.
    La presentazione del progetto definitivo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo, con possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
    Il Progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall'approvazione del progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze, ecc...).



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    L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'individuazione dell'area comunale sita in Via Filangeri per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato per n. 40 posti auto, il cui progetto, completo dei previsti pareri, è meglio specificato nei sottoelencati allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
    - P.R.G.C. (1:5000), Mappa (1:1000), Rilievo stato attuale (1:500), Sistemazione a raso (1:500), Piante e sezioni (1:200) (All. 1 - n. );
    - Rilievo fotografico, Relazione tecnico-descrittiva (All. 2 - n. );
    - Integrazione alla relazione tecnico descrittiva (All. 3 - n. );
    - Scheda di valutazione (All. 4 - n. )
2)    di approvare la concessione in diritto di superficie dell'area di cui al punto 1) alla Soc. Coop. CEDIPARK a r. l. con sede a Torino in Corso Vinzaglio n. 2, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Paolo GAI, nato a Torino il 4 luglio 1953 e domiciliato a Torino in C.so Vinzaglio n. 2 - C. F. GAI PLA 53L04 L219Q;
3)    di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del parcheggio da realizzare in Via Filangeri, che verrà allegato alla convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Torino ed il Concessionario per quanto attiene il parcheggio ad uso privato che verrà realizzato con oneri a carico del Concessionario, compresi quelli relativi alle eventuali opere stradali e di segnalamento necessarie per garantire la fluidità del traffico.
    La presentazione del progetto definitivo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo, con

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    possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
    Il progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall'approvazione del progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze, ecc..);
    La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
4)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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